Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 2 aprile
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4480/2023
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sebastiano Antonino Crisafulli, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONTUMACE
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 17 agosto 2023, esponeva che: Parte_1
-in data 14 dicembre 2021 aveva presentato domanda al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1 e
3, l. 104/1992;
-in esito a visita medica, la Commissione Medica l'aveva riconosciuta invalida nella misura del 100% ed aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. 104/1992;
- aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dei benefici richiesti e, disposta la CTU medico legale, il consulente l'aveva riconosciuta
3, L. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, escludendo, tuttavia, la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il consulente aveva minimizzato quanto certificato nella documentazione medica in atti, in relazione alle patologie da ella sofferte.
Lamentava altresì che il ctu aveva omesso, nel corso della perizia, di valutare numerose malattie di grande rilievo da ella sofferte, quali l'atrofia cerebrale, il decadimento cognitivo, il marcato disturbo depressivo di tipo involutivo, l'instabilità statico-dinamica, il deficit di memoria, i ricorrenti episodi di disorientamento tempo-spaziale, l'incapacità di seguire la terapia medica, e complessivamente, uno stato di non autosufficienza corroborato da una ridotta autonomia funzionale, con scale A.D.L. 1/6 e
I.A.D.L. 1/8.
Affermava la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che si trovava nelle condizioni utili per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento e che sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e che l' venisse condannato al pagamento di quanto spettante, oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore, antistatario.
2.- L'udienza del 2 aprile 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' e dell' non costituiti in CP_1 CP_2
giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato.
4.-Nel merito, va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma
VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l.
104/1992 (giudizio iscritto al RG n. 3656/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati ha escluso la sussistenza delle condiziono sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ed ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e parte ricorrente ha espresso il proprio dissenso. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Parte ricorrente rileva in ricorso che il consulente ha minimizzato quanto certificato nella documentazione medica in atti, in relazione alle patologie da ella sofferte;
lamenta altresì che il ctu ha omesso di valutare numerose malattie di grande rilievo da ella sofferte ed afferma la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel procedimento per atp ha ritenuto la ricorrente affetta da “Osteoartrosi polidistrettuale in soggetto con obesità di 2° grado (BMI 37,7 Kg/m2) a moderata incidenza funzionale. Diabete mellito tipo 2 con complicanze micro e macroangiopatiche, in atto, in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Cardiopatia ipertensiva in pz già sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia. Vasculopatia cerebrale cronica cui si allega depressione del tono dell'umore con ansia. Incontinenza urinaria”.
In particolare, nella relazione di consulenza il ctu dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetta la ricorrente ha concluso affermando che “in base agli atti sanitari annessi ai fascicoli di causa
e sulla scorta dell'anamnesi, dell'esame obiettivo e delle indagini specialistiche e strumentali esibite, si ritiene che le affezioni riscontrate nella sig.ra non siano tali da Parte_1
richiedere, in atto, un'assistenza permanente e continua alla sua persona, essendo la stessa ancora capace, pure con le patologie dalle quali è affetta, a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e che presenti difficoltà, ma non impossibilità a deambulare autonomamente, per cui NON le spetta il beneficio dell'indennità di accompagnamento” mentre ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 dell'art. 3 della Legge 104/92, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa.
In esito ai rilievi formulati da parte ricorrente in sede di atp, il ctu ha osservato: “si ribadisce che nella documentazione sanitaria esibita non sono presenti esami strumentali, quali TC o RM dell'encefalo, che identifichino la presenza di atrofia cerebrale, alterazione organica che può essere comprovata solo dai suddetti esami radiologici. Per quanto concerne l' “…Instabilità statico dinamica…”, si sottolinea che la sig.ra è afferra da un'osteoartrosi polidistrettuale con rilievo, ad oggi, Pt_1 all'esame obiettivo, di contratture, algie e moderata incidenza funzionale che nelle prevedibili crisi possono essere solo attenuate da opportuna terapia medica/fisica come evidenziato nei vari accertamenti diagnostico-strumentali presenti nella documentazione sanitaria allegata e come confermato dalle risultanze dell'esame obiettivo eseguito dal sottoscritto in sede di visita peritale
[“…SISTEMA OSTEO-ARTICOLARE e MUSCOLARE : rachide cifotico. Alla digitopressione, modesta algia delle apofisi trasverse spinose cervicali senza limitazione nei movimenti funzionali del collo, modesta algia delle apofisi spinose dorsali e lombari. Limitati ai gradi estremi i movimenti di flessione, estensione e rotazione del tronco. Contrattura muscolare lombare. Lasegue negativa bilateralmente. Movimenti articolari (attivi e passivi) degli arti superiori ed inferiori : ai limiti della norma. Masse muscolari tonico-trofiche. Accosciamento : non possibile per riferito dolore lombare.
Cambiamenti posturali : possibili. Andatura : stazione eretta ben mantenuta e deambulazione su base allargata, a piccoli passi, con ricerca di appoggio, ma autonoma…”] : a peggiorare questo quadro partecipa l'obesità da cui è affetta che, nel tempo, ha contribuito ad accelerare il processo degenerativo osteoarticolare. Nel caso in questione, si tratta di un'obesità di II grado (BMI 37,7
Kg/m2 ) e, cioè, “moderato”, e, come tale, rappresenta una complicazione “emendabile”, in quanto la riduzione del peso corporeo, attuabile in vari modi tra cui, soprattutto, l'adozione di un regime dietetico strettamente ipocalorico insieme ad un'attività fisica moderata oltreché ad opportuna terapia farmacologica e/o il ricorso alla chirurgia bariatrica, rappresenterebbe una valida e sicura soluzione al problema. E' opportuno soffermarsi, a questo punto, sui riflessi disfunzionali derivanti dalle affezioni del sistema osteoarticolare cominciando con il rilevare che le relative conseguenze presentano un impegno funzionale di grado moderato che trova giustificazione in una serie di alterazioni anatomo-radiografiche che consistono, soprattutto, in alterazioni acquisite. La presenza di tali alterazioni determina un moderato impegno anatomo-funzionale che trova conferma nelle risultanze dell'esame obiettivo eseguito dal sottoscritto nel corso della visita peritale : si suscita
SOLO modesta algia alla digitopressione delle apofisi trasverse spinose cervicali, dorsali e lombari, non è presente NESSUNA limitazione nei movimenti funzionali del collo, i movimenti di flessione, estensione e rotazione del tronco risultano limitati SOLO ai gradi estremi, è presente contrattura muscolare lombare, la manovra di è NEGATIVA bilateralmente, i movimenti articolari CP_3
(attivi e passivi) degli arti superiori ed inferiori risultano NEI LIMITI DELLA NORMA, le masse muscolari appaiono TONICO-TROFICHE, i cambiamenti posturali sono possibili e la deambulazione risulta su base allargata, a piccoli passi, con ricerca di appoggio, ma AUTONOMA.
Nel caso in questione, pertanto, nonostante il suddetto quadro patologico osteoarticolare determini una moderata incidenza funzionale, la sig.ra presenta “solo” difficoltà, ma non Pt_1
impossibilità a deambulare autonomamente (la deambulazione risulta, infatti, su base allargata, a piccoli passi, con ricerca di appoggio, ma avviene autonomamente) ed i cambiamenti posturali
(alzarsi e sedersi da una sedia, alzarsi dal letto o mettersi a letto, alzarsi e sedersi sul water) avvengono senza bisogno di aiuto di terzi. Si conferma, pertanto, che si tratta di una situazione morbosa tale, insomma, da contribuire sicuramente allo status di invalidità, ma non da compromettere la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né, tantomeno, da determinare impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Per quanto riguarda il “…Decadimento cognitivo;
Marcato disturbo depressivo di tipo involutivo…deficit di memoria;
ricorrenti episodi di disorientamento temporo-spaziale, Incapacità a seguire la terapia medica;
Soggetto non autosufficiente con ridotta autonomia funzionale con scale
A.D.L. 1/6 e I.A.D.L. 1/8, correlabili a compromessa autonomia personale…”, si rimarca che, dal punto di vista neuropsichiatrico, la parte attrice presenta un quadro di vasculopatia cerebrale cronica con qualche lacuna mnesica del tutto compatibile con l'età (83 anni). Per quanto riguarda i test per la valutazione dell'autosufficienza e dello stato mentale, va, però, sottolineato che dal punto di vista medico-legale e non unicamente clinico, questi sono rappresentati da questionari che si basano esclusivamente sulle risposte raccolte dal paziente o dai parenti …ragione per cui, non possono essere presi in considerazione in maniera esclusiva e/o assoluta, ma vanno integrati ed interpretati alla luce degli aspetti clinici rilevati e supportati da ulteriori approfondimenti strumentali : nella documentazione sanitaria esibita, infatti, non sono presenti ulteriori esami strumentali, quali TC o RM dell'encefalo, indicativi di alterazioni specifiche quali, per esempio, atrofia cerebrale né, tantomeno, cartelle cliniche riferibili a ricoveri per eventi ischemici maggiori
e/o minori e/o nel corso dei quali, comunque, la ricorrente avrebbe dimostrato segni evidenti di grave deficit cognitivo ed all'esame obiettivo effettuato dal sottoscritto nel corso della visita peritale la stessa si presenta sveglia, lucida, orientata nel tempo e nello spazio, collaborante e con aspetto composto e mediamente curato nell'abbigliamento, con lieve rallentamento ideo-motorio, per cui
NON RISULTANO “SIGNIFICATIVI” DEFICIT NEUROLOGICI E/O PSICHIATRICI. Inoltre, i suddetti test neuropsicometrici, riportati nella certificazione rilasciata in data 13/06/2022 dal Cont Poliambulatorio di S. Alessio Siculo (ME) dell' di , NON indicano una dipendenza CP_2
“assoluta” per lo svolgimento delle attività basilari e strumentali della vita, ma, bensì, una “parziale autosufficienza” [“…A.D.L. : 1/6, I.A.D.L. : 1/8…”]. Infine, la presenza di fenomeni ansioso- depressivi, caratterizzati da alterazioni del tono dell'umore con modificazioni comportamentali, somatiche e neuroendocrine, ha portato ad una moderata riduzione complessiva del profilo di vita quotidiano del soggetto. Si conferma, pertanto, che si tratta di un quadro neuropsichiatrico tale, sicuramente, da contribuire allo status di invalidità, ma non da compromettere in maniera continua
e permanente la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né, tantomeno, quella di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.”
Infine, per quanto riguarda il rilievo relativo all'art.3 comma 3 L 104/92, il ctu ha rilevato che “il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 3 dell'art.3 della Legge 104/92 non prevede in automatico il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento...
Il ctu ha, dunque, concluso confermando le conclusioni rese.
Ora, il giudizio espresso dal Ctu non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dalla data della domanda amministrativa, come previsto dal ctu.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 già in sede di atp, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese del procedimento per vengono atp vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' CP_1
legittimato passivo in via esclusiva (v. Cass. Civ., sez. Lav., n. ) e liquidata in dispositivo P.IVA_1
ex DM 10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia mentre le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
b) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma Parte_1
3, l. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
c) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del procedimento per atp che si CP_1 liquidano nella somma già ridotta di € 584,25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
d) compensa tra le parti le spese giudiziali del presente procedimento;
d) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' ; CP_1
e) rigetta per il resto.
Messina, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga