TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa INTINI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n. 15481/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MAUGERI FILIPPO, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni come da verbale d'udienza del 29 novembre 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendo, previa riforma della sentenza n. 712/2021 del 20.04.2021 precedentemente pronunziata inter partes dal G. d. P. di Catania, di dichiarare l'avvenuto trasferimento di proprietà e di possesso del motoveicolo marca Piaggio, targato SR075I99, a favore di sin dal 28.02.2019 Controparte_1 ovvero dichiarare che da tale data aveva perduto il possesso del predetto veicolo;
Parte_1 conseguentemente e per l'effetto, di ordinare al Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico di Catania di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni con effetto retroattivo sin dal 28.02.2019.
All'uopo prospettava:
1) che sino alla data del 28.02.2019 era stato titolare della ditta individuale Parte_1 denominata Autopropangas di LL CA;
2) che con scrittura privata del 28.02.2019 redatta in occasione di una conciliazione per controversia di lavoro avanti l'organismo sindacale di conciliazione, l'odierno appellante cedeva a la propria ditta individuale denominata Autopropangas di Controparte_1
LL CA unitamente al mobilio, l'avviamento commerciale e tutte le attrezzature facenti parti dell'azienda compravenduta;
3) che tra la sopracitata attrezzatura rientrava anche il motoveicolo “Vespa” marca Piaggio, targato SR075I99, strutturalmente modificato con apposito supporto per la consegna a domicilio delle bombole a gas;
4) che in violazione dell'art. 94 del C.d.S., l'acquirente non provvedeva alla Controparte_1 trascrizione dell'atto di trasferimento del suddetto motoveicolo presso il P.R.A.;
5) che in data 26.11.2019 l'odierno appellante riceveva la notifica, in qualità di coobbligato in solido al pagamento (poiché risultante ancora proprietario del motoveicolo in assenza di trascrizione al P.R.A.), di un verbale di contravvenzione del 17.09.2019 (e relativo sequestro), per aver gli agenti della Polizia stradale accertato che circolava con il Controparte_1 motoveicolo targato SR075I99 sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria;
6) che successivamente, a seguito di ulteriori violazioni del C.d.S. commesse da
[...]
sempre in qualità di conducente del motoveicolo, riceveva la notifica di ulteriori CP_1 verbali ed in particolare dei verbali n. 70/15607564 del 17.9.2019, n. 70/15607561 del 17.9.2019, n. 70/15607562 del 17.9.2019, n. 5911046/20/V/0 del 14.2.2020, n. 5911045/20/V/0 del 14.2.2020, n. 5911047/20/V/0 del 14.2.2020, n. 5913278/20/V/T del 29.2.2020 e n. 5917528/20/V/0 del 17.6.2020;
7) che con atto di citazione notificato in data 9 gennaio 2020, chiedeva al G. d. P. di Catania di accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento del possesso e della proprietà del motoveicolo targato SR075I99 a favore di sin dal 28.02.2019; Controparte_1
8) che , pur regolarmente citato, restava contumace;
Controparte_1
9) che con provvedimento del 9.10.2020 il Giudice di prima cure rigettava il chiesto interrogatorio formale del convenuto e la prova per testi in quanto ritenuti “ultronei”;
10) che con la sentenza n. 712/2021, il Giudice di Pace di Catania rigettava la domanda di
[...] poiché, mancando all'interno del verbale di conciliazione uno specifico riferimento al Pt_1 ciclomotore di che trattasi, non era stata data prova della volontà delle parti di vendere ed acquistare lo stesso e, dunque, del perfezionarsi della vendita del motoveicolo. A sostegno del gravame ha lamentato quanto segue:
- nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 2, n. 4 c.p.c. per contraddittorietà manifesta ed insanabile della motivazione, avendo il Giudice di prime cure rigettato la domanda attorea addebitandole di non aver assolto all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda rinnegandole, nel contempo, l'ammissione della prova offerta;
- erroneità della sentenza di primo grado per non aver il Giudice di prime cure valutato le prove documentali offerte in giudizio.
pur regolarmente chiamato in giudizio non si è costituito, sicché se ne deve Controparte_1 dichiarare la contumacia.
All'udienza cartolare del 29.11.2024, la causa è stata posta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova precisare preliminarmente che è principio pacifico quello per cui il contratto di compravendita di un bene mobile registrato come un autoveicolo o, come nel caso di specie, di un ciclomotore non richiede la forma scritta ad substantiam e si perfezioni, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso delle parti validamente manifestato ai sensi dell'art. 1376 c.c. (Cass. 6385/2020), rilevando, l'eventuale forma scritta, solo ai fini della trascrizione al P.R.A., la quale non costituisce requisito di validità o di efficacia del trasferimento di proprietà, ma solo un mezzo di pubblicità e di tutela.
