TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/10/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2307/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]11 22069 ROVELLASCA ITALIA con l'Avv. PALMIERO MARIA TERESA
e
Controparte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]31 21047 SARONNO ITALIA con l'Avv. DI NATALE SABRINA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in UG, in data 8.8.2012
(anno 2012, atto n. 18, parte I)
□ SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
• il sig. erogherà in favore della signora un assegno di mantenimento mensile pari Pt_1 CP_1
ad € 1300,00 sino al mese di ottobre 2025 compreso;
si precisa che il sig. sta già erogando da Pt_1
quando ha lasciato l'abitazione coniugale nel giugno 2024 il predetto assegno;
• a partire dal mese di novembre 2025 l'assegno di mantenimento in favore della signora si CP_1
ridurrà ad € 1000,00 mensili per un ulteriore anno e dunque sino a tutto il mese di ottobre 2026;
• a decorrere dal mese di novembre 2026 l'assegno di mantenimento in favore della signora CP_1
sarà pari ad € 800,00 mensili;
• a decorrere dal mese di novembre 2027 in caso di modifica delle condizioni economiche dell'uno o
dell'altra parte ciascuno dei coniugi sarà libero di adire le sedi giudiziali per la modifica delle condizioni economiche qui convenute;
• la corresponsione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento del coniuge verrà corrisposto entro il
giorno 25 di ogni mese;
• si dà atto che la signora ha documentato la ricerca di lavoro sinora svolta e l'iscrizione alle CP_1
liste / agenzie di collocamento e la propria situazione reddituale;
si dà atto che il sig. ha Pt_1
documentato la propria situazione reddituale;
• il sig. dichiara di aver provveduto in data 17.12.2024 a inviare raccomandata a/r con Pt_1
disdetta di 6 mesi a decorrere dal contratto di locazione dalla ex casa coniugale, sita in Saronno, via Padre
Giuliani n. 31 abitata dalla sig.ra . La sig.ra , pertanto, ha lasciato la ex casa coniugale entro CP_1 CP_1
e non oltre il 17.06.2025;
• i coniugi dichiarano che a far data dal trasferimento del sig. in altra abitazione, vale a dire Pt_1
da giugno 2024, la sig.ra ha provveduto a corrispondere l'intero canone di locazione, le spese CP_1
condominiali e gli importi per le utenze;
• il mobilio della ex casa coniugale viene assegnato in proprietà alla signora;
CP_1
• l'automobile, TG GB839TD ricadente nella comunione dei beni, viene assegnata in proprietà al sig.
Pt_1
• i coniugi si impegnano a chiudere i due conti correnti comuni entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
presente accordo;
• i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
• i coniugi dichiarano che con i presenti accordi hanno definito ogni loro rapporto patrimoniale e che nulla è dovuto l'uno all'altra in reciprocità, eccetto quanto sarà dovuto dal sig. alla sig.ra Pt_1 CP_1 di diritto per il secondo pilastro secondo le norme elvetiche in vigore, a seguito dell'eventuale scioglimento
del matrimonio.
• le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori alla
solidarietà ex art. 13 L.P.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 8.8.2012, in UG (atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di UG - anno 2012, atto n. 18, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UG perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]11 22069 ROVELLASCA ITALIA con l'Avv. PALMIERO MARIA TERESA
e
Controparte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]31 21047 SARONNO ITALIA con l'Avv. DI NATALE SABRINA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in UG, in data 8.8.2012
(anno 2012, atto n. 18, parte I)
□ SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
• il sig. erogherà in favore della signora un assegno di mantenimento mensile pari Pt_1 CP_1
ad € 1300,00 sino al mese di ottobre 2025 compreso;
si precisa che il sig. sta già erogando da Pt_1
quando ha lasciato l'abitazione coniugale nel giugno 2024 il predetto assegno;
• a partire dal mese di novembre 2025 l'assegno di mantenimento in favore della signora si CP_1
ridurrà ad € 1000,00 mensili per un ulteriore anno e dunque sino a tutto il mese di ottobre 2026;
• a decorrere dal mese di novembre 2026 l'assegno di mantenimento in favore della signora CP_1
sarà pari ad € 800,00 mensili;
• a decorrere dal mese di novembre 2027 in caso di modifica delle condizioni economiche dell'uno o
dell'altra parte ciascuno dei coniugi sarà libero di adire le sedi giudiziali per la modifica delle condizioni economiche qui convenute;
• la corresponsione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento del coniuge verrà corrisposto entro il
giorno 25 di ogni mese;
• si dà atto che la signora ha documentato la ricerca di lavoro sinora svolta e l'iscrizione alle CP_1
liste / agenzie di collocamento e la propria situazione reddituale;
si dà atto che il sig. ha Pt_1
documentato la propria situazione reddituale;
• il sig. dichiara di aver provveduto in data 17.12.2024 a inviare raccomandata a/r con Pt_1
disdetta di 6 mesi a decorrere dal contratto di locazione dalla ex casa coniugale, sita in Saronno, via Padre
Giuliani n. 31 abitata dalla sig.ra . La sig.ra , pertanto, ha lasciato la ex casa coniugale entro CP_1 CP_1
e non oltre il 17.06.2025;
• i coniugi dichiarano che a far data dal trasferimento del sig. in altra abitazione, vale a dire Pt_1
da giugno 2024, la sig.ra ha provveduto a corrispondere l'intero canone di locazione, le spese CP_1
condominiali e gli importi per le utenze;
• il mobilio della ex casa coniugale viene assegnato in proprietà alla signora;
CP_1
• l'automobile, TG GB839TD ricadente nella comunione dei beni, viene assegnata in proprietà al sig.
Pt_1
• i coniugi si impegnano a chiudere i due conti correnti comuni entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
presente accordo;
• i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
• i coniugi dichiarano che con i presenti accordi hanno definito ogni loro rapporto patrimoniale e che nulla è dovuto l'uno all'altra in reciprocità, eccetto quanto sarà dovuto dal sig. alla sig.ra Pt_1 CP_1 di diritto per il secondo pilastro secondo le norme elvetiche in vigore, a seguito dell'eventuale scioglimento
del matrimonio.
• le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori alla
solidarietà ex art. 13 L.P.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 8.8.2012, in UG (atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di UG - anno 2012, atto n. 18, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UG perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao