Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16111/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 16111/2023
R.G. instaurato da
) con l'avv. BERINGHELLI SABINE Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BERINGHELLI SABINE Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1. Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità Persona_1
genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Il minore avrà residenza abituale presso la casa familiare, con collocamento prevalente del medesimo con la madre.
1
3. Assegnare conseguentemente la casa familiare sita in Brescia, via Prima Villaggio Badia n. 9, con ogni arredo e pertinenza, alla signora , nell'interesse dei figli ivi stabilmente Parte_1
conviventi.
4. Le rate del mutuo relative all'immobile, nonché le spese condominiali, resteranno a carico della signora Pt_1
5. I tempi di frequentazione tra il signor e il figlio minore saranno regolati, in linea Pt_2 Per_1
generale ed esemplificativa, come a seguire, fermo restando che, in ogni caso, il minore potrà concordare direttamente con il padre le loro frequentazioni, ed il signor potrà vedere il figlio Pt_2
ogni qualvolta lo desideri, previo accordo tra i genitori e con il minore medesimo, compatibilmente con i loro impegni e con gli impegni anche scolastici del minore:
- il signor potrà vedere il figlio a fine settimana alterni a partire dal venerdì, prelevandolo Pt_2 all'uscita da scuola e stando con lui ininterrottamente sino alla domenica sera alle ore 18.00, quando riaccompagnerà il minore a casa dalla madre;
- nella settimana in cui il signor non trascorre con il figlio il fine settimana, potrà prelevare il Pt_2 minore il lunedì all'uscita da scuola e rimanere con lui ininterrottamente sino al martedì mattina avendo cura di riaccompagnarlo a scuola;
- vacanze di Natale: i genitori, ad anni alterni, terranno il figlio nei seguenti periodi:
PERIODO A: dal 23 al 25 dicembre e dal 31 al 7 gennaio con accompagnamento a scuola;
PERIODO B: dal 25 al 31 dicembre;
i cambi avverranno alle ore 10.00 del 25 dicembre e del 31 dicembre;
- vacanze Pasquali: i genitori, ad anni alterni, trascorreranno con il figlio i seguenti periodi:
PERIODO A: dal primo giorno di vacanza, alle ore 10.00 del lunedì di Pasquetta;
PERIODO B: dalle ore 10.00 del lunedì di Pasquetta fino al rientro a scuola;
- vacanze estive: ciascun genitore passerà con il figlio un periodo pari a due settimane anche consecutive.
Ciascuno si impegna a comunicare all'altro i periodi di vacanza entro il 30.04 di ogni anno.
Nel caso di sovrapposizione delle settimane di vacanze, si stabilisce che negli anni pari decida la madre e negli anni dispari il padre.
6. Disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere in favore della signora la Pt_2 Pt_1
somma mensile di euro 600,00=, mediante bonifico bancario sul conto corrente della medesima, bonifico che dovrà essere eseguito il 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ed (euro 300,00= per ciascun figlio), sino al raggiungimento da parte di Per_1 Per_2 questi ultimi dell'autosufficienza economica. La somma (fissata con decorrenza dal deposito del ricorso) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo.
2 7. Stabilire che il signor provveda al rimborso del 50% delle spese straordinarie di ciascun Pt_2
figlio come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia.
8. I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore . Persona_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/09/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (BS) (atto n. 409, anno 2001), risultano separate dal 18/4/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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