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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, alla pubblica udienza del
9 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3000/2021 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento
Danni” e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Chiffi, Parte_1
- Attrice - contro
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Esposito,
- Convenuto - nonché in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_2
dall'Avv. Francesco Marti,
- Altra convenuta -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 26.03.2021, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio la ed il
[...] CP_2 Controparte_1
in persona del rispettivo l.r. p.t., onde sentir accogliere le seguenti
[...]
conclusioni: “a) dichiarare i convenuti, nella loro rispettiva qualità indicata nella narrativa di quest'atto, responsabili in solido, ex artt. 2051 e 2043 c. c.,
1 dell'incidente stradale verificatosi in – Acquarica (LE), località , CP_1 CP_1
il 22.12.2019, come descritto in narrativa e, per l'effetto, condannarli, sempre col vincolo di solidarietà passiva, al pagamento in favore dell'attrice della somma di
€ 42.863,66, a titolo di risarcimento danni e per spese mediche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo;
b) condannare, altresì, i convenuti, sempre col vincolo di solidarietà passiva, al pagamento di spese e compensi di lite, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del deducente procuratore che, a tal fine, rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.”.
L'attrice deduceva che in data 22.12.2019, alle ore 8,00 circa, alla guida della sua bicicletta, percorreva via Bosco, nell'abitato di Presicce (LE), con direzione sud, tenendo la destra;
giunta nei pressi della sua abitazione, la ruota anteriore della sua bicicletta veniva colpita da un cartello indicante lavori di cantiere, staccatosi dalla recinzione metallica degli attigui impianti sportivi comunali dov'era posizionato.
Tale cartello riportava le seguenti diciture: “Lavori di ristrutturazione e ampliamento impianti Sportivi - delibera di Giunta n. 51 del 09.05.2019; proprietario: committente: Responsabile della Controparte_1 CP_2 sicurezza: Arch. ”. Persona_1
A seguito dell'urto tra la bicicletta e il cartello di cantiere, l'attrice sbandava e cadeva per terra;
quindi, veniva soccorsa dal IG. e veniva Controparte_3
trasportata dai suoi familiari al P.S. dell'ospedale di Tricase (LE), ove le veniva diagnosticata la “frattura trimalleolare della caviglia destra”, con conseguente ricovero. Il giorno successivo, l'attrice veniva sottoposta ad intervento chirurgico e il 26.12.2019 dimessa dopo l'applicazione di valva gessata.
Sul luogo del sinistro, lo stesso giorno 22.12.2019, alle ore 14,55 circa, interveniva la Polizia Locale del Comune di Presicce-Acquarica, che ne verificava lo stato, fotografandolo e redigendo una relazione di servizio.
Rimasti infruttuosi i tentativi di comporre la lite in sede extragiudiziale,
l'odierna attrice adiva codesto Tribunale al fine di sentirsi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.08.2021, si
2 costituiva il al fine di impugnare e contestare Controparte_4
integralmente l'atto introduttivo del giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, Controparte_1
dichiarando inammissibile o, comunque, rigettando ogni pretesa avversa;
2) in subordine, nel merito, nella non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza della legittimazione passiva in capo al , accertare e Controparte_4 dichiarare l'assenza di responsabilità dell' convenuto in ordine CP_5
all'evento dannoso riportato dall'attrice e, per l'effetto, rigettare ogni domanda avanzata nei confronti del deducente;
3) in subordine, e con riserva di gravame, nella non creduta ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare un sia pur parziale accoglimento, ridurre comunque il quantum risarcitorio per le ragioni esposte in narrativa, nonché per quanto emergerà in corso di causa, con contestuale statuizione sulle spese e competenze del giudizio secondo il criterio della soccombenza parziale 4) condannare l'attrice (o chiunque altro di ragione) al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del
[...]
. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.09.2021 si costituiva, altresì, la la quale previa contestazione degli avversi CP_2
assunti difensivi, rassegnava le seguenti conclusioni: “a. in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta b. CP_2
in via subordinata, nel merito, ove ne fosse ammesso l'esame, rigettare la domanda attorea nei confronti della perché infondata in fatto e in CP_2
diritto, per i motivi sopra esposti;
c. in estremo subordine, accertare e dichiarare che l'evento non si è verificato nell'ambito del bene affidato a ma su CP_2
sede stradale pubblica, ed in questo caso porre ogni e qualsivoglia ristoro a carico del proprietario della strada tenuto alla Controparte_1
manutenzione, tenendo esente d. per mero tuziorismo difensivo, ridurre CP_2
la domanda nei limiti del quantum che risultasse eventualmente provato in corso di causa;
e. in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio per la temerarietà dell'azione e l'esosità della domanda.”.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, l'interrogatorio
3 formale dell'attrice, la prova testimoniale e la consulenza medica d'ufficio.
Quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§§§§§§§§§§§
La domanda attorea può essere accolta nei seguenti termini.
Appare opportuno, in primis, richiamare le risultanze di prova in atti.
L'attrice, in sede di interpello, ha dichiarato che, nella circostanza di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro de quo, aveva notato la presenza di aghi di pino sulla sede stradale ma non la presenza di liquido oleoso.
La teste indifferente, all'epoca dei fatti agente della Polizia Tes_1
Locale del Comune di – ha confermato la relazione a sua firma CP_1 CP_1
del 22.12.2019, prodotta in atti ed ha precisato di aver scattato personalmente le foto allegate a tale relazione, ritraenti il pannello di cantiere della ditta CP_2
quindi, la teste ha dichiarato quanto segue: “Il 22.12.2019 io presi servizio
[...]
nel pomeriggio, col turno solitamente dalle 14,30 alle 20,30; ricordo che quando arrivai la comandante mi disse che era necessario che effettuassi un sopralluogo nei pressi dell'abitazione di in via Bosco, n. 50, perché la stessa Parte_1
era caduta in bicicletta;
non so dire a che ora fu fatta la segnalazione all'ufficio di Polizia Locale, ma quando io sono arrivata, tale richiesta era già agli atti;
mi sono recata sul posto e ho verificato che in prossimità del civico di via Bosco, n.
50, dove risiedeva la IG.ra , la strada era ricoperta di aghi di pino ed era Pt_1
sporca di liquido oleoso; sul luogo, sempre in prossimità del civico n. 50 di via
Bosco, ho altresì rinvenuto sull'asfalto il cartello di cantiere della ditta CP_2
ricordo che il cantiere della era accanto all'abitazione della
[...] CP_2
IG. ra , sulla sinistra della stessa per chi guarda dalla strada;
ho scattato le Pt_1 foto e le ho allegate al mio verbale di sopralluogo, poi depositato presso l'ufficio di Polizia Locale. Da quel che ricordo, gli aghi di pino si trovavano sulla pubblica strada, sul manto stradale, in prossimità dell'ingresso dell'abitazione della IG. ra e il liquido oleoso scorreva sotto gli aghi di pino;
ricordo che l'asfalto Pt_1
era pure bagnato dalla pioggia; ricordo che in quella circostanza io avvertii nell'aria l'odore del liquido oleoso. ….. E' vera la posizione sub. 3) delle richieste istruttorie dell'avv. Chiffi, che mi viene letta e che confermo (n.d.r. 'Tale cartello,
4 fra l'altro, riportava la seguente dicitura: Lavori di ristrutturazione e ampliamento impianti Sportivi - delibera di Giunta n. 51 del 09.05.2019; proprietario: committente: Responsabile della Controparte_1 CP_2
Sicurezza: Arch. , come da foto allegate al sopralluogo redatto Persona_1 dalla Polizia Locale il 22.12.2019, prodotte nel fascicolo dell'avv. Chiffi, che si mostrano in visione') . Quando mi sono recata sul posto ho solo accertato lo stato dei luoghi, ma non era presente nessuno e dunque non ho potuto chiedere quale fosse la dinamica dell'incidente.” (cfr. dich. teste verb. ud. 12.07.2022). Tes_1
Il teste indifferente, ha reso le seguenti Testimone_2
dichiarazioni: “Ricordo che la mattina del 22.12.2019, verso le ore 8,00, di domenica, mi trovavo su via Bosco, all'incrocio con via Salvemini, alla guida della mia autovettura;
in tale frangente ho visto l'attrice che a cavallo della sua bicicletta percorreva via Bosco, tenendo la destra e si trovava in prossimità della sua abitazione. In tale circostanza ho visto che una folata di vento ha fatto sollevare un cartello di cantiere, che mi pare prima fosse per terra sul marciapiede, colpendo la ruota anteriore della bicicletta condotta dalla . E' Pt_1
vera la posizione sub. 3) di quelle articolate dall'avv. Chiffi, che mi viene letta e che confermo ('Tale cartello, fra l'altro, riportava la seguente dicitura: “Lavori di ristrutturazione e ampliamento impianti Sportivi - delibera di Giunta n. 51 del
09.05.2019; proprietario: committente: Controparte_1 CP_2
Responsabile della Sicurezza: Arch. , come da foto allegate al Persona_1
sopralluogo redatto dalla Polizia Locale il 22.12.2019, prodotte nel fascicolo dell'avv. Chiffi, che si mostrano in visione”); il cartello di cantiere che ha colpito la bicicletta della IG.ra è quello raffigurato nelle foto allegate alla relazione Pt_1
dei vigili urbani di del 22.12.2019 a firma della dr.ssa , che CP_1 Tes_1
mi vengono mostrate. Confermo, altresì, la posizione sub. 4) di quelle articolate dall'avv. Chiffi, che mi viene letta ('Il cartello anzidetto, dopo essersi staccato dalla recinzione metallica del cantiere si trovava per terra sul marciapiede CP_2 antistante l'ingresso di tale cantiere, quando veniva sollevato da una folata di vento e andava a colpire la ruota anteriore della bicicletta della IG. ra Parte_1
. È vero che il tratto di strada che nella circostanza veniva percorso
[...]
dall'attrice era ricoperto di aghi di pino caduti dagli alberi piantati lungo il
5 marciapiede della via pubblica; non si vedeva, invece, che sotto tali aghi di pino scorreva del materiale oleoso, circostanza che, invece, ho accertato dopo la caduta della IG.ra , giacché a vista la presenza dell'olio non era Pt_1
immediatamente visibile per la presenza degli aghi di pino. È vera la posizione sub 6) delle memorie istruttorie dell'avv. Chiffi ('Dopo l'urto tra la sua bicicletta e l'anzidetto cartello di cantiere, la IG. ra sbandava, cadeva Parte_1
per terra e riportava lesioni alla caviglia destra'); come detto io ero fermo in macchina all'incrocio e l'incidente si è verificato a circa 5/6 metri dal punto dove io mi trovavo, dal lato opposto della strada, giacché l'abitazione della fa Pt_1
angolo tra via Bosco e via Salvemini;
quando ho visto la IG.ra cadere, sono Pt_1
sceso dall'auto e mi sono avvicinato per soccorrerla;
la IG.ra era per terra Pt_1
e lamentava dolore alla gamba destra, per cui mi ha chiesto di citofonare a casa sua;
poi è uscito suo figlio e insieme a lui l'abbiamo soccorsa;
insieme al figlio
l'abbiamo aiutata a salire in macchina e poi non so dire cosa sia successo;
a seguito di ciò mi sono allontanato, dopo che la IG.ra fu accompagnata dal Pt_1
figlio, presumo in ospedale, viste le condizioni sanitarie della stessa. Ribadisco che la IG.ra è caduta per terra, perdendo il controllo della sua bicicletta, Pt_1
dopo che la ruota anteriore era stata colpita dal cartello di cantiere che ho detto prima, scivolando sugli aghi di pino che si trovavano a cumuli su quella strada che non viene mai ripulita dal cosa che posso confermare perché io la CP_1
percorro quotidianamente per andare a trovare mia suocera, che abita in via XX
Settembre, che è una traversa di via Bosco. Non è vera la posizione sub 18) dei capitoli di prova delle memorie istruttorie dell'avv. Marti, per che CP_2
mi viene letta ('Quando ricevette la richiesta di soccorso da parte della IG.ra Pt_1
la stessa riferì di essere caduta per sua disattenzione e per la presenza di soluzione oleosa sulla sede stradale e che mai fece cenno ad alcuno cantiere'); non è stata la IG.ra a chiedere il mio intervento, ma io l'ho soccorsa spontaneamente, Pt_1
avendo assistito all'incidente; in quella circostanza la IG.ra non mi disse di Pt_1
essere caduta per sua disattenzione, né per la presenza di liquido oleoso sull'asfalto; confermo che la strada era ricoperta di aghi di pino a cumuli, su uno dei quali è andata a cadere la IG.ra ; a vista non si vedeva liquido oleoso, Pt_1
ma poi ho verificato, dopo la caduta della IG.ra , che sotto tali cumuli vi era Pt_1
6 melma oleosa, che però era nascosta dagli aghi di pino;
per la repentinità dello scontro tra il cartello di cantiere e la bicicletta, non credo che la IG.ra abbia Pt_1
avuto il tempo di accorgersi di quello che stava accadendo. Il cartello di cantiere, prima che fosse sollevato dal vento, si trovava sul marciapiede al confine tra la casa di via Bosco, n. 50 e il cancello di ingresso del cantiere della e CP_2
ha colpito la bicicletta sul manubrio, quasi frontalmente.” (cfr. dich. teste CP_3
verb. ud. 12.07.2022).
Il teste indifferente, premesso che all'epoca dei fatti Persona_1
rivestiva, per conto del Comune di – l'incarico di Direttore dei CP_1 CP_1
Lavori e Responsabile della Sicurezza in esecuzione sul cantiere della CP_2
ha reso le seguenti dichiarazioni: “in tale veste effettuavo almeno due
[...]
ingressi o visite settimanali sul cantiere;
tuttavia, devo dire che in tali circostanze io ispezionavo il cantiere, ma non andavo a verificare se i cartelli di cantiere, ricordo che erano due e che li avevo affissi io personalmente, si trovassero al loro posto; ricordo che ne avevo messo uno affianco al cancello dell'attrice e
l'altro sull'altro ingresso parallelo;
tali cartelli erano stati collocati da me con fascette di plastica. È vera la posizione n. 9 delle memorie istruttorie n. 2 di CP_2
('L'area del cantiere ed impianto sportivo, è delimitata da ringhiere di cinta
[...]
e sono state sempre rispettate tutte le norme di sicurezza, pulizia del cantiere e che alcun materiale è stato mai riversato sulla pubblica strada'). Io frequentavo il bar dell'attrice e dopo l'evento, il giorno dopo, telefonai alla per ragioni di Pt_1
cortesia; in tale circostanza la stessa mi riferì di essere scivolata con la bicicletta
a causa delle condizioni della strada, interessata da liquidi oleosi, che qualcuno, pulendo dei bidoni, aveva riversato in strada;
se mal non ricordo, mi parlò di un vicino;
non ricordo che mi parlò di aghi di pino;
ricordo di essere pure andato sul posto, nei giorni successivi all'accaduto e di aver visto il cartello di cantiere per terra, che era stato appoggiato sul muro di recinzione del cantiere, attiguo all'abitazione della IG. ra;
prendo visione delle foto prodotte dall'avv. Chiffi Pt_1
e confermo che nelle stesse è raffigurato il cancello d'ingresso del cantiere, attiguo all'abitazione dell'attrice; quando, dopo qualche giorno, sono andato sul posto, ricordo di aver visto il cartello di cantiere per terra, ma non ricordo se
c'era olio, anzi lo escludo;
su quella strada vi sono molti alberi di pino;
in
7 occasione del mio sopralluogo non ho notato aghi di pino, perché ho pensato solo al cartello di cantiere, essendo dispiaciuto che potesse essere stata la causa della caduta dell'attrice. …. Il Comune mi chiese poi una relazione dell'accaduto ed io riferii che il cantiere non c'entrava nulla;
l'unica cosa che dissi era che non potevo escludere il distacco del cartello di cantiere. ….. La , come detto, mi disse Pt_1
che era scivolata per la presenza di liquido oleoso;
poi è stata la dr. ssa e Per_2
il marito della i quali mi dissero che potevo essere coinvolto nella vicenda, Pt_1
quale responsabile della sicurezza del cantiere, perché anche il cartello di cantiere poteva essere stato concausa dell'evento. La mi disse che tale liquido era Pt_1
stato sversato da un vicino di casa;
la non mi disse che qualcuno aveva Pt_1
gettato per strada tale liquido.” (cfr. dich. teste , verb. ud. Persona_1
28.02.2023).
Il teste , indifferente, ha confermato di aver sottoposto a Testimone_3
visita medico – legale l'odierna attrice, successivamente al sinistro per cui è causa, nonché di aver redatto la relazione medico – legale a sua firma del 13.11.2020, confermandola integralmente (cfr. dich. teste , verb. ud. Testimone_3
28.02.2023).
La teste indifferente, ha dichiarato quanto segue: “Sono il Tes_4
responsabile del settore lavori pubblici del Comune di – CP_1 CP_1
dall'01.07.2021, ove già lavoravo dall'01.05.2018. Nulla so della vicenda per cui
è causa. Circa eventuali segnalazioni per la presenza di materiale oleoso sua via
Bosco del dovrei controllare se tanto è avvenuto sul registro Controparte_1
che abbiamo in ufficio;
se perviene la segnalazione presso l'ufficio, quest'ultimo interviene per il ripristino dello stato dei luoghi;
nulla so dire sul caso specifico;
allo stesso modo, non ricordo quali fossero le condizioni meteorologiche del giorno dell'evento per cui è causa.” (cfr. dich. teste verb. ud. 28.02.2023). Tes_4
Orbene, così compendiate le risultanze di prova in atti, a parere della scrivente, può, senza dubbio, ritenersi accertato sia l'effettivo verificarsi dell'evento lesivo denunciato dall'odierna attrice, che la causa dello stesso, da individuarsi sia nella presenza di aghi di pino e di sostanze oleose sul manto stradale di via Bosco, all'altezza del civico 50 (nell'abitato del Comune di Acquarica-Presicce), sia nella presenza, tra il marciapiede e il manto stradale, nel medesimo tratto, di un cartello
8 di cantiere divelto.
Le predette circostanze emergono inequivocabilmente anche dalla documentazione fotografica prodotta in atti, allegata alla relazione di servizio redatta dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto (cfr. doc. in atti).
In particolare, si rileva che nella predetta relazione di servizio viene dato atto di quanto segue: “La strada si presentava bagnata, imbrattata di olio e sporca di aghi di pino, si notava altresì la presenza, tra il marciapiede adiacente al civico
e la strada, di un pannello divelto, presumibilmente proveniente dagli impianti sportivi attivi, come si evince dalle foto in allegato. Lungo il tratto di strada in oggetto, inoltre, si percepiva un forte odore di olio.” (cfr. doc. in atti).
Quanto all'addebito di responsabilità, si ritiene opportuno fare alcune osservazioni sul punto.
È fuori di dubbio che sugli enti locali grava un obbligo di manutenzione e sicurezza delle strade e di tutte le altre aree urbane calpestabili previsto da disposizioni normative specifiche.
L'Ente proprietario o gestore del tratto di strada interessato, è responsabile per legge dei danni provocati dalle cose che ha in custodia e, proprio in quanto proprietario, il è anche custode di tali beni, e, quindi, è gravato degli oneri CP_1
tipici del "buon custode".
La responsabilità dell'Ente custode della strada per tutti i danni che essa può arrecare è di natura oggettiva e può essere esclusa soltanto quando l'Ente interessato riesce a dimostrare il cosiddetto «caso fortuito», cioè un evento anomalo, imprevedibile ed eccezionale, che in quanto tale non può essere attribuito a colpa o incuria del custode.
Dal principio secondo cui la pubblica amministrazione risponde civilmente per violazione dell'obbligo di manutenzione e sicurezza conseguono i seguenti effetti: 1) innanzitutto il superamento della tesi sostenuta anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'art. 2043 c.c. costituisce l'unica norma in grado di gestire i sinistri in questione;
2) in secondo luogo, questo principio rende inutile la regola in virtù della quale la pubblica amministrazione
9 non risponde dei danni subiti dal cittadino nei casi in cui non ricorra un'insidia o un trabocchetto.
La Corte Costituzionale ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche alla P.A., aderendo alla tesi, sostenuta anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “alla pubblica amministrazione non è applicabile il citato articolo, [solo] quando sul bene di sua proprietà non sia possibile − per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi − un continuo, efficace controllo, idoneo a impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti".
Ciò premesso, l'art. 2051 non richiede altri specifici presupposti, oltre alla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e il danno;
quindi, la pubblica amministrazione può fornire la prova liberatoria dimostrando che l'ente non è stato in grado di adempiere il suo onere di manutenzione delle strade a causa di circostanze che escludevano la possibilità di un controllo reale sul bene.
Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “In materia di responsabilità per la custodia di strade, occorre distinguere fra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa, oppure sia da ascrivere all'intervento di agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso, un animale, una macchia d'olio, ecc.); in tale seconda evenienza, la responsabilità non è imputabile oggettivamente all'ente pubblico, per il solo fatto della presenza dell'ostacolo, ma occorre che risulti che l'intrusione è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene;
oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso (presenza di animali o di altri ostacoli, ecc.) ed, in questi ultimi casi, che vi è stato colpevole ritardo nell'accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell'intervenire per rimuoverla.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/12/2024, n. 33136).
Quindi, al danneggiato spetta dimostrare la riconducibilità del suo pregiudizio a un difetto di manutenzione della strada e sostenere l'applicabilità del disposto dell'art. 2051 c.c. Tale norma non richiede che la p.a. fornisca la prova di avere correttamente adempiuto il suo obbligo di manutenzione e controllo, al fine di
10 andare esente da responsabilità. La disposizione richiede qualcosa di più, cioè la prova del caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo o del danneggiato.
A tal proposito, la giurisprudenza ha affermato che il fatto della vittima interruttivo del nesso causale deve costituire l'unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, in modo da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante, il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (pubblica amministrazione). Questo presupposto non può ricorrere in tutti i casi in cui le violazioni o le omissioni imputabili all'amministrazione risultano provate sulla base del principio secondo cui l'ente pubblico, perché custode, è tenuto ad attivarsi per evitare il danno. In sostanza, l'obbligo di manutenzione impone all'amministrazione di attivarsi proprio per evitare l'accadimento di danni, per cui non sarebbe ammissibile ritenere irrilevante la condotta omissiva della pubblica amministrazione.
Secondo un'impostazione rigorosa il concorso di colpa del danneggiato non rileva in tutte le ipotesi in cui, sul piano causale, risulta provato il mancato adempimento da parte dell'amministrazione ai propri doveri, quando tale condotta omissiva abbia costituito l'occasione principale del sinistro.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza perché la PA possa andar esente dalla responsabilità nell'ipotesi di azione ai sensi dell'art. 2051 c.c. occorre avere riguardo alla causa concreta del danno (Cassazione, 6 giugno 2008,
n. 15042) così se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come un vizio di costruzione o di manutenzione, va affermata la responsabilità dell'amministrazione, mentre se dagli atti del processo risulta che il danno è stato provocato da cause estrinseche e estemporanee, create da terzi che nell'immediatezza hanno occupato la sede stradale, nel caso in cui si tratti di fattori non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, l'amministrazione sarà liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione all'art. 2051 c.c.
In conformità ai suddetti principi, tornando al caso di specie, dall'istruttoria espletata in questa sede è emerso che il tratto di strada teatro del sinistro in questione, era costantemente interessato dalla caduta di aghi di pino sull'asfalto, pertanto, l'ente convenuto, sebbene tale anomalia costituisse circostanza notoria,
11 non si era tempestivamente attivato per il relativo intervento manutentivo.
Inoltre, è emerso che, al momento della caduta della quel tratto di strada Pt_1
era anche interessato da uno sversamento di sostanza oleosa, che, senza dubbio alcuno, ha contribuito a determinare la perdita di aderenza al suolo delle ruote della bicicletta condotta dall'attrice.
Nella fattispecie in esame è, altresì, emersa la presenza, nel tratto compreso tra il marciapiede e la strada, di un cartello di cantiere divelto, appartenente alla a cui erano stati affidati, dal in CP_2 Controparte_4
concessione, la progettazione e la realizzazione dei lavori di ripristino ed ampliamento e della gestione economica e funzionale degli impianti sportivi comunali in località “Pozzolotessi”.
In sede di prova testimoniale, il teste , all'epoca dei fatti Persona_1
Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in esecuzione sul cantiere della ha dichiarato: “io ispezionavo il cantiere, ma non andavo a CP_2
verificare se i cartelli di cantiere, ricordo che erano due e che li avevo affissi io personalmente, si trovassero al loro posto.”.
La presenza di detto cartello divelto sulla sede stradale è stata confermata sia dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul luogo del sinistro, sia dal testimone oculare il quale, a tal proposito, ha dichiarato: “In tale Testimone_2
circostanza ho visto che una folata di vento ha fatto sollevare un cartello di cantiere, che mi pare prima fosse per terra sul marciapiede, colpendo la ruota anteriore della bicicletta condotta dalla .”. Pt_1
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra, la scrivente ritiene che, nel caso di specie, debba ritenersi accertata la pari concorrente responsabilità, ex art. 2051, delle parti convenute in ordine alla causazione dell'evento lesivo occorso in danno dell'attrice in data 22.12.2019 e che, quindi, nessun concorso di colpa può essere riconosciuto a carico della danneggiata, la quale, verosimilmente, faceva pieno affidamento sulla regolarità del manto stradale. Né è in alcun modo emerso che l'odierna attrice abbia fatto un uso anomalo o improprio della cosa, sì da escludere qualsiasi responsabilità del custode.
Inoltre, si osserva che nell'ambito del presente giudizio, le parti convenute non hanno fornito alcuna valida prova circa l'esistenza di un fattore estraneo alla
12 propria sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale ed avente, quindi, efficacia scriminante.
Relativamente al quantum della domanda avanzata da Parte_1
, in ordine alle lesioni personali subite, la scrivente condivide appieno le
[...]
valutazioni effettuate dal consulente medico d'ufficio, Dr.ssa la Persona_3
quale, previo accertamento positivo della sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dall'attrice e l'evento traumatico accaduto in data 22.12.2019, ha accertato che la stessa presenta “Esiti algico-disfunzionali di frattura scomposta trimalleolare della caviglia destra, trattata con osteosintesi (mds in situ).”.
