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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 835/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 63/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- REVOCA PATENT n. 000000 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: si riporta a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza del 6 dicembre 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, con la quale era stato rigettato il ricorso introduttivo, la S.r.l Ricorrente_1 proponeva tempestivo appello, chiedendo la riforma della decisione impugnata.
Il giudizio trae origine dalla ammissione della contribuente per il quinquennio 22016-2020 al regime agevolativo della cosiddetta “patent box”, introdotta con l'articolo 6 del decreto legge 146/2021, ovvero la utilizzazione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali.
In data 16 gennaio 2020 la contribuente aveva presentato istanza per essere ammessa alla procedura di rinnovo dell'accordo per il successivo quinquennio 2021 2025 e l'Agenzia con comunicazione del 14 gennaio
2021 aveva dichiarato ammissibile l'istanza di rinnovo.
Tuttavia a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 146/2021, con il quale era stato modificato il regime della “patent box”, con provvedimento del 12 agosto 2022 l'Agenzia aveva comunicato alla società
l'inefficacia del rinnovo già dichiarato ammissibile.
La Ricorrente_1 aveva impugnato la predetta comunicazione assumendo che la normativa sopravvenuta non poteva incidere sul diritto già acquisito del contribuente.
L'Agenzia delle Entrate, nel resistere alla pretesa della Ricorrente_1, aveva inoltre chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso stante la non impugnabilità della comunicazione.
Con la sentenza del 6 dicembre 2023 la Corte di primo grado, pure rigettando la richiesta di declaratoria di inammissibilità assumendo che l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'articolo 19 del D. L.vo 546/92 dovesse essere interpretata in senso estensivo, rigettava tuttavia nel merito il ricorso ritenendo che lo jus superveniens fosse applicabile soltanto ai rapporti futuri, ma che nel caso di specie, non avendo ancora concluso il contribuente con l'Agenzia uno specifico accordo di rinnovo, non poteva ritenersi vantare alcun diritto alla prosecuzione del beneficio.
Nell'appello la Ricorrente_1 lamentava che in realtà la società aveva esercitato la facoltà di rinnovo dell'opzione, accolta dall'Ufficio, ben nove mesi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina e che pertanto aveva acquisito il diritto alla proroga della stessa per un ulteriore quinquennio.
La società, dopo avere elencato la normativa delle disposizioni transitorie, evidenziava che mentre l'esercizio dell'opzione per accedere per la prima volta al regime di tassazione agevolata si concludeva con un accordo esplicito con l'amministrazione, viceversa l'istanza di rinnovo aveva la sola finalità di rinnovare i termini dell'accordo già stipulato tra le parti e che, pertanto, con l'esercizio con la presentazione della stessa e la ammissibilità riconosciuta dall'Amministrazione era maturato il diritto a fruire dell'agevolazione per un ulteriore quinquennio e che in ogni caso non avrebbe potuto subire le conseguenze negative del ritardo da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
Concludeva l'appellante ritenendo che con il provvedimento impugnato l'Agenzia avesse di fatto applicato retroattivamente una legge successiva, in violazione del legittimo affidamento del contribuente e dell'articolo 3 dello statuto dei diritti del contribuente che sancisce, quale principio generale, l'irretroattività delle disposizioni tributarie.
Si costituiva nel giudizio d'appello l'Agenzia delle Entrate con rituali controdeduzioni con le quali, oltre a proporre appello incidentale sul capo di decisione che aveva ritenuto ammissibile il ricorso e impugnabile la comunicazione di inefficacia dell'ammissione dell'istanza, chiedeva nel merito il rigetto del gravame, ritenendo che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 146/2021 per i periodi di imposta dal 2021 in poi fosse possibile optare soltanto per la nuova disciplina agevolativa introdotta dalla legge in questione, potendo coloro che avevano optato per il precedente regime della “patent box” usufruire della vecchia disciplina solo fino alla naturale scadenza del quinquennio.
Precisava inoltre l'appellata che il procedimento amministrativo non si era concluso per mancanza della sottoscrizione di un nuovo accordo e che nessun ritardo era imputabile all'amministrazione finanziaria in quanto l'agevolazione non derivava da una mera adesione da parte del contribuente ma da un libero accordo fra lo stesso contribuente e l'amministrazione finanziaria.
All'odierna udienza, discussa la causa dai procuratori delle parti, la corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Per ragioni di consequenzialità logica, va anzitutto disatteso l'appello incidentale dell'Agenzia, sia perché per costante giurisprudenza il novero degli atti impugnabili elencato dall'art. 19 D. Lgs. 547/1992 va inteso estensivamente (“in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria” - Cass. Sez. 5, ord. 15941 del 14.6.2025), sia perché “i provvedimenti di verifica di non spettanza di un'agevolazione tributaria, in quanto espressione dell'esercizio della potestà impositiva di recupero, sono ascrivibili alla categoria degli atti di diniego o revoca di agevolazioni e, come tali, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19, lett. h), D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5, sent. 33558 dell'1.12.2023).
Del resto, con la comunicazione impugnata l'Amministrazione ha di fatto precluso alla contribuente l'esercizio di un preteso diritto e, negandone l'impugnabilità, si lascerebbe la parte priva di ogni tutela giurisdizionale avverso un atto incidente su una propria specifica posizione soggettiva tributaria.
Nel merito, la questione è stata recentemente risolta dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. 5, sent. 29461 del 14.11.2024) che, sia pure con riguardo ad altra normativa (ovvero il D.L. 50/2017 convertito in legge
96/2917), ma con l'affermazione di principi del tutto aderenti anche al caso in esame per l'identità dei presupposti fattuali e normativi, ha sancito che “essendo rimasta immutata anche la disciplina di cui al comma
37 dell'art. 1 della l. n. 190/2014, secondo cui «[i] soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile e rinnovabile» - la disciplina transitoria dettata dal succitato art. 56, comma 3, del d.l. n.
50/2017 come convertito dalla l. n. 96/2017 deve essere intesa nel senso dell'applicabilità, entro il limite temporale ultimo del 30 giugno 2021, della disciplina sostanziale e procedimentale vigente al tempo dell'esercizio dell'originaria opzione, tra cui vanno altresì menzionati gli artt. 6 del d.m. (MISE) 30 luglio 2015 quanto alla definizione di beni immateriali assoggettabili al regime del patent box, e 4, comma 1, del citato decreto, secondo cui «[l']opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile
» (Cass. Sez. 5, sent. 29461 del 114.11.2024) Questa Corte condivide appieno le conclusioni raggiunte dal giudice di legittimità, non soltanto nel rispetto della sua funzione nomofilattica, ma anche e soprattutto perché non può una norma sopravvenuta, in difetto di specifica ed espressa disciplina, rimuovere il diritto già acquisito dalla parte.
E' di tutta evidenza, infatti, che alla data in cui la contribuente ha esercitato l'opzione di rinnovo, fosse in vigore la legge 190/2014, che tale rinnovo contemplava, e che la successiva legge 146/2021 non avrebbe potuto essere interpretata in modo difforme.
Neppure può essere condiviso l'assunto valorizzato dal giudice di primo grado circa la mancata stipula dell'accordo, poiché, con la presentazione dell'istanza e la comunicazione di ammissibilità da parte dell'Agenzia, il diritto della parte doveva ritenersi ormai acquisito, non potendo il suo esercizio dipendere dalla tempestività o meno di successivi adempimenti dell'Amministrazione, adempimenti che devono ritenersi puramente formali e privi di ulteriori valutazioni sostanziali, come dimostra la circostanza che la revoca dell'ammissione al regime non è dipesa da motivazioni di merito, ma esclusivamente dalla sopravvenienza della novella legislativa.
Né ha pregio l'affermazione in base alla quale l'Agenzia, in presenza della legge 146/2021 non avrebbe potuto stipulare nessun accordo basato sulla previgente disciplina, poiché l'ultrattività della norma, per le ragioni sopra indicate, avrebbe piuttosto dovuto imporre la conclusione anche formale dell'accorso di rinnovo.
Ne deriva, in definitiva, che il rinnovo dell'agevolazione non poteva più essere revocato e che, pertanto, la comunicazione della sua revoca deve essere annullata.
La soccombenza determina la condanna dell'amministrazione finanziaria alla condanna al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della contribuente, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia nonché della qualità e quantità del lavoro defensionale svolto.
A questo proposito va sottolineato che, sebbene la questione sia stata risolta solo in epoca recente dalla
Corte di Cassazione, tuttavia deve essere valorizzata la circostanza del mancato intervento in autotutela dell'amministrazione finanziaria, nonché la soccombenza in ordine all'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese sostenute dall'appellante in entrambi i gradi di giudizio, che liquida per ognuno dei due gradi in euro 1500 per spese ed euro 4500 per competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 835/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 63/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- REVOCA PATENT n. 000000 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: si riporta a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza del 6 dicembre 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, con la quale era stato rigettato il ricorso introduttivo, la S.r.l Ricorrente_1 proponeva tempestivo appello, chiedendo la riforma della decisione impugnata.
Il giudizio trae origine dalla ammissione della contribuente per il quinquennio 22016-2020 al regime agevolativo della cosiddetta “patent box”, introdotta con l'articolo 6 del decreto legge 146/2021, ovvero la utilizzazione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali.
In data 16 gennaio 2020 la contribuente aveva presentato istanza per essere ammessa alla procedura di rinnovo dell'accordo per il successivo quinquennio 2021 2025 e l'Agenzia con comunicazione del 14 gennaio
2021 aveva dichiarato ammissibile l'istanza di rinnovo.
Tuttavia a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 146/2021, con il quale era stato modificato il regime della “patent box”, con provvedimento del 12 agosto 2022 l'Agenzia aveva comunicato alla società
l'inefficacia del rinnovo già dichiarato ammissibile.
La Ricorrente_1 aveva impugnato la predetta comunicazione assumendo che la normativa sopravvenuta non poteva incidere sul diritto già acquisito del contribuente.
L'Agenzia delle Entrate, nel resistere alla pretesa della Ricorrente_1, aveva inoltre chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso stante la non impugnabilità della comunicazione.
Con la sentenza del 6 dicembre 2023 la Corte di primo grado, pure rigettando la richiesta di declaratoria di inammissibilità assumendo che l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'articolo 19 del D. L.vo 546/92 dovesse essere interpretata in senso estensivo, rigettava tuttavia nel merito il ricorso ritenendo che lo jus superveniens fosse applicabile soltanto ai rapporti futuri, ma che nel caso di specie, non avendo ancora concluso il contribuente con l'Agenzia uno specifico accordo di rinnovo, non poteva ritenersi vantare alcun diritto alla prosecuzione del beneficio.
Nell'appello la Ricorrente_1 lamentava che in realtà la società aveva esercitato la facoltà di rinnovo dell'opzione, accolta dall'Ufficio, ben nove mesi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina e che pertanto aveva acquisito il diritto alla proroga della stessa per un ulteriore quinquennio.
La società, dopo avere elencato la normativa delle disposizioni transitorie, evidenziava che mentre l'esercizio dell'opzione per accedere per la prima volta al regime di tassazione agevolata si concludeva con un accordo esplicito con l'amministrazione, viceversa l'istanza di rinnovo aveva la sola finalità di rinnovare i termini dell'accordo già stipulato tra le parti e che, pertanto, con l'esercizio con la presentazione della stessa e la ammissibilità riconosciuta dall'Amministrazione era maturato il diritto a fruire dell'agevolazione per un ulteriore quinquennio e che in ogni caso non avrebbe potuto subire le conseguenze negative del ritardo da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
Concludeva l'appellante ritenendo che con il provvedimento impugnato l'Agenzia avesse di fatto applicato retroattivamente una legge successiva, in violazione del legittimo affidamento del contribuente e dell'articolo 3 dello statuto dei diritti del contribuente che sancisce, quale principio generale, l'irretroattività delle disposizioni tributarie.
Si costituiva nel giudizio d'appello l'Agenzia delle Entrate con rituali controdeduzioni con le quali, oltre a proporre appello incidentale sul capo di decisione che aveva ritenuto ammissibile il ricorso e impugnabile la comunicazione di inefficacia dell'ammissione dell'istanza, chiedeva nel merito il rigetto del gravame, ritenendo che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 146/2021 per i periodi di imposta dal 2021 in poi fosse possibile optare soltanto per la nuova disciplina agevolativa introdotta dalla legge in questione, potendo coloro che avevano optato per il precedente regime della “patent box” usufruire della vecchia disciplina solo fino alla naturale scadenza del quinquennio.
Precisava inoltre l'appellata che il procedimento amministrativo non si era concluso per mancanza della sottoscrizione di un nuovo accordo e che nessun ritardo era imputabile all'amministrazione finanziaria in quanto l'agevolazione non derivava da una mera adesione da parte del contribuente ma da un libero accordo fra lo stesso contribuente e l'amministrazione finanziaria.
All'odierna udienza, discussa la causa dai procuratori delle parti, la corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Per ragioni di consequenzialità logica, va anzitutto disatteso l'appello incidentale dell'Agenzia, sia perché per costante giurisprudenza il novero degli atti impugnabili elencato dall'art. 19 D. Lgs. 547/1992 va inteso estensivamente (“in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria” - Cass. Sez. 5, ord. 15941 del 14.6.2025), sia perché “i provvedimenti di verifica di non spettanza di un'agevolazione tributaria, in quanto espressione dell'esercizio della potestà impositiva di recupero, sono ascrivibili alla categoria degli atti di diniego o revoca di agevolazioni e, come tali, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19, lett. h), D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5, sent. 33558 dell'1.12.2023).
Del resto, con la comunicazione impugnata l'Amministrazione ha di fatto precluso alla contribuente l'esercizio di un preteso diritto e, negandone l'impugnabilità, si lascerebbe la parte priva di ogni tutela giurisdizionale avverso un atto incidente su una propria specifica posizione soggettiva tributaria.
Nel merito, la questione è stata recentemente risolta dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. 5, sent. 29461 del 14.11.2024) che, sia pure con riguardo ad altra normativa (ovvero il D.L. 50/2017 convertito in legge
96/2917), ma con l'affermazione di principi del tutto aderenti anche al caso in esame per l'identità dei presupposti fattuali e normativi, ha sancito che “essendo rimasta immutata anche la disciplina di cui al comma
37 dell'art. 1 della l. n. 190/2014, secondo cui «[i] soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile e rinnovabile» - la disciplina transitoria dettata dal succitato art. 56, comma 3, del d.l. n.
50/2017 come convertito dalla l. n. 96/2017 deve essere intesa nel senso dell'applicabilità, entro il limite temporale ultimo del 30 giugno 2021, della disciplina sostanziale e procedimentale vigente al tempo dell'esercizio dell'originaria opzione, tra cui vanno altresì menzionati gli artt. 6 del d.m. (MISE) 30 luglio 2015 quanto alla definizione di beni immateriali assoggettabili al regime del patent box, e 4, comma 1, del citato decreto, secondo cui «[l']opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile
» (Cass. Sez. 5, sent. 29461 del 114.11.2024) Questa Corte condivide appieno le conclusioni raggiunte dal giudice di legittimità, non soltanto nel rispetto della sua funzione nomofilattica, ma anche e soprattutto perché non può una norma sopravvenuta, in difetto di specifica ed espressa disciplina, rimuovere il diritto già acquisito dalla parte.
E' di tutta evidenza, infatti, che alla data in cui la contribuente ha esercitato l'opzione di rinnovo, fosse in vigore la legge 190/2014, che tale rinnovo contemplava, e che la successiva legge 146/2021 non avrebbe potuto essere interpretata in modo difforme.
Neppure può essere condiviso l'assunto valorizzato dal giudice di primo grado circa la mancata stipula dell'accordo, poiché, con la presentazione dell'istanza e la comunicazione di ammissibilità da parte dell'Agenzia, il diritto della parte doveva ritenersi ormai acquisito, non potendo il suo esercizio dipendere dalla tempestività o meno di successivi adempimenti dell'Amministrazione, adempimenti che devono ritenersi puramente formali e privi di ulteriori valutazioni sostanziali, come dimostra la circostanza che la revoca dell'ammissione al regime non è dipesa da motivazioni di merito, ma esclusivamente dalla sopravvenienza della novella legislativa.
Né ha pregio l'affermazione in base alla quale l'Agenzia, in presenza della legge 146/2021 non avrebbe potuto stipulare nessun accordo basato sulla previgente disciplina, poiché l'ultrattività della norma, per le ragioni sopra indicate, avrebbe piuttosto dovuto imporre la conclusione anche formale dell'accorso di rinnovo.
Ne deriva, in definitiva, che il rinnovo dell'agevolazione non poteva più essere revocato e che, pertanto, la comunicazione della sua revoca deve essere annullata.
La soccombenza determina la condanna dell'amministrazione finanziaria alla condanna al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della contribuente, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia nonché della qualità e quantità del lavoro defensionale svolto.
A questo proposito va sottolineato che, sebbene la questione sia stata risolta solo in epoca recente dalla
Corte di Cassazione, tuttavia deve essere valorizzata la circostanza del mancato intervento in autotutela dell'amministrazione finanziaria, nonché la soccombenza in ordine all'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese sostenute dall'appellante in entrambi i gradi di giudizio, che liquida per ognuno dei due gradi in euro 1500 per spese ed euro 4500 per competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge.