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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 08/08/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.272/2024 promosso da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. BRUGIOLI VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/11/1949, rappresentato e difeso dall'Avv. DAMIANI LAURA MARIA presso il cui studio
è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 05/03/2024 e
20/05/2025).
OGGETTO: “Cumulo di domande di separazione personale e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.”.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto anche per la fase divorzile, di cui alle note di trattazione scritta depositate, del seguente tenore:
“In ottemperanza all'Ordinanza collegiale comunicata alle parti in data 12/05/25, l'Avv.
Laura Damiani, l'Avv. Sara Frontini e l'Avv. Valentina Brugioli, nell'interesse dei coniugi, chiedono che il procedimento venga definito dal Tribunale con sentenza che prenda atto degli accordi intervenuti fra le parti in ordine al loro divorzio, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione personale n. 366/2025, pubblicata in data 11/05/2025 nell'odierno procedimento e passata in giudicato il 12/06/2025, qui di seguito riportate:
1)I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto.
2)Il IG. si obbliga a corrispondere, a titolo di assegno divorzile una Controparte_1 tantum, alla IG.ra , che accetta, l'importo complessivo di Euro 18.000,00 Parte_1
(diciottomila/00), come da proposta giudiziale formulata ai sensi degli artt. 473bis.21 e 185
c.p.c.
3)Tale somma dovrà considerarsi esaustiva ed onnicomprensiva di qualsiasi richiesta e/o pretesa vantata dalla IG.ra sia in ordine al contributo al suo mantenimento, sia a Pt_1 titolo di scioglimento della comunione legale de residuo.
4)Il IG. verserà alla IG.ra l'importo dinnanzi precisato con le seguenti CP_1 Pt_1 modalità e tempistiche:
- Euro 6.000,00 (seimila/00), a titolo di acconto, sono già stati versati in data 14/05/2025, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente.
- Euro 12.000,00 (dodicimila/00), a saldo, saranno corrisposti con analoghe modalità, entro
e non oltre giorni 10 dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
5)Le parti dichiarano, inoltre, che con l'esatto adempimento delle obbligazioni precisate ai punti che precedono ed, in particolare, a seguito della corresponsione una tantum di cui al punto 2, gli stessi nulla avranno più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, ritenendosi entrambi soddisfatti e tacitati, avendo già definito ogni questione di dare-avere in qualsiasi modo connessa al vincolo matrimoniale e alla separazione.
6)Le spese dell'odierno procedimento resteranno integralmente compensate tra le parti.
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non volersi riconciliare Parte_1 Controparte_1
e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Con ricorso depositato in data 07/02/2024 la IG.ra ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti del IG. pronuncia Controparte_1 cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio concordatario contratto in Malnate (VA) in data 08/05/1978, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 14, parte II, serie A, dell'anno 1978; da tale unione sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La ricorrente ha domandato che la separazione personale avvenga con addebito di responsabilità al resistente, per le condotte lesive dei doveri matrimoniali poste in essere, sia minacciose sia violente verbalmente che l'hanno condotta fino all'allontanamento dal tetto coniugale;
la ricorrente ha chiesto, altresì, l'assegnazione della casa coniugale e gli arredi ivi contenuti, nonché la previsione di un assegno per il suo mantenimento per € 700,00 mensili, in ragione della disparità fra le parti, in comunione legale dei beni, essendo ella percettrice di una pensione di € 700,00 mensili, gravati da canone di locazione per € 360,00 mensili, mentre il resistente è titolare di introito pensionistico superiore, per € 1.500,00/1.600,00 circa. Parte ricorrente ha chiesto, infine, al decorso del termine di procedibilità, pronuncia divorzile.
Attivato il contraddittorio, è stata poi accolta l'istanza di remissione in termini del resistente per la sua costituzione in giudizio;
all'esito dell'udienza 08/05/2024, pertanto, le parti sono state rimesse in termini anche per il deposito di memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., regolarmente depositate.
All'esito di taluni rinvii per trattative, formulata proposta conciliativa giudiziale ex artt. 473bis.21 e 185 bis c.p.c., all'udienza 06/05/2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte per la pronuncia cumulativa di separazione e divorzio.
Pubblicata in data 11/05/2025 sentenza non definitiva di separazione personale n.
366/2025, regolarmente passata in giudicato medio tempore, la causa passa adesso in decisione per la pronuncia divorzile, alle medesime condizioni congiunte, supra integralmente riportate.
***********
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
, nata in [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 , nato a [...] il [...], celebrato in Malnate (VA) il Pt_2
08/05/1978, come da relativo Atto di Matrimonio n. 14, parte II, serie A, dell'anno 1978.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dall'accordo da ultimo raggiunto, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta prima udienza di comparizione degli stessi per la separazione personale
(prima udienza effettiva 09/10/2024) e dell'intervenuto passaggio in giudicato della separazione personale consensualizzata.
Quanto alle ulteriori condizioni della pronuncia, ritiene il Collegio che possa provvedersi in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, ritenuti equi e congrui.
Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, alla luce dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, già pronunciata sentenza di separazione personale n. 366/2025 ex art. 473bis.49
c.p.c., ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Pt_1
, nata in [...] il [...] e
[...] Parte_3
, nato a [...] il [...], celebrato in Malnate (VA) il
[...]
08/05/1978, come da relativo Atto di Matrimonio n. 14, parte II, serie A, dell'anno
1978, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da pagina 4 di 5 intendersi qui trascritte;
2) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
4) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 24/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.272/2024 promosso da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. BRUGIOLI VALENTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/11/1949, rappresentato e difeso dall'Avv. DAMIANI LAURA MARIA presso il cui studio
è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 05/03/2024 e
20/05/2025).
OGGETTO: “Cumulo di domande di separazione personale e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.”.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto anche per la fase divorzile, di cui alle note di trattazione scritta depositate, del seguente tenore:
“In ottemperanza all'Ordinanza collegiale comunicata alle parti in data 12/05/25, l'Avv.
Laura Damiani, l'Avv. Sara Frontini e l'Avv. Valentina Brugioli, nell'interesse dei coniugi, chiedono che il procedimento venga definito dal Tribunale con sentenza che prenda atto degli accordi intervenuti fra le parti in ordine al loro divorzio, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione personale n. 366/2025, pubblicata in data 11/05/2025 nell'odierno procedimento e passata in giudicato il 12/06/2025, qui di seguito riportate:
1)I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto.
2)Il IG. si obbliga a corrispondere, a titolo di assegno divorzile una Controparte_1 tantum, alla IG.ra , che accetta, l'importo complessivo di Euro 18.000,00 Parte_1
(diciottomila/00), come da proposta giudiziale formulata ai sensi degli artt. 473bis.21 e 185
c.p.c.
3)Tale somma dovrà considerarsi esaustiva ed onnicomprensiva di qualsiasi richiesta e/o pretesa vantata dalla IG.ra sia in ordine al contributo al suo mantenimento, sia a Pt_1 titolo di scioglimento della comunione legale de residuo.
4)Il IG. verserà alla IG.ra l'importo dinnanzi precisato con le seguenti CP_1 Pt_1 modalità e tempistiche:
- Euro 6.000,00 (seimila/00), a titolo di acconto, sono già stati versati in data 14/05/2025, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ricorrente.
- Euro 12.000,00 (dodicimila/00), a saldo, saranno corrisposti con analoghe modalità, entro
e non oltre giorni 10 dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
5)Le parti dichiarano, inoltre, che con l'esatto adempimento delle obbligazioni precisate ai punti che precedono ed, in particolare, a seguito della corresponsione una tantum di cui al punto 2, gli stessi nulla avranno più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, ritenendosi entrambi soddisfatti e tacitati, avendo già definito ogni questione di dare-avere in qualsiasi modo connessa al vincolo matrimoniale e alla separazione.
6)Le spese dell'odierno procedimento resteranno integralmente compensate tra le parti.
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non volersi riconciliare Parte_1 Controparte_1
e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Con ricorso depositato in data 07/02/2024 la IG.ra ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti del IG. pronuncia Controparte_1 cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio concordatario contratto in Malnate (VA) in data 08/05/1978, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 14, parte II, serie A, dell'anno 1978; da tale unione sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La ricorrente ha domandato che la separazione personale avvenga con addebito di responsabilità al resistente, per le condotte lesive dei doveri matrimoniali poste in essere, sia minacciose sia violente verbalmente che l'hanno condotta fino all'allontanamento dal tetto coniugale;
la ricorrente ha chiesto, altresì, l'assegnazione della casa coniugale e gli arredi ivi contenuti, nonché la previsione di un assegno per il suo mantenimento per € 700,00 mensili, in ragione della disparità fra le parti, in comunione legale dei beni, essendo ella percettrice di una pensione di € 700,00 mensili, gravati da canone di locazione per € 360,00 mensili, mentre il resistente è titolare di introito pensionistico superiore, per € 1.500,00/1.600,00 circa. Parte ricorrente ha chiesto, infine, al decorso del termine di procedibilità, pronuncia divorzile.
Attivato il contraddittorio, è stata poi accolta l'istanza di remissione in termini del resistente per la sua costituzione in giudizio;
all'esito dell'udienza 08/05/2024, pertanto, le parti sono state rimesse in termini anche per il deposito di memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., regolarmente depositate.
All'esito di taluni rinvii per trattative, formulata proposta conciliativa giudiziale ex artt. 473bis.21 e 185 bis c.p.c., all'udienza 06/05/2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte per la pronuncia cumulativa di separazione e divorzio.
Pubblicata in data 11/05/2025 sentenza non definitiva di separazione personale n.
366/2025, regolarmente passata in giudicato medio tempore, la causa passa adesso in decisione per la pronuncia divorzile, alle medesime condizioni congiunte, supra integralmente riportate.
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Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
, nata in [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 5 , nato a [...] il [...], celebrato in Malnate (VA) il Pt_2
08/05/1978, come da relativo Atto di Matrimonio n. 14, parte II, serie A, dell'anno 1978.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dall'accordo da ultimo raggiunto, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta prima udienza di comparizione degli stessi per la separazione personale
(prima udienza effettiva 09/10/2024) e dell'intervenuto passaggio in giudicato della separazione personale consensualizzata.
Quanto alle ulteriori condizioni della pronuncia, ritiene il Collegio che possa provvedersi in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, ritenuti equi e congrui.
Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, alla luce dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, già pronunciata sentenza di separazione personale n. 366/2025 ex art. 473bis.49
c.p.c., ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Pt_1
, nata in [...] il [...] e
[...] Parte_3
, nato a [...] il [...], celebrato in Malnate (VA) il
[...]
08/05/1978, come da relativo Atto di Matrimonio n. 14, parte II, serie A, dell'anno
1978, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da pagina 4 di 5 intendersi qui trascritte;
2) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza;
4) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 24/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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