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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 4485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4485 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13354/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13354 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Vricella e Parte_1
IA IC.
PARTE ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Arturo Maresca, Marcello CP_1
Bonomo ed NR MA D'OF.
PARTE CONVENUTA
E
TA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Roberto Romei.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notifica, la parte attrice ha evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale di:
“A. accertare e dichiarare la non genuinità degli appalti intercorsi tra (in CP_1 subordine l'unico centro di imputazione costituito da e TA SR;
in subordine CP_1 CP_1
[...
e TA SR in qualità di co-datori, in ulteriore subordine TA SR) e:
I. dal 14.10.15 all'11.6.17 presso Sudamerica società cooperativa;
II. dal 12.6.2017 al 30.9.21 ER società cooperativa;
III. dal 1.10.21 ad oggi presso Rhekz Team SR nell'ambito dei quali appalti il ricorrente ha formalmente prestato attività per le suddette società nei relativi periodi;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei
1 periodi suindicati, era la convenuta (in subordine l'unico centro di imputazione
CP_1 costituito da e TA SR;
in subordine e TA SR in qualità di co-datori, in
CP_1 CP_1 ulteriore subordine TA SR); dichiarare costituito tra il ricorrente e (in subordine l'unico centro di
CP_1 imputazione costituito da e TA SR;
in subordine e TA SR in qualità di
CP_1 CP_1 co-datori, in ulteriore subordine TA SR) un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima sin dalle date di cui sopra, in via gradata e subordinata, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
condannare (in subordine l'unico centro di imputazione costituito da e
CP_1 CP_1
TA SR;
in subordine e TA SR in qualità di co-datori, in ulteriore subordine TA CP_1 SR) all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali da ultimo godute presso la formale datrice di lavoro (rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, livello G1 logistica, mansioni di autista, anzianità al 14.10.15, o le diverse ritenute di
Giustizia), nonché al pagamento in favore del medesimo di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso - in subordine la data di cessazione del rapporto - e la sentenza); accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme:
- € 7.040,08 a titolo di retribuzione base comprensiva degli scatti;
- € 2.205,71 a titolo di 13ma e 14ma mensilità;
- € 4.123,33 per indennità di maneggio denaro;
- € 9.348,40 per indennità di trasferta.
- relative incidenze sul TFR.
Così per complessivi € 24.400,31, o la diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con riserva di integrare i conteggi, anche in aumento, all'esito della consegna o esibizione dei cedolini paga. per l'effetto, condannare (in subordine l'unico centro di imputazione costituito
CP_1 da e TA SR;
in subordine e TA SR in qualità di co-datori, in ulteriore
CP_1 CP_1 subordine TA SR), quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui al punto precedente, o le diverse ritenute di Giustizia;
in subordine condannare (in subordine l'unico centro di imputazione costituito
CP_1 da e TA SR;
in subordine e TA SR in qualità di co-datori, in ulteriore
CP_1 CP_1 subordine TA SR) al pagamento delle suddette somme – limitatamente alla parte maturata a far data dal mese di aprile 2017, in qualità di obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03;
2 B. in subordine, accertare che e TA SR, nel periodo di causa, costituivano un CP_1 unico centro di imputazione dei rapporti giuridici (in subordine: erano società co-datrici di lavoro del ricorrente nel periodo di causa); per l'effetto, accogliere tutte le domande di cui al precedente punto A delle conclusioni nei confronti dell'unico centro di imputazione costituito da e TA SR (in subordine: di CP_1
e TA SR quali co-datori di lavoro) e condannare le medesime, in solido, a tutte le CP_1 statuizioni di cui al punto precedente;
C. in ulteriore subordine, accogliere tutte le domande di cui al precedente punto A delle conclusioni nei confronti di TA SR.”.
Le società convenute si sono costituite in giudizio ed hanno contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
*** Cont 1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di genericità del ricorso sollevata dalla difesa di
Ed invero, dal corpo dell'atto introduttivo del giudizio, risultano desumibili tutti gli elementi di fatto e diritto necessari alla delimitazione del petitum e della relativa causa petendi.
*
2. Deve essere pure disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 32, co. 4, lettera d), legge n. 183/2010.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato: “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolge re la propria attività presso l'utilizzatore" -non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica” (cfr. Cass. n. 30490 del 28/10/2021). Cont Si deve quindi rilevare che, nel caso di specie, mancando un recesso scritto da parte della o da
TA e tenuto conto che il rapporto lavorativo non risulta essere cessato, non può dirsi maturata la decadenza ex art. 32, co. 4, lett. d), legge n. 183/2010.
