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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/10/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1451/2022 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 22 ottobre 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1451/22 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Beatrice Guasta Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Paolo Laguzzi resistente
Controparte_2
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di aver lavorato, dal 13.6.2017 a maggio 2022, alle dipendenze di Parte_1
con orario di otto ore giornaliere per cinque giorni la settimana con iniziale inquadramento al CP_1
liv. VI-J CCNL Trasporti, Merci e Logistica;
che, a seguito di diversi passaggi di livello, alla conclusione del rapporto risultava inquadrato al IV liv.; che aveva avuto in appalto da CP_1
la gestione del magazzino “Nume” di Tortona;
di aver sempre lavorato presso detto CP_2
magazzino rendendo prestazioni lavorative in favore di che, tramite apposite credenziali, CP_2 poteva accedere alla propria posizione sul terminal in uso;
di aver svolto, sin dall'assunzione, di attività di mulettista (o carrellista) all'interno del magazzino, conducendo un carrello elevatore di portata inferiore ai 30 q.; di essersi occupato quotidianamente dello stoccaggio mediante ricollocamento, con l'uso del muletto, dei bancali scaricati dai camion;
che la merce movimentata era di proprietà di di avere, di fatto, svolto mansioni di conducente di carrello elevatore. CP_2
Tanto premesso, domanda il riconoscimento delle differenze retributive per l'errato inquadramento e per il riconoscimento di 43 ore all'anno di ferie non conteggiate, e così conclude: «in via principale: - previo accertamento delle mansioni superiori effettivamente svolte dal ricorrente dall'assunzione fino a maggio 2022 e dettagliatamente indicate sub. 8, dichiarare tenute e condannare in solido ex art. 29 comma II D.Lgs. n. 276/2003, per le causali di cui in narrativa, la P.IVA Controparte_2
) corrente in Genova (GE), Lungotorrente Secca, n. 3A, nella persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore e la Controparte_3
(P. IVA ) corrente in Alessandria (AL), Corso T. Borsalino, n. 44,
[...] P.IVA_2
nella persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. Parte_1 la somma pari a € 16.674,73 lordi a titolo di differenze retributive, contributive, TFR per le mansioni superiori svolte e omesso riconoscimento di ROL e permessi per festività abolite, non corrisposti - come da conteggi in allegato – oltre interessi e rivalutazione al soddisfo ovvero la somma che risulterà dovuta secondo giustizia;
in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse riconosciuta la responsabilità solidale del committente ai sensi dell'art. 29 comma II D.Lgs.
n. 276/2003, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_3
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere
[...] al Sig. la somma pari a € 16.674,73 lordi a titolo di differenze retributive, Parte_1
contributive, TFR per le mansioni superiori svolte e omesso riconoscimento di ROL e permessi per ex festività, non corrisposti - come da conteggi in allegato e notificati unitamente al presente ricorso
- oltre interessi e rivalutazione al soddisfo ovvero la somma che risulterà dovuta secondo giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria».
Resiste che, contestata la domanda ed i conteggi allegati, così conclude: «- in via preliminare, CP_1
dichiarare parzialmente estinti per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. gli asseriti diritti di credito azionati dalla parte ricorrente;
- nel merito, respingere perché infondate le domande tutte proposte dalla parte ricorrente, mandando la cooperativa resistente per conseguenza assolta da ogni avversaria pretesa. In via ulteriormente subordinata, ricondurre la misura delle domande attoree nei limiti del giusto e provato;
Vinte le spese, diritti ed onorari di causa».
, malgrado rituale notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio CP_2
e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
II) Con sentenza non definitiva, resa in data 23.1.2025 ad esito dell'istruttoria orale, è stato così disposto: «dichiara la contumacia di accerta e dichiara che Controparte_2 Parte_1
aveva diritto di essere inquadrato sin dal 20.6.2017 nel IV livello CCNL Trasporti, Merci e Logistica;
accerta e dichiara che aveva annualmente diritto, per tutta la durata del Parte_1
rapporto di lavoro con a 171 ore di ferie, 40 ore per ROL e 32 ore per ex festività Controparte_1
soppresse; conseguentemente, dato atto che ha riconosciuto annualmente 200 ore di Controparte_4
ferie, rimette la causa in istruttoria per la quantificazione delle differenze economiche spettanti, anche avuto riguardo all'inquadramento nel IV livello, da determinarsi mediante CTU, come da separata ordinanza;
rinvia alla sentenza definitiva la pronunzia sulle spese processuali».
Si è dato corso a CTU che ha quantificato le differenze retributive lorde spettanti al ricorrente in €
18.595,30.
III) Benché non sia stato prodotto in giudizio il contratto di appalto tra e detto CP_1 CP_2
negozio può stimarsi dimostrato come esistente in ragione del fatto che, per mezzo delle testimonianze, è stato dimostrato che il ricorrente prestava la propria attività lavorativa, come operaio resso il magazzino «Nume» di movimentando merce di proprietà di CP_1 CP_2 CP_2
è tenuta, pertanto, a rispondere in solido con ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. CP_2 CP_1
n. 276 del 2003.
Pertanto, in accoglimento della domanda, le convenute devono essere condannate, in solido tra loro,
a pagare a € 18.595,30 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalle Parte_1
singole scadenze al saldo.
