Sentenza 4 aprile 2026
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Ordinanza collegiale 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 04/04/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00828/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2026, proposto da Noemi Dones, rappresentata e difesa dall'avvocato Attilio Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 495/2025, nel giudizio R.G. n. 327/2025, pubblicata in data 10.07.2025, notificata in data 05.08.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4.614,66, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, e di € 341,83, a titolo di incidenza dell’indennità sostitutiva sul TFR, il tutto oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 il dott. SA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria: doc. 4), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ad eccezione, dunque, delle spese liquidate direttamente in favore dei suoi procuratori antistatari, non richieste nella formulazione delle conclusioni e rispetto alle quali la parte non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire per l’ottemperanza: cfr., ex pluris , T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 19.11.2024, n. 1267), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia e alla liquidazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera costituzione formale.
Alla camera di consiglio del 02.04.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28.10.2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 05.08.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 3). Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04.12.2024, n. 3479). Non vi è, infine, contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va, dunque, ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le somme ivi liquidate in favore della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, si nomina sin d’ora un Commissario ad acta , individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad altro dirigente/funzionario incardinato all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali nel termine di sessanta giorni. La ricorrente dovrà prontamente avvisare il Commissario ad acta , con apposita istanza indicante anche il proprio codice fiscale, dell’infruttuoso decorso del termine. Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dirigente/funzionario pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27.06.2025, n. 2439), che peraltro, nel caso di specie, è la stessa amministrazione resasi inadempiente (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 30.03.2026, n. 458).
Appare, infine, meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto in dipendenza del giudicato (quindi, in aggiunta agli interessi legali già disposti con la sentenza rimasta inottemperata, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio della penalità di mora: cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 07.01.2025, n. 21). Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta .
3. – Le spese processuali sono poste a carico del Ministero intimato e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 15.09.2025, n. 7316).
4. – Infine, il Collegio rileva che l’accertata inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dare esecuzione al giudicato civile in questione non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso che ha acquisito i caratteri della serialità, con plurime condanne a carico dell’Erario a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute a favore di docenti assunti con contratti a tempo determinato; condanne rimaste inottemperate, sulle quali maturano interessi legali, oltre eventuali penalità di mora e spese di giudizio. Pertanto, il Collegio ritiene di dover disporre l’invio di copia della presente pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
3) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà a dare piena esecuzione al provvedimento in epigrafe nonché al versamento degli importi di cui ai capi 1) e 2) di questo dispositivo nel termine di sessanta giorni, previa tempestiva segnalazione (indicante anche il codice fiscale), da parte della ricorrente, dell’infruttuoso spirare del termine di cui al precedente capo 1);
4) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Demanda alla Segreteria la comunicazione della presente decisione alle parti ed al Commissario ad acta designato, nonché la sua trasmissione alla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI CI, Presidente
Marco Costa, Referendario
SA AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AR | GI CI |
IL SEGRETARIO