Pertanto, la prova del trasferimento di proprietà e di possesso di un bene mobile può essere fornita dall'attore con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici, le quali, anche da sole, possono formare il libero convincimento del giudice.
Ed invero, nella decisione della causa di merito, il giudice è libero di fondare il proprio convincimento su prove presuntive a differenza di altri mezzi di prova, ove le ritenga più attendibili, e non è tenuto ad ammettere gli ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti, se è già in grado di formarsi un convincimento sulla base delle risultanze acquisite al processo, essendo tuttavia in ogni caso tenuto a motivare le proprie scelte, e ad ammettere l'eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti e la prova non sia né inammissibile o ininfluente (Cass. 18719/2003).
Orbene, nel caso di specie, il Giudice di prime cure non ha ritenuto di ammettere i mezzi istruttori richiesti, né ha valorizzato la documentazione ed i numerosi elementi indiziari a favore dell'odierno appellante, concludendo con il rigetto della domanda per mancata prova della vendita del motoveicolo.
Ebbene, diversamente da quanto ha ritenuto il giudice di prime cure, la valutazione della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado unitamente ai numerosi elementi indiziari forniti dall'appellante, permette di ritenere provato per presunzioni l'avvenuto trasferimento di possesso e di proprietà del ciclomotore in favore di . Controparte_1
Ed infatti, l'assunto che nella cessione dell'azienda del 28.02.2019 vi rientri anche il ciclomotore di che trattasi lo si desume dalla pluralità degli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti allegati sin dal primo grado di giudizio dall'appellante.
In particolare, sin dai primissimi mesi successivi alla predetta compravendita del 28.02.2019 e sino al 2020, veniva sempre rinvenuto alla guida del motoveicolo di che trattasi dalla Controparte_1 Polizia stradale, la quale elevava nei suoi confronti – in qualità di conducente trasgressore- numerosi verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado); inoltre, a conferma, ancor di più, dell'avvenuto trasferimento di proprietà e della perdita del possesso del veicolo da parte dell'odierno appellante in favore del , provvedeva a CP_1 Parte_1 presentare all'ufficio del P.R.A. in data 20.07.2020 formale denuncia di perdita del possesso del motoveicolo (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado).
Appare dunque evidente che già dai soli fatti sopraesposti si può ritenere, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", provata la perdita del possesso e della proprietà del motoveicolo marca Piaggio, targato SR075I99, in favore di . Controparte_1
Peraltro, la circostanza (già dedotta in primo grado) che l'appellante impugnava i citati verbali dinanzi il Giudice di Pace di Catania, incide ancor di più nella valutazione della prova, posto che ben quattro sentenze hanno ritenuto raggiunta la prova in merito all'avvenuta cessione della proprietà e del possesso del veicolo per mezzo della scrittura privata del 28.02.2019 (doc. 6 atto di appello).
Di conseguenza appare fondata la doglianza di parte appellante, secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non considerare provata la vendita del veicolo, rigettando i mezzi istruttori ed omettendo di valutare la documentazione prodotta in giudizio, tenuto conto che la valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi permette di accertare che essi sono concordanti e che la loro combinazione è in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non poteva dirsi raggiunta considerando atomisticamente soltanto la scrittura privata del 28.02.2019.
In conclusione, alla luce delle ragioni esposte ed assorbito ogni altro motivo di gravame, deve accogliersi l'appello proposto da e, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la Parte_1 proprietà ed il possesso del ciclomotore marca Piaggio, targato SR075I99, in favore di
[...]
, con conseguente condanna della parte appellata al rimborso, in favore dell'Erario, delle CP_1 spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio di appello, che si liquidano come da parametri medi per tutte le fasi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 15481/2021 R.G., disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda o eccezione, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma integrale della sentenza Parte_1 impugnata:
a) accerta e dichiara il trasferimento della proprietà e del possesso del motoveicolo marca Piaggio, targato SR075I99, in favore di sin dal 28.02.2019; Controparte_1
b) condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Controparte_1 sostenute dalla parte appellante, che si liquidano in complessivi € 1.908,50 (di cui € 632.50 relativamente al giudizio di I grado ed € 1.276,00 relativamente al presente giudizio di appello) per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che per questi ultimi il pagamento avvenga in favore dell'Erario.
3) ordina al Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico di Catania di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Catania il 24 marzo 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Luisa INTINI