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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa di primo grado iscritta al n. 372 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Parte_2
parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
parte resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 9/02/2025, , coniugata con Parte_1 [...]
per matrimonio celebrato in Nigeria il 15/10/2016, chiedeva al CP_2
Tribunale adìto di dichiarare la separazione dei coniugi con addebito a carico del pagina 1 di 3 marito, dando atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabili- tà della convivenza. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accesso- rie inerenti la gestione della figlia minore (nata il [...]) e la rego- Per_1
lamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti del resistente, il quale non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 3/05/2025, resa all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie alla prosecuzione del giudizio nel merito.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
§
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice delegato, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le par- ti, occorre rimettere la causa in istruttoria
Ogni determinazione in merito alla regolamentazione delle spese di lite viene rin- viata alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata in [...]- Parte_1
GERIA il 15/08/1981, e , nato in [...] il Controparte_3
08/02/1984, unitisi in matrimonio in Nigeria il 15/10/2016;
pagina 2 di 3 2. dispone la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio;
3. rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 7/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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