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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/06/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2009/2024 R.G.
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2009/2024 R.G., promossa
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Parte_1 C.F._1
Guccione
-attore-
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Riccardo Lana
- convenuta -
e contro
(C.F.: ) CP_2 C.F._3
-convenuto contumace-
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 10.5.2024, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
, deducendo il mancato pagamento, da parte di questi ultimi, dei canoni di CP_2 locazione e degli oneri condominiali scaduti da settembre 2023 ad aprile 2024 (per un totale di otto mensilità), e così complessivi € 4.400,00, dovuti in forza di contratto di locazione stipulato tra le parti e registrato in data 13.1.2023, per la durata di anni quattro con decorrenza dal 15.12.2022, avente ad oggetto l'immobile, adibito ad uso abitativo, sito in Ragusa, via Archimede n.113, piano V. L'attore specificava che, con tale contratto, le parti avevano convenuto un canone mensile pari ad € 500,00, avente scadenza il quinto giorno di ogni mese, oltre all'importo, pure mensile, di € 50,00 per oneri condominiali, per un totale di € 550,00 mensili;
chiedeva, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto, oltre che l'ingiunzione di pagamento,
pagina 1 di 9 immediatamente esecutiva, della somma di € 4.400,00, nonché dei canoni e degli oneri condominiali da scadere, oltre interessi.
costituitasi in giudizio sin dalla sua fase sommaria, preliminarmente Controparte_1 eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione;
nel merito, sollevava eccezione di inadempimento per la presenza di vizi dell'immobile sin dall'inizio del rapporto. Aggiungeva che in altro giudizio relativo ai danni (infiltrazioni d'acqua) riscontrati all'interno di immobile sottostante a quello locato, il tecnico dell'ufficio aveva accertato nell'immobile locato: “1) Mattonelle di rivestimento del bagno gonfie e addirittura cadute in una parete. Si vede chiaramente che le mattonelle sono state appiccicate sulle vecchie mattonelle lisce 2) Camera da letto e bagno, nella prima estate, con il caldo, i cornicioni e i telai morti si sono letteralmente spostati con caduta di calcinacci e lasciando proprio lo spazio nei muri. 3) Portoncino d'ingresso, la serratura blindata non si può aprire dalla maniglia ma solo con la chiave e con fatica anche dall'interno. 4) Una stanza della casa, ha l'impianto elettrico vecchio ed è completamente isolata e non funzionante 5) Non ho mai ricevuto APE come promesso 6) La vasca da bagno non è utilizzabile per consiglio del Ctu, perché allaga
l'appartamento sottostante. Stessa cosa si può dire del box doccia che a quanto pare è collegato al danno stesso. Dal suddetto box doccia proviene una forte puzza di acqua marcia che a detta del CTU è causata dal danno alle tubature 7) Affacciandosi dal cavedio lo spettacolo è devastante, il balcone è praticamente inutilizzabile per la forte puzza che proviene dal guano depositato dai colombi in anni di incuria negli appartamenti chiusi e nel vano comune”; a sostegno di tali affermazioni, inoltre, versava in atti n.11 foto attestanti lo stato dei luoghi.
inoltre, eccepiva di avere corrisposto, in favore del locatore, nel Controparte_1 periodo 2022-2024, un importo di gran lunga superiore rispetto a quello pattuito inter partes, avendo pagato un importo forfettario a titolo di oneri condominiali, senza avere mai ricevuto un conguaglio od un conteggio analitico dei medesimi.
Rilevava, infine, che, con determinazione n.2125 del 2.11.2022 del Comune di Ragusa, le era stato assegnato un alloggio popolare, ma che lo stesso si trovava ancora in fase di sistemazione. L'intimata pertanto, si opponeva alla convalida, chiedendo al Tribunale di CP_1 volere “preliminarmente ritenere e dichiarare l'improcedibilità della convalida di sfratto de qua in forza della eccezione sopra spiegata, in linea con Tribunale di Mantova del 15/01/2015; nel merito, rigettare in toto le richieste attoree poiché indimostrate e meramente labiali;
in subordine, tenere conto della discrasia sul quantum nel DOVUTO/PAGATO del canone di locazione e dunque adottare tutti i provvedimenti previsti ope legis”. All'udienza di convalida dell'intimato sfratto, tenutasi il 3.6.2024, Controparte_1 evidenziava di avere versato in contanti in favore del locatore, in sede di stipula del contratto di locazione, la somma di € 1.000,00, a titolo di deposito cauzionale.
In seno alla propria memoria difensiva autorizzata, depositata in data 16.6.2024, l'intimante rilevava il persistere dell'allegata morosità, contestando peraltro la lamentata inidoneità dell'immobile locato all'uso convenuto;
sul punto, richiamava la clausola n.8 del contratto, in virtù della quale il conduttore aveva dichiarato di “aver visitato la casa locata e pagina 2 di 9 averla trovata adatta all'uso convenuto”, offrendo altresì in produzione una dichiarazione dell'agente immobiliare , occupatosi della locazione dell'immobile in Parte_2 argomento, con la quale lo stesso aveva attestato di avere ispezionato accuratamente l'immobile “in ogni suo dettaglio e di averlo trovato efficiente e immune da vizi che potessero ostacolare o anche diminuirne l'uso da parte di terzi”. Rilevava, ancora, come parte conduttrice non avesse consentito l'accesso all'immobile per un sopralluogo al fine di verificare e rimuovere gli eventuali vizi lamentati.
Per quanto attiene, poi, agli oneri condominiali, il precisava che i conduttori non Pt_1 avevano mai formalmente richiesto una specifica delle spese condominiali e che piuttosto, esso intimante aveva ricevuto, su sua esplicita richiesta, una certificazione sottoscritta dall'amministratore del condominio, , attestante il regolare versamento degli Persona_1 oneri condominiali ordinari per il periodo dicembre 2022/giugno 2024 nonché l'assenza di conguagli per l'ordinaria gestione. D'altro canto, l'intimata precisava, quanto alle spese condominiali, che queste avrebbero dovuto essere ridotte alla metà, per avere il in uso un garage ricompreso nel medesimo Pt_1 stabile.
In data 22/07/2024, il Giudice, emessa – su istanza dell'intimante - ordinanza non impugnabile di rilascio, fissando per l'esecuzione la data del 10.9.2024, disponeva il mutamento del rito, nonchè l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria ed assegnava i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. In seno alla propria memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., l'intimante insisteva nelle richieste formulate in fase sommaria, estendendo la domanda di condanna pecuniaria degli intimati ai canoni maturati successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto e, quanto all'eccezione di inadempimento sollevata da controparte, rilevava come i conduttori non avessero consentito al locatore, accompagnato dal tecnico Ing. , l'accesso Persona_2 all'immobile per un sopralluogo programmato al fine di individuare i vizi lamentati e le eventuali riparazioni necessarie. D'altra parte, l'intimata si limitava ad allegare presunti Controparte_1 comportamenti di stalking e minacce del chiedendo il rigetto delle domande attoree. Pt_1
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Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, intimato CP_2 insieme a non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della Controparte_1 notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Venendo al merito della controversia, si osserva anzitutto che, nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.) incombe sull'attore soltanto l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che egli assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, gravando poi sul debitore di allegare e dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n.15659/2011, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera pagina 3 di 9 allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373.2010; Cass. n.9351.2007; Cass. Sezioni Unite
n.13533.2001). Nella specie, l'attore ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, producendo in giudizio il contratto di locazione stipulato con la controparte ed allegando l'inadempimento dei conduttori;
per contro, parte convenuta non ha contestato la morosità allegata dal locatore, sollevando piuttosto, a giustificazione del mancato pagamento dei canoni oggetto di intimazione, eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., per la presenza di vizi nell'immobile, o meglio in ragione dell'inadempimento del locatore all'obbligo di mantenere la cosa in stato da servire all'uso (abitativo) convenuto. In proposito, si è da ultimo precisato in giurisprudenza che “il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte ” (così, da ultimo,
Cass. Sez. 3, ord. 29 gennaio 2021, n. 2154; v. anche Cass. 16918/2019).
Occorre allora procedere, in caso di inadempienze reciproche, ad una valutazione comparativa delle stesse per verificare se sia maggiore la gravità dell'inadempimento dell'una o dell'altra parte, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento;
in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice deve far luogo “ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente” (Cass.
13827/2019, richiamata di recente da Cass. 5700/2024, in motivazione).
Ora, ai fini della valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti delle parti, occorre osservare che la conduttrice si è limitata ad offrire in produzione alcune foto, le quali z mostrano quasi tutte balconi coperti da escrementi di uccelli, mentre solo dalla prima è desumibile la caduta di calcinacci in una stanza, senza che nulla di specifico sia dedotto con riguardo a tale foto, a fini descrittivi;
la convenuta ha prodotto altresì la bozza di c.t.u. espletata in altro giudizio relativo ai danni (infiltrazioni d'acqua) riscontrati all'interno di immobile sottostante a quello locato, derivanti, a dire del tecnico d'ufficio, dalla lavanderia e dalla doccia dell'immobile locato, a cagione di perdite dell'impianto idrico a servizio dell'immobile stesso.
La tuttavia, non ha dedotto alcunchè circa l'effettiva consistenza dei vizi, e CP_1 soprattutto in ordine alla misura della loro incidenza sul godimento dell'immobile locato, così da determinare la totale o parziale inutilizzabilità dell'immobile stesso. pagina 4 di 9 Alla stregua della documentazione tutta in atti, si ritiene tuttavia di potere escludere uno stato di totale inabitabilità dell'immobile, protratto per mesi, di guisa che la totale sospensione del canone da parte del conduttore non appare proporzionata all'eccepito inadempimento del locatore, che al più avrebbe giustificato il pagamento del canone in misura proporzionalmente ridotta, tanto più che lo stesso conduttore ha continuato ad occupare l'immobile locato. Ed invero, secondo Cass. 17020/2022, “In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore”. E' pur vero che Cass. 12103/2020, in motivazione, ha ritenuto compatibile con la sospensione totale del canone la permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata, ma solo in quanto erano emerse le condizioni di assoluto degrado dell'immobile, tali da renderlo strutturalmente inidoneo a qualsiasi attività (trattavasi di uso commerciale, ma il principio di diritto può ben valere anche per la locazione ad uso abitativo, in cui la totale inutilizzabilità può identificarsi con l'impossibilità di trarre dalla cosa locata l'utilità essenziale dedotta in contratto).
Nella specie, come si è sopra spiegato, non solo non è emersa la totale inutilizzabilità dell'immobile locato all'uso abitativo, ma anche l'allegazione della parte conduttrice è stata carente al riguardo. Deve quindi concludersi per l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., siccome proposta dall'intimata. Ciò posto, sussiste l'inadempimento di parte conduttrice, consistente, giusta quanto dedotto in seno all'intimazione di sfratto, nel mancato pagamento dei canoni di locazione da settembre 2023 ad aprile 2024 (per n. 8 mensilità), oltre al mancato pagamento, nello stesso periodo, degli oneri condominiali, per € 4.400,00, cui si sono aggiunti i canoni maturati successivamente, in corso di causa;
parte conduttrice ha mancato di fornire la prova dell'estinzione delle predette obbligazioni.
Ora, com'è noto, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, nell'ambito delle locazioni ad uso abitativo, a mente dell'art. 5 della Legge n.392/1978, il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art.1455 c.c.
La disposizione in esame ha introdotto una predeterminazione legale della gravità ed importanza dell'inadempimento della parte conduttrice nel versamento del canone e degli oneri accessori, in deroga al principio generale per cui è rimessa al giudice la valutazione della scarsa importanza o meno di qualsiasi inadempimento contrattuale, secondo il disposto dell'art. 1455 c.c.. In particolare, il citato art. 5 àncora vincolativamente la gravità dell'inadempimento a due elementi: l'uno di ordine quantitativo, che riguarda il pagamento di una sola rata del canone od il mancato pagamento di oneri accessori di importo superiore a due mensilità del canone, l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato, fermo restando, tuttavia, ai fini pagina 5 di 9 della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a colpa del debitore. Orbene, alla data di introduzione del presente giudizio (10.5.2024)1 ricorre il mancato pagamento (integrale) di otto rate mensili del canone (da settembre 2023 ad aprile 2024), oltre che il mancato pagamento degli oneri condominiali, così integrandosi senz'altro gli estremi della gravità – ex art. 5 L. 392/78, ma anche ex art. 1455 c.c. - dell'inadempimento del conduttore sicché va pronunciata la risoluzione ex artt. 1453 c.c. del contratto di locazione stipulato inter partes; nulla va disposto in punto di rilascio dell'immobile locato, essendo questo già avvenuto in data 23.4.2025, secondo quanto dedotto dall'intimante. Venendo alla determinazione del quantum debeatur, i conduttori devono essere condannati al pagamento, in favore del locatore, dei canoni di locazione (€ 500,00 al mese) e degli oneri condominiali (€ 50,00 al mese), a partire dal mese di settembre 2023 sino al 23.4.2025 (data di avvenuto rilascio dell'immobile, siccome attestato dall'intimante), per una somma complessiva di € 10.871,66, ossia (€ 550,00 x 19 mesi) + (€ 550,00/30 x 23 giorni), oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
In particolare, quanto agli oneri condominiali, il punto 2 del contratto di locazione prevede che “il canone annuo di locazione è convenuto in euro 6.000,00 che il conduttore si obbliga a corrispondere mensilmente in n. 12 rate eguali anticipate di euro 500,00 ciascuna entro il 5 di ogni mese insieme alle spese condominiali ordinarie di euro 50 per un totale di euro 550,00 che alla fine dell'anno verranno rendicontate e conguagliate se necessario sia in eccesso che in difetto presso il domicilio del locatore o tramite bonifico bancario sul c/c intestato al locatore”. Sul punto, l'intimata ha così dedotto: “La sig.ra non ha mai ricevuto un CP_1 conguaglio e/o un conteggio analitico delle spese condominiali. Con un corretto conteggio degli importi bonificati, dunque, epurandoli delle some extra versate sine titulo, si dimostra che la morosità non esiste siccome indicata ex adverso”. Sennonchè, il credito vantato da parte conduttrice per somme asseritamente versate in eccesso a titolo di oneri condominiali - in mancanza di rendiconto delle spese condominiali da parte del locatore e in difetto di accertamento del diritto del conduttore ad un conguaglio rispetto alla quota forfetaria corrisposta mensilmente nella misura di € 50,00 – appare meramente eventuale ed indeterminato, inidoneo a giustificare la sospensione del pagamento del canone locatizio, pari ad € 500,00 mensili. 1 La Suprema Corte segnala, infatti, la necessità di valutare la gravità dell'inadempimento avendo riguardo alla data della domanda giudiziale: così Cass. 26493/2022, secondo cui “Le cause di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore debbono preesistere al momento in cui la controparte propone la domanda giudiziale, con la conseguenza che - per quanto sia consentito al giudice, in una considerazione unitaria della condotta della parte, trarre elementi circa la colpevolezza e la gravità dell'inadempimento dalla morosità che si sia protratta nel corso del giudizio - egli non può mai prescindere dall'indagine primaria sulla sussistenza dell'inadempimento al momento della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva confermato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore - il quale, fino all'intimazione dello sfratto per morosità, aveva corrisposto il canone in misura ridotta ex art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 2011, poi dichiarati costituzionalmente illegittimi - attribuendo rilievo, ai fini della richiesta risoluzione, alla complessiva morosità determinatasi anche successivamente alla proposizione della domanda, senza esaminare i profili di imputabilità del pregresso inadempimento)”. pagina 6 di 9 Del resto, non v'è prova che il conduttore abbia, durante il rapporto, chiesto al locatore l'indicazione specifica delle spese condominiali, con menzione dei criteri di ripartizione, né la presa visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate, né tantomeno di tali documenti egli ha chiesto l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c.. Peraltro, v'è in atti attestazione del 14.6.2024, a firma dell'amministratore del condominio di cui fa parte l'immobile locato (“unità abitativa ubicata all'interno dello stabile sito in via Archimede n° 113, a Ragusa – di proprietà (CF: Parte_1
) - estremi catastali: foglio A/64, particella 246, sub.24, Cat. A/2”), con C.F._1 la quale si certifica che detta unità abitativa “è in regola con i versamenti degli oneri condominiali ordinari relativi al periodo da dicembre 2022 a giugno 2024”, con la precisazione che “per tale periodo, non vi sono conguagli per la ordinaria gestione”. Orbene, rispetto a tale attestazione non v'è specifica e puntuale contestazione della conduttrice intimata.
