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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/07/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 923/2024 R.G. avente ad oggetto: “Proprietà”
TRA
(c.f. ), nata a [...] il 19 aprile Parte_1 C.F._1
1982, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Rita Gloriana Capizzi, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Catania il 3 novembre 1971, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Currao e Giuseppe Nicolosi;
- APPELLATO -
All'esito dell'udienza di discussione del 1° luglio 2025, la causa veniva posta in decisione.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_1
lamentando danni al proprio immobile, sito al piano terra del fabbricato ubicato in
Misterbianco, c.da Intradilli s.n., derivanti da infiltrazioni provenienti dalla sovrastante unità immobiliare e pertinenziale terrazza a livello, di proprietà di conveniva in giudizio quest'ultima al fine di sentirla condannare Parte_1
all'eliminazione delle cause di infiltrazione nonché al risarcimento dei danni arrecati, con vittoria di spese e compensi di causa.
Costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'indeterminatezza e la genericità del petitum; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria formulata ex adverso e, in subordine, nel caso di accertamento delle lamentate infiltrazioni, che le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi fossero ripartite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1126 c.c.
Con sentenza n. 2522/2024, pubblicata il 21 maggio 2024, il Tribunale di
Catania così statuiva:
“
1. condanna all'esecuzione delle opere meglio descritte al capo Parte_1
2.2) della superiore motivazione e come specificate a pagg. 5 ss. della consulenza tecnica d'ufficio (ed allegato computo metrico) depositata in data 1° marzo 2024, con ripartizione dei relativi esborsi tra le parti secondo i criteri meglio specificati al capo 2.2) della superiore motivazione;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite e di negoziazione assistita, che si liquidano in € 283,00 per esborsi
e € 8.624,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma sulla base di tre motivi.
All'udienza del 1° luglio 2025, in seguito alla discussione tra le parti, la causa veniva posta in decisione.
2 ***
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1125 c.c. sostenendo che il primo giudice ha errato nell'adottare, quale criterio di ripartizione delle spese di rifacimento della terrazza a livello, la disciplina di cui all'art. 1125 c.c. in luogo del disposto normativo di cui all'art. 1126 c.c.
Il motivo è infondato.
All'uopo, si rileva che sulla questione relativa ai criteri di ripartizione delle spese di rifacimento della terrazza a livello di copertura di una sola unità immobiliare e in particolare sulla scelta della regola da applicare, tra quella di cui all'art. 1125 c.c.
e quella di cui all'art. 1126 c.c., nella giurisprudenza di legittimità si sono registrati due orientamenti, contrastanti tra loro.
Il primo orientamento, più risalente nel tempo, ritiene applicabile il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1126 c.c., disponendo un terzo delle spese a carico del proprietario della terrazza a livello e la restante parte (i due terzi) a carico del sottostante, sulla scorta del principio di diritto che, anche nel caso di CP_2
riparazione o rifacimento della terrazza a livello a cui è sottoposto un solo locale, la funzione di copertura della terrazza non viene meno (cfr. Cassazione civile, sentenza del 15 luglio 2003, n. 11029).
Il secondo orientamento, più recente, ha, invece, preferito applicare in via analogica il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1125 c.c., così da dare pari incidenza alle funzioni di separazione in senso orizzontale, di sostegno e di copertura svolte dalla res, stante che “nelle ipotesi in cui ad una terrazza a livello sia sottoposto un solo locale, ove le relative spese di manutenzione vengano regolate alla stregua dell'art. 1126 c.c., e non dell'art. 1125 c.c., si finisce per porre a carico dell'unico condomino “coperto” i due terzi della spesa di rifacimento, ovvero il doppio di quanto dovuto dall'utilizzatore esclusivo della terrazza, così vanificandosi la ratio dell'art. 1126 c.c.: tale norma, infatti, intende dare maggiore rilievo alla utilitas ricavabile dal bene ulteriore a quella insita nella generale funzione di
3 copertura, sicchè essa mira non soltanto a compensare il più rapido deterioramento del lastrico dovuto al diurno calpestio sullo stesso, quanto soprattutto a non far gravare iniquamente sui soli condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, una spesa che avvantaggia in maniera particolare chi da esso è in grado di trarre altri e diversi vantaggi.” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 14 settembre 2017, n. 2017).
Tanto premesso, il Tribunale di Catania, nell'affermare che, nell'ipotesi in cui si verta in situazioni in cui il consti di sole due distinte unità immobiliari CP_2
come nel caso di specie, si debba escludere l'applicazione dell'art. 1126 c.c. e preferire l'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., si conforma al più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che, preferendo la regola dell'art. 1125 c.c. in luogo della rigorosa applicazione dell'art. 1126 c.c., risponde ad esigenze di logica ed equità sostanziale.
