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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6083/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249004236900000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110042037704000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110042037704000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140027508621000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140027508621000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3026/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6083/2024 il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420249004236900/000, notificatagli in data 25/05/2024 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in riferimento alla cartella di pagamento n.03420110042037704000, notificata il 25/11/2011 per la somma di €637,43 ed alla cartella di pagamento n. 03420140027508621000, notificata il 10/10/2014 per la somma di €1.270,63, ente creditore Regione Calabria Dip. Bilancio Sett. Gestione altri Tributi, per tasse automobilistiche anni
2005,2006, 2009,2010.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex adverso intimate, maturata già all'epoca della notifica delle cartelle di pagamento ed anche successivamente prima della notifica dell'intimazione di pagamento, stante l'assenza di atti interruttivi intermedi.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione cautelare, l'annullamento dell'atto impugnato e delle sottostanti cartelle di pagamento, per i motivi esposti nel ricorso, con condanna della controparte alle spese di giudizio, da distrarre al difensore costituito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del l.r.pt., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione sia delle cartelle di pagamento (atti presupposti), sia di altre due intimazioni di pagamento, la n.03420179003929218000 regolarmente notificata in data 08/01-09/01/2018 e la n.03420219004677889000 regolarmente notificata a mezzo posta il 06/04/2022, mediante consegna alla madre del ricorrente, qualificatasi persona di famiglia. Ha contestato l'eccepita prescrizione dei crediti, ribadendo la regolare notifica di una serie di atti interruttivi e facendo riferimento anche alla normativa emergenziale Covid, che ha sospeso e prolungato il termine di prescrizione dei tributi. Ha depositato estratti di ruolo delle cartelle di pagamento e ricevute postali delle racc.te a.r. di notifica delle successive intimazioni di pagamento.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
All'udienza del 10/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice così pronuncia: a) non merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sia perché il ricorso ha ad oggetto un atto formato dal concessionario, sia perché il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto il comma 6-bis all'articolo 14 del D.Lgs.
546/1992 (applicabile al ricorso in esame poiché notificato dopo il 5/1/2024 -data di entrata in vigore della nuova normativa), secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”; b) nel merito diventa dirimente, in applicazione del principio processuale della cd. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. civ., sez. trib., 29/05/2023, n. 1491), verificare ai fini della legittima proposizione del ricorso, se gli atti prodromici siano stati o meno regolarmente notificati. Orbene, dai documenti profusi in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, non contestati né confutati dal ricorrente, emerge sia la regolare notifica delle cartelle di pagamento (atti sottesi all'impugnata intimazione), sia la regolare notifica degli atti intermedi interruttivi del successivo termine di prescrizione. In particolare, vi è l'intimazione di pagamento n.03420219004677889000, notificata a mezzo posta il 06/04/2022, mediante consegna alla madre del ricorrente, qualificatasi persona di famiglia, rinvenuta all'indirizzo che lo stesso ricorrente indica in ricorso come sua residenza e, peraltro, allo stesso indirizzo di consegna dell'intimazione di pagamento impugnata, che il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto, per cui sussiste la presunzione, fino a prova contraria, che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario. La consegna a persona di famiglia del ricorrente, inoltre, è certificata dall'agente postale, le cui attestazioni fanno piena prova fino a querela di falso, che nel caso di specie è mancata. La consegna del plico a mani di persone di famiglia non determina alcun obbligo per il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo a favore del destinatario del plico stesso (Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 34824 del 13 dicembre 2023), essendo la CAD prevista soltanto quando non sia stato possibile procedere alla consegna dell'atto (per temporanea assenza del destinatario ovvero rifiuto a ricevere l'atto). Per una notifica a familiare, infine, la convivenza non è un requisito necessario. Invero, il legame di parentela crea una presunzione di consegna e spetta al destinatario l'onere di provare l'impossibilità di aver ricevuto l'atto (Corte Cass, ordinanza n. 246/2024). Orbene, la mancata impugnazione degli atti previ, la cui notifica non è stata confutata dal ricorrente, nonché dell'atto intermedio, interruttivo della prescrizione, ha reso definitiva la pretesa tributaria anche per il contribuente, al quale resta preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata fin dalla notifica delle cartelle di pagamento, in quanto tale vizio avrebbe dovuto essere eccepito impugnando gli atti presupposti regolarmente ricevuti. Invero, in materia fiscale, allorquando vi è la notifica dell'atto presupposto, ogni suo vizio deve essere rilevato dal contribuente mediante tempestiva impugnazione;
qualora manchi il ricorso, l'atto notificato diviene definitivo e così la pretesa tributaria con esso azionata, con conseguente preclusione di contestarne il contenuto mediante l'impugnazione degli atti successivi. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto far valere i vizi della pretesa fiscale ed eventuale prescrizione impugnando gli atti previ, l'ultimo dei quali (intimazione di pagamento n.
03420219004677889000) risulta notificato il 06/04/2022. La regolare notifica del predetto atto intermedio ha interrotto anche il successivo termine di prescrizione, rendendo tempestiva e legittima la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Per tali motivi il Giudice rigetta il ricorso.
Restano superati ed assorbiti gli altri motivi.
