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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/04/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7582/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7582/2020 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._1 Parte_3
); (C.F. C.F._2 Parte_4
), (C.F. C.F._3 Parte_5
), (C.F. C.F._4 Parte_6
) e (C.F. C.F._5 Parte_7
), tutti con il patrocinio dell'avv. CERASO MARIO, C.F._6 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CERASO MARIO
OPPONENTI contro
(c.f. ), con sede in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata da con sede in Milano alla Via Galileo Galilei Parte_8
n. 7, ), con il patrocinio dell'avv. DE CHIARA MARIA, P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA MELORIO P.CO PIGA, N. 71 81055
SANTA MARIA CAPUA VETERE presso il difensore avv. DE CHIARA
MARIA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.10.2024 le parti concludevano come da verbale ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.10.2020,
[...]
n.q. di debitore principale, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, n.q. di fideiussori, proponevano opposizione avverso il Decreto
[...]
Ingiuntivo n. 1894/2020, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
1 Vetere in data 09.08.2020 e notificato il 09.09.2020, con il quale veniva ingiunto loro di pagare alla la somma di € Parte_9
116.524,29 oltre interessi e spese della procedura, in virtù del finanziamento concesso ed erogato alla in data Parte_1
01.10.2004, scaduto, di originari € 200.000,00 ( mutuo chirografario n.
51210942) e della fideiussione omnibus del 25.06.2004 rilasciata dai signori , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , nonché atto di fideiussione omnibus rilasciata dai signori Parte_6
e . Parte_2 Controparte_2
A sostegno dell'opposizione eccepivano esclusivamente la prescrizione del diritto di credito derivante dal contratto di finanziamento per decorso del termine decennale. Precisavano, infatti, che il mutuo, di originari €
200.000,00, dovesse essere restituito in dodici rate posticipate con periodicità trimestrale, con decorrenza dalla data di erogazione
(01.10.2004), quindi, con scadenza 01.10.2007. Affermavano, inoltre, che la proposta di rientro datata 05.07.2007 prodotta ex adverso non avesse alcun effetto interruttivo ed, in ogni caso, il dies a quo della prescrizione coinciderebbe con il 5 luglio 2007. Chiedevano, dunque, dichiarare “nullo e privo di effetti giuridici l'opposto decreto o quanto meno revocarlo, stante la intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese e competenze”.
Con comparsa di risposta depositata il 15.02.2021, si costituiva la quale cessionaria dei crediti vantati da CP_1 Parte_9
in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
[...] blocco”, stipulato in data 10.12.2020, ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999 n.130, con cui la ha acquistato da , la titolarità “pro- Controparte_1 Parte_9 soluto” di tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari, o chirografari, saldi debitori di conto correnti, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 01 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi delle Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice di Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 139/1999. Eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito poiché estremamente generica nonché l'infondatezza e la correttezza delle somme ingiunte. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1894/2020 emesso in data 09.08.2020 e depositato in data 11.08.2020.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rimesse le parti in mediazione, conclusasi con esito negativo, la
2 causa, medio tempore assegnata a questo Giudice (a far data dal 2.4.2021), veniva rinviata all'udienza del 24.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione. Va preliminarmente rilevato che gli opponenti non hanno contestato né l'an né il quantum del diritto di credito ingiunto, essendosi limitati ad eccepire l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione.
In primis, va dichiarata l'ammissibilità della sollevata eccezione di prescrizione.
L 'opponente ha, infatti, indicato il dies a quo ed il dies a quem, nonché le somme che non possono essere più oggetto di domanda da parte della banca, ossia tutti gli elementi necessari per la qualificazione dell'eccezione.
Ritenuta dunque ammissibile, si rammenta che la Suprema Corte di
Cassazione ha recentemente ribadito la natura unitaria di tale tipologia contrattuale ed affermato nuovamente la decorrenza della prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo. In particolare, con ordinanza n. 4232 del 10.2.2023 – nel confermare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale – ha ribadito che nel contratto di mutuo l'obbligazione gravante sul mutuatario concernente la restituzione delle somme erogate costituisce un'obbligazione unitaria, seppur frazionata nel tempo, in quanto le singole rate non costituiscono rapporti giuridici autonomi bensì una mera suddivisione temporale di un unico rapporto obbligatorio. Il fatto che il debito sia frazionato in più rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo, che è infatti un contratto di durata, in cui la restituzione del capitale mutuato (frazionato in rate) e il conseguente dovere di restituzione costituiscono un unicum, ovvero sia l'effetto del contratto che la sua causa di estinzione.
Poiché il dovere di restituzione è differito nel tempo, il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui tale obbligo restitutorio risulta ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, indipendenti le une dalle altre (come nel caso della retribuzione e degli altri emolumenti scaturenti dal rapporto di lavoro), ma dell'unico debito scaturente dal contratto di mutuo. Pertanto, la restituzione dell'importo mutuato in più versamenti periodici costituisce nient'altro che l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.
Del resto, la conferma della natura unitaria di tale tipologia contrattuale si rinviene anche nell'art. 1819 cc: tale norma, infatti, prevede che, quando è stata pattuita la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo
3 di pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere l'immediata restituzione dell'intero.
Il naturale corollario del carattere unitario del contratto di mutuo è che il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata: di conseguenza, è da quest'ultimo momento che decorre il termine decennale di prescrizione. (Cass. 2004/2301; 2010/19291;
2011/17798).
Passando all'esame di eventuali atti interruttivi della prescrizione va evidenziato che, se le azioni del creditore rivolte al recupero del credito interrompono la prescrizione ciò non è altrettanto pacifico per le azioni del debitore, come nel caso dell'azione giudiziale di accertamento negativo del credito.
Dalla lettura dell'art. 2943, comma 1, c.c. si evince chiaramente che solo l'azione del creditore può “bloccare” quella sanzione alla sua inerzia che è la prescrizione del proprio credito.
Ebbene, anche seguendo i dettami della giurisprudenza più recente si può affermare che la prescrizione non si interrompe con azione del soggetto passivo (debitore) rivolta a contestare l'esistenza del credito.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, infatti, ai sensi dell'articolo 2943
c.c., comma 1, - il quale prevede che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo - non è sufficiente una domanda di accertamento negativo proposta dal debitore essendo invece necessaria la proposizione di una domanda da parte del creditore. E ciò sia perché la prescrizione è rivolta a sanzionare l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto e non viene interrotta dall'azione del soggetto passivo del rapporto rivolta a contestare l'esistenza stessa del diritto sia perché l'articolo 2943 c.c., comma 1, ai fini del prodursi dell'effetto interruttivo richiede la notifica della domanda (con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo), sul presupposto che si tratti della domanda proposta del creditore nei confronti del debitore, e non viceversa
(Cass. n. 15292/2020).
Né può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., la richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito se non è volta, in concreto,
a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c.
Ciò posto, in applicazione dei principi suddetti la prescrizione non può ritenersi interrotta per effetto della proposizione di una azione di
4 accertamento negativo da parte del debitore, ed in assenza di una comparsa di costituzione o di altro atto avente ad oggetto la difesa della creditrice, quale atto propulsivo, la prescrizione non può ritenersi interrotta.
Va, anzi, precisato che l'opposta ha depositato solo l'atto di citazione notificato dagli odierni opponenti alla contenente la Parte_9 domanda di accertamento negativo e la sentenza n. 1067/2020 emessa da questo Tribunale con cui è stato definito il giudizio r.g. n. 700407/2009, dalla quale si evince che “con comparsa di risposta si costituiva la
[...]
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione Parte_9 passiva , essendo intercorsi i rapporti con il Banco di Napoli e comunque la nullità dell'atto di citazione per genericità…concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, essendo legittimato il in via gradata CP_3 Controparte_4 dichiarare nullo l'atto di citazione per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Nel merito dichiarare infondate le domande attoree con vittoria di spese”. Inoltre, dalla sentenza emerge che nel suddetto giudizio la ometteva di depositare, a seguito di Controparte_5 ritiro, il proprio fascicolo di parte, e di procedere alla ricostruzione disposta dall'istruttore in data 28.10.2014 (v. p. 3 sentenza).
Ebbene, dalla lettura della sentenza, unico atto “utile” prodotto dalla parte opposta, non emergono ulteriori elementi dai quali risulti la chiara affermazione del proprio credito da parte della , che anzi, si Parte_9 ribadisce, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva essendo intercorso, il rapporto in oggetto, con il Banco di Napoli. Di guisa che non si rinviene alcun atto contenente implicitamente una domanda di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio
(Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sentenza n. 21799 del 29/07/2021 (Rv.
661847 - 01) tale da integrare un atto interruttivo della prescrizione.
Ciò posto, pur volendo considerare quale ultimo atto interruttivo, anteriore alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo – risalente al 09.09.2020 – la lettera del 05.07.2007, contenente domanda di rientro dei ricorrenti, dunque tale data quale dies a quo, il diritto di credito della Banca risulta prescritto essendo decorsi oltre dieci anni rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo.
In conclusione, l'opposizione va accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1 nella qualità, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento stante la pronuncia in rito e l'assenza di questioni di particolare complessità.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
1894/2020 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
09.08.2020;
2. Condanna nella qualità alla refusione delle spese CP_1 processuali in favore degli opponenti che si liquidano in € 7.052,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 24.4.2025
il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7582/2020 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._1 Parte_3
); (C.F. C.F._2 Parte_4
), (C.F. C.F._3 Parte_5
), (C.F. C.F._4 Parte_6
) e (C.F. C.F._5 Parte_7
), tutti con il patrocinio dell'avv. CERASO MARIO, C.F._6 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CERASO MARIO
OPPONENTI contro
(c.f. ), con sede in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata da con sede in Milano alla Via Galileo Galilei Parte_8
n. 7, ), con il patrocinio dell'avv. DE CHIARA MARIA, P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA MELORIO P.CO PIGA, N. 71 81055
SANTA MARIA CAPUA VETERE presso il difensore avv. DE CHIARA
MARIA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.10.2024 le parti concludevano come da verbale ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.10.2020,
[...]
n.q. di debitore principale, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, n.q. di fideiussori, proponevano opposizione avverso il Decreto
[...]
Ingiuntivo n. 1894/2020, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
1 Vetere in data 09.08.2020 e notificato il 09.09.2020, con il quale veniva ingiunto loro di pagare alla la somma di € Parte_9
116.524,29 oltre interessi e spese della procedura, in virtù del finanziamento concesso ed erogato alla in data Parte_1
01.10.2004, scaduto, di originari € 200.000,00 ( mutuo chirografario n.
51210942) e della fideiussione omnibus del 25.06.2004 rilasciata dai signori , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , nonché atto di fideiussione omnibus rilasciata dai signori Parte_6
e . Parte_2 Controparte_2
A sostegno dell'opposizione eccepivano esclusivamente la prescrizione del diritto di credito derivante dal contratto di finanziamento per decorso del termine decennale. Precisavano, infatti, che il mutuo, di originari €
200.000,00, dovesse essere restituito in dodici rate posticipate con periodicità trimestrale, con decorrenza dalla data di erogazione
(01.10.2004), quindi, con scadenza 01.10.2007. Affermavano, inoltre, che la proposta di rientro datata 05.07.2007 prodotta ex adverso non avesse alcun effetto interruttivo ed, in ogni caso, il dies a quo della prescrizione coinciderebbe con il 5 luglio 2007. Chiedevano, dunque, dichiarare “nullo e privo di effetti giuridici l'opposto decreto o quanto meno revocarlo, stante la intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese e competenze”.
Con comparsa di risposta depositata il 15.02.2021, si costituiva la quale cessionaria dei crediti vantati da CP_1 Parte_9
in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
[...] blocco”, stipulato in data 10.12.2020, ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999 n.130, con cui la ha acquistato da , la titolarità “pro- Controparte_1 Parte_9 soluto” di tutti i crediti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari, o chirografari, saldi debitori di conto correnti, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 01 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi delle Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice di Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 139/1999. Eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito poiché estremamente generica nonché l'infondatezza e la correttezza delle somme ingiunte. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1894/2020 emesso in data 09.08.2020 e depositato in data 11.08.2020.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rimesse le parti in mediazione, conclusasi con esito negativo, la
2 causa, medio tempore assegnata a questo Giudice (a far data dal 2.4.2021), veniva rinviata all'udienza del 24.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione. Va preliminarmente rilevato che gli opponenti non hanno contestato né l'an né il quantum del diritto di credito ingiunto, essendosi limitati ad eccepire l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione.
In primis, va dichiarata l'ammissibilità della sollevata eccezione di prescrizione.
L 'opponente ha, infatti, indicato il dies a quo ed il dies a quem, nonché le somme che non possono essere più oggetto di domanda da parte della banca, ossia tutti gli elementi necessari per la qualificazione dell'eccezione.
Ritenuta dunque ammissibile, si rammenta che la Suprema Corte di
Cassazione ha recentemente ribadito la natura unitaria di tale tipologia contrattuale ed affermato nuovamente la decorrenza della prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo. In particolare, con ordinanza n. 4232 del 10.2.2023 – nel confermare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale – ha ribadito che nel contratto di mutuo l'obbligazione gravante sul mutuatario concernente la restituzione delle somme erogate costituisce un'obbligazione unitaria, seppur frazionata nel tempo, in quanto le singole rate non costituiscono rapporti giuridici autonomi bensì una mera suddivisione temporale di un unico rapporto obbligatorio. Il fatto che il debito sia frazionato in più rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo, che è infatti un contratto di durata, in cui la restituzione del capitale mutuato (frazionato in rate) e il conseguente dovere di restituzione costituiscono un unicum, ovvero sia l'effetto del contratto che la sua causa di estinzione.
Poiché il dovere di restituzione è differito nel tempo, il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui tale obbligo restitutorio risulta ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, indipendenti le une dalle altre (come nel caso della retribuzione e degli altri emolumenti scaturenti dal rapporto di lavoro), ma dell'unico debito scaturente dal contratto di mutuo. Pertanto, la restituzione dell'importo mutuato in più versamenti periodici costituisce nient'altro che l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.
Del resto, la conferma della natura unitaria di tale tipologia contrattuale si rinviene anche nell'art. 1819 cc: tale norma, infatti, prevede che, quando è stata pattuita la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo
3 di pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere l'immediata restituzione dell'intero.
Il naturale corollario del carattere unitario del contratto di mutuo è che il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata: di conseguenza, è da quest'ultimo momento che decorre il termine decennale di prescrizione. (Cass. 2004/2301; 2010/19291;
2011/17798).
Passando all'esame di eventuali atti interruttivi della prescrizione va evidenziato che, se le azioni del creditore rivolte al recupero del credito interrompono la prescrizione ciò non è altrettanto pacifico per le azioni del debitore, come nel caso dell'azione giudiziale di accertamento negativo del credito.
Dalla lettura dell'art. 2943, comma 1, c.c. si evince chiaramente che solo l'azione del creditore può “bloccare” quella sanzione alla sua inerzia che è la prescrizione del proprio credito.
Ebbene, anche seguendo i dettami della giurisprudenza più recente si può affermare che la prescrizione non si interrompe con azione del soggetto passivo (debitore) rivolta a contestare l'esistenza del credito.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, infatti, ai sensi dell'articolo 2943
c.c., comma 1, - il quale prevede che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo - non è sufficiente una domanda di accertamento negativo proposta dal debitore essendo invece necessaria la proposizione di una domanda da parte del creditore. E ciò sia perché la prescrizione è rivolta a sanzionare l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto e non viene interrotta dall'azione del soggetto passivo del rapporto rivolta a contestare l'esistenza stessa del diritto sia perché l'articolo 2943 c.c., comma 1, ai fini del prodursi dell'effetto interruttivo richiede la notifica della domanda (con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo), sul presupposto che si tratti della domanda proposta del creditore nei confronti del debitore, e non viceversa
(Cass. n. 15292/2020).
Né può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., la richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito se non è volta, in concreto,
a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c.
Ciò posto, in applicazione dei principi suddetti la prescrizione non può ritenersi interrotta per effetto della proposizione di una azione di
4 accertamento negativo da parte del debitore, ed in assenza di una comparsa di costituzione o di altro atto avente ad oggetto la difesa della creditrice, quale atto propulsivo, la prescrizione non può ritenersi interrotta.
Va, anzi, precisato che l'opposta ha depositato solo l'atto di citazione notificato dagli odierni opponenti alla contenente la Parte_9 domanda di accertamento negativo e la sentenza n. 1067/2020 emessa da questo Tribunale con cui è stato definito il giudizio r.g. n. 700407/2009, dalla quale si evince che “con comparsa di risposta si costituiva la
[...]
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione Parte_9 passiva , essendo intercorsi i rapporti con il Banco di Napoli e comunque la nullità dell'atto di citazione per genericità…concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, essendo legittimato il in via gradata CP_3 Controparte_4 dichiarare nullo l'atto di citazione per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Nel merito dichiarare infondate le domande attoree con vittoria di spese”. Inoltre, dalla sentenza emerge che nel suddetto giudizio la ometteva di depositare, a seguito di Controparte_5 ritiro, il proprio fascicolo di parte, e di procedere alla ricostruzione disposta dall'istruttore in data 28.10.2014 (v. p. 3 sentenza).
Ebbene, dalla lettura della sentenza, unico atto “utile” prodotto dalla parte opposta, non emergono ulteriori elementi dai quali risulti la chiara affermazione del proprio credito da parte della , che anzi, si Parte_9 ribadisce, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva essendo intercorso, il rapporto in oggetto, con il Banco di Napoli. Di guisa che non si rinviene alcun atto contenente implicitamente una domanda di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio
(Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sentenza n. 21799 del 29/07/2021 (Rv.
661847 - 01) tale da integrare un atto interruttivo della prescrizione.
Ciò posto, pur volendo considerare quale ultimo atto interruttivo, anteriore alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo – risalente al 09.09.2020 – la lettera del 05.07.2007, contenente domanda di rientro dei ricorrenti, dunque tale data quale dies a quo, il diritto di credito della Banca risulta prescritto essendo decorsi oltre dieci anni rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo.
In conclusione, l'opposizione va accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1 nella qualità, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento stante la pronuncia in rito e l'assenza di questioni di particolare complessità.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
1894/2020 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
09.08.2020;
2. Condanna nella qualità alla refusione delle spese CP_1 processuali in favore degli opponenti che si liquidano in € 7.052,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 24.4.2025
il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
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