*
3. Le convenute hanno poi eccepito che, nella specie, non ricorresse un contratto di appalto, sostenendo la sussistenza di un mero servizio di trasporto.
Tale tesi non pare condivisibile.
3 Cont Oggetto dei contratti tra e le datrici di lavoro formali non sono, infatti, singoli trasporti individuabili e individuati bensì il complesso dei servizi di distribuzione, che prevedeva, oltre al trasporto, l'attività di carico, scarico, accettazione della consegna delle merci e del denaro (cfr. Trib.
Milano, sentenza n. 1820/2024).
Ciò risulta sia dell'esame dei contratti prodotti sia delle testimonianze rese nel presente giudizio.
*
4. Tanto premesso, appare fondata la domanda attorea con cui è stato chiesto l'accertamento della non genuinità dei contratti di appalto e la sola TA s.r.l., mentre non può dirsi raggiunta la prova dei presupposti utili all'imputazione del rapporto di lavoro a e, prima ancora, a entrambe le CP_1 convenute nella duplice prospettiva del centro unico di imputazione del rapporto e della codatorialità.
Ciò, in quanto:
- il teste ha dichiarato: “Cap. 3 ricorso: L'attore guidava un furgone di circa 35 quintali. Tes_1
Lui lavorava dalle 7,00 di mattina fino alle 14-14,30 quando finiva il giro.
Lavorava dal lunedì al venerdì; poteva capitare che lavorasse anche il sabato in alcuni periodi (come Natale). Cont Cap. 30-31: è vero, l'attore usava un PDA palmare di attraverso cui gli venivano mandati i vari servizi giornalieri.
I servizi vengono mandati da un gestionale di TA e poi convogliati nei palmari dei vari operatori.
ADR: L'assegnazione dei giri si basava sulle zone di competenza dei driver.
Cap. 34: è vero, al driver vengono indicati luoghi e merce da prelevare. Tutte queste informazioni vengono processate sempre e solo da TA. Cont Cont TA fa parte del gruppo ma non partecipa al processo che ho descritto.
Comunque, c'è tutto scritto sul terminale;
gli impiegati di TA non danno istruzioni al driver.
Cap. 36: può capitare che un dipendete TA intervenga a dare istruzioni al driver solo se c'è una variazione immediata.
Cap. 37-39: è vero, lui si occupava anche di incassi di denaro e assegni;
poi, al rientro, li consegnava al cassiere di TA.
Cap. 73-74: ho già detto: il grosso era già definito nel palmare.
Cap. 75: i referenti delle ditte appaltatrici erano presenti in filiale (ricordo un referente che era anche driver).
Se non vedevo il driver arrivare, io mi interfacciavo col referente della ditta per capire come organizzarci.
Cap. 89: No, non è vero, non c'erano soglie di performance definite.
Cap. 90: l'analisi dei flussi c'era, ma doveva essere qualcosa di grave;
e, comunque, noi di TA parlavamo sempre col referente della ditta.
Cap. 93-96: io non ho mai esercitato poteri disciplinari ai driver;
io, al massimo, ponevo delle penali ai fornitori.
Io, però, in alcune occasioni, sono andato dai driver per chiedere spiegazioni su eventuali errori o ritardi.
Può essere capitato che io abbia richiamato verbalmente qualche driver per errori o mancanze. Cont Cap. 99: è vero, il driver doveva indossare la divisa con logo
4 Cap. 103: la penale non doveva essere pagata dal driver, ma dal fornitore;
io non avevo il potere di sospendere il driver dal lavoro.
Cap. 104: non è vero, non ho mai detto a qualcuno di restare a casa;
era la ditta appaltatrice a gestire queste cose.
Cap. 110: ferie e permessi dovevano essere richieste alla ditta appaltatrice;
io non avevo potere di autorizzarli.
ADR: Talvolta l'assenza ci veniva comunicata solo dal driver e il fornitore (la ditta appaltatrice) non ci diceva nulla. La norma, però, era che la ditta doveva comunicarci l'assenza.
Cap. 114: lo stesso per le malattie;
TA non aveva alcun potere al riguardo.
A noi, ogni tanto, ce lo comunicava il driver;
ma il suo rapporto era con la ditta e a noi ce lo doveva comunicare la ditta appaltatrice.
Cap. 115: sì, era il programma a re-distribuire il giro. Cont Cap. 118: è vero, i furgoni avevano il logo di
Cap. 127-128-131: Nulla so, non ero in quel magazzino”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. 3 ricorso: L'attore guidava un furgone di circa 35 quintali (forse meno). Tes_2
Lui lavorava dalle 7,00 di mattina fino almeno alle 16,30-17,00.