La ratio sottesa alla regola di ripartizione delle spese di cui all'art. 1126 c.c. consiste nell'attribuire maggior rilievo all'utilitas ricavabile dal bene, consistente per l'appunto nel godimento diretto del lastrico solare, rispetto alla mera funzione di copertura che il bene assolve.
Pertanto, in forza di tale ratio¸ il che ha l'uso esclusivo del lastrico CP_2
solare o di una parte di esso è tenuto a concorrere in misura maggiore alle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare rispetto ai restanti condomini, a cui il lastrico serve solo da copertura.
Da qui, la ripartizione di 1/3 delle spese di manutenzione e ricostruzione a carico del che del lastrico ha un uso esclusivo, e di 2/3 a carico di tutti i CP_2
condomini dell'edificio a cui il lastrico serve da copertura.
Orbene, applicando l'art. 1126 c.c. al caso de quo, si arriverebbe ad una frustrazione della sua ratio atteso che il , proprietario del piano terra e CP_1
beneficiante della funzione di copertura della terrazza solo per un vano, pagherebbe i
2/3 delle spese di rifacimento della terrazza mentre la proprietaria e fruitrice Pt_1
esclusiva della stessa, pagherebbe il restante 1/3.
4 Alla luce di quanto esposto, osserva la Corte che la decisione del primo giudice, di ripartire le spese relative agli interventi di rifacimento dell'impermeabilizzazione e quelle di risanamento dell'intradosso del solaio in parti eguali tra il e la ai sensi dell'art. 1125 c.c., oltre a essere in linea CP_1 Pt_1
con la più recente giurisprudenza di legittimità, si rivela altresì equa e coerente applicazione del più generale principio di cui all'art. 1123, comma 2, c.c., secondo cui “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. atteso che, sulla scorta delle argomentazioni sostenute per il primo motivo di appello, il primo giudice ha condannato illegittimamente la alla Pt_1
refusione delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, accogliendo la domanda di risarcimento del danno in forma specifica proposta dal , ha fatto corretta applicazione del principio della CP_1
soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. condannando la al pagamento delle Pt_1
spese di lite e di negoziazione assistita.
In virtù del principio di soccombenza, alla parte le cui richieste sono state disattese dal giudice si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa.
Pertanto, il primo giudice, accogliendo la domanda di risarcimento del danno proposta dal , ha correttamente condannato la parte soccombente, CP_1 Pt_1
, al pagamento delle spese di lite.
[...]
Con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erronea applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 140/2012 avendo il primo giudice liquidato le spese di lite secondo il criterio del disputatum in luogo del criterio del decisum.
Il motivo è infondato.
Nel caso che ci occupa, le opere da eseguire, a cui è stata condannata la hanno un valore economico che supera lo scaglione di euro 5.200.01 (cfr. Pt_1
5 relazione di c.t.u., pag. 22) pertanto, appare corretta la liquidazione dei compensi operata dal primo giudice, il quale, tenendo conto del criterio del decisum e dei parametri medi di cui allo scaglione di valore che va da euro 5.200,01 a 26.000,00, ha liquidato complessivamente le spese di lite e di negoziazione assistita in euro
8.624,00.
In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, il proposto appello va rigettato.
Da rigettare è, infine, la domanda di condanna proposta dall'appellato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Si osserva che, nel caso de quo, non sussistono i presupposti dell'abuso del processo nelle difese dell'appellante, non essendo riscontrabile alcuna manifesta inconsistenza giuridica o palese infondatezza dei motivi di impugnazione ovvero pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e si liquidano, come in dispositivo, applicando i parametri delle nuove tabelle al regolamento di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia
n. 147/2022 (scaglione di valore da 5.200,01 a 26.000,00), che vanno applicati in misura media (ad eccezione della fase di istruttoria/trattazione a cui viene applicato il valore minimo stante l'esiguità dell'attività svolta).
Nella determinazione dei compensi spettanti ai difensori dell'appellato non si è tenuto conto, contrariamente a quanto richiesto, dell'aumento di cui CP_1
all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 13.8.2022, n. 147), previsto per l'ipotesi di manifesta fondatezza della domanda, atteso che l'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. in luogo del criterio di ripartizione delle spese previsto dall'art. 1126 c.c. è questione dibattuta e non univoca in giurisprudenza.
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare
6 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 923/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 2522/2024, pubblicata il 21 maggio 2024; condanna l'appellante al rimborso in favore di delle Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00, per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio;
euro 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase istruttoria/trattazione del giudizio;
euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del
D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da essa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello in data 3 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 923/2024 R.G. avente ad oggetto: “Proprietà”
TRA
(c.f. ), nata a [...] il 19 aprile Parte_1 C.F._1
1982, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Rita Gloriana Capizzi, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Catania il 3 novembre 1971, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Currao e Giuseppe Nicolosi;
- APPELLATO -
All'esito dell'udienza di discussione del 1° luglio 2025, la causa veniva posta in decisione.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_1
lamentando danni al proprio immobile, sito al piano terra del fabbricato ubicato in
Misterbianco, c.da Intradilli s.n., derivanti da infiltrazioni provenienti dalla sovrastante unità immobiliare e pertinenziale terrazza a livello, di proprietà di conveniva in giudizio quest'ultima al fine di sentirla condannare Parte_1
all'eliminazione delle cause di infiltrazione nonché al risarcimento dei danni arrecati, con vittoria di spese e compensi di causa.
Costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'indeterminatezza e la genericità del petitum; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria formulata ex adverso e, in subordine, nel caso di accertamento delle lamentate infiltrazioni, che le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi fossero ripartite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1126 c.c.
Con sentenza n. 2522/2024, pubblicata il 21 maggio 2024, il Tribunale di
Catania così statuiva:
“
1. condanna all'esecuzione delle opere meglio descritte al capo Parte_1
2.2) della superiore motivazione e come specificate a pagg. 5 ss. della consulenza tecnica d'ufficio (ed allegato computo metrico) depositata in data 1° marzo 2024, con ripartizione dei relativi esborsi tra le parti secondo i criteri meglio specificati al capo 2.2) della superiore motivazione;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite e di negoziazione assistita, che si liquidano in € 283,00 per esborsi
e € 8.624,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma sulla base di tre motivi.
All'udienza del 1° luglio 2025, in seguito alla discussione tra le parti, la causa veniva posta in decisione.
2 ***
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1125 c.c. sostenendo che il primo giudice ha errato nell'adottare, quale criterio di ripartizione delle spese di rifacimento della terrazza a livello, la disciplina di cui all'art. 1125 c.c. in luogo del disposto normativo di cui all'art. 1126 c.c.
Il motivo è infondato.
All'uopo, si rileva che sulla questione relativa ai criteri di ripartizione delle spese di rifacimento della terrazza a livello di copertura di una sola unità immobiliare e in particolare sulla scelta della regola da applicare, tra quella di cui all'art. 1125 c.c.
e quella di cui all'art. 1126 c.c., nella giurisprudenza di legittimità si sono registrati due orientamenti, contrastanti tra loro.
Il primo orientamento, più risalente nel tempo, ritiene applicabile il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1126 c.c., disponendo un terzo delle spese a carico del proprietario della terrazza a livello e la restante parte (i due terzi) a carico del sottostante, sulla scorta del principio di diritto che, anche nel caso di CP_2
riparazione o rifacimento della terrazza a livello a cui è sottoposto un solo locale, la funzione di copertura della terrazza non viene meno (cfr. Cassazione civile, sentenza del 15 luglio 2003, n. 11029).
Il secondo orientamento, più recente, ha, invece, preferito applicare in via analogica il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1125 c.c., così da dare pari incidenza alle funzioni di separazione in senso orizzontale, di sostegno e di copertura svolte dalla res, stante che “nelle ipotesi in cui ad una terrazza a livello sia sottoposto un solo locale, ove le relative spese di manutenzione vengano regolate alla stregua dell'art. 1126 c.c., e non dell'art. 1125 c.c., si finisce per porre a carico dell'unico condomino “coperto” i due terzi della spesa di rifacimento, ovvero il doppio di quanto dovuto dall'utilizzatore esclusivo della terrazza, così vanificandosi la ratio dell'art. 1126 c.c.: tale norma, infatti, intende dare maggiore rilievo alla utilitas ricavabile dal bene ulteriore a quella insita nella generale funzione di
3 copertura, sicchè essa mira non soltanto a compensare il più rapido deterioramento del lastrico dovuto al diurno calpestio sullo stesso, quanto soprattutto a non far gravare iniquamente sui soli condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, una spesa che avvantaggia in maniera particolare chi da esso è in grado di trarre altri e diversi vantaggi.” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 14 settembre 2017, n. 2017).
Tanto premesso, il Tribunale di Catania, nell'affermare che, nell'ipotesi in cui si verta in situazioni in cui il consti di sole due distinte unità immobiliari CP_2
come nel caso di specie, si debba escludere l'applicazione dell'art. 1126 c.c. e preferire l'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., si conforma al più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che, preferendo la regola dell'art. 1125 c.c. in luogo della rigorosa applicazione dell'art. 1126 c.c., risponde ad esigenze di logica ed equità sostanziale.