Quindi, sulla scorta della storia clinica documentata, il CTU ha ritenuto sussistente un periodo di malattia divisibile in giorni 30 (trenta) di danno biologico temporaneo assoluto, altri 30 (trenta) giorni di danno biologico temporaneo al
75%, ulteriori giorni 40 (quaranta) di danno biologico temporaneo al 50%, ulteriori giorni 40 (quaranta) di danno biologico temporaneo al 25%, in considerazione della tipologia delle lesioni e del tempo normalmente necessario per la guarigione clinica delle stesse e stabilizzazione dei relativi postumi.
La Dr.ssa ha ritenuto, inoltre, che gli esiti permanenti residuati Per_3
all'attrice dall'evento lesivo del 22.12.2019 sono inquadrabili, quale danno biologico permanente valutabile nella misura del 8% (otto percento) del totale.
Infine, il CTU ha ritenuto adeguate e congrue le spese sanitarie documentate, ammontanti a complessivi € 636,43.
Al fine di quantificare il danno subito dall'attrice deve farsi riferimento ai parametri di cui alle Tabelle di Milano, la cui applicabilità su tutto il territorio nazionale viene costantemente ribadita dalla Suprema Corte: “Le Tabelle di
Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito di sinistri stradali o per responsabilità medica. Si tratta di un documento para-normativo (Cass. n.
12408/2011) che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso”.
Pertanto, le tabelle garantiscono la prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto territorio nazionale. Inoltre, rappresentano un parametro unitario e consentono di evitare sperequazioni. Infatti, la loro
13 applicazione impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti. In altre parole, le tabelle mirano a fornire un'uniformità pecuniaria di base.
Recentemente, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ord.
N. 8468/2020 ha enunciato il seguente principio: “Sebbene non abbiano carattere normativo, le tabelle di Milano costituiscono un criterio guida per la liquidazione del danno non patrimoniale. Il giudice di merito, chiamato a liquidare il danno non patrimoniale, deve tenere conto dei parametri forniti dalle tabelle meneghine”.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito da Parte_1 Parte_1
può essere quantificato nei seguenti termini:
• € 15.509,00 per danno biologico nella misura accertata del 8%;
• € 3.450,00 per una ITT di gg. 30, quantificata in € 115,00 al giorno;
• € 2.587,50 per una ITP al 75% di gg. 30, quantificata in € 86,25 al giorno;
• € 2.300,00 per una ITP al 50% di gg. 40 quantificata in € 57,50 al giorno;
• € 1.150,50 per una ITP al 25% di gg. 40 quantificata in € 28,76 al giorno;
per un importo complessivo pari ad € 24.996,50, oltre interessi legali da calcolare sull'importo devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno, sino all'effettivo soddisfo.
All'attrice va riconosciuto anche il risarcimento, a titolo di danno patrimoniale, delle spese mediche sostenute, quantificate in complessivi € 636,43, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Infine, all'attrice va anche riconosciuto il rimborso della somma pari ad €
500,00, corrispondente all'onorario corrisposto al Dr. , per la Testimone_3
redazione della perizia medico-legale stragiudiziale, in quanto ritenute non superflue, nell'ottica di una più pronta definizione del contenzioso.
A tal proposito, si condivide una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui “Le spese stragiudiziali, sia legali, sia di consulenza tecnica, hanno natura di danno emergente;
pertanto, esse devono formare oggetto della domanda
14 di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte;
altresì, esse sono liquidabili solo se non ritenute dal giudice superflue.” (Cass. Civ. sez. II, n.
11468/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. accoglie la domanda attorea;
2. per l'effetto, condanna, in solido tra loro, il Controparte_1
e la in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., al CP_2
risarcimento di tutti i danni subiti da liquidati Parte_1
in complessivi € 26.132,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini anzidetti;
3. condanna, altresì, i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, nonché alla rifusione delle spese di CTU eventualmente anticipate;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege
Lecce, 9 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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