Deve allora confermarsi nella misura sopra indicata il debito per canoni locatizi ed oneri condominiali.
Deve infine dichiararsi inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dall'intimante in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. del 20.10.2024: “per le circostanze sopra esposte in narrativa e per l'inadempimento del rilascio disporre - anche ai sensi dell'art. 96 cpc - il risarcimento danni, in favore del locatore e a carico solidale Pt_1 dei conduttori, da valutare in via equitativa dal Giudice, e comunque in entità almeno pari al debito che sarà accertato per i canoni non pagati”; “le circostanze sopra esposte in narrativa” sono rintracciabili nella pag. 4 della predetta memoria, ove si legge: “… dai notevoli disagi procurati al locatore dalla condotta ostruzionistica perseguita in vari modi dai conduttori, dalla possibile rovina di un appartamento consegnato in buone condizioni la quale potrà essere meglio accertata dopo la restituzione con l'ausilio di un c.t.u. del quale si chiede sin d'ora la nomina, da tutte queste circostanze incombe certamente sulla persona del proprietario un danno complessivo di notevole entità per il quale si chiede, in primo luogo, la risoluzione del contratto di locazione in dipendenza dei molteplici e gravi inadempimenti dei conduttori e, in secondo luogo, un giusto indennizzo a titolo di risarcimento secondo la valutazione che l'on. Tribunale riterrà più equa”.
I fatti costitutivi del danno di cui è chiesto il risarcimento, come sopra indicati dall'intimante, si presentano – con particolare riferimento ai danni cagionati dai conduttori all'immobile locato – affatto generici ed indeterminati, in mancanza di indicazione dei concreti pregiudizi all'immobile; del resto, l'immobile allora era ancora nella detenzione degli intimati, sicchè solo all'esito della sua restituzione al locatore, sarebbe stato possibile avere precisa contezza dei danni in questione.
Peraltro, anche sotto altro profilo, deve osservarsi che è ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario (Cass. pagina 7 di 9 5955/2023); il concetto di connessione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio è autorevolmente chiarito da Cass. SS.UU. 12310/2015, secondo cui risulta connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio la domanda 'modificata', che si pone, rispetto a quella originaria, in rapporto di alternatività o incompatibilità, di guisa che la domanda 'modificata' si sostituisce a quella originaria, mentre quella 'nuova' si aggiunge ad essa;
con esclusione delle domande nuove costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, domande queste ammissibili, nel giudizio ordinario che si apre con il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., per l'intimante è ammissibile soltanto la modifica della domanda originaria, nel senso sopra detto, mentre è preclusa la proposizione di domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto del procedimento sommario per convalida locatizia (qui, risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore e rilascio dell'immobile). Nel caso in esame, è chiaro che la domanda di risarcimento del danno ex art. 1590 c.c., svolta dall'intimante in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., è domanda nuova ed ulteriore, che si aggiunge alla domanda (di sfratto) originaria e, come tale, inammissibile.
Né possono considerarsi ammissibili, per il loro carattere generico e meramente ipotetico, le domande che figurano nelle conclusioni dell'atto di intimazione e citazione (“…decreto ingiuntivo… nonché oltre la somma necessaria per la riparazione di eventuali danni causati all'appartamento, a suo tempo consegnato in ottime condizioni”) e nelle conclusioni della memoria autorizzata del 16.6.2024, depositata pur sempre in fase sommaria (“condanna dei conduttori a risarcire i danni all'appartamento che dovessero emergere alla consegna dell'immobile”). Tardiva e nuova, perciò inammissibile, è la domanda avanzata dall'intimante in seno alle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione del 28.2.2025, ossia “Disporre e quantificare il risarcimento dei danni alla casa imputabili ai locatari, tra questi compresi quelli da rivalsa dell'appartamento sottostante di € 6.011,30”. Ancora, non v'è dubbio che siano parimenti inammissibili le domande formulate dall'intimante nelle memorie depositate in data 13.5.2025 e in data 21.5.2025, dunque in data successiva persino all'udienza (cartolare) del 28.2.2025, in cui la causa è stata trattenuta in decisione dal giudice.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
in particolare, ne va disposta la distrazione in favore del difensore dell'intimante, avv. Rosario
Guccione, il quale ha formulato specifica richiesta ex art. 93 c.p.c. in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.. Non si ravvisano i presupposti per la chiesta condanna risarcitoria dell'intimata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2009/2024 R.G., nella contumacia di , CP_2
, per inadempimento dei conduttori, il contratto di locazione stipulato tra le parti e CP_3 registrato in data 13.1.2023, avente ad oggetto l'immobile, adibito ad uso abitativo, sito in
Ragusa, via Archimede n.113, piano V.
pagina 8 di 9 CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
per le causali di cui in motivazione, della somma di € 10.871,66, oltre Parte_1 interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
DICHIARA inammissibile ogni altra domanda.
CONDANNA infine e , in solido tra loro, alla rifusione delle Controparte_1 CP_2 spese processuali che liquida in € 740,94 per esborsi (di cui € 391,00 per spese di mediazione) ed € 4.900,00 per compensi difensivi (inclusa assistenza nella procedura di mediazione), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, spese tutte che distrae in favore dell'avv. Rosario Guccione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. RIGETTA la domanda di condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c..
Così deciso in Ragusa, in data 25.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2009/2024 R.G., promossa
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Parte_1 C.F._1
Guccione
-attore-
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Riccardo Lana
- convenuta -
e contro
(C.F.: ) CP_2 C.F._3
-convenuto contumace-
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 10.5.2024, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
, deducendo il mancato pagamento, da parte di questi ultimi, dei canoni di CP_2 locazione e degli oneri condominiali scaduti da settembre 2023 ad aprile 2024 (per un totale di otto mensilità), e così complessivi € 4.400,00, dovuti in forza di contratto di locazione stipulato tra le parti e registrato in data 13.1.2023, per la durata di anni quattro con decorrenza dal 15.12.2022, avente ad oggetto l'immobile, adibito ad uso abitativo, sito in Ragusa, via Archimede n.113, piano V. L'attore specificava che, con tale contratto, le parti avevano convenuto un canone mensile pari ad € 500,00, avente scadenza il quinto giorno di ogni mese, oltre all'importo, pure mensile, di € 50,00 per oneri condominiali, per un totale di € 550,00 mensili;
chiedeva, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto, oltre che l'ingiunzione di pagamento,
pagina 1 di 9 immediatamente esecutiva, della somma di € 4.400,00, nonché dei canoni e degli oneri condominiali da scadere, oltre interessi.
costituitasi in giudizio sin dalla sua fase sommaria, preliminarmente Controparte_1 eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione;
nel merito, sollevava eccezione di inadempimento per la presenza di vizi dell'immobile sin dall'inizio del rapporto. Aggiungeva che in altro giudizio relativo ai danni (infiltrazioni d'acqua) riscontrati all'interno di immobile sottostante a quello locato, il tecnico dell'ufficio aveva accertato nell'immobile locato: “1) Mattonelle di rivestimento del bagno gonfie e addirittura cadute in una parete. Si vede chiaramente che le mattonelle sono state appiccicate sulle vecchie mattonelle lisce 2) Camera da letto e bagno, nella prima estate, con il caldo, i cornicioni e i telai morti si sono letteralmente spostati con caduta di calcinacci e lasciando proprio lo spazio nei muri. 3) Portoncino d'ingresso, la serratura blindata non si può aprire dalla maniglia ma solo con la chiave e con fatica anche dall'interno. 4) Una stanza della casa, ha l'impianto elettrico vecchio ed è completamente isolata e non funzionante 5) Non ho mai ricevuto APE come promesso 6) La vasca da bagno non è utilizzabile per consiglio del Ctu, perché allaga
l'appartamento sottostante. Stessa cosa si può dire del box doccia che a quanto pare è collegato al danno stesso. Dal suddetto box doccia proviene una forte puzza di acqua marcia che a detta del CTU è causata dal danno alle tubature 7) Affacciandosi dal cavedio lo spettacolo è devastante, il balcone è praticamente inutilizzabile per la forte puzza che proviene dal guano depositato dai colombi in anni di incuria negli appartamenti chiusi e nel vano comune”; a sostegno di tali affermazioni, inoltre, versava in atti n.11 foto attestanti lo stato dei luoghi.
inoltre, eccepiva di avere corrisposto, in favore del locatore, nel Controparte_1 periodo 2022-2024, un importo di gran lunga superiore rispetto a quello pattuito inter partes, avendo pagato un importo forfettario a titolo di oneri condominiali, senza avere mai ricevuto un conguaglio od un conteggio analitico dei medesimi.
Rilevava, infine, che, con determinazione n.2125 del 2.11.2022 del Comune di Ragusa, le era stato assegnato un alloggio popolare, ma che lo stesso si trovava ancora in fase di sistemazione. L'intimata pertanto, si opponeva alla convalida, chiedendo al Tribunale di CP_1 volere “preliminarmente ritenere e dichiarare l'improcedibilità della convalida di sfratto de qua in forza della eccezione sopra spiegata, in linea con Tribunale di Mantova del 15/01/2015; nel merito, rigettare in toto le richieste attoree poiché indimostrate e meramente labiali;
in subordine, tenere conto della discrasia sul quantum nel DOVUTO/PAGATO del canone di locazione e dunque adottare tutti i provvedimenti previsti ope legis”. All'udienza di convalida dell'intimato sfratto, tenutasi il 3.6.2024, Controparte_1 evidenziava di avere versato in contanti in favore del locatore, in sede di stipula del contratto di locazione, la somma di € 1.000,00, a titolo di deposito cauzionale.
In seno alla propria memoria difensiva autorizzata, depositata in data 16.6.2024, l'intimante rilevava il persistere dell'allegata morosità, contestando peraltro la lamentata inidoneità dell'immobile locato all'uso convenuto;
sul punto, richiamava la clausola n.8 del contratto, in virtù della quale il conduttore aveva dichiarato di “aver visitato la casa locata e pagina 2 di 9 averla trovata adatta all'uso convenuto”, offrendo altresì in produzione una dichiarazione dell'agente immobiliare , occupatosi della locazione dell'immobile in Parte_2 argomento, con la quale lo stesso aveva attestato di avere ispezionato accuratamente l'immobile “in ogni suo dettaglio e di averlo trovato efficiente e immune da vizi che potessero ostacolare o anche diminuirne l'uso da parte di terzi”. Rilevava, ancora, come parte conduttrice non avesse consentito l'accesso all'immobile per un sopralluogo al fine di verificare e rimuovere gli eventuali vizi lamentati.
