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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3096/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3096/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), _1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti MASCALI ANNAMARIA e ARENA
ROBERTA
ATTORI contro quale Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1
della Strada, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n 45, in persona del suo proc. e leg. rappr. pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Barbara Nicolosi. Controparte_2
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 25.02.2020, e convenivano _1 Parte_2
in giudizio, quale compagnia assicurativa designata per la gestione del Controparte_3
Fondo Vittime della Strada , chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro stradale, patito da mentre era alla guida del motociclo Parte_2
Malaguti X3M 125 tg. DG21887 di proprietà del padre, . _1
pagina 1 di 12 In particolare, gli attori esponevano che, in data 08.09.2017, , alla guida del suddetto Parte_2
motociclo, percorreva via Tremestieri di Mascalucia, direzione centro, allorquando, giunto nei pressi del civico 17, un'autovettura Lancia Y di colore scuro, proveniente dal senso opposto di marcia, omettendo di ispezionare la zona impegnanda e di verificare il mancato sopraggiungere di altri veicoli, aveva svoltato repentinamente a sinistra, tagliando la strada al motociclo che, nonostante la manovra di emergenza effettuata spostandosi sul lato sinistro, non era riuscito ad evitare lo scontro, verificatosi tra la parte posteriore destra del motociclo e lo spigolo posteriore destro della vettura;
riferivano che la conducente della Lancia Y, dopo essere scesa dall'autovettura a seguito dell'impatto, era risalita frettolosamente in macchina, dandosi alla fuga, mentre aveva riportato lesioni consistenti Parte_2 in “Frattura 1/3 diastale diafasi perone sin., frattura malleolo tibiale posteriore, distacco lamellare malleolo interno caviglia sn., frattura base V metatarso sn, frattura diafisaria II-III-IV metatarso sin.”.
Sulla base di quanto sopra riportato, gli attori chiedevano accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del sinistro de quo dell'autovettura Lancia e condannare n.q., al risarcimento CP_1 di tutti i danni subiti da e pari ad € 1.163,76 a titolo di danni riportati dal _1 motociclo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, all'importo dovuto per i danni da svalutazione commerciale e fermo tecnico, alla somma di €. 250,00 iva inclusa, a titolo di spese di patrocinio stragiudiziale;
chiedevano altresì condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti da pari a: 1) €. 88.991,00 a titolo di risarcimento lesioni Parte_2 fisiche (di cui €. 80.906,00 a titolo di danno biologico nella misura del 20%, €. 4.410,00 a titolo di ITA per un periodo di 45 gg. €. 2.205,00 a titolo di ITP al 75% per un periodo di 30 gg. €. 980,00 a titolo di
ITP al 50% per un periodo di 20 gg. €. 490,00 per un periodo di ITP al 25% di gg. 20); 2) 31.553,00 a titolo di personalizzazione nella misura del 39% del danno biologico permanente;
3) €. 50.000,00 a titolo di danno da perdita di chance, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
4) €. 233,00 per attività volta fino al rilascio file audio 118 (richiesto dalla
Compagnia); 5) €. 1.970,09 a titolo di spese mediche documentate;
6) €. 2.000,00 oltre accessori per spese medico-legali; 7) €. 6.000,00 oltre accessori di legge per spese di patrocinio stragiudiziale, per l'attività svolta dal Centro Sis;
8) €. 1.500,00 a titolo di patrocinio stragiudiziale per l'attività svolta dai procuratori, oltre ulteriori spese occorrende, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei propri procuratori ex art. 93 cpc;
chiedevano inoltre disporsi la trasmissione della sentenza all' CP_4 per l'applicazione delle sanzioni di competenza.
pagina 2 di 12 Si costituiva , contestando in fatto e in diritto ogni pretesa risarcitoria sia Controparte_3 con riferimento alla legittimazione passiva del fondo sia con riferimento all'an e al quantum del risarcimento.
Espletata CTU tecnica e medico legale, la causa è stata posta in decisione giorno 11 luglio 2024 previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è fondata nei limiti che si dirà.
Va preliminarmente rilevato che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle ipotesi di richieste di risarcimento nei confronti del il danneggiato “deve provare che il Parte_3 sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato”
(Cass. III, sent. n. 12304 del 10.06.2005). Nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, il giudizio dovrà essere particolarmente rigoroso perché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili.
Nel caso di specie, si ritiene che l'onere della prova sia stato assolto.
Dai documenti in atti risulta, infatti, confermata la prospettazione attorea e, conseguentemente, la legittimazione passiva del Fondo Vittime della Strada. Tale convinzione trova la sua giustificazione negli elementi di prova di seguito esposti.
Innanzitutto, la relazione di servizio, redatta dai carabinieri sopraggiunti dopo la verificazione del sinistro, dà atto della dichiarazione rilasciata da , il quale nel momento in cui ha reso tale Parte_2
Par dichiarazione si trovava sull'autombulanza. In tale occasione, il ha raccontato “di essere stato coinvolto nell'incidente perché un veicolo, non meglio indicato, non ricordando se si trattava di un motoveicolo o un'autovettura, gli aveva tagliato la strada in prossimità di una traversa vicina”. Da tale dichiarazione si ricava che un veicolo ha tagliato la strada , posto che difficilmente un Parte_2 soggetto politraumatizzato rende dichiarazione non veritiere nell'immediatezza dei fatti. Si osserva, Par inoltre, che è perfettamente ragionevole che il non ricordasse la tipologia di veicolo che gli ha tagliato la strada posto che, quando ha reso la dichiarazione, si trovava in autombulanza in una situazione di acuta sofferenza e di disorientamento;
per le stesse ragioni, si comprende altresì il motivo
Par per cui il non abbia preso il numero di targa del veicolo.
pagina 3 di 12 La ricostruzione dei fatti risulta ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rese da e Testimone_1
ai carabinieri immediatamente dopo il sinistro. Testimone_2
In particolare, ha riferito di aver assistito intorno alle ore 1.25 del giorno 08.09.2017 Testimone_1 al sinistro stradale avvenuto tra il motociclo, guidato da , e un'autovettura lancia Y, Parte_2 vecchio modello colore nero, guidata da una donna. In particolare, secondo la l'autovettura, Tes_1
proveniente da Mascalucia, ha impattato frontalmente con il motociclo.
Dunque, dalla dichiarazione resa da , si evince che, in data 8.9.2017, vi è stato un Testimone_1 incidente che ha coinvolto un'autovettura, modello lancia Y, e il motociclo, guidato da . Parte_2
Per quanto riguarda le dichiarazioni rese da , quest'ultimo ha riferito di non aver Testimone_2 assistito alla dinamica dell'incidente, ma di aver sentito, mentre si trovava sul balcone della sua abitazione, un forte rumore tipico di incidente stradale. Ha raccontato che, per tale ragione, si è affacciato dal balcone e di aver visto, a poca distanza, precisamente all'altezza di una sala giochi, una donna di bassa statura con capelli biondi fuori da un'autovettura lancia Y modello elefantino, di colore nero, la quale, dopo aver osservato la scena, è risalita in auto, allontanandosi in direzione Tremestieri
Etneo.
Lo stesso , in sede sommarie informazioni, rese il 20.09.2017, ha dichiarato: Testimone_2
- che giorno 08.09.2017, verso le 01.20, mentre discuteva con suo fratello in camera, ha udito un forte rumore da impatto di veicoli provenire dalla strada;
- che, per tale ragione, si è affacciato dal balcone, posto sul piano terra e prospiciente sulla via
Tremestieri altezza civico 17, e di aver notato a circa dieci metri dal balcone un'autovettura Lancia y, modello elefantino di colore nero, ferma con le quattro frecce in mezzo la strada, e un motociclo per terra vicino al mio portone d'ingresso;
- che la conducente dell'autovettura è scesa dal mezzo, si è avvicinata al ragazzo ferito per poi ritornare con freddezza in auto e proseguire la marcia in direzione Tremestieri Etneo.
- che, a causa della veloce verificazione dei fatti, non ha fatto in tempo a rilevare il numero di targa della lancia Y
- che la conducente era una ragazza dall'apparente età di 20/22 anni, bionda e di bassa statura.
Dalle dichiarazioni rese da , in due occasioni diverse alle forze dell'ordine, si può Tes_2 ragionevolmente trarre la convinzione che l'autovettura che egli ha visto parcheggiata in mezzo la strada fosse la stessa che ha provocato la caduta del motociclo guidato da;
ove così non Parte_2 fosse, non si spiegherebbe la ragione per cui la donna che guidava l'auto sia risalita in macchina senza pagina 4 di 12 prestare soccorso al soggetto, mentre è presumibile che la ragione di tale condotta coincida con l'intenzione da parte della conducente di evitare di essere identificata per sottrarsi alle sue responsabilità.
Peraltro, le dichiarazioni rese da e , oltre ad essere conformi tra di loro, Testimone_1 Testimone_2 sono coerenti con la ricostruzione dei fatti contenuta sia nell'atto di citazione del presente giudizio, sia nella denuncia sporta in data 18.09.2017 da . Parte_2
In particolare, la circostanza che nell'atto di citazione si faccia riferimento per la prima volta al fatto che abbia posto in essere una manovra di emergenza per evitare la collisione, mentre tale Parte_2 circostanza non era riportata nella denuncia dell'8.09.2017 e nell'atto di diffida rivolto alla compagnia di assicurazione, non incide sulla ricostruzione del fatto, trattandosi di precisazione che non si pone in contraddizione con quanto affermato prima.
Inoltre, non si condivide la prospettazione di parte convenuta secondo cui dal fatto che la collisione è
Par avvenuta tra la moto e la parte posteriore dell'auto, deriva un concorso di colpa del sig. sostiene infatti la convenuta, che la dinamica dei fatti dimostri che la macchina aveva già completato la
Par manovra di svolta e che, quindi, il avrebbe potuto frenare in tempo.
In realtà, dalla circostanza che non siano state rinvenute tracce di frenata sull'asfalto è possibile dedurre che la manovra di svolta da parte della conducente della Lancia Y sia avvenuta in modo talmente repentino da non consentire al Biz di arrestare il proprio mezzo in tempo. Inoltre, il tentativo da parte di di spostarsi sul lato sinistro della carreggiata per evitare l'impatto con l'autovettura, che Parte_2 gli ha tagliato la strada, risulta confermato dall'accertamento svolto dal consulente tecnico d'ufficio.
Quest'ultimo, infatti, visionando la documentazione fotografica presente in atti, ha evidenziato l'esistenza di una deformazione del pedalino posteriore destro del motociclo, deformazione compatibile con un urto tra il motorino e il paraurti spigolo posteriore destro di una autovettura Lancia Y elefantino;
Par anche tale circostanza, dimostra che il ha cercato di evitare l'impatto, ma senza riuscirci, avendo urtato con la parte posteriore destra della macchina.
Infine, non si condivide la difesa di parte convenuta secondo cui vi sarebbe contrasto tra il contenuto della denuncia sporta da , laddove afferma che la conducente dell'auto aveva parcato Parte_2
l'autovettura nei pressi della sala giochi denominata chewing gum, e il contenuto dell'atto di citazione, nella parte in cui riferisce che la conducente aveva parcato in doppia fila.
Sul punto, si osserva che nella denuncia non c'è alcun riferimento al parcheggio dinanzi alla sala giochi;
la menzione del parcheggio dinanzi alla sala giochi è contenuta invece nella comunicazione pagina 5 di 12 della notizia di reato trasmessa dai carabinieri al p.m., nella parte in cui è descritta l'attività della polizia giudiziaria;
in ogni caso, i due fatti (parcheggio in doppia fila e parcheggio nei pressi della sala giochi) non sono tra loro incompatibili.
Sulla base delle superiori considerazioni, può ritenersi accertata la dinamica dell'incidente così come ricostruita dall'attore nell'atto di citazione e confermata in sede di consulenza tecnica;
le modalità con cui è avvenuto l'incidente inducono a ritenere che la responsabilità sia da attribuire esclusivamente al conducente del veicolo rimasto ignoto, che ha tenuto una condotta imprudente ed in palese contrasto con l'art. 154, primo comma, c.d.s., a mente del quale “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada,
o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Inoltre, il conducente del veicolo rimasto ignoto avrebbe dovuto dare la precedenza a , che Parte_2 proveniva da destra, ai sensi dell'art. 145 c.d.s.
In definitiva, può ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c.; sul punto, infatti, va ricordato che ricordato come la presunzione di eguale concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., abbia funzione assolutamente sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass.
n. 26004 del 2011).
Una volta accertata la dinamica del sinistro, è possibile esaminare le domande di risarcimento danni avanzate dagli attori.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno biologico subito da , il CTU Parte_2
medico legale, le cui conclusioni si condividono pienamente in quanto tratte sulla base di puntuali accertamenti tecnici ed esaurientemente motivate, ha accertato che dalle lesioni subite in occasione dell'incidente de quo (un politrauma con escoriazioni e frattura a carico del perone, in sede diafisaria distale, con frammenti lievemente ingranati e lievemente spostati ad axim;
frattura a carico del malleolo tibiale posteriore;
frattura con distacco lamellare, a carico del malleolo tibiale interno, Sub- lussazione posteriore del piede a livello dell'articolazione tibio-peroneo-astragalica; frattura, a più
pagina 6 di 12 rime, a carico della base del 5° metatarso;
frattura, pluriframmentaria, a carico del 2°, 3°, 4° metatarso con frammenti modicamente accavallati;
parziale perdita dei rapporti articolari della base del 4° e 5° metatarso sul tarso,) è derivato un danno biologico temporaneo pari a 45 giorni di invalidità assoluta, a giorni 30 di incapacità parziale al 75%, a giorni 20 di incapacità parziale al 50%, nonché un danno biologico permanente pari al 16%.
Sussiste, senz'altro, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno pagina 7 di 12 biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Nel caso che occupa, non vi è prova di specifica circostanza che non rientri nel novero delle conseguenze patite da coloro che subiscano una lesione del tipo di quella allo stesso provocata, si che occorre procedere alla quantificazione del danno biologico senza personalizzazione.
Al fin di liquidare il danno patito dall'attore, possono essere applicate, trattandosi di lesioni macropermanenti, le tabelle in uso presso quest'Ufficio Giudiziario, redatte dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, i cui valori vanno ritenuti tuttora attuali.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del fatto de quo (anni 17) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno non patrimoniale subito da in occasione del Parte_2
sinistro verificatosi in data 8.9.2017 deve essere liquidato in complessivi euro 57.942,50 in moneta attuale, di cui:
- euro 49.030,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale;
- euro 8.912,50 per il danno da invalidità temporanea e, precisamente, euro 5.175,00 per giorni 45 di invalidità temporanea assoluta, euro 2.587,50 per giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.150,00 per giorni 20 di invalidità temporanea parziale al 50%.
Sulle somme liquidate a titolo di danno biologico calcolato secondo valori monetari attuali, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, spettano gli interessi legali decorrenti sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente, quando questa (come nel caso in esame) sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso. Di conseguenza, la data di riferimento per tale calcolo, con riguardo al danno non patrimoniale da invalidità permanente, non è quella dell'incidente, bensì quella in cui è terminata l'invalidità temporanea. Indi, sulla somma liquidata quale risarcimento dei danni da invalidità permanente sono dovuti gli interessi compensativi dalla data di cessazione dell'invalidità temporanea fino alla data della liquidazione. Tali interessi devono essere calcolati sulla suddetta somma, devalutata alla data di cessazione dell'invalidità temporanea e rivalutata anno per anno fino alla data della liquidazione secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La ragione per cui il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna si spiega in ragione del costantemente orientamento affermato dalla Corte Suprema
pagina 8 di 12 secondo cui «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri
e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Quanto, invece, alle somme liquidate come risarcimento dei danni da invalidità temporanea sono dovuti gli interessi compensativi dalla data dell'incidente fino alla data della liquidazione, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata, però, alla data dell'incidente e rivalutata anno per anno fino alla data della liquidazione secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
ha altresì diritto al rimborso delle spese mediche, così come accertate, per un importo pari Parte_2
ad euro 1970,09.
Va respinta, invece, la domanda di condanna della parte convenuta al rimborso delle spese di consulenza medica di parte, di patrocinio stragiudiziale per l'attività svolta dal Centro Sis e di patrocinio stragiudiziali svolto dai procuratori, mancando la prova dell'effettivo esborso e non essendo in tal senso sufficiente il preavviso di parcella.
Va, inoltre, respinta la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance che Parte_2
avrebbe subito in quanto, a causa delle lesioni riportate, non ha potuto partecipare ai concorsi militari che gli avrebbero permesso di diventare un pilota dell'aeronautica.
Al riguardo, occorre osservare che, secondo costante giurisprudenza (tra le tante Cass. 28993/2019), affinché la perdita di chance integri gli estremi del danno risarcibile è necessario che essa abbia i requisiti della apprezzabilità e della serietà; è possibile ottenere il risarcimento solo se la chance abbia pagina 9 di 12 effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata con le formule "probabilità seria e concreta" o anche "elevata probabilità" di conseguire il bene della vita sperato;
al di sotto di tale livello, si configura invece una "mera possibilità" e dunque un ipotetico pregiudizio non meritevole di reintegrazione, in quanto non differente dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (Cons. di Stato sent. Del 2019 n 784).
Nel caso in esame, ha riferito di essersi diplomato presso l'istituto tecnico aereonautico e Parte_2 di aver superato il test di ammissione e visite per idoneità al volo, rilasciata dall' ossia l'autorità CP_5 unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in
Italia.
E, tuttavia, premesso che in atti risulta depositato soltanto il diploma e non anche la prova di aver superato il test di ammissione per idoneità al volo, valga osservare come le allegazioni attoree non possono dirsi sufficienti per ritenere che lo stesso avrebbe avuto serie e concrete possibilità di vincere il concorso per diventare pilota dell'aeronautica militare, ove vi avesse partecipato;
nulla è stato allegato circa eventuali bandi e/o concorsi banditi cui l'attore avrebbe partecipato, né circa i criteri di selezione
( voto di esami, prove e/o test psicoattitudinali etc), né circa la percentuale di ammissione rispetto al numero di domande presentate, nulla che, insomma, potrebbe consentire di effettuare una seria prognosi circa le opportunità di successo che l'attore avrebbe perduto a causa delle lesioni riportate durante il sinistro.
Tenuto conto del grado di invalidità riportato e dell'ampia nozione di danno biologico, inoltre, va respinta la domanda di perdita di capacità lavorativa generica;
l'attore, peraltro, nulla ha riferito e/o precisato circa il genere di attività lavorative che gli sarebbero precluse ovvero che gli risulterebbero maggiormente gravose.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da _1
, in qualità di proprietario del motociclo Malaguti 125, il consulente tecnico ha affermato che i
[...] danni visibili sulla moto ammontano ad euro 561.60, iva compresa, mentre ha negato l'esistenza di danni derivanti da svalutazione commerciale e fermo tecnico.
Le conclusioni raggiunte dal CTU sono del tutto condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito e con gli accertamenti effettuati dal perito.
Parte convenuta va, dunque, condannata al pagamento a favore di di euro 61.60, _1 posto che ai sensi dell'art. 283, comma 2, cod. ass. “in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento
pagina 10 di 12 è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente a tale ammontare”.
Infine, va rigetta la domanda con cui parte attrice ha chiesto di disporre la trasmissione della presente sentenza all'Ivass per l'applicazione delle sanzioni previste a carico della compagnia assicurativa inadempiente per violazione degli obblighi previsti dal d.lgs. 209/05.
Al riguardo si osserva che non vi è stato alcun inadempimento da parte della compagnia assicurativa, che ha deciso di non procedere ad alcuna offerta avendo ritenuto, sulla base della documentazione prodotta in via stragiudiziale, insussistenti gli elementi circa la responsabilità del sinistro in capo al conducente di veicolo rimasto sconosciuto;
non si configura, pertanto, un'inerzia colpevole o arbitraria.
Concludendo, ha diritto alla somma di € 49.030,00 a titolo di danno biologico, € 8912,50 Parte_2
a titolo di danno da invalidità temporanea e alla somma di € 1970,09 a titolo di danno patrimoniale;
[...]
ha diritto al rimborso della somma di € 61,60 a titolo di danno patrimoniale. _1
Ogni altra domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal V scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, già liquidate con separati decreti, vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa del conducente di veicolo non identificato e dichiara il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale ed al Parte_2
rimborso delle spese mediche;
- Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pt al Controparte_6 risarcimento del danno da invalidità temporanea liquidato in complessivi € 8912,50 in valori attuali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pt al Controparte_6 risarcimento del danno biologico liquidato in complessivi € 49.030,00 in valori attuali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della cessazione della invalidità temporanea e pagina 11 di 12 rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentata pro Controparte_6 tempore al rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad € 1970,09 oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
- Dichiara il diritto di al risarcimento del danno patrimoniale e condanna la _1
Compagnia assicurativa convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento dell'importo di € 61.60 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna la assicurativa convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese CP_6 del processo, liquidate in € 800,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- Pone le spese di ctu in via definitiva a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 5.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Dott. Claudio Escher, Magistrato
Ordinario in tirocinio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3096/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), _1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti MASCALI ANNAMARIA e ARENA
ROBERTA
ATTORI contro quale Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1
della Strada, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n 45, in persona del suo proc. e leg. rappr. pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Barbara Nicolosi. Controparte_2
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 25.02.2020, e convenivano _1 Parte_2
in giudizio, quale compagnia assicurativa designata per la gestione del Controparte_3
Fondo Vittime della Strada , chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro stradale, patito da mentre era alla guida del motociclo Parte_2
Malaguti X3M 125 tg. DG21887 di proprietà del padre, . _1
pagina 1 di 12 In particolare, gli attori esponevano che, in data 08.09.2017, , alla guida del suddetto Parte_2
motociclo, percorreva via Tremestieri di Mascalucia, direzione centro, allorquando, giunto nei pressi del civico 17, un'autovettura Lancia Y di colore scuro, proveniente dal senso opposto di marcia, omettendo di ispezionare la zona impegnanda e di verificare il mancato sopraggiungere di altri veicoli, aveva svoltato repentinamente a sinistra, tagliando la strada al motociclo che, nonostante la manovra di emergenza effettuata spostandosi sul lato sinistro, non era riuscito ad evitare lo scontro, verificatosi tra la parte posteriore destra del motociclo e lo spigolo posteriore destro della vettura;
riferivano che la conducente della Lancia Y, dopo essere scesa dall'autovettura a seguito dell'impatto, era risalita frettolosamente in macchina, dandosi alla fuga, mentre aveva riportato lesioni consistenti Parte_2 in “Frattura 1/3 diastale diafasi perone sin., frattura malleolo tibiale posteriore, distacco lamellare malleolo interno caviglia sn., frattura base V metatarso sn, frattura diafisaria II-III-IV metatarso sin.”.
Sulla base di quanto sopra riportato, gli attori chiedevano accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del sinistro de quo dell'autovettura Lancia e condannare n.q., al risarcimento CP_1 di tutti i danni subiti da e pari ad € 1.163,76 a titolo di danni riportati dal _1 motociclo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, all'importo dovuto per i danni da svalutazione commerciale e fermo tecnico, alla somma di €. 250,00 iva inclusa, a titolo di spese di patrocinio stragiudiziale;
chiedevano altresì condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti da pari a: 1) €. 88.991,00 a titolo di risarcimento lesioni Parte_2 fisiche (di cui €. 80.906,00 a titolo di danno biologico nella misura del 20%, €. 4.410,00 a titolo di ITA per un periodo di 45 gg. €. 2.205,00 a titolo di ITP al 75% per un periodo di 30 gg. €. 980,00 a titolo di
ITP al 50% per un periodo di 20 gg. €. 490,00 per un periodo di ITP al 25% di gg. 20); 2) 31.553,00 a titolo di personalizzazione nella misura del 39% del danno biologico permanente;
3) €. 50.000,00 a titolo di danno da perdita di chance, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
4) €. 233,00 per attività volta fino al rilascio file audio 118 (richiesto dalla
Compagnia); 5) €. 1.970,09 a titolo di spese mediche documentate;
6) €. 2.000,00 oltre accessori per spese medico-legali; 7) €. 6.000,00 oltre accessori di legge per spese di patrocinio stragiudiziale, per l'attività svolta dal Centro Sis;
8) €. 1.500,00 a titolo di patrocinio stragiudiziale per l'attività svolta dai procuratori, oltre ulteriori spese occorrende, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei propri procuratori ex art. 93 cpc;
chiedevano inoltre disporsi la trasmissione della sentenza all' CP_4 per l'applicazione delle sanzioni di competenza.
pagina 2 di 12 Si costituiva , contestando in fatto e in diritto ogni pretesa risarcitoria sia Controparte_3 con riferimento alla legittimazione passiva del fondo sia con riferimento all'an e al quantum del risarcimento.
Espletata CTU tecnica e medico legale, la causa è stata posta in decisione giorno 11 luglio 2024 previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda attorea è fondata nei limiti che si dirà.
Va preliminarmente rilevato che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle ipotesi di richieste di risarcimento nei confronti del il danneggiato “deve provare che il Parte_3 sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato”
(Cass. III, sent. n. 12304 del 10.06.2005). Nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, il giudizio dovrà essere particolarmente rigoroso perché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili.
Nel caso di specie, si ritiene che l'onere della prova sia stato assolto.
Dai documenti in atti risulta, infatti, confermata la prospettazione attorea e, conseguentemente, la legittimazione passiva del Fondo Vittime della Strada. Tale convinzione trova la sua giustificazione negli elementi di prova di seguito esposti.
Innanzitutto, la relazione di servizio, redatta dai carabinieri sopraggiunti dopo la verificazione del sinistro, dà atto della dichiarazione rilasciata da , il quale nel momento in cui ha reso tale Parte_2
Par dichiarazione si trovava sull'autombulanza. In tale occasione, il ha raccontato “di essere stato coinvolto nell'incidente perché un veicolo, non meglio indicato, non ricordando se si trattava di un motoveicolo o un'autovettura, gli aveva tagliato la strada in prossimità di una traversa vicina”. Da tale dichiarazione si ricava che un veicolo ha tagliato la strada , posto che difficilmente un Parte_2 soggetto politraumatizzato rende dichiarazione non veritiere nell'immediatezza dei fatti. Si osserva, Par inoltre, che è perfettamente ragionevole che il non ricordasse la tipologia di veicolo che gli ha tagliato la strada posto che, quando ha reso la dichiarazione, si trovava in autombulanza in una situazione di acuta sofferenza e di disorientamento;
per le stesse ragioni, si comprende altresì il motivo
Par per cui il non abbia preso il numero di targa del veicolo.
pagina 3 di 12 La ricostruzione dei fatti risulta ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rese da e Testimone_1
ai carabinieri immediatamente dopo il sinistro. Testimone_2
In particolare, ha riferito di aver assistito intorno alle ore 1.25 del giorno 08.09.2017 Testimone_1 al sinistro stradale avvenuto tra il motociclo, guidato da , e un'autovettura lancia Y, Parte_2 vecchio modello colore nero, guidata da una donna. In particolare, secondo la l'autovettura, Tes_1
proveniente da Mascalucia, ha impattato frontalmente con il motociclo.
Dunque, dalla dichiarazione resa da , si evince che, in data 8.9.2017, vi è stato un Testimone_1 incidente che ha coinvolto un'autovettura, modello lancia Y, e il motociclo, guidato da . Parte_2
Per quanto riguarda le dichiarazioni rese da , quest'ultimo ha riferito di non aver Testimone_2 assistito alla dinamica dell'incidente, ma di aver sentito, mentre si trovava sul balcone della sua abitazione, un forte rumore tipico di incidente stradale. Ha raccontato che, per tale ragione, si è affacciato dal balcone e di aver visto, a poca distanza, precisamente all'altezza di una sala giochi, una donna di bassa statura con capelli biondi fuori da un'autovettura lancia Y modello elefantino, di colore nero, la quale, dopo aver osservato la scena, è risalita in auto, allontanandosi in direzione Tremestieri
Etneo.
Lo stesso , in sede sommarie informazioni, rese il 20.09.2017, ha dichiarato: Testimone_2
- che giorno 08.09.2017, verso le 01.20, mentre discuteva con suo fratello in camera, ha udito un forte rumore da impatto di veicoli provenire dalla strada;
- che, per tale ragione, si è affacciato dal balcone, posto sul piano terra e prospiciente sulla via
Tremestieri altezza civico 17, e di aver notato a circa dieci metri dal balcone un'autovettura Lancia y, modello elefantino di colore nero, ferma con le quattro frecce in mezzo la strada, e un motociclo per terra vicino al mio portone d'ingresso;
- che la conducente dell'autovettura è scesa dal mezzo, si è avvicinata al ragazzo ferito per poi ritornare con freddezza in auto e proseguire la marcia in direzione Tremestieri Etneo.
- che, a causa della veloce verificazione dei fatti, non ha fatto in tempo a rilevare il numero di targa della lancia Y
- che la conducente era una ragazza dall'apparente età di 20/22 anni, bionda e di bassa statura.
Dalle dichiarazioni rese da , in due occasioni diverse alle forze dell'ordine, si può Tes_2 ragionevolmente trarre la convinzione che l'autovettura che egli ha visto parcheggiata in mezzo la strada fosse la stessa che ha provocato la caduta del motociclo guidato da;
ove così non Parte_2 fosse, non si spiegherebbe la ragione per cui la donna che guidava l'auto sia risalita in macchina senza pagina 4 di 12 prestare soccorso al soggetto, mentre è presumibile che la ragione di tale condotta coincida con l'intenzione da parte della conducente di evitare di essere identificata per sottrarsi alle sue responsabilità.
Peraltro, le dichiarazioni rese da e , oltre ad essere conformi tra di loro, Testimone_1 Testimone_2 sono coerenti con la ricostruzione dei fatti contenuta sia nell'atto di citazione del presente giudizio, sia nella denuncia sporta in data 18.09.2017 da . Parte_2
In particolare, la circostanza che nell'atto di citazione si faccia riferimento per la prima volta al fatto che abbia posto in essere una manovra di emergenza per evitare la collisione, mentre tale Parte_2 circostanza non era riportata nella denuncia dell'8.09.2017 e nell'atto di diffida rivolto alla compagnia di assicurazione, non incide sulla ricostruzione del fatto, trattandosi di precisazione che non si pone in contraddizione con quanto affermato prima.
Inoltre, non si condivide la prospettazione di parte convenuta secondo cui dal fatto che la collisione è
Par avvenuta tra la moto e la parte posteriore dell'auto, deriva un concorso di colpa del sig. sostiene infatti la convenuta, che la dinamica dei fatti dimostri che la macchina aveva già completato la
Par manovra di svolta e che, quindi, il avrebbe potuto frenare in tempo.
In realtà, dalla circostanza che non siano state rinvenute tracce di frenata sull'asfalto è possibile dedurre che la manovra di svolta da parte della conducente della Lancia Y sia avvenuta in modo talmente repentino da non consentire al Biz di arrestare il proprio mezzo in tempo. Inoltre, il tentativo da parte di di spostarsi sul lato sinistro della carreggiata per evitare l'impatto con l'autovettura, che Parte_2 gli ha tagliato la strada, risulta confermato dall'accertamento svolto dal consulente tecnico d'ufficio.
Quest'ultimo, infatti, visionando la documentazione fotografica presente in atti, ha evidenziato l'esistenza di una deformazione del pedalino posteriore destro del motociclo, deformazione compatibile con un urto tra il motorino e il paraurti spigolo posteriore destro di una autovettura Lancia Y elefantino;
Par anche tale circostanza, dimostra che il ha cercato di evitare l'impatto, ma senza riuscirci, avendo urtato con la parte posteriore destra della macchina.
Infine, non si condivide la difesa di parte convenuta secondo cui vi sarebbe contrasto tra il contenuto della denuncia sporta da , laddove afferma che la conducente dell'auto aveva parcato Parte_2
l'autovettura nei pressi della sala giochi denominata chewing gum, e il contenuto dell'atto di citazione, nella parte in cui riferisce che la conducente aveva parcato in doppia fila.
Sul punto, si osserva che nella denuncia non c'è alcun riferimento al parcheggio dinanzi alla sala giochi;
la menzione del parcheggio dinanzi alla sala giochi è contenuta invece nella comunicazione pagina 5 di 12 della notizia di reato trasmessa dai carabinieri al p.m., nella parte in cui è descritta l'attività della polizia giudiziaria;
in ogni caso, i due fatti (parcheggio in doppia fila e parcheggio nei pressi della sala giochi) non sono tra loro incompatibili.
Sulla base delle superiori considerazioni, può ritenersi accertata la dinamica dell'incidente così come ricostruita dall'attore nell'atto di citazione e confermata in sede di consulenza tecnica;
le modalità con cui è avvenuto l'incidente inducono a ritenere che la responsabilità sia da attribuire esclusivamente al conducente del veicolo rimasto ignoto, che ha tenuto una condotta imprudente ed in palese contrasto con l'art. 154, primo comma, c.d.s., a mente del quale “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada,
o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Inoltre, il conducente del veicolo rimasto ignoto avrebbe dovuto dare la precedenza a , che Parte_2 proveniva da destra, ai sensi dell'art. 145 c.d.s.
In definitiva, può ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c.; sul punto, infatti, va ricordato che ricordato come la presunzione di eguale concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., abbia funzione assolutamente sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass.
n. 26004 del 2011).
Una volta accertata la dinamica del sinistro, è possibile esaminare le domande di risarcimento danni avanzate dagli attori.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno biologico subito da , il CTU Parte_2
medico legale, le cui conclusioni si condividono pienamente in quanto tratte sulla base di puntuali accertamenti tecnici ed esaurientemente motivate, ha accertato che dalle lesioni subite in occasione dell'incidente de quo (un politrauma con escoriazioni e frattura a carico del perone, in sede diafisaria distale, con frammenti lievemente ingranati e lievemente spostati ad axim;
frattura a carico del malleolo tibiale posteriore;
frattura con distacco lamellare, a carico del malleolo tibiale interno, Sub- lussazione posteriore del piede a livello dell'articolazione tibio-peroneo-astragalica; frattura, a più
pagina 6 di 12 rime, a carico della base del 5° metatarso;
frattura, pluriframmentaria, a carico del 2°, 3°, 4° metatarso con frammenti modicamente accavallati;
parziale perdita dei rapporti articolari della base del 4° e 5° metatarso sul tarso,) è derivato un danno biologico temporaneo pari a 45 giorni di invalidità assoluta, a giorni 30 di incapacità parziale al 75%, a giorni 20 di incapacità parziale al 50%, nonché un danno biologico permanente pari al 16%.
Sussiste, senz'altro, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno pagina 7 di 12 biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Nel caso che occupa, non vi è prova di specifica circostanza che non rientri nel novero delle conseguenze patite da coloro che subiscano una lesione del tipo di quella allo stesso provocata, si che occorre procedere alla quantificazione del danno biologico senza personalizzazione.
Al fin di liquidare il danno patito dall'attore, possono essere applicate, trattandosi di lesioni macropermanenti, le tabelle in uso presso quest'Ufficio Giudiziario, redatte dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, i cui valori vanno ritenuti tuttora attuali.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del fatto de quo (anni 17) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno non patrimoniale subito da in occasione del Parte_2
sinistro verificatosi in data 8.9.2017 deve essere liquidato in complessivi euro 57.942,50 in moneta attuale, di cui:
- euro 49.030,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale;
- euro 8.912,50 per il danno da invalidità temporanea e, precisamente, euro 5.175,00 per giorni 45 di invalidità temporanea assoluta, euro 2.587,50 per giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.150,00 per giorni 20 di invalidità temporanea parziale al 50%.
Sulle somme liquidate a titolo di danno biologico calcolato secondo valori monetari attuali, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, spettano gli interessi legali decorrenti sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente, quando questa (come nel caso in esame) sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso. Di conseguenza, la data di riferimento per tale calcolo, con riguardo al danno non patrimoniale da invalidità permanente, non è quella dell'incidente, bensì quella in cui è terminata l'invalidità temporanea. Indi, sulla somma liquidata quale risarcimento dei danni da invalidità permanente sono dovuti gli interessi compensativi dalla data di cessazione dell'invalidità temporanea fino alla data della liquidazione. Tali interessi devono essere calcolati sulla suddetta somma, devalutata alla data di cessazione dell'invalidità temporanea e rivalutata anno per anno fino alla data della liquidazione secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La ragione per cui il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna si spiega in ragione del costantemente orientamento affermato dalla Corte Suprema
pagina 8 di 12 secondo cui «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri
e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Quanto, invece, alle somme liquidate come risarcimento dei danni da invalidità temporanea sono dovuti gli interessi compensativi dalla data dell'incidente fino alla data della liquidazione, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata, però, alla data dell'incidente e rivalutata anno per anno fino alla data della liquidazione secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
ha altresì diritto al rimborso delle spese mediche, così come accertate, per un importo pari Parte_2
ad euro 1970,09.
Va respinta, invece, la domanda di condanna della parte convenuta al rimborso delle spese di consulenza medica di parte, di patrocinio stragiudiziale per l'attività svolta dal Centro Sis e di patrocinio stragiudiziali svolto dai procuratori, mancando la prova dell'effettivo esborso e non essendo in tal senso sufficiente il preavviso di parcella.
Va, inoltre, respinta la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance che Parte_2
avrebbe subito in quanto, a causa delle lesioni riportate, non ha potuto partecipare ai concorsi militari che gli avrebbero permesso di diventare un pilota dell'aeronautica.
Al riguardo, occorre osservare che, secondo costante giurisprudenza (tra le tante Cass. 28993/2019), affinché la perdita di chance integri gli estremi del danno risarcibile è necessario che essa abbia i requisiti della apprezzabilità e della serietà; è possibile ottenere il risarcimento solo se la chance abbia pagina 9 di 12 effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata con le formule "probabilità seria e concreta" o anche "elevata probabilità" di conseguire il bene della vita sperato;
al di sotto di tale livello, si configura invece una "mera possibilità" e dunque un ipotetico pregiudizio non meritevole di reintegrazione, in quanto non differente dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (Cons. di Stato sent. Del 2019 n 784).
Nel caso in esame, ha riferito di essersi diplomato presso l'istituto tecnico aereonautico e Parte_2 di aver superato il test di ammissione e visite per idoneità al volo, rilasciata dall' ossia l'autorità CP_5 unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in
Italia.
E, tuttavia, premesso che in atti risulta depositato soltanto il diploma e non anche la prova di aver superato il test di ammissione per idoneità al volo, valga osservare come le allegazioni attoree non possono dirsi sufficienti per ritenere che lo stesso avrebbe avuto serie e concrete possibilità di vincere il concorso per diventare pilota dell'aeronautica militare, ove vi avesse partecipato;
nulla è stato allegato circa eventuali bandi e/o concorsi banditi cui l'attore avrebbe partecipato, né circa i criteri di selezione
( voto di esami, prove e/o test psicoattitudinali etc), né circa la percentuale di ammissione rispetto al numero di domande presentate, nulla che, insomma, potrebbe consentire di effettuare una seria prognosi circa le opportunità di successo che l'attore avrebbe perduto a causa delle lesioni riportate durante il sinistro.
Tenuto conto del grado di invalidità riportato e dell'ampia nozione di danno biologico, inoltre, va respinta la domanda di perdita di capacità lavorativa generica;
l'attore, peraltro, nulla ha riferito e/o precisato circa il genere di attività lavorative che gli sarebbero precluse ovvero che gli risulterebbero maggiormente gravose.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da _1
, in qualità di proprietario del motociclo Malaguti 125, il consulente tecnico ha affermato che i
[...] danni visibili sulla moto ammontano ad euro 561.60, iva compresa, mentre ha negato l'esistenza di danni derivanti da svalutazione commerciale e fermo tecnico.
Le conclusioni raggiunte dal CTU sono del tutto condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito e con gli accertamenti effettuati dal perito.
Parte convenuta va, dunque, condannata al pagamento a favore di di euro 61.60, _1 posto che ai sensi dell'art. 283, comma 2, cod. ass. “in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento
pagina 10 di 12 è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente a tale ammontare”.
Infine, va rigetta la domanda con cui parte attrice ha chiesto di disporre la trasmissione della presente sentenza all'Ivass per l'applicazione delle sanzioni previste a carico della compagnia assicurativa inadempiente per violazione degli obblighi previsti dal d.lgs. 209/05.
Al riguardo si osserva che non vi è stato alcun inadempimento da parte della compagnia assicurativa, che ha deciso di non procedere ad alcuna offerta avendo ritenuto, sulla base della documentazione prodotta in via stragiudiziale, insussistenti gli elementi circa la responsabilità del sinistro in capo al conducente di veicolo rimasto sconosciuto;
non si configura, pertanto, un'inerzia colpevole o arbitraria.
Concludendo, ha diritto alla somma di € 49.030,00 a titolo di danno biologico, € 8912,50 Parte_2
a titolo di danno da invalidità temporanea e alla somma di € 1970,09 a titolo di danno patrimoniale;
[...]
ha diritto al rimborso della somma di € 61,60 a titolo di danno patrimoniale. _1
Ogni altra domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal V scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, già liquidate con separati decreti, vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa del conducente di veicolo non identificato e dichiara il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale ed al Parte_2
rimborso delle spese mediche;
- Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pt al Controparte_6 risarcimento del danno da invalidità temporanea liquidato in complessivi € 8912,50 in valori attuali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pt al Controparte_6 risarcimento del danno biologico liquidato in complessivi € 49.030,00 in valori attuali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della cessazione della invalidità temporanea e pagina 11 di 12 rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentata pro Controparte_6 tempore al rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad € 1970,09 oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
- Dichiara il diritto di al risarcimento del danno patrimoniale e condanna la _1
Compagnia assicurativa convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento dell'importo di € 61.60 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna la assicurativa convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese CP_6 del processo, liquidate in € 800,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- Pone le spese di ctu in via definitiva a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania, il 5.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Dott. Claudio Escher, Magistrato
Ordinario in tirocinio.
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