IV) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara tenute e condanna, in solido tra loro, e Controparte_1
a pagare a € 18.595,30 oltre rivalutazione monetaria e Controparte_2 Parte_1
interessi legali, dalle singole scadenze al saldo;
condanna, in solido tra loro, e a Controparte_1 Controparte_2 rimborsare a , con distrazione in favore dell'avv. Beatrice Guasta, le spese Parte_1 processuali che liquida in € 5.388,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 22 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
AN SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 22 ottobre 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1451/22 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Beatrice Guasta Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Paolo Laguzzi resistente
Controparte_2
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di aver lavorato, dal 13.6.2017 a maggio 2022, alle dipendenze di Parte_1
con orario di otto ore giornaliere per cinque giorni la settimana con iniziale inquadramento al CP_1
liv. VI-J CCNL Trasporti, Merci e Logistica;
che, a seguito di diversi passaggi di livello, alla conclusione del rapporto risultava inquadrato al IV liv.; che aveva avuto in appalto da CP_1
la gestione del magazzino “Nume” di Tortona;
di aver sempre lavorato presso detto CP_2
magazzino rendendo prestazioni lavorative in favore di che, tramite apposite credenziali, CP_2 poteva accedere alla propria posizione sul terminal in uso;
di aver svolto, sin dall'assunzione, di attività di mulettista (o carrellista) all'interno del magazzino, conducendo un carrello elevatore di portata inferiore ai 30 q.; di essersi occupato quotidianamente dello stoccaggio mediante ricollocamento, con l'uso del muletto, dei bancali scaricati dai camion;
che la merce movimentata era di proprietà di di avere, di fatto, svolto mansioni di conducente di carrello elevatore. CP_2
Tanto premesso, domanda il riconoscimento delle differenze retributive per l'errato inquadramento e per il riconoscimento di 43 ore all'anno di ferie non conteggiate, e così conclude: «in via principale: - previo accertamento delle mansioni superiori effettivamente svolte dal ricorrente dall'assunzione fino a maggio 2022 e dettagliatamente indicate sub. 8, dichiarare tenute e condannare in solido ex art. 29 comma II D.Lgs. n. 276/2003, per le causali di cui in narrativa, la P.IVA Controparte_2
) corrente in Genova (GE), Lungotorrente Secca, n. 3A, nella persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore e la Controparte_3
(P. IVA ) corrente in Alessandria (AL), Corso T. Borsalino, n. 44,
[...] P.IVA_2
nella persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. Parte_1 la somma pari a € 16.674,73 lordi a titolo di differenze retributive, contributive, TFR per le mansioni superiori svolte e omesso riconoscimento di ROL e permessi per festività abolite, non corrisposti - come da conteggi in allegato – oltre interessi e rivalutazione al soddisfo ovvero la somma che risulterà dovuta secondo giustizia;
in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse riconosciuta la responsabilità solidale del committente ai sensi dell'art. 29 comma II D.Lgs.
n. 276/2003, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_3
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere
[...] al Sig. la somma pari a € 16.674,73 lordi a titolo di differenze retributive, Parte_1
contributive, TFR per le mansioni superiori svolte e omesso riconoscimento di ROL e permessi per ex festività, non corrisposti - come da conteggi in allegato e notificati unitamente al presente ricorso
- oltre interessi e rivalutazione al soddisfo ovvero la somma che risulterà dovuta secondo giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria».
Resiste che, contestata la domanda ed i conteggi allegati, così conclude: «- in via preliminare, CP_1
dichiarare parzialmente estinti per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. gli asseriti diritti di credito azionati dalla parte ricorrente;
- nel merito, respingere perché infondate le domande tutte proposte dalla parte ricorrente, mandando la cooperativa resistente per conseguenza assolta da ogni avversaria pretesa. In via ulteriormente subordinata, ricondurre la misura delle domande attoree nei limiti del giusto e provato;
Vinte le spese, diritti ed onorari di causa».
, malgrado rituale notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio CP_2
e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
II) Con sentenza non definitiva, resa in data 23.1.2025 ad esito dell'istruttoria orale, è stato così disposto: «dichiara la contumacia di accerta e dichiara che Controparte_2 Parte_1
aveva diritto di essere inquadrato sin dal 20.6.2017 nel IV livello CCNL Trasporti, Merci e Logistica;
accerta e dichiara che aveva annualmente diritto, per tutta la durata del Parte_1
rapporto di lavoro con a 171 ore di ferie, 40 ore per ROL e 32 ore per ex festività Controparte_1
soppresse; conseguentemente, dato atto che ha riconosciuto annualmente 200 ore di Controparte_4
ferie, rimette la causa in istruttoria per la quantificazione delle differenze economiche spettanti, anche avuto riguardo all'inquadramento nel IV livello, da determinarsi mediante CTU, come da separata ordinanza;
rinvia alla sentenza definitiva la pronunzia sulle spese processuali».
Si è dato corso a CTU che ha quantificato le differenze retributive lorde spettanti al ricorrente in €
18.595,30.
III) Benché non sia stato prodotto in giudizio il contratto di appalto tra e detto CP_1 CP_2
negozio può stimarsi dimostrato come esistente in ragione del fatto che, per mezzo delle testimonianze, è stato dimostrato che il ricorrente prestava la propria attività lavorativa, come operaio resso il magazzino «Nume» di movimentando merce di proprietà di CP_1 CP_2 CP_2
è tenuta, pertanto, a rispondere in solido con ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. CP_2 CP_1
n. 276 del 2003.
Pertanto, in accoglimento della domanda, le convenute devono essere condannate, in solido tra loro,
a pagare a € 18.595,30 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalle Parte_1
singole scadenze al saldo.
IV) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara tenute e condanna, in solido tra loro, e Controparte_1
a pagare a € 18.595,30 oltre rivalutazione monetaria e Controparte_2 Parte_1
interessi legali, dalle singole scadenze al saldo;
condanna, in solido tra loro, e a Controparte_1 Controparte_2 rimborsare a , con distrazione in favore dell'avv. Beatrice Guasta, le spese Parte_1 processuali che liquida in € 5.388,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 22 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
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