Per quanto attiene, poi, agli oneri condominiali, il precisava che i conduttori non Pt_1 avevano mai formalmente richiesto una specifica delle spese condominiali e che piuttosto, esso intimante aveva ricevuto, su sua esplicita richiesta, una certificazione sottoscritta dall'amministratore del condominio, , attestante il regolare versamento degli Persona_1 oneri condominiali ordinari per il periodo dicembre 2022/giugno 2024 nonché l'assenza di conguagli per l'ordinaria gestione. D'altro canto, l'intimata precisava, quanto alle spese condominiali, che queste avrebbero dovuto essere ridotte alla metà, per avere il in uso un garage ricompreso nel medesimo Pt_1 stabile.
In data 22/07/2024, il Giudice, emessa – su istanza dell'intimante - ordinanza non impugnabile di rilascio, fissando per l'esecuzione la data del 10.9.2024, disponeva il mutamento del rito, nonchè l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria ed assegnava i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. In seno alla propria memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., l'intimante insisteva nelle richieste formulate in fase sommaria, estendendo la domanda di condanna pecuniaria degli intimati ai canoni maturati successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto e, quanto all'eccezione di inadempimento sollevata da controparte, rilevava come i conduttori non avessero consentito al locatore, accompagnato dal tecnico Ing. , l'accesso Persona_2 all'immobile per un sopralluogo programmato al fine di individuare i vizi lamentati e le eventuali riparazioni necessarie. D'altra parte, l'intimata si limitava ad allegare presunti Controparte_1 comportamenti di stalking e minacce del chiedendo il rigetto delle domande attoree. Pt_1
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Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, intimato CP_2 insieme a non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della Controparte_1 notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Venendo al merito della controversia, si osserva anzitutto che, nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.) incombe sull'attore soltanto l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che egli assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, gravando poi sul debitore di allegare e dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n.15659/2011, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera pagina 3 di 9 allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373.2010; Cass. n.9351.2007; Cass. Sezioni Unite
n.13533.2001). Nella specie, l'attore ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, producendo in giudizio il contratto di locazione stipulato con la controparte ed allegando l'inadempimento dei conduttori;
per contro, parte convenuta non ha contestato la morosità allegata dal locatore, sollevando piuttosto, a giustificazione del mancato pagamento dei canoni oggetto di intimazione, eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., per la presenza di vizi nell'immobile, o meglio in ragione dell'inadempimento del locatore all'obbligo di mantenere la cosa in stato da servire all'uso (abitativo) convenuto. In proposito, si è da ultimo precisato in giurisprudenza che “il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte ” (così, da ultimo,
Cass. Sez. 3, ord. 29 gennaio 2021, n. 2154; v. anche Cass. 16918/2019).
Occorre allora procedere, in caso di inadempienze reciproche, ad una valutazione comparativa delle stesse per verificare se sia maggiore la gravità dell'inadempimento dell'una o dell'altra parte, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento;
in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice deve far luogo “ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente” (Cass.
13827/2019, richiamata di recente da Cass. 5700/2024, in motivazione).
Ora, ai fini della valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti delle parti, occorre osservare che la conduttrice si è limitata ad offrire in produzione alcune foto, le quali z mostrano quasi tutte balconi coperti da escrementi di uccelli, mentre solo dalla prima è desumibile la caduta di calcinacci in una stanza, senza che nulla di specifico sia dedotto con riguardo a tale foto, a fini descrittivi;
la convenuta ha prodotto altresì la bozza di c.t.u. espletata in altro giudizio relativo ai danni (infiltrazioni d'acqua) riscontrati all'interno di immobile sottostante a quello locato, derivanti, a dire del tecnico d'ufficio, dalla lavanderia e dalla doccia dell'immobile locato, a cagione di perdite dell'impianto idrico a servizio dell'immobile stesso.
La tuttavia, non ha dedotto alcunchè circa l'effettiva consistenza dei vizi, e CP_1 soprattutto in ordine alla misura della loro incidenza sul godimento dell'immobile locato, così da determinare la totale o parziale inutilizzabilità dell'immobile stesso. pagina 4 di 9 Alla stregua della documentazione tutta in atti, si ritiene tuttavia di potere escludere uno stato di totale inabitabilità dell'immobile, protratto per mesi, di guisa che la totale sospensione del canone da parte del conduttore non appare proporzionata all'eccepito inadempimento del locatore, che al più avrebbe giustificato il pagamento del canone in misura proporzionalmente ridotta, tanto più che lo stesso conduttore ha continuato ad occupare l'immobile locato. Ed invero, secondo Cass. 17020/2022, “In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore”. E' pur vero che Cass. 12103/2020, in motivazione, ha ritenuto compatibile con la sospensione totale del canone la permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata, ma solo in quanto erano emerse le condizioni di assoluto degrado dell'immobile, tali da renderlo strutturalmente inidoneo a qualsiasi attività (trattavasi di uso commerciale, ma il principio di diritto può ben valere anche per la locazione ad uso abitativo, in cui la totale inutilizzabilità può identificarsi con l'impossibilità di trarre dalla cosa locata l'utilità essenziale dedotta in contratto).
Nella specie, come si è sopra spiegato, non solo non è emersa la totale inutilizzabilità dell'immobile locato all'uso abitativo, ma anche l'allegazione della parte conduttrice è stata carente al riguardo. Deve quindi concludersi per l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., siccome proposta dall'intimata. Ciò posto, sussiste l'inadempimento di parte conduttrice, consistente, giusta quanto dedotto in seno all'intimazione di sfratto, nel mancato pagamento dei canoni di locazione da settembre 2023 ad aprile 2024 (per n. 8 mensilità), oltre al mancato pagamento, nello stesso periodo, degli oneri condominiali, per € 4.400,00, cui si sono aggiunti i canoni maturati successivamente, in corso di causa;
parte conduttrice ha mancato di fornire la prova dell'estinzione delle predette obbligazioni.
