Art. 11.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
Restano ferme le norme relative alle esenzioni totali da imposta di bollo o da diritti contenute nel codice civile , nel codice di procedura civile e in leggi speciali, non abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ; nel caso di esenzioni parziali la misura dei depositi previsti nella tabella annessa e' ridotta proporzionalmente al beneficio concesso con la legge di favore.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
Restano ferme le norme relative alle esenzioni totali da imposta di bollo o da diritti contenute nel codice civile , nel codice di procedura civile e in leggi speciali, non abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ; nel caso di esenzioni parziali la misura dei depositi previsti nella tabella annessa e' ridotta proporzionalmente al beneficio concesso con la legge di favore.