La ratio sottesa alla regola di ripartizione delle spese di cui all'art. 1126 c.c. consiste nell'attribuire maggior rilievo all'utilitas ricavabile dal bene, consistente per l'appunto nel godimento diretto del lastrico solare, rispetto alla mera funzione di copertura che il bene assolve.
Pertanto, in forza di tale ratio¸ il che ha l'uso esclusivo del lastrico CP_2
solare o di una parte di esso è tenuto a concorrere in misura maggiore alle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare rispetto ai restanti condomini, a cui il lastrico serve solo da copertura.
Da qui, la ripartizione di 1/3 delle spese di manutenzione e ricostruzione a carico del che del lastrico ha un uso esclusivo, e di 2/3 a carico di tutti i CP_2
condomini dell'edificio a cui il lastrico serve da copertura.
Orbene, applicando l'art. 1126 c.c. al caso de quo, si arriverebbe ad una frustrazione della sua ratio atteso che il , proprietario del piano terra e CP_1
beneficiante della funzione di copertura della terrazza solo per un vano, pagherebbe i
2/3 delle spese di rifacimento della terrazza mentre la proprietaria e fruitrice Pt_1
esclusiva della stessa, pagherebbe il restante 1/3.
4 Alla luce di quanto esposto, osserva la Corte che la decisione del primo giudice, di ripartire le spese relative agli interventi di rifacimento dell'impermeabilizzazione e quelle di risanamento dell'intradosso del solaio in parti eguali tra il e la ai sensi dell'art. 1125 c.c., oltre a essere in linea CP_1 Pt_1
con la più recente giurisprudenza di legittimità, si rivela altresì equa e coerente applicazione del più generale principio di cui all'art. 1123, comma 2, c.c., secondo cui “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. atteso che, sulla scorta delle argomentazioni sostenute per il primo motivo di appello, il primo giudice ha condannato illegittimamente la alla Pt_1
refusione delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, accogliendo la domanda di risarcimento del danno in forma specifica proposta dal , ha fatto corretta applicazione del principio della CP_1
soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. condannando la al pagamento delle Pt_1
spese di lite e di negoziazione assistita.
In virtù del principio di soccombenza, alla parte le cui richieste sono state disattese dal giudice si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa.
Pertanto, il primo giudice, accogliendo la domanda di risarcimento del danno proposta dal , ha correttamente condannato la parte soccombente, CP_1 Pt_1
, al pagamento delle spese di lite.
[...]
Con il terzo e ultimo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erronea applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 140/2012 avendo il primo giudice liquidato le spese di lite secondo il criterio del disputatum in luogo del criterio del decisum.
Il motivo è infondato.
Nel caso che ci occupa, le opere da eseguire, a cui è stata condannata la hanno un valore economico che supera lo scaglione di euro 5.200.01 (cfr. Pt_1
5 relazione di c.t.u., pag. 22) pertanto, appare corretta la liquidazione dei compensi operata dal primo giudice, il quale, tenendo conto del criterio del decisum e dei parametri medi di cui allo scaglione di valore che va da euro 5.200,01 a 26.000,00, ha liquidato complessivamente le spese di lite e di negoziazione assistita in euro
8.624,00.
In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, il proposto appello va rigettato.
Da rigettare è, infine, la domanda di condanna proposta dall'appellato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Si osserva che, nel caso de quo, non sussistono i presupposti dell'abuso del processo nelle difese dell'appellante, non essendo riscontrabile alcuna manifesta inconsistenza giuridica o palese infondatezza dei motivi di impugnazione ovvero pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e si liquidano, come in dispositivo, applicando i parametri delle nuove tabelle al regolamento di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia
n. 147/2022 (scaglione di valore da 5.200,01 a 26.000,00), che vanno applicati in misura media (ad eccezione della fase di istruttoria/trattazione a cui viene applicato il valore minimo stante l'esiguità dell'attività svolta).
Nella determinazione dei compensi spettanti ai difensori dell'appellato non si è tenuto conto, contrariamente a quanto richiesto, dell'aumento di cui CP_1
all'art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 13.8.2022, n. 147), previsto per l'ipotesi di manifesta fondatezza della domanda, atteso che l'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. in luogo del criterio di ripartizione delle spese previsto dall'art. 1126 c.c. è questione dibattuta e non univoca in giurisprudenza.
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare
6 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 923/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 2522/2024, pubblicata il 21 maggio 2024; condanna l'appellante al rimborso in favore di delle Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00, per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio;
euro 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase istruttoria/trattazione del giudizio;
euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del
D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da essa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello in data 3 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
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