Ora, com'è noto, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, nell'ambito delle locazioni ad uso abitativo, a mente dell'art. 5 della Legge n.392/1978, il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art.1455 c.c.
La disposizione in esame ha introdotto una predeterminazione legale della gravità ed importanza dell'inadempimento della parte conduttrice nel versamento del canone e degli oneri accessori, in deroga al principio generale per cui è rimessa al giudice la valutazione della scarsa importanza o meno di qualsiasi inadempimento contrattuale, secondo il disposto dell'art. 1455 c.c.. In particolare, il citato art. 5 àncora vincolativamente la gravità dell'inadempimento a due elementi: l'uno di ordine quantitativo, che riguarda il pagamento di una sola rata del canone od il mancato pagamento di oneri accessori di importo superiore a due mensilità del canone, l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato, fermo restando, tuttavia, ai fini pagina 5 di 9 della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a colpa del debitore. Orbene, alla data di introduzione del presente giudizio (10.5.2024)1 ricorre il mancato pagamento (integrale) di otto rate mensili del canone (da settembre 2023 ad aprile 2024), oltre che il mancato pagamento degli oneri condominiali, così integrandosi senz'altro gli estremi della gravità – ex art. 5 L. 392/78, ma anche ex art. 1455 c.c. - dell'inadempimento del conduttore sicché va pronunciata la risoluzione ex artt. 1453 c.c. del contratto di locazione stipulato inter partes; nulla va disposto in punto di rilascio dell'immobile locato, essendo questo già avvenuto in data 23.4.2025, secondo quanto dedotto dall'intimante. Venendo alla determinazione del quantum debeatur, i conduttori devono essere condannati al pagamento, in favore del locatore, dei canoni di locazione (€ 500,00 al mese) e degli oneri condominiali (€ 50,00 al mese), a partire dal mese di settembre 2023 sino al 23.4.2025 (data di avvenuto rilascio dell'immobile, siccome attestato dall'intimante), per una somma complessiva di € 10.871,66, ossia (€ 550,00 x 19 mesi) + (€ 550,00/30 x 23 giorni), oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
In particolare, quanto agli oneri condominiali, il punto 2 del contratto di locazione prevede che “il canone annuo di locazione è convenuto in euro 6.000,00 che il conduttore si obbliga a corrispondere mensilmente in n. 12 rate eguali anticipate di euro 500,00 ciascuna entro il 5 di ogni mese insieme alle spese condominiali ordinarie di euro 50 per un totale di euro 550,00 che alla fine dell'anno verranno rendicontate e conguagliate se necessario sia in eccesso che in difetto presso il domicilio del locatore o tramite bonifico bancario sul c/c intestato al locatore”. Sul punto, l'intimata ha così dedotto: “La sig.ra non ha mai ricevuto un CP_1 conguaglio e/o un conteggio analitico delle spese condominiali. Con un corretto conteggio degli importi bonificati, dunque, epurandoli delle some extra versate sine titulo, si dimostra che la morosità non esiste siccome indicata ex adverso”. Sennonchè, il credito vantato da parte conduttrice per somme asseritamente versate in eccesso a titolo di oneri condominiali - in mancanza di rendiconto delle spese condominiali da parte del locatore e in difetto di accertamento del diritto del conduttore ad un conguaglio rispetto alla quota forfetaria corrisposta mensilmente nella misura di € 50,00 – appare meramente eventuale ed indeterminato, inidoneo a giustificare la sospensione del pagamento del canone locatizio, pari ad € 500,00 mensili. 1 La Suprema Corte segnala, infatti, la necessità di valutare la gravità dell'inadempimento avendo riguardo alla data della domanda giudiziale: così Cass. 26493/2022, secondo cui “Le cause di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore debbono preesistere al momento in cui la controparte propone la domanda giudiziale, con la conseguenza che - per quanto sia consentito al giudice, in una considerazione unitaria della condotta della parte, trarre elementi circa la colpevolezza e la gravità dell'inadempimento dalla morosità che si sia protratta nel corso del giudizio - egli non può mai prescindere dall'indagine primaria sulla sussistenza dell'inadempimento al momento della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva confermato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore - il quale, fino all'intimazione dello sfratto per morosità, aveva corrisposto il canone in misura ridotta ex art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 2011, poi dichiarati costituzionalmente illegittimi - attribuendo rilievo, ai fini della richiesta risoluzione, alla complessiva morosità determinatasi anche successivamente alla proposizione della domanda, senza esaminare i profili di imputabilità del pregresso inadempimento)”. pagina 6 di 9 Del resto, non v'è prova che il conduttore abbia, durante il rapporto, chiesto al locatore l'indicazione specifica delle spese condominiali, con menzione dei criteri di ripartizione, né la presa visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate, né tantomeno di tali documenti egli ha chiesto l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c.. Peraltro, v'è in atti attestazione del 14.6.2024, a firma dell'amministratore del condominio di cui fa parte l'immobile locato (“unità abitativa ubicata all'interno dello stabile sito in via Archimede n° 113, a Ragusa – di proprietà (CF: Parte_1
) - estremi catastali: foglio A/64, particella 246, sub.24, Cat. A/2”), con C.F._1 la quale si certifica che detta unità abitativa “è in regola con i versamenti degli oneri condominiali ordinari relativi al periodo da dicembre 2022 a giugno 2024”, con la precisazione che “per tale periodo, non vi sono conguagli per la ordinaria gestione”. Orbene, rispetto a tale attestazione non v'è specifica e puntuale contestazione della conduttrice intimata.
Deve allora confermarsi nella misura sopra indicata il debito per canoni locatizi ed oneri condominiali.
Deve infine dichiararsi inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dall'intimante in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. del 20.10.2024: “per le circostanze sopra esposte in narrativa e per l'inadempimento del rilascio disporre - anche ai sensi dell'art. 96 cpc - il risarcimento danni, in favore del locatore e a carico solidale Pt_1 dei conduttori, da valutare in via equitativa dal Giudice, e comunque in entità almeno pari al debito che sarà accertato per i canoni non pagati”; “le circostanze sopra esposte in narrativa” sono rintracciabili nella pag. 4 della predetta memoria, ove si legge: “… dai notevoli disagi procurati al locatore dalla condotta ostruzionistica perseguita in vari modi dai conduttori, dalla possibile rovina di un appartamento consegnato in buone condizioni la quale potrà essere meglio accertata dopo la restituzione con l'ausilio di un c.t.u. del quale si chiede sin d'ora la nomina, da tutte queste circostanze incombe certamente sulla persona del proprietario un danno complessivo di notevole entità per il quale si chiede, in primo luogo, la risoluzione del contratto di locazione in dipendenza dei molteplici e gravi inadempimenti dei conduttori e, in secondo luogo, un giusto indennizzo a titolo di risarcimento secondo la valutazione che l'on. Tribunale riterrà più equa”.
I fatti costitutivi del danno di cui è chiesto il risarcimento, come sopra indicati dall'intimante, si presentano – con particolare riferimento ai danni cagionati dai conduttori all'immobile locato – affatto generici ed indeterminati, in mancanza di indicazione dei concreti pregiudizi all'immobile; del resto, l'immobile allora era ancora nella detenzione degli intimati, sicchè solo all'esito della sua restituzione al locatore, sarebbe stato possibile avere precisa contezza dei danni in questione.
Peraltro, anche sotto altro profilo, deve osservarsi che è ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario (Cass. pagina 7 di 9 5955/2023); il concetto di connessione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio è autorevolmente chiarito da Cass. SS.UU. 12310/2015, secondo cui risulta connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio la domanda 'modificata', che si pone, rispetto a quella originaria, in rapporto di alternatività o incompatibilità, di guisa che la domanda 'modificata' si sostituisce a quella originaria, mentre quella 'nuova' si aggiunge ad essa;
con esclusione delle domande nuove costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, domande queste ammissibili, nel giudizio ordinario che si apre con il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., per l'intimante è ammissibile soltanto la modifica della domanda originaria, nel senso sopra detto, mentre è preclusa la proposizione di domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto del procedimento sommario per convalida locatizia (qui, risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore e rilascio dell'immobile). Nel caso in esame, è chiaro che la domanda di risarcimento del danno ex art. 1590 c.c., svolta dall'intimante in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., è domanda nuova ed ulteriore, che si aggiunge alla domanda (di sfratto) originaria e, come tale, inammissibile.
Né possono considerarsi ammissibili, per il loro carattere generico e meramente ipotetico, le domande che figurano nelle conclusioni dell'atto di intimazione e citazione (“…decreto ingiuntivo… nonché oltre la somma necessaria per la riparazione di eventuali danni causati all'appartamento, a suo tempo consegnato in ottime condizioni”) e nelle conclusioni della memoria autorizzata del 16.6.2024, depositata pur sempre in fase sommaria (“condanna dei conduttori a risarcire i danni all'appartamento che dovessero emergere alla consegna dell'immobile”). Tardiva e nuova, perciò inammissibile, è la domanda avanzata dall'intimante in seno alle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione del 28.2.2025, ossia “Disporre e quantificare il risarcimento dei danni alla casa imputabili ai locatari, tra questi compresi quelli da rivalsa dell'appartamento sottostante di € 6.011,30”. Ancora, non v'è dubbio che siano parimenti inammissibili le domande formulate dall'intimante nelle memorie depositate in data 13.5.2025 e in data 21.5.2025, dunque in data successiva persino all'udienza (cartolare) del 28.2.2025, in cui la causa è stata trattenuta in decisione dal giudice.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
in particolare, ne va disposta la distrazione in favore del difensore dell'intimante, avv. Rosario
Guccione, il quale ha formulato specifica richiesta ex art. 93 c.p.c. in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.. Non si ravvisano i presupposti per la chiesta condanna risarcitoria dell'intimata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2009/2024 R.G., nella contumacia di , CP_2
, per inadempimento dei conduttori, il contratto di locazione stipulato tra le parti e CP_3 registrato in data 13.1.2023, avente ad oggetto l'immobile, adibito ad uso abitativo, sito in
Ragusa, via Archimede n.113, piano V.
pagina 8 di 9 CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
per le causali di cui in motivazione, della somma di € 10.871,66, oltre Parte_1 interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
DICHIARA inammissibile ogni altra domanda.
CONDANNA infine e , in solido tra loro, alla rifusione delle Controparte_1 CP_2 spese processuali che liquida in € 740,94 per esborsi (di cui € 391,00 per spese di mediazione) ed € 4.900,00 per compensi difensivi (inclusa assistenza nella procedura di mediazione), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, spese tutte che distrae in favore dell'avv. Rosario Guccione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. RIGETTA la domanda di condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c..
Così deciso in Ragusa, in data 25.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Sandra Levanti
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