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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/10/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 185 2016
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ) e
[...] P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), con l'avv. DISTEFANO SILVIA;
C.F._1
attore contro
(c.f. Controparte_1
), con l'avv. PORTELLI SANDRO;
P.IVA_2
convenuto avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie posta in decisione con ordinanza del 14.5.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.1.2016, la Parte_1
e convenivano in giudizio la
[...] Parte_2 [...]
rappresentando: Controparte_2 - che la società attrice acquistava dalla convenuta appaltatrice, con atto del
12.6.2007, due appartamenti destinati a civile abitazione, facenti parte di un complesso edilizio sito in Ragusa, via Principessa Mafalda di Savoia;
- che uno degli appartamenti (catasto sub 965/32) è abitato da oltre sette anni da e dalla sua famiglia (contratto del 24.5.2012), mentre l'altro Parte_2
era stato venduto;
- che, dalla primavera 2014, a causa dell'apertura, al paino terra del complesso, di un'attività di ristorazione, si verificavano immissioni sonore intollerabili negli appartamenti suddetti e, conseguentemente;
- di aver promosso procedimento per a.t.p. da cui emergeva che l'immobile era privo dei requisiti acustici passivi previsti dalla legge.
A fronte di tale ricostruzione dei fatti, gli attori chiedevano dichiararsi la responsabilità ex art. 1669 c.c. della quale appaltatrice, per i vizi CP_1
dell'immobile ancora di proprietà della società derivanti dal mancato rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge (in particolare, dal d.p.c.m. del 1997) e per i conseguenti danni patrimoniali e non, ed in particolare:
- danno consistente nel costo dei lavori da effettuare per rimuovere i vizi;
- danno consistente nel deprezzamento dell'immobile in ragione dei vizi non eliminabili;
- danno da immissioni rumorose;
- danno da maggiori costi di riscaldamento, perché i vizi di isolamento acustico si rifletterebbero anche sul fabbisogno energetico dell'appartamento.
Le prime tre voci di danno spetterebbero alla società; quanto all'ultima, per le maggiori spese sostenute il risarcimento spetterebbe al sig. , mentre per le Pt_2
maggiori spese future spetterebbe alla società: ciò si evince chiaramente dal fatto che nella citazione, dopo l'elencazione in questo stesso ordine dei danni pretesi, si legge che “detto risarcimento dovrà essere riconosciuto al sig. , titolare Pt_2
dell'utenza in esame e, per le maggiori spese future […] in favore della società proprietaria”. La società convenuta, costituitasi, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo ad in quanto mero comodatario, Parte_2
nonché l'intervenuta decadenza dell'azione ex art. 1669 c.c. per mancato rispetto dei termini. Deduceva, inoltre, l'inapplicabilità ai rapporti tra privati del decreto richiamato e chiedeva il rigetto della domanda, contestando in particolare le competenze del ctu, i metodi di misurazione acustica dallo stesso utilizzati e la quantificazione dei danni.
***
Le domande attoree sono fondate nei seguenti termini.
Priva di fondamento è la deduzione della convenuta circa la mancanza di legittimazione attiva del sig. con riferimento alla domanda risarcitoria. Pt_2
La natura della responsabilità ex art. 1669 c.c. è, per giurisprudenza consolidata, extracontrattuale, in quanto derivante da ragioni di interesse pubblico alla stabilità degli edifici di lunga durata a tutela della incolumità e sicurezza dei cittadini.
Pertanto, la relativa azione può essere avanzata da chiunque lamenti di essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione (C. 1748/2005).
Tuttavia, tale legittimazione in capo al comodatario sussiste per le lesioni al diritto di godimento dell'immobile, ma non anche per quelle legate alla proprietà della cosa come il deprezzamento del locale. In riferimento a tali danni, il risarcimento può essere concesso al solo proprietario (C. 13069/1995).
Appare corretto il richiamo degli attori all'art. 1669 c.c. Infatti, la giurisprudenza ritiene che rientrino nell'espressione gravi difetti “quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (C. 24230/2018), comprendendosi, tra tali alterazioni, anche il mancato rispetto delle norme in materia di acustica (C.
24763/15).
Priva di fondamento è anche l'eccezione sulla decadenza dell'azione ex art. 1669
c.c. Infatti, l'art. 1669 c.c. indica espressamente che il termine di un anno per la denunzia decorre dalla scoperta del grave difetto e lo stesso “non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause” (C. Ord. 27693/2019).
Nel caso di specie, nello stesso anno della scoperta, intervenuta in corrispondenza dell'apertura dell'attività al piano terra (2014), la parte si è attivata per ottenere tutela tramite il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. L'eccezione di decadenza annuale è quindi infondata.
Allo stesso modo, è infondata l'eccezione sull'intervenuta scadenza decennale della garanzia ex art. 1669 c.c. per essere stata avviata l'azione oltre dieci anni dopo l'ultimazione dell'immobile: invero, ciò che deve avvenire entro dieci anni non è l'azione giudiziale, bensì l'emersione del vizio, in altri termini il decennio non è un termine di decadenza (ossia un termine entro cui il diritto deve essere esercitato: art. 2964 c.c.), ma l'ambito cronologico di rilevanza dell'emersione dei vizi (“se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera […] rovina in tutto o in parte…”): nel caso di specie, la costruzione è stata ultimata nel 2006, come dedotto dagli attori senza ricevere contestazione, e i vizi lamentati sono emersi nel 2014.
L'eccezione in merito alla non applicabilità ai rapporti tra privati del d.p.c.m. 1997
è infondata sulla base di quanto precisato dalla Corte Cost. con la sent. 103/13: “è costituzionalmente illegittimo l'art. 15 comma 1 lett. c) l. 4 giugno 2010 n. 96, sostitutivo dell'art. 11 comma 5 l. 7 luglio 2009 n. 88, che dà un'interpretazione autentica dell'art. 3 comma 1 lett. e) l. 26 ottobre 1995 n. 447, stabilendo che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato. Tale disposizione, infatti, incide, irragionevolmente e producendo una disparità di trattamento, su rapporti ancora in corso, vanificando il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma sostituita, di cui all'art. 11 comma 5 l. n. 88 del 2009 che, a tutela di tale affidamento e della certezza del diritto, specificava che la sospensione dell'applicazione nei rapporti tra privati delle norme sull'inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro, in riferimento agli 'alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge'”.
Dunque, la disciplina in materia di requisiti acustici invocata dagli attori si applica tra privati anche per i rapporti precedenti al 2009, come nel caso di specie.
Tra l'altro, il d.p.c.m. 5/12/97 si applica a tutti gli edifici per i quali il rilascio della concessione edilizia sia avvenuto dopo il 20 febbraio 1998, quindi non è fondata la deduzione di parte convenuta sull'inapplicabilità di tale decreto ai rapporti sorti prima del 2009.
Infondata appare anche la contestazione circa le competenze del c.t.u. nominato nel procedimento per a.t.p. Quest'ultimo, infatti, riferisce nella relazione di essersi avvalso “dell'Ing. con studio in Ragusa, iscritto all'Ordine Persona_1
degli Ingegneri di Ragusa e all'Albo Regionale dei tecnici competenti in acustica della Regione Siciliana, con cui sono state condotte tutte le fasi di progettazione e di elaborazione dei rilievi e buona parte delle misurazioni in situ, per le quali lo scrivente ha svolto il ruolo di operatore/strumentista”. Tale soluzione è da ritenersi legittima, dato che l'incarico al consulente non prevedeva che lo stesso effettuasse personalmente le misurazioni, ma che valutasse il rispetto dei requisiti acustici passivi, ben potendo rivolgersi ad altri esperti dotati dei requisiti necessari per rispondere ai quesiti.
Le ulteriori contestazioni tecniche (paragrafo 1.3 comparsa di costituzione) appaiono tutte infondate sulla base di quanto argomentato dal c.t.u. nella relazione, anche in risposta alle osservazioni formulate dai c.t.p., e, pertanto, non sono accoglibili per i motivi che di seguito si riportano sinteticamente in corrispondenza dei punti indicati in comparsa dal convenuto:
- a) le differenze tra il progetto iniziale e la costruzione dell'immobile sono irrilevanti, in quanto, indipendentemente dal progetto, ciò che in questa sede interessa sono le caratteristiche specifiche dell'edificio per come costruito, non essendo stato dedotto che tali variazioni siano state richieste dall'attrice (mentre sull'esistenza delle verande, cfr. sotto);
- b) il c.t.u. ha indicato che le parti 4, 5, 7 e 14 della norma ISO 140 sono state ritirate nel 2014 e sostituite dalla nuova serie ISO 16283. In particolare, il consulente fa presente che le prescrizioni date dalle norme tecniche UNI EN ISO
140-4 e 140-5 sono comunque state rispettate nell'effettuazione delle misurazioni.
Inoltre, la relazione indica tutte le norme tecniche usate, tra cui la norma ISO 3382;
- b1) il ctu riferisce “il Decreto del Marzo 1998 risulta ad ogni modo in contrasto con la recente normativa in materia acustica dell'Aprile 2014 (ISO 16283) che addirittura (b) chiarisce come gli operatori possono misurare il campo sonoro utilizzando un microfono o un misuratore di livello portatili, quindi tenendo lo strumento in mano e non a 3 metri di distanza come riportata nella obsoleta normativa italiana. Ad ogni modo, avevo in quell'occasione già verbalmente spiegato che il software di elaborazione in uso consentiva al medesimo di eliminare a posteriori ogni tipo di rumore estraneo alla misurazione in corso, ed era inoltre mia consueta prassi, una volta avviata la misurazione, allontanarmi dalla stessa”;
- b2), b3), b4) si ribadisce quanto già detto nel punto b) e quanto indicato in relazione con riferimento all'utilizzo di software per l'elaborazione successiva delle registrazioni in gradi di eliminare eventuali rumori di fondo;
- b5), b6), g) si ribadisce quanto già detto nel punto b).
Conseguentemente all'accertamento della mancanza dei requisiti acustici passivi, gli attori chiedono il risarcimento dei danni, patrimoniali e non e, in particolare: le modifiche necessarie per mettere a norma l'immobile; il deprezzamento dell'immobile per il pregiudizio sul quale non è possibile intervenire;
i danni per le maggiori spese di riscaldamento, incidendo le carenze in termini di acustica anche sull'isolamento termico dell'edificio (come riferito dal c.t.p.); la determinazione equitativa del pregiudizio dovuto alle continue immissioni subite e subende, non essendo possibile risolvere del tutto i problemi edificio;
le spese del presente giudizio, del giudizio di a.t.p., della c.t.u. e della c.t.p.
Per i motivi già argomentati, le prime due voci di danno sono risarcibili nei confronti del solo proprietario e non anche del comodatario. Le stesse sono quantificabili sulla base delle indicazioni del c.t.u.
Quest'ultimo ha quantificato le modifiche realizzabili in € 8.788,97 (pari alla metà dell'importo calcolato dal c.t.u. per entrambi gli appartamenti, come indicato dagli attori in citazione senza ricevere alcuna contestazione sul punto) ritenendo che comunque queste non siano idonee ad eliminare del tutto i vizi riscontrati, con conseguente inevitabile deprezzamento dei due appartamenti di € 33.250, considerando € 250,00 in meno per mq.
La convenuta sostiene che il deprezzamento dell'immobile indicato non sia giustificato, tenuto conto anche del prezzo dell'immobile. In realtà, dall'atto di vendita si evince che i due appartamenti (con le relative pertinenze) furono acquistati al prezzo complessivo di € 384,422, ossia € 1.628,90 a mq (senza considerare le pertinenze, che in quanto tali – garage e posto auto scoperto – inciderebbero in misura trascurabile sul prezzo/mq); tale importo, rivalutato alla data a cui è riferita la stima del deprezzamento (20.10.2015), equivale ad €
1.845,54; conseguentemente, il deprezzamento stimato è pari a circa il 13,55% del prezzo d'acquisto. Tale percentuale appare del tutto congrua rispetto ai vizi non eliminabili, ossia il rumore di calpestio e quello degli impianti, comportando certamente un disturbo agli occupanti dell'appartamento (soprattutto nelle ore notturne) ne riducono certamente la vivibilità in misura non inferiore alla riduzione stimata dal c.t.u. Trattandosi di debiti di valore, gli importi vanno rivalutati dalla data della relazione ad oggi, ottenendosi rispettivamente € 10.696,18 per i lavori ed € 40.465,25 di deprezzamento, per un totale di € 51.161,43.
La domanda relativa al “danno derivante dalla continua esposizione alle suddette illecite immissioni”, come detto in premessa, deve ritenersi svolta dalla società proprietaria e non dal sig. , che invece ha chiesto esclusivamente il Pt_2
risarcimento del danno consistente nel maggior costo del riscaldamento. Tale domanda è generica, in quanto la società non ha spiegato in cosa consisterebbe tale pregiudizio, oltre al costo dei lavori da effettuare per l'adeguamento ed al deprezzamento, e va quindi rigettata, non potendo supplire la valutazione equitativa che ha ad oggetto la sola liquidazione (art. 1226 c.c.) di un pregiudizio che deve pur sempre essere allegato e provato nella sua consistenza materiale.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno consistente nei maggiori costi di riscaldamento, in questo procedimento è stata poi disposta nuova c.t.u. al fine di stabilire se ed in che misura i vizi riscontrati in sede di a.t.p. abbiano determinato un maggior fabbisogno energetico dell'appartamento, e ciò con esclusivo riferimento al periodo dal 4.5.2010 al 31.8.2015, oggetto della relazione di c.t.p. di parte attrice su cui si basa la sua domanda risarcitoria.
Nell'ambito del procedimento peritale è emerso che l'appartamento presenta un ampliamento costituito da una veranda chiusa da vetrate, che la convenuta ha dedotto essere stata realizzata dagli attori, con la conseguenza che ai fini di tale domanda non dovrebbe tenersi conto dell'eventuale incremento di fabbisogno energetico dovuto a tale innovazione.
Sul punto, va rilevato che l'esistenza di tale veranda era emersa già nel procedimento per a.t.p.: infatti, nella relazione ivi depositata, si legge che “nel soggiorno gli infissi in legno hanno telaio di spessore 7 cm, vetrocamera da 30 mm e costituiscono gli unici componenti di facciata” (pag. 15), e tale ultimo inciso evidenzia che si tratta proprio della veranda, che comunque è visibile nelle fotografie allegate alla relazione;
ed anche rispetto a tali vetrate il c.t.u. riscontrava il mancato rispetto dei requisiti acustici, suggerendo la sostituzione di tutti gli
“attuali elementi trasparenti” (pag. 17).
Pertanto, l'eventuale realizzazione di tale veranda da parte degli attori è anteriore all'introduzione del giudizio;
nel procedimento per a.t.p. era già stato riscontrato il vizio delle vetrate che la compongono;
e con la citazione gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni quantificati nell'a.t.p., che includono anche la sostituzione di tali vetri, così attribuendone la realizzazione alla società convenuta.
A fronte di ciò, quest'ultima ha dedotto la propria estraneità alla realizzazione della veranda solo nell'ambito dell'accertamento peritale in questo procedimento, ossia ben oltre la maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie: ne consegue che la deduzione è inammissibile e non può essere tenuta in considerazione (ed è irrilevante, in mancanza di deduzione, l'eventualità che la circostanza potesse emergere dalla documentazione depositata nei termini).
In secondo luogo, nella c.t.u. resa nel procedimento per a.t.p. si riscontrava il difetto di isolamento acustico dei soli vetri componenti la veranda, non anche dei telai su cui essi sono installati, di cui si prospettava la modifica al solo fine di potervi installare i nuovi vetri isolanti: pertanto, dato che la domanda riguarda il maggior consumo energetico dovuto ai vizi acustici riscontrati in sede di a.t.p.,
l'eventuale difetto dei telai è irrilevante.
Orbene, il calcolo della differenza di fabbisogno energetico considerando l'esistenza della veranda e il difetto di isolamento acustico dei soli vetri che la compongono è quello contenuto nella tabella 1 a pag. 6 della relazione di c.t.u. depositata il 19.7.2024, da cui emerge un aumento di spesa per metano (l'unica oggetto di domanda: pag. 9 citazione, relazione c.t.p.) di € 4 / anno che, moltiplicato per il periodo indicato dagli attori, dà € 21,32 da attualizzarsi dal
19.7.2024 ad oggi, ottenendosi € 21,64.
Non vale ad inficiare tali risultati il fatto che il c.t.u. non abbia condiviso col c.t.p. attoreo “i files del modello termico utilizzato”. Infatti, la (ingente) differenza tra i risultati cui è giunto il c.t.u. e quelli del c.t.p. si spiega nel fatto che il c.t.u. ha riscontrato un risparmio energetico nella stagione invernale, dovuta al maggior irraggiamento solare dalle vetrate, che va a compensare l'aumento del fabbisogno lamentato dagli attori;
e tale compensazione non è stata contestata dagli attori.
L'analoga domanda relativa ai maggiori costi futuri non può invece essere accolta perché non è dato sapere per quanto tempo l'immobile resterà di proprietà dell'attrice e dunque il pregiudizio non è attualmente quantificabile.
La società convenuta deve quindi essere condannata a pagare alla società attrice la somma di € 51.161,43; ed al sig. la somma di € 21,64; in entrambi i casi Pt_2
oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza, da ravvisarsi integralmente in capo alla convenuta nonostante l'irrisorietà della condanna a favore del sig. rispetto Pt_2
alla sua domanda (C. S.U. 32061/2022). La liquidazione viene fatta distintamente perché ricorrente nell'a.t.p. era solo la società. La liquidazione di questo giudizio tiene già conto dell'aumento per la pluralità di parti assistite.
Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u., cui si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c. (C.
11068/2020), vanno poste a carico della convenuta. Quelle relative al procedimento per a.t.p. vanno poste a carico della società convenuta, avendo l'accertamento constatato i lamentati difetti dell'immobile, ma solo per la metà, dato che questo giudizio di cognizione ha avuto ad oggetto uno solo dei due appartamenti oggetto dell'a.t.p. Lo stesso vale per le spese per il c.t.p. (che risultano pagate: cfr. fattura quietanzata) che dunque vanno riconosciute per €
1.870,40 (€ 3740,80 indicati in fattura / 2).
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna la a pagare Controparte_2
alla la somma di € 51.161,43 Parte_1
oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- condanna la a pagare ad Controparte_2
la somma di € 21,64 oltre interessi dalla sentenza al saldo;
Parte_2 - condanna la a pagare Controparte_2
alla la somma di € 1.870,40 Parte_1
oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna la a rifondere Controparte_2
alla la metà delle spese di lite Parte_1
dell'a.t.p., liquidate in € 1500 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, e 259 per c.u.;
- condanna la a rifondere Controparte_2
agli attori le spese di lite di questo giudizio, liquidate in € 5590 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, e 518 per c.u.;
- pone le spese di c.t.u. di questo procedimento e la metà delle spese di c.t.u. dell'a.t.p. a carico della Controparte_2
Ragusa, 29/09/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 185 2016
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ) e
[...] P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), con l'avv. DISTEFANO SILVIA;
C.F._1
attore contro
(c.f. Controparte_1
), con l'avv. PORTELLI SANDRO;
P.IVA_2
convenuto avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie posta in decisione con ordinanza del 14.5.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.1.2016, la Parte_1
e convenivano in giudizio la
[...] Parte_2 [...]
rappresentando: Controparte_2 - che la società attrice acquistava dalla convenuta appaltatrice, con atto del
12.6.2007, due appartamenti destinati a civile abitazione, facenti parte di un complesso edilizio sito in Ragusa, via Principessa Mafalda di Savoia;
- che uno degli appartamenti (catasto sub 965/32) è abitato da oltre sette anni da e dalla sua famiglia (contratto del 24.5.2012), mentre l'altro Parte_2
era stato venduto;
- che, dalla primavera 2014, a causa dell'apertura, al paino terra del complesso, di un'attività di ristorazione, si verificavano immissioni sonore intollerabili negli appartamenti suddetti e, conseguentemente;
- di aver promosso procedimento per a.t.p. da cui emergeva che l'immobile era privo dei requisiti acustici passivi previsti dalla legge.
A fronte di tale ricostruzione dei fatti, gli attori chiedevano dichiararsi la responsabilità ex art. 1669 c.c. della quale appaltatrice, per i vizi CP_1
dell'immobile ancora di proprietà della società derivanti dal mancato rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge (in particolare, dal d.p.c.m. del 1997) e per i conseguenti danni patrimoniali e non, ed in particolare:
- danno consistente nel costo dei lavori da effettuare per rimuovere i vizi;
- danno consistente nel deprezzamento dell'immobile in ragione dei vizi non eliminabili;
- danno da immissioni rumorose;
- danno da maggiori costi di riscaldamento, perché i vizi di isolamento acustico si rifletterebbero anche sul fabbisogno energetico dell'appartamento.
Le prime tre voci di danno spetterebbero alla società; quanto all'ultima, per le maggiori spese sostenute il risarcimento spetterebbe al sig. , mentre per le Pt_2
maggiori spese future spetterebbe alla società: ciò si evince chiaramente dal fatto che nella citazione, dopo l'elencazione in questo stesso ordine dei danni pretesi, si legge che “detto risarcimento dovrà essere riconosciuto al sig. , titolare Pt_2
dell'utenza in esame e, per le maggiori spese future […] in favore della società proprietaria”. La società convenuta, costituitasi, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva in capo ad in quanto mero comodatario, Parte_2
nonché l'intervenuta decadenza dell'azione ex art. 1669 c.c. per mancato rispetto dei termini. Deduceva, inoltre, l'inapplicabilità ai rapporti tra privati del decreto richiamato e chiedeva il rigetto della domanda, contestando in particolare le competenze del ctu, i metodi di misurazione acustica dallo stesso utilizzati e la quantificazione dei danni.
***
Le domande attoree sono fondate nei seguenti termini.
Priva di fondamento è la deduzione della convenuta circa la mancanza di legittimazione attiva del sig. con riferimento alla domanda risarcitoria. Pt_2
La natura della responsabilità ex art. 1669 c.c. è, per giurisprudenza consolidata, extracontrattuale, in quanto derivante da ragioni di interesse pubblico alla stabilità degli edifici di lunga durata a tutela della incolumità e sicurezza dei cittadini.
Pertanto, la relativa azione può essere avanzata da chiunque lamenti di essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione (C. 1748/2005).
Tuttavia, tale legittimazione in capo al comodatario sussiste per le lesioni al diritto di godimento dell'immobile, ma non anche per quelle legate alla proprietà della cosa come il deprezzamento del locale. In riferimento a tali danni, il risarcimento può essere concesso al solo proprietario (C. 13069/1995).
Appare corretto il richiamo degli attori all'art. 1669 c.c. Infatti, la giurisprudenza ritiene che rientrino nell'espressione gravi difetti “quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (C. 24230/2018), comprendendosi, tra tali alterazioni, anche il mancato rispetto delle norme in materia di acustica (C.
24763/15).
Priva di fondamento è anche l'eccezione sulla decadenza dell'azione ex art. 1669
c.c. Infatti, l'art. 1669 c.c. indica espressamente che il termine di un anno per la denunzia decorre dalla scoperta del grave difetto e lo stesso “non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause” (C. Ord. 27693/2019).
Nel caso di specie, nello stesso anno della scoperta, intervenuta in corrispondenza dell'apertura dell'attività al piano terra (2014), la parte si è attivata per ottenere tutela tramite il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. L'eccezione di decadenza annuale è quindi infondata.
Allo stesso modo, è infondata l'eccezione sull'intervenuta scadenza decennale della garanzia ex art. 1669 c.c. per essere stata avviata l'azione oltre dieci anni dopo l'ultimazione dell'immobile: invero, ciò che deve avvenire entro dieci anni non è l'azione giudiziale, bensì l'emersione del vizio, in altri termini il decennio non è un termine di decadenza (ossia un termine entro cui il diritto deve essere esercitato: art. 2964 c.c.), ma l'ambito cronologico di rilevanza dell'emersione dei vizi (“se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera […] rovina in tutto o in parte…”): nel caso di specie, la costruzione è stata ultimata nel 2006, come dedotto dagli attori senza ricevere contestazione, e i vizi lamentati sono emersi nel 2014.
L'eccezione in merito alla non applicabilità ai rapporti tra privati del d.p.c.m. 1997
è infondata sulla base di quanto precisato dalla Corte Cost. con la sent. 103/13: “è costituzionalmente illegittimo l'art. 15 comma 1 lett. c) l. 4 giugno 2010 n. 96, sostitutivo dell'art. 11 comma 5 l. 7 luglio 2009 n. 88, che dà un'interpretazione autentica dell'art. 3 comma 1 lett. e) l. 26 ottobre 1995 n. 447, stabilendo che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato. Tale disposizione, infatti, incide, irragionevolmente e producendo una disparità di trattamento, su rapporti ancora in corso, vanificando il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma sostituita, di cui all'art. 11 comma 5 l. n. 88 del 2009 che, a tutela di tale affidamento e della certezza del diritto, specificava che la sospensione dell'applicazione nei rapporti tra privati delle norme sull'inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro, in riferimento agli 'alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge'”.
Dunque, la disciplina in materia di requisiti acustici invocata dagli attori si applica tra privati anche per i rapporti precedenti al 2009, come nel caso di specie.
Tra l'altro, il d.p.c.m. 5/12/97 si applica a tutti gli edifici per i quali il rilascio della concessione edilizia sia avvenuto dopo il 20 febbraio 1998, quindi non è fondata la deduzione di parte convenuta sull'inapplicabilità di tale decreto ai rapporti sorti prima del 2009.
Infondata appare anche la contestazione circa le competenze del c.t.u. nominato nel procedimento per a.t.p. Quest'ultimo, infatti, riferisce nella relazione di essersi avvalso “dell'Ing. con studio in Ragusa, iscritto all'Ordine Persona_1
degli Ingegneri di Ragusa e all'Albo Regionale dei tecnici competenti in acustica della Regione Siciliana, con cui sono state condotte tutte le fasi di progettazione e di elaborazione dei rilievi e buona parte delle misurazioni in situ, per le quali lo scrivente ha svolto il ruolo di operatore/strumentista”. Tale soluzione è da ritenersi legittima, dato che l'incarico al consulente non prevedeva che lo stesso effettuasse personalmente le misurazioni, ma che valutasse il rispetto dei requisiti acustici passivi, ben potendo rivolgersi ad altri esperti dotati dei requisiti necessari per rispondere ai quesiti.
Le ulteriori contestazioni tecniche (paragrafo 1.3 comparsa di costituzione) appaiono tutte infondate sulla base di quanto argomentato dal c.t.u. nella relazione, anche in risposta alle osservazioni formulate dai c.t.p., e, pertanto, non sono accoglibili per i motivi che di seguito si riportano sinteticamente in corrispondenza dei punti indicati in comparsa dal convenuto:
- a) le differenze tra il progetto iniziale e la costruzione dell'immobile sono irrilevanti, in quanto, indipendentemente dal progetto, ciò che in questa sede interessa sono le caratteristiche specifiche dell'edificio per come costruito, non essendo stato dedotto che tali variazioni siano state richieste dall'attrice (mentre sull'esistenza delle verande, cfr. sotto);
- b) il c.t.u. ha indicato che le parti 4, 5, 7 e 14 della norma ISO 140 sono state ritirate nel 2014 e sostituite dalla nuova serie ISO 16283. In particolare, il consulente fa presente che le prescrizioni date dalle norme tecniche UNI EN ISO
140-4 e 140-5 sono comunque state rispettate nell'effettuazione delle misurazioni.
Inoltre, la relazione indica tutte le norme tecniche usate, tra cui la norma ISO 3382;
- b1) il ctu riferisce “il Decreto del Marzo 1998 risulta ad ogni modo in contrasto con la recente normativa in materia acustica dell'Aprile 2014 (ISO 16283) che addirittura (b) chiarisce come gli operatori possono misurare il campo sonoro utilizzando un microfono o un misuratore di livello portatili, quindi tenendo lo strumento in mano e non a 3 metri di distanza come riportata nella obsoleta normativa italiana. Ad ogni modo, avevo in quell'occasione già verbalmente spiegato che il software di elaborazione in uso consentiva al medesimo di eliminare a posteriori ogni tipo di rumore estraneo alla misurazione in corso, ed era inoltre mia consueta prassi, una volta avviata la misurazione, allontanarmi dalla stessa”;
- b2), b3), b4) si ribadisce quanto già detto nel punto b) e quanto indicato in relazione con riferimento all'utilizzo di software per l'elaborazione successiva delle registrazioni in gradi di eliminare eventuali rumori di fondo;
- b5), b6), g) si ribadisce quanto già detto nel punto b).
Conseguentemente all'accertamento della mancanza dei requisiti acustici passivi, gli attori chiedono il risarcimento dei danni, patrimoniali e non e, in particolare: le modifiche necessarie per mettere a norma l'immobile; il deprezzamento dell'immobile per il pregiudizio sul quale non è possibile intervenire;
i danni per le maggiori spese di riscaldamento, incidendo le carenze in termini di acustica anche sull'isolamento termico dell'edificio (come riferito dal c.t.p.); la determinazione equitativa del pregiudizio dovuto alle continue immissioni subite e subende, non essendo possibile risolvere del tutto i problemi edificio;
le spese del presente giudizio, del giudizio di a.t.p., della c.t.u. e della c.t.p.
Per i motivi già argomentati, le prime due voci di danno sono risarcibili nei confronti del solo proprietario e non anche del comodatario. Le stesse sono quantificabili sulla base delle indicazioni del c.t.u.
Quest'ultimo ha quantificato le modifiche realizzabili in € 8.788,97 (pari alla metà dell'importo calcolato dal c.t.u. per entrambi gli appartamenti, come indicato dagli attori in citazione senza ricevere alcuna contestazione sul punto) ritenendo che comunque queste non siano idonee ad eliminare del tutto i vizi riscontrati, con conseguente inevitabile deprezzamento dei due appartamenti di € 33.250, considerando € 250,00 in meno per mq.
La convenuta sostiene che il deprezzamento dell'immobile indicato non sia giustificato, tenuto conto anche del prezzo dell'immobile. In realtà, dall'atto di vendita si evince che i due appartamenti (con le relative pertinenze) furono acquistati al prezzo complessivo di € 384,422, ossia € 1.628,90 a mq (senza considerare le pertinenze, che in quanto tali – garage e posto auto scoperto – inciderebbero in misura trascurabile sul prezzo/mq); tale importo, rivalutato alla data a cui è riferita la stima del deprezzamento (20.10.2015), equivale ad €
1.845,54; conseguentemente, il deprezzamento stimato è pari a circa il 13,55% del prezzo d'acquisto. Tale percentuale appare del tutto congrua rispetto ai vizi non eliminabili, ossia il rumore di calpestio e quello degli impianti, comportando certamente un disturbo agli occupanti dell'appartamento (soprattutto nelle ore notturne) ne riducono certamente la vivibilità in misura non inferiore alla riduzione stimata dal c.t.u. Trattandosi di debiti di valore, gli importi vanno rivalutati dalla data della relazione ad oggi, ottenendosi rispettivamente € 10.696,18 per i lavori ed € 40.465,25 di deprezzamento, per un totale di € 51.161,43.
La domanda relativa al “danno derivante dalla continua esposizione alle suddette illecite immissioni”, come detto in premessa, deve ritenersi svolta dalla società proprietaria e non dal sig. , che invece ha chiesto esclusivamente il Pt_2
risarcimento del danno consistente nel maggior costo del riscaldamento. Tale domanda è generica, in quanto la società non ha spiegato in cosa consisterebbe tale pregiudizio, oltre al costo dei lavori da effettuare per l'adeguamento ed al deprezzamento, e va quindi rigettata, non potendo supplire la valutazione equitativa che ha ad oggetto la sola liquidazione (art. 1226 c.c.) di un pregiudizio che deve pur sempre essere allegato e provato nella sua consistenza materiale.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno consistente nei maggiori costi di riscaldamento, in questo procedimento è stata poi disposta nuova c.t.u. al fine di stabilire se ed in che misura i vizi riscontrati in sede di a.t.p. abbiano determinato un maggior fabbisogno energetico dell'appartamento, e ciò con esclusivo riferimento al periodo dal 4.5.2010 al 31.8.2015, oggetto della relazione di c.t.p. di parte attrice su cui si basa la sua domanda risarcitoria.
Nell'ambito del procedimento peritale è emerso che l'appartamento presenta un ampliamento costituito da una veranda chiusa da vetrate, che la convenuta ha dedotto essere stata realizzata dagli attori, con la conseguenza che ai fini di tale domanda non dovrebbe tenersi conto dell'eventuale incremento di fabbisogno energetico dovuto a tale innovazione.
Sul punto, va rilevato che l'esistenza di tale veranda era emersa già nel procedimento per a.t.p.: infatti, nella relazione ivi depositata, si legge che “nel soggiorno gli infissi in legno hanno telaio di spessore 7 cm, vetrocamera da 30 mm e costituiscono gli unici componenti di facciata” (pag. 15), e tale ultimo inciso evidenzia che si tratta proprio della veranda, che comunque è visibile nelle fotografie allegate alla relazione;
ed anche rispetto a tali vetrate il c.t.u. riscontrava il mancato rispetto dei requisiti acustici, suggerendo la sostituzione di tutti gli
“attuali elementi trasparenti” (pag. 17).
Pertanto, l'eventuale realizzazione di tale veranda da parte degli attori è anteriore all'introduzione del giudizio;
nel procedimento per a.t.p. era già stato riscontrato il vizio delle vetrate che la compongono;
e con la citazione gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni quantificati nell'a.t.p., che includono anche la sostituzione di tali vetri, così attribuendone la realizzazione alla società convenuta.
A fronte di ciò, quest'ultima ha dedotto la propria estraneità alla realizzazione della veranda solo nell'ambito dell'accertamento peritale in questo procedimento, ossia ben oltre la maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie: ne consegue che la deduzione è inammissibile e non può essere tenuta in considerazione (ed è irrilevante, in mancanza di deduzione, l'eventualità che la circostanza potesse emergere dalla documentazione depositata nei termini).
In secondo luogo, nella c.t.u. resa nel procedimento per a.t.p. si riscontrava il difetto di isolamento acustico dei soli vetri componenti la veranda, non anche dei telai su cui essi sono installati, di cui si prospettava la modifica al solo fine di potervi installare i nuovi vetri isolanti: pertanto, dato che la domanda riguarda il maggior consumo energetico dovuto ai vizi acustici riscontrati in sede di a.t.p.,
l'eventuale difetto dei telai è irrilevante.
Orbene, il calcolo della differenza di fabbisogno energetico considerando l'esistenza della veranda e il difetto di isolamento acustico dei soli vetri che la compongono è quello contenuto nella tabella 1 a pag. 6 della relazione di c.t.u. depositata il 19.7.2024, da cui emerge un aumento di spesa per metano (l'unica oggetto di domanda: pag. 9 citazione, relazione c.t.p.) di € 4 / anno che, moltiplicato per il periodo indicato dagli attori, dà € 21,32 da attualizzarsi dal
19.7.2024 ad oggi, ottenendosi € 21,64.
Non vale ad inficiare tali risultati il fatto che il c.t.u. non abbia condiviso col c.t.p. attoreo “i files del modello termico utilizzato”. Infatti, la (ingente) differenza tra i risultati cui è giunto il c.t.u. e quelli del c.t.p. si spiega nel fatto che il c.t.u. ha riscontrato un risparmio energetico nella stagione invernale, dovuta al maggior irraggiamento solare dalle vetrate, che va a compensare l'aumento del fabbisogno lamentato dagli attori;
e tale compensazione non è stata contestata dagli attori.
L'analoga domanda relativa ai maggiori costi futuri non può invece essere accolta perché non è dato sapere per quanto tempo l'immobile resterà di proprietà dell'attrice e dunque il pregiudizio non è attualmente quantificabile.
La società convenuta deve quindi essere condannata a pagare alla società attrice la somma di € 51.161,43; ed al sig. la somma di € 21,64; in entrambi i casi Pt_2
oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza, da ravvisarsi integralmente in capo alla convenuta nonostante l'irrisorietà della condanna a favore del sig. rispetto Pt_2
alla sua domanda (C. S.U. 32061/2022). La liquidazione viene fatta distintamente perché ricorrente nell'a.t.p. era solo la società. La liquidazione di questo giudizio tiene già conto dell'aumento per la pluralità di parti assistite.
Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u., cui si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c. (C.
11068/2020), vanno poste a carico della convenuta. Quelle relative al procedimento per a.t.p. vanno poste a carico della società convenuta, avendo l'accertamento constatato i lamentati difetti dell'immobile, ma solo per la metà, dato che questo giudizio di cognizione ha avuto ad oggetto uno solo dei due appartamenti oggetto dell'a.t.p. Lo stesso vale per le spese per il c.t.p. (che risultano pagate: cfr. fattura quietanzata) che dunque vanno riconosciute per €
1.870,40 (€ 3740,80 indicati in fattura / 2).
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna la a pagare Controparte_2
alla la somma di € 51.161,43 Parte_1
oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- condanna la a pagare ad Controparte_2
la somma di € 21,64 oltre interessi dalla sentenza al saldo;
Parte_2 - condanna la a pagare Controparte_2
alla la somma di € 1.870,40 Parte_1
oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna la a rifondere Controparte_2
alla la metà delle spese di lite Parte_1
dell'a.t.p., liquidate in € 1500 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, e 259 per c.u.;
- condanna la a rifondere Controparte_2
agli attori le spese di lite di questo giudizio, liquidate in € 5590 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, e 518 per c.u.;
- pone le spese di c.t.u. di questo procedimento e la metà delle spese di c.t.u. dell'a.t.p. a carico della Controparte_2
Ragusa, 29/09/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)