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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel R.G. al n° 1837/2023 , vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Pt_1 domiciliato in Indirizzo Telematico, presso la propria sede e rappresentato e difeso dall'avv. in virtù di procura in atti Parte_2
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in VIA APPIA 04100 Controparte_1
MINTURNO-SCAURI, presso lo studio dell'avv. FATICONI MAURIZIO che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis comma 6 l' ha proposto opposizione alle Pt_1 conclusioni a cui era giunto il consulente nominato nel procedimento di a.t.p.o. promosso da e volto ad ottenere l'accertamento Controparte_1 del possesso dei requisiti dell'invalidità totale e permanente del 100% per il riconoscimento della pensione di inabilità e dello status di portatore di
1 handicap in condizione di gravità, riconosciuti entrambi dal consulente nominato nella fase di a.t.p.o.
A fondamento della propria pretesa, l' non ha contestato nel Pt_1 merito l'accertamento del consulente, ma ha evidenziato l'omessa considerazione della propria eccezione di parziale inammissibilità del procedimento per a.t.p.o. con riferimento al requisito dell'invalidità civile, per difetto di interesse non avendo l'odierno resistente il requisito reddituale per beneficiare della prestazione.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: In via preliminare e processuale: • dichiarare inammissibile il ricorso di controparte relativo alla richiesta di pensione di invalidità ex L. 118/1971 e ss. mm. ed ii. per mancanza del requisito reddituale previsto dalla legge;
• dichiarare inammissibile il ricorso di controparte per violazione del termine decadenziale di cui all'art.42, comma 3, del D.L. n. 269/03, convertito in legge n. 326/03;
Nel merito, rigettare la domanda avversa perché infondata sia in fatto che in diritto, nonché per avvenuta prescrizione delle somme richieste. Con vittoria di spese e competenze condannando parte avversa al pagamento delle spese di giudizio nonché al rimborso delle spese di CTU di cui al procedimento per
ATP. “
Si è costituito in giudizio il resistente, contestando l'eccepita decadenza in quanto infondata, aderendo all'eccezione di inammissibilità e chiedendo la conferma del riconoscimento del diritto in capo al del beneficio CP_1 di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92
All'esito della prima udienza di discussione, la causa è stata dunque decisa con la presente pronuncia.
***
L'opposizione è fondata e va accolta con riferimento alla parziale inammissibilità della domanda originariamente proposta.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di decadenza, essendo il ricorso per a.t.p.o. tempestivo in relazione alla domanda proposta e non avendo l' neanche argomentato compiutamente in merito. Pt_1
2 Deve invece ritenersi che, per quanto attiene alla domanda volta al riconoscimento dell'invalidità civile al 100%, difetti un interesse concreto e attuale sufficiente a sostenere l'ammissibilità del ricorso per a.t.p.o. proposto, come peraltro confermato anche dal odierno resistente. CP_1
infatti possiede un reddito superiore a quello Controparte_1 necessario per accedere alla prestazione richiesta, pertanto la domanda proposta in via amministrativa non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento, e dunque non emerge nel caso di specie alcuna utilità pratica che potrebbe derivargli dall'accoglimento della domanda di accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, non avendo titolo ad accedere alla prestazione per difetto del requisito reddituale così come volto ad ottenere l'iscrizione (futura e incerta) nelle liste per il collegamento mirato.
Va considerato infatti che l'art. 100 c.p,c, è applicabile anche al procedimento di ATP di cui all'art. 445bis c.p.c., e che tale ricorso deve essere sorretto da idoneo interesse al ricorso, definito come l'utilità concreta alla base della pronuncia richiesta, e tale utilità non può essere identificata con il mero interesse del tutto astratto ad una revisione dell'accertamento operato in sede amministrativa.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che, a mente del comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto.
Va comunque considerata in generale l'improponibilità di azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza. La premessa logica da cui muove tale è che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti e i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali, predeterminati per legge,
3 possono essere accertati i fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (si richiamano, per l'esposizione di detti principi, Cass., Sez. Un., n. 27187 del 2006 nonché Cass. n. 8533 del 2015
e la giurisprudenza ivi richiamata).
Non devono essere ritenute, quindi, proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza. La specificità del procedimento per a.t.p. introdotto nel 2011 va letta, dunque, tenendo conto della volontà deflativa ed acceleratoria perseguita dal legislatore, impedendo, tuttavia, che l'accertamento del requisito sanitario si ponga come fattore a sé stante, avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, di cui non a caso fa esplicita menzione il comma 1 del citato art. 445-bis, laddove individua la legittimazione attiva in capo a “chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti” e àncora l'accertamento sanitario alla “pretesa fatta valere”.
Va dunque riaffermato (cfr. Cass.
9.4.2019 n. 9876 e la giurisprudenza ivi richiamata), che il legislatore ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso.
Tale accertamento, divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante nei confronti dell'ente previdenziale competente per l'erogazione, che, ai sensi del comma 5 dell'art. 445-bis, dovrà limitarsi all'accertamento della sussistenza dei requisiti extra-sanitari. In ogni caso, l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo comunque presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) che l'accertamento medico- legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda
4 azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata.
In accordo con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sin ora esposto, per cui l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (cfr. da ultimo Cass. 5.2.2020, n. 2587), la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto carente del requisito dell'interesse ad agire.
***
Va tuttavia rilevato che l' non ha proposto effettive contestazioni con Pt_1 riferimento al possesso dell'ulteriore requisito sanitario di cui ha fatto richiesta il ricorrente, relativo allo status di portatore di handicap in condizione di gravità.
Sul punto, le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
In relazione a tale requisito, dunque, alla luce di quanto accertato dal CTU, deve ritenersi fondata la domanda e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario relativo allo status di handicap in condizione di gravità con la decorrenza indicata (17.3.2023), successiva alla proposizione della domanda amministrativa.
Considerando che l'azione proposta da con il giudizio di a.t.p.o. è CP_1 stata dichiarata in parte inammissibile e che il riconoscimento dell'ulteriore requisito richiesto è stato riscontrato ma in un momento successivo alla proposizione della domanda amministrativa, le spese del giudizio di a.t.p.o. possono essere compensate, in virtù del riconoscimento successivo del requisito, così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, che devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido.
5 Le spese del giudizio di merito vanno invece poste a carico della parte ricorrente, integralmente soccombente, che non può godere del beneficio dell'esonero dalla condanna alle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
− dichiara che dev'essere riconosciuto portatore di Controparte_1 handicap con connotazione di gravità (ex art. 3, comma 3, legge n.
104/92) con decorrenza dal 17 marzo del 2023;
− compensa le spese della fase di a.t.p.o. tra le parti e condanna al pagamento delle spese del giudizio di meirto in Controparte_1 favore dell' che si liquidano in complessivi € 1.000,00 oltre Pt_1 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
− spese di Ctu medico-legale a definitivo carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in Cassino il 04/03/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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