La complessità delle questioni trattate, oggetto ancora di contrastante giurisprudenza, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio per i motivi di cui in sentenza. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6083/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249004236900000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110042037704000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110042037704000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140027508621000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140027508621000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3026/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6083/2024 il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420249004236900/000, notificatagli in data 25/05/2024 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in riferimento alla cartella di pagamento n.03420110042037704000, notificata il 25/11/2011 per la somma di €637,43 ed alla cartella di pagamento n. 03420140027508621000, notificata il 10/10/2014 per la somma di €1.270,63, ente creditore Regione Calabria Dip. Bilancio Sett. Gestione altri Tributi, per tasse automobilistiche anni
2005,2006, 2009,2010.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex adverso intimate, maturata già all'epoca della notifica delle cartelle di pagamento ed anche successivamente prima della notifica dell'intimazione di pagamento, stante l'assenza di atti interruttivi intermedi.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione cautelare, l'annullamento dell'atto impugnato e delle sottostanti cartelle di pagamento, per i motivi esposti nel ricorso, con condanna della controparte alle spese di giudizio, da distrarre al difensore costituito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del l.r.pt., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione sia delle cartelle di pagamento (atti presupposti), sia di altre due intimazioni di pagamento, la n.03420179003929218000 regolarmente notificata in data 08/01-09/01/2018 e la n.03420219004677889000 regolarmente notificata a mezzo posta il 06/04/2022, mediante consegna alla madre del ricorrente, qualificatasi persona di famiglia. Ha contestato l'eccepita prescrizione dei crediti, ribadendo la regolare notifica di una serie di atti interruttivi e facendo riferimento anche alla normativa emergenziale Covid, che ha sospeso e prolungato il termine di prescrizione dei tributi. Ha depositato estratti di ruolo delle cartelle di pagamento e ricevute postali delle racc.te a.r. di notifica delle successive intimazioni di pagamento.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
All'udienza del 10/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice così pronuncia: a) non merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sia perché il ricorso ha ad oggetto un atto formato dal concessionario, sia perché il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto il comma 6-bis all'articolo 14 del D.Lgs.
546/1992 (applicabile al ricorso in esame poiché notificato dopo il 5/1/2024 -data di entrata in vigore della nuova normativa), secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”; b) nel merito diventa dirimente, in applicazione del principio processuale della cd. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. civ., sez. trib., 29/05/2023, n. 1491), verificare ai fini della legittima proposizione del ricorso, se gli atti prodromici siano stati o meno regolarmente notificati. Orbene, dai documenti profusi in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, non contestati né confutati dal ricorrente, emerge sia la regolare notifica delle cartelle di pagamento (atti sottesi all'impugnata intimazione), sia la regolare notifica degli atti intermedi interruttivi del successivo termine di prescrizione. In particolare, vi è l'intimazione di pagamento n.03420219004677889000, notificata a mezzo posta il 06/04/2022, mediante consegna alla madre del ricorrente, qualificatasi persona di famiglia, rinvenuta all'indirizzo che lo stesso ricorrente indica in ricorso come sua residenza e, peraltro, allo stesso indirizzo di consegna dell'intimazione di pagamento impugnata, che il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto, per cui sussiste la presunzione, fino a prova contraria, che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario. La consegna a persona di famiglia del ricorrente, inoltre, è certificata dall'agente postale, le cui attestazioni fanno piena prova fino a querela di falso, che nel caso di specie è mancata. La consegna del plico a mani di persone di famiglia non determina alcun obbligo per il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo a favore del destinatario del plico stesso (Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 34824 del 13 dicembre 2023), essendo la CAD prevista soltanto quando non sia stato possibile procedere alla consegna dell'atto (per temporanea assenza del destinatario ovvero rifiuto a ricevere l'atto). Per una notifica a familiare, infine, la convivenza non è un requisito necessario. Invero, il legame di parentela crea una presunzione di consegna e spetta al destinatario l'onere di provare l'impossibilità di aver ricevuto l'atto (Corte Cass, ordinanza n. 246/2024). Orbene, la mancata impugnazione degli atti previ, la cui notifica non è stata confutata dal ricorrente, nonché dell'atto intermedio, interruttivo della prescrizione, ha reso definitiva la pretesa tributaria anche per il contribuente, al quale resta preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata fin dalla notifica delle cartelle di pagamento, in quanto tale vizio avrebbe dovuto essere eccepito impugnando gli atti presupposti regolarmente ricevuti. Invero, in materia fiscale, allorquando vi è la notifica dell'atto presupposto, ogni suo vizio deve essere rilevato dal contribuente mediante tempestiva impugnazione;
qualora manchi il ricorso, l'atto notificato diviene definitivo e così la pretesa tributaria con esso azionata, con conseguente preclusione di contestarne il contenuto mediante l'impugnazione degli atti successivi. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto far valere i vizi della pretesa fiscale ed eventuale prescrizione impugnando gli atti previ, l'ultimo dei quali (intimazione di pagamento n.
03420219004677889000) risulta notificato il 06/04/2022. La regolare notifica del predetto atto intermedio ha interrotto anche il successivo termine di prescrizione, rendendo tempestiva e legittima la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Per tali motivi il Giudice rigetta il ricorso.
Restano superati ed assorbiti gli altri motivi.
La complessità delle questioni trattate, oggetto ancora di contrastante giurisprudenza, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio per i motivi di cui in sentenza. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge