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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 674/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice/Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 674 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2014 avente ad oggetto: “azione di nullità testamento e contestuale azione di petizione ereditaria”
TRA
(C.F. indicato: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
, (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_9 C.F._9
Vincenzo Viceconte ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Episcopia (PZ) alla via Siris n.
7;
ATTORI
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._10 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._11 Controparte_3 C.F._12 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._13 Parte_10
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe C.F._14
pagina 1 di 13 TT e IA TT ES ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Potenza alla Via Livorno n. 131;
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._15 CP_6
), (C.F. ), C.F._16 Controparte_7 C.F._17 [...]
(C.F. , in qualità di eredi ex lege di CP_8 C.F._18 Persona_1
, nato l'[...] a [...] e deceduto a Porte (TO) in data 09.01.1998,
[...] rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Viceconte ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Episcopia alla via Siris n. 7.
INTERVENTORI EX ART. 105 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori adivano l'intestato Tribunale deducendo di essere comproprietari, in virtù di varie successioni ex lege, dei seguenti beni: 1) fabbricato adibito a civile abitazione sito in Carbone alla Piazza XXIV maggio n. 9, in catasto al Foglio 13 part.lle 426 sub 1 con relativi mobili, quadri, oggetti e suppellettili – 426 sub 4; 2) Cappella gentilizia posta in Carbone alla
Via Rocchi, denominata “dell'Addolorata”, con relativi mobili, quadri, oggetti e suppellettili, in catasto al foglio 13 part.lla 425 sub 2; 3) Appezzamento di terreno boschivo e seminativo con sovrastanti fabbricati rurali, esteso per complessivi ettari 25.63.82, sito in agro di Carbone alla località Fraticello, in catasto alla partita 3979, Foglio 19 part.lle 171 -172 -173 (fabbricato rurale) - 174 (fabbricato rurale)
– 175- 176 – 177 – 179 – 180; 4) Terreno sito in Carbone alla località Cornalita, in catasto al Foglio 29 part.lle nn.4 e 5.
Precisavano che la loro quota di proprietà era pari alla metà, come pari alla metà era la quota spettante ai convenuti e che i suddetti immobili, originariamente appartenuti in comproprietà a e CP_9
per averli ereditati dai loro danti causa, erano loro pervenuti in virtù dei seguenti Controparte_10
trasferimenti mortis causa:
- alla morte di in data 21.09.1961 subentravano quali eredi legittimi le figlie Controparte_10 [...]
, e Per_2 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
- alla morte di in data 05.07.1989 subentravano quali eredi legittimi le sorelle CP_12 [...]
CP_1
, e Per_2 CP_11 Controparte_13
pagina 2 di 13 - alla morte di in data 16.10.1989 subentravano quali eredi legittimi le sorelle Controparte_11
CP_1
e Persona_2 Controparte_13
- alla morte di in data 18.01.1995 subentravano quali eredi legittimi i figli CP_14 [...]
, , , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_7 Parte_8
(odierni attori), nonché ed;
Parte_9 CP_13 Per_1
- alla morte di in data 26.08.1996 subentravano quali eredi legittimi la sorella Persona_2
e gli attori, quali figli dell'altra sorella premorta Controparte_13 CP_14
- alla morte di in data 11.03.2006 subentravano quali eredi legittimi gli Controparte_13
odierni attori, quali figli della sorella premorta CP_14
Specificavano che le eredità delle germane in assenza di disposizioni testamentarie, erano Per_2
state devolute in favore delle sorelle superstiti e, per rappresentazione, dei nipoti (figli ex sore) e che, di conseguenza, gli attori, unitamente alla loro sorella ed agli eredi del fratello premorto Parte_11
, in virtù delle summenzionate successioni e del concorso nella ripartizione dei cespiti ereditari Per_1 tra gli aventi diritto, erano divenuti comproprietari, in ragione della metà dell'intero, degli immobili menzionati e di tutti gli accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze agli stessi inerenti, così come erano divenuti comproprietari in egual misura dei mobili e degli oggetti di valore (tra cui quadro di un notevole valore) posti all'interno sia del fabbricato sito in Carbone alla Piazza XXIV Maggio n. 9 sia della . Parte_12
Soggiungevano, riguardo all'altra linea ereditaria, che alla morte di in data 12.04.1962 CP_9
subentravano quali eredi legittimi i figli e;
che alla morte di Controparte_15 Controparte_16 CP_15
in data 12.11.1980 subentrava quale erede testamentaria la moglie la
[...] Persona_3
quale successivamente beneficiava anche della successione testamentaria di , deceduta Controparte_16
in data 08.02.1997; che dopo la morte di in data 09.02.2004 si procedeva, in Persona_3
data 14.04.2014, alla registrazione del testamento pubblico ricevuto dal Notaio in data 29.9.1998 Per_4
– Rep. N.176 , con verbale del 6.4.2004, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Potenza ai nn.7882/4534- Rep. N.18292 – Racc. n.12450).
Rappresentavano che con detto testamento lasciava ai nipoti (figli del fratello Persona_3
) , e , in comune, indivisa e in parti Controparte_1 Controparte_3 CP_4 Parte_10
uguali, la nuda proprietà di tutti i beni immobili ovunque siti e ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, sia urbani che rurali;
al fratello ed alla CO in comune, Controparte_1 Controparte_2
indiviso ed in parti uguali, vita loro natural durante e con reciproco diritto di accrescimento, il diritto di usufrutto su tutti i beni immobili ovunque siti e ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, sia urbani che pagina 3 di 13 rurali;
al fratello la piena proprietà di tutti i beni mobili, arredi, titoli, valori, Controparte_1
danaro ed oggetti di valore.
Lamentavano che, in occasione della redazione del verbale, il notaio rogante, senza verificare le risultanze ipocatastali e la reale consistenza delle quote di proprietà in capo alla de cuius, accettava che i chiamati all'eredità di indicassero tra i diritti sugli immobili caduti in Persona_3 successione, non la quota pari alla metà spettante alla , ma l'intera quota di proprietà sui Per_3
suddetti immobili, così illegittimamente appropriandosene.
Lamentavano quindi che prima, col testamento pubblico, ed i beneficiari del Persona_3
suddetto testamento poi, col verbale di registrazione del 6.4.2004, avevano, rispettivamente, disposto ed indicato, in maniera arbitraria ed illecita, dei beni immobili di proprietà anche degli attori, procedendo altresì alla conseguente abusiva trascrizione di tale esclusiva proprietà nei Registri
Immobiliari presso l'Ufficio del Territorio di Potenza.
Chiarivano di non aver mai rinunciato ad esercitare il proprio diritto di proprietà sugli immobili fino a quando gli eredi di se ne erano arbitrariamente ed illecitamente impossessati, Persona_3
impedendo loro qualsiasi ingerenza o disponibilità, aggiungendo che detti eredi ( Persona_5
avevano tagliato, senza alcuna autorizzazione degli attori, numerose piante poste nei terreni sopraindicati ed altrettanto abusivamente concesso in fitto detti terreni ed anche quello sito in Carbone alla località Cornalita (in catasto al Foglio 29, particelle 4 e 5), non incluso nella disposizione testamentaria di cui sopra, ed altresì occupato in maniera esclusiva il fabbricato e concesso in uso al
Comune di Carbone la . Parte_12
In punto di diritto, deducevano la nullità della disposizione testamentaria di cui sopra e di tutti i conseguenti atti per avere la de cuius disposto di beni immobili e mobili parzialmente (al 50%) altrui e dell'intero testamento per aver rimesso ai beneficiari la possibilità di indicare gli immobili e la quota di proprietà della de cuius, facendo quindi dipendere dall'arbitrio di un terzo la determinazione della quota di eredità.
Rilevavano, da ultimo, la imprescrittibilità dell'azione di nullità e concludevano rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare la nullità del testamento pubblico ricevuto dal Notaio in Persona_6
data 29.9.1998 – Rep. N.176, registrato presso il predetto Notaio con verbale del 6.4.2004 – Rep.
N.18292 – Racc. n.12450, trascritto il 14.4.2004 ai nn.7882/4534 presso l'Ufficio del Territorio di
Potenza, con cui lasciava ai nipoti , , Persona_3 Controparte_3 Controparte_4
, in comune, indivisa e in parti uguali tra loro, la nuda proprietà di tutti i beni Parte_10
immobili ovunque siti e ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, sia urbani che rurali, mentre lasciava al fratello , ed alla CO , in comune, indiviso ed in parti Controparte_1 Controparte_2
pagina 4 di 13 uguali, vita loro natural durante e con reciproco diritto di accrescimento, il diritto di usufrutto su tutti
i beni immobili ovunque siti e ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, sia urbani che rurali ed al solo
la piena proprietà di tutti i beni mobili, arredi, titoli, valori, danaro ed oggetti di Controparte_1
valore, in quanto detti immobili e mobili appartenevano soltanto in quota parte e non per l'intero alla testatrice, per cui i detti beni non potevano essere compresi per l'intero nell'asse della de cuius;
- in ogni caso, dichiarare la nullità del verbale redatto dal Notaio del 6.4.2004 – Rep. N.18292 Persona_6
– Racc. n.12450, trascritto il 14.4.2004 ai nn.7882/4534 presso l'Ufficio del Territorio di Potenza, in cui i chiamati all'eredità chiedevano la registrazione del testamento pubblico di Persona_3
ricevuto dal predetto Notaio in data 29.9.1998 – Rep. N.176, in cui i beneficiari della suddetta disposizione testamentaria, nelle loro rispettive qualità di nudi proprietari e di usufruttuari, indicavano arbitrariamente l'intera quota di proprietà in capo alla de cuius sui seguenti immobili: a) terreno con fabbricati rurali sito in Carbone alla C/da Fraticelli, in catasto alla partita 3979, Foglio
19 part.lle 171 -172 -173 (fabbricato rurale) -174 (fabbricato rurale) – 175- 176 – 177 – 179 – 180;
b)………....; c) fabbricato sito in Carbone alla Piazza XXIV maggio n.9, in catasto al Foglio 13 part.lla
426 sub 1; d) Cappella gentilizia posta in Carbone alla Via Rocchi, denominata “dell'Addolorata”, in quanto detti immobili appartenevano soltanto in quota parte e non per l'intero alla testatrice, per cui i detti beni non potevano essere compresi per l'intero nell'asse ereditario della de cuius;
- previa dichiarazione di apertura delle successioni di (apertasi il 5.7.89), di CP_12 CP_11
(apertasi il 16.10.89), di (apertasi il 18.1.95), di (apertasi
[...] CP_14 Persona_2 il 26.8.96) e di (apertasi l'11.3.2006), dichiarare che gli attori Controparte_13 [...]
, , , , , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_7 Parte_8
, nonchè e gli eredi di (deceduto in Pinerolo il 9.1.98), in virtù Parte_9 Parte_11 Persona_1
di dette successioni legittime, dirette e per rappresentazione, sono divenuti eredi delle stesse e proprietari della quota pari alla metà sui beni immobili appartenuti alle loro danti causa all'epoca delle varie successioni e meglio indicati ai punti a) - c) – d) del summenzionato verbale di registrazione di testamento pubblico di e, più precisamente, sul 1) fabbricato Persona_3
adibito a civile abitazione sito in Carbone alla Piazza XXIV maggio n.9, in catasto al Foglio 13 part.lle 426 sub 1 con relativi mobili, quadri, oggetti e suppellettili – part.lla 426 sub 4; 2) Cappella gentilizia posta in Carbone alla Via Rocchi, denominata “dell'Addolorata” con relativi mobili, quadri, oggetti e suppellettili, in catasto al foglio 13 part.lla 425 sub 2; 3) Appezzamento di terreno boschivo e seminativo con sovrastanti fabbricati rurali, esteso per complessivi ettari 25.63.82, sito in agro di
Carbone alla località Fraticello, in catasto alla partita 3979, Foglio 19 part.lle 171 -172 -173
(fabbricato rurale) - 174 (fabbricato rurale) – 175- 176 – 177 – 179 – 180; 4) Terreno sito in Carbone
pagina 5 di 13 alla località Cornalita, in catasto al Foglio 29 part.lle nn.4 e 5, e di tutti gli accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze agli stessi inerenti, niente escluso, nonché dei mobili, degli oggetti, delle suppellettili e di tutto quanto costituente la dotazione della detta casa di abitazione e della Cappella
“dell'Addolorata”; -per l'effetto, condannare i convenuti a rilasciare in favore degli attori gli immobili in questione o, in subordine, a consentire agli attori l'esercizio del loro diritto di comproprietà sui detti immobili, consegnando agli stessi le chiavi di accesso ai fabbricati, ai locali ed alla Cappella gentilizia, rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire l'uso degli immobili de quibus ed astenendosi da qualsiasi comportamento che possa limitare l'accesso degli attori agli immobili;
- condannare i convenuti a rendere conto agli attori della gestione passata e futura (cioè, fino al giorno in cui avverrà la consegna), dei beni mobili ed immobili per cui è causa, con conseguente condanna dei predetti convenuti a rimborsare agli attori, nella misura della quota pari alla metà della proprietà,
i frutti percetti e percipiendi e, comunque, a restituire agli attori tutto quanto indebitamente percepito dai convenuti;
- condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subìti dagli attori a seguito del loro arbitrario, abusivo ed esclusivo utilizzo dei beni immobili e mobili in questione nella misura che il Tribunale adito riterrà di determinare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dall'obbligazione sino al soddisfo;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio ed al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 07.10.2014, si costituivano in giudizio i convenuti contestando la nullità del testamento di e del relativo verbale di Persona_3
registrazione, in quanto conforme alla volontà della stessa di trasferire dopo la sua morte tutti i suoi beni immobili, sia urbani che rurali, ovunque siti e a lei pervenuti a qualsiasi titolo e, al fratello
, anche i suoi beni mobili (arredi, titoli, valori, denaro, oggetti di valore ed Controparte_1
eventuali crediti) ed eccependo la inammissibilità della relativa domanda perché proposta oltre dieci anni dalla pubblicazione.
In particolare, evidenziavano che gli immobili oggetto del lascito erano pervenuti alla de cuius, oltre che per successione testamentaria del marito e della CO , anche Controparte_15 Controparte_16
per usucapione avendo la stessa goduto di tali beni sin dal tempo del matrimonio, vivendo nella casa sita in Piazza XXIV Maggio n. 9 col marito e con la CO ed, inoltre, deducevano quale prova dell'asserito possesso la circostanza che già dal 1982 la de cuius aveva conferito al fratello procura generale ad amministrare e compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e conservazione in relazione a tutti i suoi immobili siti in abitato e in agro di Carbone.
In via gradata, evidenziavano che nel presente giudizio gli eredi rivendicano la comproprietà Per_2
sui beni posseduti dalla riproponendo sostanzialmente le medesime domande già formulate Per_3
pagina 6 di 13 in altro precedente giudizio, conclusosi con la sentenza di rigetto n. 49/2009 del 29.01.2009 per non avere gli stessi provato la qualità di coeredi fornendo i titoli di provenienza dei beni del de cuius.
Sempre in via gradata, eccepivano l'intervenuta usucapione in loro favore sui beni descritti nel verbale di pubblicazione del suddetto testamento in ragione dell'asserito possesso ultraventennale, pacifico ed indisturbato, esercitato direttamente dai convenuti sin dall'apertura della successione di Per_3
e, prima ancora, da quest'ultima e dal di lei marito, oltre che da , sin dalla
[...] Controparte_16
morte del padre nel 1962. CP_9
Sulla base di tali premesse, formulavano le seguenti conclusioni: “1) In via principale, rigettare la domanda perché infondata e comunque non provata;
2) in via gradata, dichiarare che gli immobili così come descritti nel verbale di pubblicazione del testamento pubblico della sig.ra Per_3
del 06/04/2004 ed in particolare il terreno con fabbricati rurali in C.da Fraticelli
[...]
riportatop in cat. al fol. 19, pert.lle nn. 171,172,173,174,175,176,177, 179 e 180 e fol. 29, part.lle nn. 4
e 5; terreno con fabbricato rurale in C.da Timponi in cat. al fol. 10, part.lle nn. 6,7,8, e 9 e fol 12, p.lla
n. 306; terreno alla C.da Coccaro in cat. al fol. 8, part.lle nn. 94 e 95; terreni in cat. al fol. 17, part.lla
n. 135 ed, inoltre, fabbricato urbano sito in Carbone alla P.zza 24 Maggio n. 9 di vani 10,5, in cat. al fol. 13, part.lla n. 426/1 nonché cappella gentilizia in Carbone alla Via Rocchi denominata dell'Addolorata, sono di esclusiva proprietà dei concludenti per possesso ultraventennale pacifico ed in disturbato anche da parte della loro dante causa sig.ra e dai danti causa di Persona_3
costei sigg.ri e;
3) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del Controparte_15 Controparte_16 giudizio.”
Esperito negativamente il tentativo di mediazione disposto col provvedimento del 04.11.2014 e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie (cfr. verbale d'udienza del 26.05.2015), la causa veniva istruita con prova documentale e testimoniale e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel corso del giudizio la parte attrice, con ricorso ex art. 670 c.p.c. (n. 674-1/2014 R.G.), formulava domanda cautelare di sequestro giudiziario dei beni immobili e mobili oggetto di causa, rigettata dal
Tribunale di Lagonegro con l'ordinanza del 02.11.2015.
Proposto reclamo avverso detto provvedimento dagli odierni attori, il medesimo Tribunale in composizione collegiale, con l'ordinanza del 15.04.2016, accogliendo parzialmente il ricorso, autorizzava il sequestro giudiziario degli immobili per cui è causa, ad eccezione del bene distinto al
Foglio 13 part.lla 426 sub 4, in quanto non incluso nell'elenco riportato nel verbale di registrazione impugnato, e del terreno sito alla località Cornalita, in catasto al Foglio 29 part.lle nn.4 e 5, in quanto espressamente escluso da detto elenco.
pagina 7 di 13 Con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c., depositata in data 25.09.2020, si costituivano in giudizio e , in qualità di eredi ex lege di Controparte_5 CP_17 Controparte_7 Controparte_8
, deducendo di avere diritto a partecipare al giudizio in quanto il proprio de Persona_1
cuius, nella sua qualità di coerede ex lege della madre nonché di Persona_7 CP_12
, e , vantava gli stessi diritti ereditari invocati dagli attori. CP_11 Per_2 Controparte_13
Precisavano che ed i suoi eredi avevano sempre esercitato i loro diritti successori, Persona_1
direttamente o a mezzo degli altri coeredi, sui beni per cui è causa, riguardo ai quali avevano sempre manifestato la volontà di vedersi riconosciuto lo status di erede, specificando altresì che gli odierni attori, con la partecipazione ai precedenti giudizi e l'instaurazione della presente causa, avevano inteso rivendicare i diritti successori anche nell'interesse degli eredi del germano premorto.
Tanto premesso, così concludevano: “previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum dagli stessi spiegato, si riportano a tutte le richieste, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate dagli attori nell'atto di citazione notificato in data 14.04.2011, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni precisate da questi ultimi nel suddetto atto di citazione, da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Dopo diversi rinvii anche per esigenze di ruolo, subentrato lo scrivente in data 30.11.2022, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, rientrando nella competenza del Tribunale in composizione collegiale ex art. 50-bis, co. 1, n. 6) c.p.c. nella versione ratione temporis vigente, previa concessione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
Scaduti i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Giova preliminarmente procedere ad una interpretazione sistematica ed unitaria del petitum e della causa petendi della domanda attorea: il complessivo contesto delle allegazioni in fatto ed in diritto e dalle ragioni della domanda, induce, infatti, il Collegio a ritenere che gli attori agiscano sostanzialmente in petizione di eredità, ponendosi la domanda di accertamento della nullità del testamento pubblico (e del relativo verbale di registrazione) redatto nell'interesse di Per_3
quale mero presupposto ed antecedente logico di essa.
[...]
Tale precisazione appare necessaria al fine di meglio esplicitare il percorso motivazionale della presente decisione, secondo quanto infra si dirà
Ebbene, sul thema decidendum del presente giudizio, così come sopra definito, incide la sentenza n.
49/2009 resa dal Tribunale di Lagonegro in data 29.01.2009, la cui autorità di cosa giudicata è stata pagina 8 di 13 invocata nel corso del giudizio dalla parte convenuta (cfr. memoria del 25.06.2015 in atti) e, sebbene per altri fini, anche dalla parte attrice (cfr. memoria del 27.07.2015 in atti).
Si tratta, invero, di decisione pacificamente passata in giudicato, stante l'assenza di impugnazioni, resa all'esito di un giudizio finalizzato alla divisione, con assegnazione delle relative quote, della comunione ereditaria sugli stessi immobili oggetto del presente giudizio, oltre che al risarcimento dei danni ed alla restituzione dei frutti maturati e percetti (cfr. atto di citazione del 9.11.1989 e sentenza in atti). A detto giudizio, instaurato da e contro Controparte_13 Persona_2 Per_3
e , hanno partecipato anche gli odierni attori ed interventori in qualità di
[...] Controparte_16
eredi di nelle more deceduta. Persona_2
In particolare, come si evince da quanto riportato nell'atto di citazione e nello svolgimento del processo della sentenza in atti, in quel giudizio le attrici assumevano di essere comproprietarie, insieme alle convenute, del fabbricato adibito ad abitazione sito in Carbone alla Piazza XXIV Maggio n. 9 (foglio
13 p.lla 426 sub 1) e, fra gli altri, dei terreni siti in Carbone distinti in catasto al foglio 19 p.lle
171,172,173,174, 175,176,177,179 e 180 e al foglio 29 p.lle 4 e 5 e di aver acquistato ciascuna la quota di ¼ per successione ereditaria dagli zii e CP_1 Pt_7 Parte_8 Persona_8
Per quanto di rilevanza ai fini del presente giudizio, la sentenza in atti, nel rigettare le domande proposte, ha statuito quanto segue: “Nessuna delle parti, tuttavia, ha allegato, né tanto meno provato, il titolo in virtù del quale i loro danti causa avrebbero acquistato la proprietà degli immobili sopra indicati. E ciò sebbene le suddette carenze di allegazione e prova siano state evidenziate dal collegio con ordinanza del 22.7.2003. Sul punto si ritiene opportuno precisare che dalla certificazione notarile depositata dall'attrice in data 21.5.2004 non risulta alcuna trascrizione del titolo di Controparte_13
acquisto dei predetti immobili in favore di di di Persona_9 Persona_10 Per_11
e di Ebbene, osserva il collegio che la natura dichiarativa del giudizio di
[...] Persona_8 scioglimento della comunione e l'inidoneità della pronuncia di divisione a fare stato nei confronti dei terzi non possono esonerare l'attore dall'onere della prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa, rappresentato dall'appartenenza dei beni da dividersi al de cuius. Infatti, la circostanza che la pronuncia di divisione non attribuisce ai condividenti il diritto di proprietà solitario, bensì ne accerta soltanto l'esistenza, individuando la porzione materiale dei beni sui quali lo stesso andrà a concentrarsi, non appare in alcun modo in contraddizione con la necessità logica ancor prima che giuridica di provare i fatti costitutivi della pretesa, tra i quali vi è senza dubbio la contitolarità dei beni in capo ai condividenti, in quanto previamente appartenuti al de cuius. Non provata questa circostanza, la domanda di divisione non può essere accolta. La carenza di prova circa il fatto che le parti abbiano acquistato mortis causa i cespiti indicati in citazione deve, altresì, comportare il rigetto
pagina 9 di 13 della domanda di rendiconto proposta da , , Parte_1 Parte_3 Parte_6 Pt_6
, , e , costituitisi in giudizio quali eredi di
[...] Parte_13 Parte_11 Parte_2 [...]
a sua volta erede dell'attrice ” CP_14 Persona_2
La sentenza in esame contiene, in sostanza, l'accertamento in negativo circa il titolo di acquisto della proprietà in capo ai comuni danti causa delle attrici e, di conseguenza, la contitolarità di tale diritto in capo ai condividenti.
Trattasi di accertamento rilevante ai fini del presente giudizio che, poiché coperto dal giudicato, fa stato a ogni effetto tra le odierne parti ai sensi dell'art. 2909 c.c. ed impone, per le ragioni che si esporranno, di rigettare la domanda di petizione ereditaria in questa sede proposta, facendo, al contempo, venir meno l'interesse ad agire degli attori ad una pronuncia dichiarativa della nullità del testamento pubblico redatto nell'interesse di Persona_3
In punto di diritto, giova premettere che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza ormai incontrovertibile fa stato tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa.
Giova altresì rammentare che “Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità, non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi" e petitum"), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, come immune da vizi logici e giuridici” (cfr.
Cass. civ. S.U. n. 6689/1995).
Inoltre, vale rilevare che “Il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa preclusione opera anche nell'ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono il "petitum" del primo” (cfr. Cass. n. 7140/2002).
pagina 10 di 13 In tema di giudicato esterno, la diversità di petitum non impedisce che fra le stesse parti l'accertamento di un fatto storico, contenuto nella precedente sentenza passata in giudicato, "faccia stato" anche nel successivo giudizio, laddove la domanda successivamente proposta, pur deducendo un diverso titolo giuridico od allegando altri fatti secondari, sia comunque fondata su quel medesimo fatto, da individuarsi come "costitutivo" anche della nuova pretesa (cfr. sul punto Cass. nn. 11754/2018;
27304/2018; 28415/2017; 25269/2016; 25304/2015; 8650/2010; 26482/2007; 67/2007).
Come precisato in giurisprudenza, occorre infatti distinguere il divieto di riproporre la stessa domanda già definita con pronuncia passata in giudicato - al quale si riferisce la regola secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile - dal principio secondo cui l'assetto del rapporto giuridico fissato dal giudicato ha efficacia oggettiva anche rispetto a domande nuove, nascenti dal medesimo rapporto (cfr.
Cass. n. 41895/2021).
In particolare, con specifico riguardo alla c.d. pregiudizialità logica, che ricorre quando nell'ambito di un unico rapporto giuridico l'accertamento di un diritto richiede il previo accertamento di una situazione giuridica che è comune ad altri diritti nascenti dal medesimo rapporto, la Suprema Corte ha chiarito che il giudicato copre le questioni che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa, alle quali si riferisce la locuzione "pregiudiziale in senso logico". In altri termini, in presenza di un
"punto pregiudiziale" -ovvero un antecedente logico necessario- comune a due diverse domande relative ad uno stesso rapporto giuridico, la pronuncia resa al riguardo acquista l'efficacia del giudicato, peraltro indipendentemente da una domanda di parte.
Applicando i suesposti principi alla controversia in esame, la sussistenza di una sentenza passata in giudicato che ha accertato in negativo l'appartenenza dei beni per cui è causa ai comuni danti causa delle odierne parti, e quindi all'asse ereditario, non consente di rimettere in discussione la prova di tale fatto, con conseguente rigetto della domanda di petizione ereditaria per l'assenza di uno dei suoi presupposti costitutivi.
Deve invero ricordarsi che l'azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c., quale azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio giacché volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari nei confronti di chiunque li possegga a titolo di erede o senza titolo, si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell' universum ius o di una quota parte di essi e, pertanto, pone a carico di colui che si afferma erede l'onere di provare la qualità di erede e l'appartenenza dei beni, all'apertura della successione, all'asse ereditario.
Come inoltre precisato in giurisprudenza, la non contestazione della qualità di erede da parte del convenuto costituito, che si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, non trasforma la pagina 11 di 13 petitio hereditatis in un'azione di rivendica, ma produce effetti soltanto sul piano probatorio (cfr. Cass. nn. 7871/2021; 1074/2009; 13785/2004; 11813/1992; 2211/1979), esonerando chi agisce della prova di detta sua qualità, fermo restando in capo a quest'ultimo l'onere di dimostrare che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero ricompresi nell'asse ereditario.
Al rigetto della domanda di petizione ereditaria, come accennato, consegue l'inammissibilità dell'azione di accertamento della nullità del testamento pubblico redatto nell'interesse di Per_3
trattandosi, per quanto detto in premessa, di domanda non sorretta da un autonomo
[...]
interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., quanto, piuttosto di mero presupposto logico della conseguenziale all'ottenimento dell'effetto recuperatorio connesso alla petitio hereditatis. Colui che agisce con l'azione di accertamento deve infatti essere titolare di un interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (Cass. n.
16162 del 30.07.2015). Il giudice, inoltre, anche d'ufficio, deve verificare che la pronuncia richiesta possa spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda (Cass. n. 16159 del 20.0./2007).
Nel caso di specie, nessun effetto utile può ridondare in favore degli attori, atteso che l'effetto restitutorio è irrimediabilmente precluso dal rigetto, per i motivi suesposti, della domanda di petizione di eredità.
Le ulteriori domande formulate dagli attori, finalizzate ad ottenere, da un lato, il rendiconto, da parte dei convenuti, della gestione dei beni oggetto di domanda di petizione di eredità e, dall'altro, il risarcimento dei danni asseritamente subiti, sono assorbite dal rigetto della domanda di petizione di eredità.
Va, inoltre, dichiarata inammissibile la domanda di usucapione proposta dai convenuti, posto che, come già evidenziato dal precedente istruttore con ordinanza del 05.02.2016, la sentenza n. 49/2009 depositata in data 29.01.2009, ha rigettato, con effetto di giudicato facente stato anche tra le parti in causa ex art. 2909 c.c., medesima domanda di usucapione già veicolata da per Persona_3
mancanza di prova.
Deve infine dichiararsi l'inefficacia del provvedimento cautelare di sequestro giudiziario disposto in corso di causa con provvedimento collegiale del 15.04.2016 (n. 1695/2015 R.G.) ai sensi dell'art. 669- novies, co. 3, c.p.c., a mente del quale “Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia […] se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.”
La reciproca soccombenza delle parti in causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio, nonché del doppio grado del giudizio cautelare espletato in corso di causa (n.
674-1/2014 R.G. e n. 1695/2015 R.G.).
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea di petizione ereditaria per le ragioni di cui alla parte motiva;
2. dichiara inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda attorea di nullità del testamento pubblico ricevuto, nell'interesse di dal Notaio in Persona_3 Persona_6
data 29.9.1998 – Rep. N.176, registrato presso il predetto Notaio con verbale del 06.04.2004 –
Rep. N.18292 – Racc. n.12450, trascritto il 14.4.2004 ai nn.7882/4534 presso l'Ufficio del
Territorio di Potenza;
3. rigetta le ulteriori domande attoree di rendiconto e di risarcimento danni;
4. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti;
5. dichiara l'inefficacia del provvedimento cautelare di sequestro giudiziario disposto con statuizione collegiale del 15.04.2016;
6. compensa integralmente le spese di lite fra le parti con riferimento al presente giudizio nonché
ai procedimenti n. 674-1/2014 R.G. e n. 1695/2015 R.G.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 05.05.2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice/Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 674 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2014 avente ad oggetto: “azione di nullità testamento e contestuale azione di petizione ereditaria”
TRA
(C.F. indicato: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
, (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_9 C.F._9
Vincenzo Viceconte ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Episcopia (PZ) alla via Siris n.
7;
ATTORI
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._10 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._11 Controparte_3 C.F._12 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._13 Parte_10
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe C.F._14
pagina 1 di 13 TT e IA TT ES ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Potenza alla Via Livorno n. 131;
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._15 CP_6
), (C.F. ), C.F._16 Controparte_7 C.F._17 [...]
(C.F. , in qualità di eredi ex lege di CP_8 C.F._18 Persona_1
, nato l'[...] a [...] e deceduto a Porte (TO) in data 09.01.1998,
[...] rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Viceconte ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Episcopia alla via Siris n. 7.
INTERVENTORI EX ART. 105 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori adivano l'intestato Tribunale deducendo di essere comproprietari, in virtù di varie successioni ex lege, dei seguenti beni: 1) fabbricato adibito a civile abitazione sito in Carbone alla Piazza XXIV maggio n. 9, in catasto al Foglio 13 part.lle 426 sub 1 con relativi mobili, quadri, oggetti e suppellettili – 426 sub 4; 2) Cappella gentilizia posta in Carbone alla
Via Rocchi, denominata “dell'Addolorata”, con relativi mobili, quadri, oggetti e suppellettili, in catasto al foglio 13 part.lla 425 sub 2; 3) Appezzamento di terreno boschivo e seminativo con sovrastanti fabbricati rurali, esteso per complessivi ettari 25.63.82, sito in agro di Carbone alla località Fraticello, in catasto alla partita 3979, Foglio 19 part.lle 171 -172 -173 (fabbricato rurale) - 174 (fabbricato rurale)
– 175- 176 – 177 – 179 – 180; 4) Terreno sito in Carbone alla località Cornalita, in catasto al Foglio 29 part.lle nn.4 e 5.
Precisavano che la loro quota di proprietà era pari alla metà, come pari alla metà era la quota spettante ai convenuti e che i suddetti immobili, originariamente appartenuti in comproprietà a e CP_9
per averli ereditati dai loro danti causa, erano loro pervenuti in virtù dei seguenti Controparte_10
trasferimenti mortis causa:
- alla morte di in data 21.09.1961 subentravano quali eredi legittimi le figlie Controparte_10 [...]
, e Per_2 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
- alla morte di in data 05.07.1989 subentravano quali eredi legittimi le sorelle CP_12 [...]
CP_1
, e Per_2 CP_11 Controparte_13
pagina 2 di 13 - alla morte di in data 16.10.1989 subentravano quali eredi legittimi le sorelle Controparte_11
CP_1
e Persona_2 Controparte_13
- alla morte di in data 18.01.1995 subentravano quali eredi legittimi i figli CP_14 [...]
, , , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_7 Parte_8
(odierni attori), nonché ed;
Parte_9 CP_13 Per_1
- alla morte di in data 26.08.1996 subentravano quali eredi legittimi la sorella Persona_2
e gli attori, quali figli dell'altra sorella premorta Controparte_13 CP_14
- alla morte di in data 11.03.2006 subentravano quali eredi legittimi gli Controparte_13
odierni attori, quali figli della sorella premorta CP_14
Specificavano che le eredità delle germane in assenza di disposizioni testamentarie, erano Per_2
state devolute in favore delle sorelle superstiti e, per rappresentazione, dei nipoti (figli ex sore) e che, di conseguenza, gli attori, unitamente alla loro sorella ed agli eredi del fratello premorto Parte_11
, in virtù delle summenzionate successioni e del concorso nella ripartizione dei cespiti ereditari Per_1 tra gli aventi diritto, erano divenuti comproprietari, in ragione della metà dell'intero, degli immobili menzionati e di tutti gli accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze agli stessi inerenti, così come erano divenuti comproprietari in egual misura dei mobili e degli oggetti di valore (tra cui quadro di un notevole valore) posti all'interno sia del fabbricato sito in Carbone alla Piazza XXIV Maggio n. 9 sia della . Parte_12
Soggiungevano, riguardo all'altra linea ereditaria, che alla morte di in data 12.04.1962 CP_9
subentravano quali eredi legittimi i figli e;
che alla morte di Controparte_15 Controparte_16 CP_15
in data 12.11.1980 subentrava quale erede testamentaria la moglie la
[...] Persona_3
quale successivamente beneficiava anche della successione testamentaria di , deceduta Controparte_16
in data 08.02.1997; che dopo la morte di in data 09.02.2004 si procedeva, in Persona_3
data 14.04.2014, alla registrazione del testamento pubblico ricevuto dal Notaio in data 29.9.1998 Per_4
– Rep. N.176 , con verbale del 6.4.2004, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Potenza ai nn.7882/4534- Rep. N.18292 – Racc. n.12450).
Rappresentavano che con detto testamento lasciava ai nipoti (figli del fratello Persona_3
) , e , in comune, indivisa e in parti Controparte_1 Controparte_3 CP_4 Parte_10
uguali, la nuda proprietà di tutti i beni immobili ovunque siti e ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, sia urbani che rurali;
al fratello ed alla CO in comune, Controparte_1 Controparte_2
indiviso ed in parti uguali, vita loro natural durante e con reciproco diritto di accrescimento, il diritto di usufrutto su tutti i beni immobili ovunque siti e ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, sia urbani che pagina 3 di 13 rurali;
al fratello la piena proprietà di tutti i beni mobili, arredi, titoli, valori, Controparte_1
danaro ed oggetti di valore.
Lamentavano che, in occasione della redazione del verbale, il notaio rogante, senza verificare le risultanze ipocatastali e la reale consistenza delle quote di proprietà in capo alla de cuius, accettava che i chiamati all'eredità di indicassero tra i diritti sugli immobili caduti in Persona_3 successione, non la quota pari alla metà spettante alla , ma l'intera quota di proprietà sui Per_3
suddetti immobili, così illegittimamente appropriandosene.
Lamentavano quindi che prima, col testamento pubblico, ed i beneficiari del Persona_3
suddetto testamento poi, col verbale di registrazione del 6.4.2004, avevano, rispettivamente, disposto ed indicato, in maniera arbitraria ed illecita, dei beni immobili di proprietà anche degli attori, procedendo altresì alla conseguente abusiva trascrizione di tale esclusiva proprietà nei Registri
Immobiliari presso l'Ufficio del Territorio di Potenza.
Chiarivano di non aver mai rinunciato ad esercitare il proprio diritto di proprietà sugli immobili fino a quando gli eredi di se ne erano arbitrariamente ed illecitamente impossessati, Persona_3
impedendo loro qualsiasi ingerenza o disponibilità, aggiungendo che detti eredi ( Persona_5
avevano tagliato, senza alcuna autorizzazione degli attori, numerose piante poste nei terreni sopraindicati ed altrettanto abusivamente concesso in fitto detti terreni ed anche quello sito in Carbone alla località Cornalita (in catasto al Foglio 29, particelle 4 e 5), non incluso nella disposizione testamentaria di cui sopra, ed altresì occupato in maniera esclusiva il fabbricato e concesso in uso al
Comune di Carbone la . Parte_12
In punto di diritto, deducevano la nullità della disposizione testamentaria di cui sopra e di tutti i conseguenti atti per avere la de cuius disposto di beni immobili e mobili parzialmente (al 50%) altrui e dell'intero testamento per aver rimesso ai beneficiari la possibilità di indicare gli immobili e la quota di proprietà della de cuius, facendo quindi dipendere dall'arbitrio di un terzo la determinazione della quota di eredità.
Rilevavano, da ultimo, la imprescrittibilità dell'azione di nullità e concludevano rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare la nullità del testamento pubblico ricevuto dal Notaio in Persona_6
data 29.9.1998 – Rep. N.176, registrato presso il predetto Notaio con verbale del 6.4.2004 – Rep.
N.18292 – Racc. n.12450, trascritto il 14.4.2004 ai nn.7882/4534 presso l'Ufficio del Territorio di
Potenza, con cui lasciava ai nipoti , , Persona_3 Controparte_3 Controparte_4
, in comune, indivisa e in parti uguali tra loro, la nuda proprietà di tutti i beni Parte_10
immobili ovunque siti e ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, sia urbani che rurali, mentre lasciava al fratello , ed alla CO , in comune, indiviso ed in parti Controparte_1 Controparte_2
pagina 4 di 13 uguali, vita loro natural durante e con reciproco diritto di accrescimento, il diritto di usufrutto su tutti
i beni immobili ovunque siti e ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, sia urbani che rurali ed al solo
la piena proprietà di tutti i beni mobili, arredi, titoli, valori, danaro ed oggetti di Controparte_1
valore, in quanto detti immobili e mobili appartenevano soltanto in quota parte e non per l'intero alla testatrice, per cui i detti beni non potevano essere compresi per l'intero nell'asse della de cuius;
- in ogni caso, dichiarare la nullità del verbale redatto dal Notaio del 6.4.2004 – Rep. N.18292 Persona_6
– Racc. n.12450, trascritto il 14.4.2004 ai nn.7882/4534 presso l'Ufficio del Territorio di Potenza, in cui i chiamati all'eredità chiedevano la registrazione del testamento pubblico di Persona_3
ricevuto dal predetto Notaio in data 29.9.1998 – Rep. N.176, in cui i beneficiari della suddetta disposizione testamentaria, nelle loro rispettive qualità di nudi proprietari e di usufruttuari, indicavano arbitrariamente l'intera quota di proprietà in capo alla de cuius sui seguenti immobili: a) terreno con fabbricati rurali sito in Carbone alla C/da Fraticelli, in catasto alla partita 3979, Foglio
19 part.lle 171 -172 -173 (fabbricato rurale) -174 (fabbricato rurale) – 175- 176 – 177 – 179 – 180;
b)………....; c) fabbricato sito in Carbone alla Piazza XXIV maggio n.9, in catasto al Foglio 13 part.lla
426 sub 1; d) Cappella gentilizia posta in Carbone alla Via Rocchi, denominata “dell'Addolorata”, in quanto detti immobili appartenevano soltanto in quota parte e non per l'intero alla testatrice, per cui i detti beni non potevano essere compresi per l'intero nell'asse ereditario della de cuius;
- previa dichiarazione di apertura delle successioni di (apertasi il 5.7.89), di CP_12 CP_11
(apertasi il 16.10.89), di (apertasi il 18.1.95), di (apertasi
[...] CP_14 Persona_2 il 26.8.96) e di (apertasi l'11.3.2006), dichiarare che gli attori Controparte_13 [...]
, , , , , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6 Pt_7 Parte_8
, nonchè e gli eredi di (deceduto in Pinerolo il 9.1.98), in virtù Parte_9 Parte_11 Persona_1
di dette successioni legittime, dirette e per rappresentazione, sono divenuti eredi delle stesse e proprietari della quota pari alla metà sui beni immobili appartenuti alle loro danti causa all'epoca delle varie successioni e meglio indicati ai punti a) - c) – d) del summenzionato verbale di registrazione di testamento pubblico di e, più precisamente, sul 1) fabbricato Persona_3
adibito a civile abitazione sito in Carbone alla Piazza XXIV maggio n.9, in catasto al Foglio 13 part.lle 426 sub 1 con relativi mobili, quadri, oggetti e suppellettili – part.lla 426 sub 4; 2) Cappella gentilizia posta in Carbone alla Via Rocchi, denominata “dell'Addolorata” con relativi mobili, quadri, oggetti e suppellettili, in catasto al foglio 13 part.lla 425 sub 2; 3) Appezzamento di terreno boschivo e seminativo con sovrastanti fabbricati rurali, esteso per complessivi ettari 25.63.82, sito in agro di
Carbone alla località Fraticello, in catasto alla partita 3979, Foglio 19 part.lle 171 -172 -173
(fabbricato rurale) - 174 (fabbricato rurale) – 175- 176 – 177 – 179 – 180; 4) Terreno sito in Carbone
pagina 5 di 13 alla località Cornalita, in catasto al Foglio 29 part.lle nn.4 e 5, e di tutti gli accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze agli stessi inerenti, niente escluso, nonché dei mobili, degli oggetti, delle suppellettili e di tutto quanto costituente la dotazione della detta casa di abitazione e della Cappella
“dell'Addolorata”; -per l'effetto, condannare i convenuti a rilasciare in favore degli attori gli immobili in questione o, in subordine, a consentire agli attori l'esercizio del loro diritto di comproprietà sui detti immobili, consegnando agli stessi le chiavi di accesso ai fabbricati, ai locali ed alla Cappella gentilizia, rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire l'uso degli immobili de quibus ed astenendosi da qualsiasi comportamento che possa limitare l'accesso degli attori agli immobili;
- condannare i convenuti a rendere conto agli attori della gestione passata e futura (cioè, fino al giorno in cui avverrà la consegna), dei beni mobili ed immobili per cui è causa, con conseguente condanna dei predetti convenuti a rimborsare agli attori, nella misura della quota pari alla metà della proprietà,
i frutti percetti e percipiendi e, comunque, a restituire agli attori tutto quanto indebitamente percepito dai convenuti;
- condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subìti dagli attori a seguito del loro arbitrario, abusivo ed esclusivo utilizzo dei beni immobili e mobili in questione nella misura che il Tribunale adito riterrà di determinare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dall'obbligazione sino al soddisfo;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio ed al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 07.10.2014, si costituivano in giudizio i convenuti contestando la nullità del testamento di e del relativo verbale di Persona_3
registrazione, in quanto conforme alla volontà della stessa di trasferire dopo la sua morte tutti i suoi beni immobili, sia urbani che rurali, ovunque siti e a lei pervenuti a qualsiasi titolo e, al fratello
, anche i suoi beni mobili (arredi, titoli, valori, denaro, oggetti di valore ed Controparte_1
eventuali crediti) ed eccependo la inammissibilità della relativa domanda perché proposta oltre dieci anni dalla pubblicazione.
In particolare, evidenziavano che gli immobili oggetto del lascito erano pervenuti alla de cuius, oltre che per successione testamentaria del marito e della CO , anche Controparte_15 Controparte_16
per usucapione avendo la stessa goduto di tali beni sin dal tempo del matrimonio, vivendo nella casa sita in Piazza XXIV Maggio n. 9 col marito e con la CO ed, inoltre, deducevano quale prova dell'asserito possesso la circostanza che già dal 1982 la de cuius aveva conferito al fratello procura generale ad amministrare e compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e conservazione in relazione a tutti i suoi immobili siti in abitato e in agro di Carbone.
In via gradata, evidenziavano che nel presente giudizio gli eredi rivendicano la comproprietà Per_2
sui beni posseduti dalla riproponendo sostanzialmente le medesime domande già formulate Per_3
pagina 6 di 13 in altro precedente giudizio, conclusosi con la sentenza di rigetto n. 49/2009 del 29.01.2009 per non avere gli stessi provato la qualità di coeredi fornendo i titoli di provenienza dei beni del de cuius.
Sempre in via gradata, eccepivano l'intervenuta usucapione in loro favore sui beni descritti nel verbale di pubblicazione del suddetto testamento in ragione dell'asserito possesso ultraventennale, pacifico ed indisturbato, esercitato direttamente dai convenuti sin dall'apertura della successione di Per_3
e, prima ancora, da quest'ultima e dal di lei marito, oltre che da , sin dalla
[...] Controparte_16
morte del padre nel 1962. CP_9
Sulla base di tali premesse, formulavano le seguenti conclusioni: “1) In via principale, rigettare la domanda perché infondata e comunque non provata;
2) in via gradata, dichiarare che gli immobili così come descritti nel verbale di pubblicazione del testamento pubblico della sig.ra Per_3
del 06/04/2004 ed in particolare il terreno con fabbricati rurali in C.da Fraticelli
[...]
riportatop in cat. al fol. 19, pert.lle nn. 171,172,173,174,175,176,177, 179 e 180 e fol. 29, part.lle nn. 4
e 5; terreno con fabbricato rurale in C.da Timponi in cat. al fol. 10, part.lle nn. 6,7,8, e 9 e fol 12, p.lla
n. 306; terreno alla C.da Coccaro in cat. al fol. 8, part.lle nn. 94 e 95; terreni in cat. al fol. 17, part.lla
n. 135 ed, inoltre, fabbricato urbano sito in Carbone alla P.zza 24 Maggio n. 9 di vani 10,5, in cat. al fol. 13, part.lla n. 426/1 nonché cappella gentilizia in Carbone alla Via Rocchi denominata dell'Addolorata, sono di esclusiva proprietà dei concludenti per possesso ultraventennale pacifico ed in disturbato anche da parte della loro dante causa sig.ra e dai danti causa di Persona_3
costei sigg.ri e;
3) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del Controparte_15 Controparte_16 giudizio.”
Esperito negativamente il tentativo di mediazione disposto col provvedimento del 04.11.2014 e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie (cfr. verbale d'udienza del 26.05.2015), la causa veniva istruita con prova documentale e testimoniale e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel corso del giudizio la parte attrice, con ricorso ex art. 670 c.p.c. (n. 674-1/2014 R.G.), formulava domanda cautelare di sequestro giudiziario dei beni immobili e mobili oggetto di causa, rigettata dal
Tribunale di Lagonegro con l'ordinanza del 02.11.2015.
Proposto reclamo avverso detto provvedimento dagli odierni attori, il medesimo Tribunale in composizione collegiale, con l'ordinanza del 15.04.2016, accogliendo parzialmente il ricorso, autorizzava il sequestro giudiziario degli immobili per cui è causa, ad eccezione del bene distinto al
Foglio 13 part.lla 426 sub 4, in quanto non incluso nell'elenco riportato nel verbale di registrazione impugnato, e del terreno sito alla località Cornalita, in catasto al Foglio 29 part.lle nn.4 e 5, in quanto espressamente escluso da detto elenco.
pagina 7 di 13 Con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c., depositata in data 25.09.2020, si costituivano in giudizio e , in qualità di eredi ex lege di Controparte_5 CP_17 Controparte_7 Controparte_8
, deducendo di avere diritto a partecipare al giudizio in quanto il proprio de Persona_1
cuius, nella sua qualità di coerede ex lege della madre nonché di Persona_7 CP_12
, e , vantava gli stessi diritti ereditari invocati dagli attori. CP_11 Per_2 Controparte_13
Precisavano che ed i suoi eredi avevano sempre esercitato i loro diritti successori, Persona_1
direttamente o a mezzo degli altri coeredi, sui beni per cui è causa, riguardo ai quali avevano sempre manifestato la volontà di vedersi riconosciuto lo status di erede, specificando altresì che gli odierni attori, con la partecipazione ai precedenti giudizi e l'instaurazione della presente causa, avevano inteso rivendicare i diritti successori anche nell'interesse degli eredi del germano premorto.
Tanto premesso, così concludevano: “previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum dagli stessi spiegato, si riportano a tutte le richieste, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate dagli attori nell'atto di citazione notificato in data 14.04.2011, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni precisate da questi ultimi nel suddetto atto di citazione, da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Dopo diversi rinvii anche per esigenze di ruolo, subentrato lo scrivente in data 30.11.2022, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, rientrando nella competenza del Tribunale in composizione collegiale ex art. 50-bis, co. 1, n. 6) c.p.c. nella versione ratione temporis vigente, previa concessione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
Scaduti i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Giova preliminarmente procedere ad una interpretazione sistematica ed unitaria del petitum e della causa petendi della domanda attorea: il complessivo contesto delle allegazioni in fatto ed in diritto e dalle ragioni della domanda, induce, infatti, il Collegio a ritenere che gli attori agiscano sostanzialmente in petizione di eredità, ponendosi la domanda di accertamento della nullità del testamento pubblico (e del relativo verbale di registrazione) redatto nell'interesse di Per_3
quale mero presupposto ed antecedente logico di essa.
[...]
Tale precisazione appare necessaria al fine di meglio esplicitare il percorso motivazionale della presente decisione, secondo quanto infra si dirà
Ebbene, sul thema decidendum del presente giudizio, così come sopra definito, incide la sentenza n.
49/2009 resa dal Tribunale di Lagonegro in data 29.01.2009, la cui autorità di cosa giudicata è stata pagina 8 di 13 invocata nel corso del giudizio dalla parte convenuta (cfr. memoria del 25.06.2015 in atti) e, sebbene per altri fini, anche dalla parte attrice (cfr. memoria del 27.07.2015 in atti).
Si tratta, invero, di decisione pacificamente passata in giudicato, stante l'assenza di impugnazioni, resa all'esito di un giudizio finalizzato alla divisione, con assegnazione delle relative quote, della comunione ereditaria sugli stessi immobili oggetto del presente giudizio, oltre che al risarcimento dei danni ed alla restituzione dei frutti maturati e percetti (cfr. atto di citazione del 9.11.1989 e sentenza in atti). A detto giudizio, instaurato da e contro Controparte_13 Persona_2 Per_3
e , hanno partecipato anche gli odierni attori ed interventori in qualità di
[...] Controparte_16
eredi di nelle more deceduta. Persona_2
In particolare, come si evince da quanto riportato nell'atto di citazione e nello svolgimento del processo della sentenza in atti, in quel giudizio le attrici assumevano di essere comproprietarie, insieme alle convenute, del fabbricato adibito ad abitazione sito in Carbone alla Piazza XXIV Maggio n. 9 (foglio
13 p.lla 426 sub 1) e, fra gli altri, dei terreni siti in Carbone distinti in catasto al foglio 19 p.lle
171,172,173,174, 175,176,177,179 e 180 e al foglio 29 p.lle 4 e 5 e di aver acquistato ciascuna la quota di ¼ per successione ereditaria dagli zii e CP_1 Pt_7 Parte_8 Persona_8
Per quanto di rilevanza ai fini del presente giudizio, la sentenza in atti, nel rigettare le domande proposte, ha statuito quanto segue: “Nessuna delle parti, tuttavia, ha allegato, né tanto meno provato, il titolo in virtù del quale i loro danti causa avrebbero acquistato la proprietà degli immobili sopra indicati. E ciò sebbene le suddette carenze di allegazione e prova siano state evidenziate dal collegio con ordinanza del 22.7.2003. Sul punto si ritiene opportuno precisare che dalla certificazione notarile depositata dall'attrice in data 21.5.2004 non risulta alcuna trascrizione del titolo di Controparte_13
acquisto dei predetti immobili in favore di di di Persona_9 Persona_10 Per_11
e di Ebbene, osserva il collegio che la natura dichiarativa del giudizio di
[...] Persona_8 scioglimento della comunione e l'inidoneità della pronuncia di divisione a fare stato nei confronti dei terzi non possono esonerare l'attore dall'onere della prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa, rappresentato dall'appartenenza dei beni da dividersi al de cuius. Infatti, la circostanza che la pronuncia di divisione non attribuisce ai condividenti il diritto di proprietà solitario, bensì ne accerta soltanto l'esistenza, individuando la porzione materiale dei beni sui quali lo stesso andrà a concentrarsi, non appare in alcun modo in contraddizione con la necessità logica ancor prima che giuridica di provare i fatti costitutivi della pretesa, tra i quali vi è senza dubbio la contitolarità dei beni in capo ai condividenti, in quanto previamente appartenuti al de cuius. Non provata questa circostanza, la domanda di divisione non può essere accolta. La carenza di prova circa il fatto che le parti abbiano acquistato mortis causa i cespiti indicati in citazione deve, altresì, comportare il rigetto
pagina 9 di 13 della domanda di rendiconto proposta da , , Parte_1 Parte_3 Parte_6 Pt_6
, , e , costituitisi in giudizio quali eredi di
[...] Parte_13 Parte_11 Parte_2 [...]
a sua volta erede dell'attrice ” CP_14 Persona_2
La sentenza in esame contiene, in sostanza, l'accertamento in negativo circa il titolo di acquisto della proprietà in capo ai comuni danti causa delle attrici e, di conseguenza, la contitolarità di tale diritto in capo ai condividenti.
Trattasi di accertamento rilevante ai fini del presente giudizio che, poiché coperto dal giudicato, fa stato a ogni effetto tra le odierne parti ai sensi dell'art. 2909 c.c. ed impone, per le ragioni che si esporranno, di rigettare la domanda di petizione ereditaria in questa sede proposta, facendo, al contempo, venir meno l'interesse ad agire degli attori ad una pronuncia dichiarativa della nullità del testamento pubblico redatto nell'interesse di Persona_3
In punto di diritto, giova premettere che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza ormai incontrovertibile fa stato tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa.
Giova altresì rammentare che “Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità, non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi" e petitum"), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, come immune da vizi logici e giuridici” (cfr.
Cass. civ. S.U. n. 6689/1995).
Inoltre, vale rilevare che “Il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa preclusione opera anche nell'ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono il "petitum" del primo” (cfr. Cass. n. 7140/2002).
pagina 10 di 13 In tema di giudicato esterno, la diversità di petitum non impedisce che fra le stesse parti l'accertamento di un fatto storico, contenuto nella precedente sentenza passata in giudicato, "faccia stato" anche nel successivo giudizio, laddove la domanda successivamente proposta, pur deducendo un diverso titolo giuridico od allegando altri fatti secondari, sia comunque fondata su quel medesimo fatto, da individuarsi come "costitutivo" anche della nuova pretesa (cfr. sul punto Cass. nn. 11754/2018;
27304/2018; 28415/2017; 25269/2016; 25304/2015; 8650/2010; 26482/2007; 67/2007).
Come precisato in giurisprudenza, occorre infatti distinguere il divieto di riproporre la stessa domanda già definita con pronuncia passata in giudicato - al quale si riferisce la regola secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile - dal principio secondo cui l'assetto del rapporto giuridico fissato dal giudicato ha efficacia oggettiva anche rispetto a domande nuove, nascenti dal medesimo rapporto (cfr.
Cass. n. 41895/2021).
In particolare, con specifico riguardo alla c.d. pregiudizialità logica, che ricorre quando nell'ambito di un unico rapporto giuridico l'accertamento di un diritto richiede il previo accertamento di una situazione giuridica che è comune ad altri diritti nascenti dal medesimo rapporto, la Suprema Corte ha chiarito che il giudicato copre le questioni che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa, alle quali si riferisce la locuzione "pregiudiziale in senso logico". In altri termini, in presenza di un
"punto pregiudiziale" -ovvero un antecedente logico necessario- comune a due diverse domande relative ad uno stesso rapporto giuridico, la pronuncia resa al riguardo acquista l'efficacia del giudicato, peraltro indipendentemente da una domanda di parte.
Applicando i suesposti principi alla controversia in esame, la sussistenza di una sentenza passata in giudicato che ha accertato in negativo l'appartenenza dei beni per cui è causa ai comuni danti causa delle odierne parti, e quindi all'asse ereditario, non consente di rimettere in discussione la prova di tale fatto, con conseguente rigetto della domanda di petizione ereditaria per l'assenza di uno dei suoi presupposti costitutivi.
Deve invero ricordarsi che l'azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c., quale azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio giacché volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari nei confronti di chiunque li possegga a titolo di erede o senza titolo, si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell' universum ius o di una quota parte di essi e, pertanto, pone a carico di colui che si afferma erede l'onere di provare la qualità di erede e l'appartenenza dei beni, all'apertura della successione, all'asse ereditario.
Come inoltre precisato in giurisprudenza, la non contestazione della qualità di erede da parte del convenuto costituito, che si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, non trasforma la pagina 11 di 13 petitio hereditatis in un'azione di rivendica, ma produce effetti soltanto sul piano probatorio (cfr. Cass. nn. 7871/2021; 1074/2009; 13785/2004; 11813/1992; 2211/1979), esonerando chi agisce della prova di detta sua qualità, fermo restando in capo a quest'ultimo l'onere di dimostrare che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero ricompresi nell'asse ereditario.
Al rigetto della domanda di petizione ereditaria, come accennato, consegue l'inammissibilità dell'azione di accertamento della nullità del testamento pubblico redatto nell'interesse di Per_3
trattandosi, per quanto detto in premessa, di domanda non sorretta da un autonomo
[...]
interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., quanto, piuttosto di mero presupposto logico della conseguenziale all'ottenimento dell'effetto recuperatorio connesso alla petitio hereditatis. Colui che agisce con l'azione di accertamento deve infatti essere titolare di un interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (Cass. n.
16162 del 30.07.2015). Il giudice, inoltre, anche d'ufficio, deve verificare che la pronuncia richiesta possa spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda (Cass. n. 16159 del 20.0./2007).
Nel caso di specie, nessun effetto utile può ridondare in favore degli attori, atteso che l'effetto restitutorio è irrimediabilmente precluso dal rigetto, per i motivi suesposti, della domanda di petizione di eredità.
Le ulteriori domande formulate dagli attori, finalizzate ad ottenere, da un lato, il rendiconto, da parte dei convenuti, della gestione dei beni oggetto di domanda di petizione di eredità e, dall'altro, il risarcimento dei danni asseritamente subiti, sono assorbite dal rigetto della domanda di petizione di eredità.
Va, inoltre, dichiarata inammissibile la domanda di usucapione proposta dai convenuti, posto che, come già evidenziato dal precedente istruttore con ordinanza del 05.02.2016, la sentenza n. 49/2009 depositata in data 29.01.2009, ha rigettato, con effetto di giudicato facente stato anche tra le parti in causa ex art. 2909 c.c., medesima domanda di usucapione già veicolata da per Persona_3
mancanza di prova.
Deve infine dichiararsi l'inefficacia del provvedimento cautelare di sequestro giudiziario disposto in corso di causa con provvedimento collegiale del 15.04.2016 (n. 1695/2015 R.G.) ai sensi dell'art. 669- novies, co. 3, c.p.c., a mente del quale “Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia […] se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.”
La reciproca soccombenza delle parti in causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio, nonché del doppio grado del giudizio cautelare espletato in corso di causa (n.
674-1/2014 R.G. e n. 1695/2015 R.G.).
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea di petizione ereditaria per le ragioni di cui alla parte motiva;
2. dichiara inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda attorea di nullità del testamento pubblico ricevuto, nell'interesse di dal Notaio in Persona_3 Persona_6
data 29.9.1998 – Rep. N.176, registrato presso il predetto Notaio con verbale del 06.04.2004 –
Rep. N.18292 – Racc. n.12450, trascritto il 14.4.2004 ai nn.7882/4534 presso l'Ufficio del
Territorio di Potenza;
3. rigetta le ulteriori domande attoree di rendiconto e di risarcimento danni;
4. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti;
5. dichiara l'inefficacia del provvedimento cautelare di sequestro giudiziario disposto con statuizione collegiale del 15.04.2016;
6. compensa integralmente le spese di lite fra le parti con riferimento al presente giudizio nonché
ai procedimenti n. 674-1/2014 R.G. e n. 1695/2015 R.G.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 05.05.2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
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