Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 24.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8665/2023 del Registro Generale e promossa da
Parte 1 con l'avv. LECCISI IVANO
,
Ricorrente
nei confronti di
CP 1, con l'avv. SANGUINETI PATRIZIA
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 con condanna dell'CP_1 al pagamento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase di ATP.
L'CP 1 ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
II CTU ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni:
"Dall'insieme dei dati storico - clinico - strumentali la Ricorrente, Sig.ra Parte 1 è risultata
,
affetta da: Cardiopatia sclero-ipertensiva (6441 = 21-30%); Insufficienza respiratoria in OLT da malattia intestiziale (6015 = 81-90%); Incontinenza urinaria (6203 = 11-20%); Morbo di basedow in
-
trattamento (ANA 9322 = 11%); (7001 = 75%, 7221 = 30%); Disturbo neurocognitivo maggiore con deterioramento cognitivo e grave compromissione della ADL e IADL (1002 = 61-70%). Come si può constatare, l'attuale visita medico-legale ha permesso di evidenziare la ricorrenza di diverse infermità che oltre a determinare uno stato di INABILITA' comportano anche la necessità di assistenza continua e la condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104 sebbene a decorrere in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Parte 1 presenta un complesso morboso che oltre a determinare una condizione di
,
INABILITA' comporta anche la necessità di assistenza continua per l'instaurarsi di una condizione di disautonomia funzionale a decorrere dal giugno 2024 ovvero 6 mesi prima dell'attuale accertamento medico legale, epoca in cui è possibile ritenere non solo presente ma anche ben stabilizzata, come da storia clinica dinnanzi riassunta, l'evoluzione peggiorativa del quadro clinico-disfunzionale con particolare riferimento alle problematiche osteoarticolari in uno con la pressocchè totale dipendenza nelle ADL e IADL. Stesso periodo dal quale può farsi decorrere il riconoscimento della situazione di portatrice di Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 5.02.1992, n. 104.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna dell'CP_1 al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari" (punto 45); l'accertamento dei requisiti extra- sanitari deve essere quindi demandato all'CP_1 e il pagamento della prestazione è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito), le spese di lite vanno compensate.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 28.07.2023 da Parte 1 nei confronti dell'CP_1, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 da GIUGNO 2024 e condanna
I'CP 1 al pagamento dell'indennità di accompagnamento oltre interessi o rivalutazione come per legge, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell'CP_1 le spese di CTU liquidate con decreto.
Lecce, lì 24.04.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo