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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 9396/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. LECCE ALESSANDRO;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. LECCE Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in CAVA DE' TIRRENI (SA) in data 17/07/1993 (n.
183, P. II, serie A, anno 1993), nel corso del quale sono nati i figli SA (nt. Pompei,
28/06/1995) e (nt. Pompei 30/01/2001) e hanno chiesto la pronuncia del Persona_1 divorzio, alle seguenti condizioni:
l'assegnazione della casa coniugale, completa di arredi e suppellettili, sita in Portici P (Na) alla via Roma n.41 alla ricorrente sig.ra , proprietaria esclusiva, che Parte_1 continuerà a viverci con i figli;
ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
nulla è riconosciuto a mantenimento per i figli maggiorenni in quanto entrambi maggiorenni ed autonomi economicamente.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nt. a POMPEI il Parte_1
09/10/1968) e (nt. a NAPOLI (NA) il 11/12/1960), prendendo Parte_2 atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 9396/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. LECCE ALESSANDRO;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. LECCE Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in CAVA DE' TIRRENI (SA) in data 17/07/1993 (n.
183, P. II, serie A, anno 1993), nel corso del quale sono nati i figli SA (nt. Pompei,
28/06/1995) e (nt. Pompei 30/01/2001) e hanno chiesto la pronuncia del Persona_1 divorzio, alle seguenti condizioni:
l'assegnazione della casa coniugale, completa di arredi e suppellettili, sita in Portici P (Na) alla via Roma n.41 alla ricorrente sig.ra , proprietaria esclusiva, che Parte_1 continuerà a viverci con i figli;
ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
nulla è riconosciuto a mantenimento per i figli maggiorenni in quanto entrambi maggiorenni ed autonomi economicamente.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nt. a POMPEI il Parte_1
09/10/1968) e (nt. a NAPOLI (NA) il 11/12/1960), prendendo Parte_2 atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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