Lavorava dal lunedì al venerdì; poteva capitare che si lavorava anche il sabato per i periodi di festa. Cont Cap. 30-31: è vero, l'attore usava un PDA palmare di (così risultava dalla schermata), attraverso cui gli venivano mandati i vari servizi giornalieri.
I servizi venivanoo mandati dal gestionale.
ADR: L'assegnazione dei vari giri si basava sulle zone di competenza dei driver.
Cap. 34-36: è vero, al driver vengono indicati luoghi e merce da prelevare. Non so se queste queste informazioni vengono Cont processate da TA o da
Per alcune urgenze e variazioni noi ricevevamo istruzioni dal personale di TA (come il sig. . Tes_1
In ogni caso, nessuno della ditta appaltatrice ci dava direttive, erano solo quelli di TA.
Cap. 37-39: è vero, lui si occupava anche di incassi di denaro e assegni (come tutti noi autisti); poi, al rientro, li consegnava al cassiere di TA.
Cap. 73-74: il grosso risultava nel palmare.
Cap. 75: i referenti della mia ditta appaltatrice non erano mai presenti in filiale.
Cap. 89: è vero, c'erano soglie di performance definite in base agli orari che dovevamo osservare per le consegne.
Cap. 90: è vero, facevano l'analisi dei flussi e ci dicevano se c'erano problemi in base alla resa del servizio.
Ricordo che Lo DI ci diceva se avevamo seguito le soglie di orario giusto o no (se facevo il 100% o se facevo le consegne in ritardo).
Cap. 93-96: è vero, Lo DI ci richiamava verbalmente o chiedeva spiegazioni se c'erano problemi. Cont Cap. 99: è vero, il driver doveva indossare la divisa con logo
Cap. 103-104: la penale non doveva essere pagata dal driver, ma poteva capitare che ci eliminassero dal giro.
Non ce lo diceva nessuno, ma non trovavamo il giro nel palmare, nel senso che venivamo eliminato dal turno giornaliero.
5 Cap. 110: ferie e permessi dovevano essere richieste alla ditta appaltatrice nell'ultimo periodo (3-4 anni fa); prima bisognava dirlo al personale di TA (sig. ). Pt_2
Cont Cap. 114: per le malattie, dovevamo comunicarle a TA o a
Cap. 115: sì, era il programma a re-distribuire il giro. Cont Cap. 118: è vero, i furgoni avevano il logo di
Cap. 127-128-131: Io ho lavorato a Landriano quando l'attore lavorava a Mecenate. Quindi, nulla so”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. 3 ricorso: L'attore guidava un furgone di circa 35 quintali. Pt_2
Lui lavorava dalle 7,00 di mattina fino alle 16,00 quando finiva il giro.
Io facevo gli stessi orari.
L'attore lavorava dal lunedì al venerdì; poteva capitare che lavorasse anche il sabato in alcuni periodi (come Natale). Cont Cap. 30-31: è vero, l'attore usava un PDA palmare di attraverso cui gli venivano mandati i vari servizi giornalieri. Cont I servizi vengono mandati da un gestionale di TA o di e poi convogliati nei palmari dei vari operatori.
ADR: L'assegnazione dei giri si basava sulle zone di competenza dei driver.
Cap. 34: è vero, al driver vengono indicati luoghi e merce da prelevare. Cont Tutte queste informazioni vengono processate da TA o da
Comunque, c'è tutto scritto sul terminale;
gli impiegati di TA non danno istruzioni al driver.
Cap. 36: può capitare che un dipendete TA intervenga a dare istruzioni al driver solo se c'è una particolare spedizione o se ci sono variazioni dell'ultim'ora.
Cap. 37-39: è vero, lui si occupava anche di incassi di denaro e assegni;
poi, al rientro, li consegnava al cassiere di TA.
Cap. 73-74: era tutto praticamente già definito nel palmare.
Cap. 75: il referente della ditta appaltatrice dell'attore era presente in filiale (ricordo un referente che era anche driver).
Io mi interfacciavo coi referenti.
Cap. 89: No, non è vero, non c'erano soglie di performance predefinite.
Posso solo dire che era meglo che l'autista facesse tutte le consegne del suo giro.
Cap. 90: l'analisi dei flussi non c'era.
Cap. 93-96: io non ho mai richiamato verbalmente un autista.
Poteva capitare che chiamassi qualcuno per chiedere spiegazioni su eventuali errori o ritardi. Cont Cap. 99: è vero, il driver doveva indossare la divisa con logo
Cap. 103: la penale non doveva essere pagata dal driver.
Io non avevo il potere di sospendere il driver dal lavoro.
Cap. 104: non è vero, non ho mai detto a qualcuno di restare a casa;
era la ditta appaltatrice a gestire queste cose.
Cap. 110: ferie e permessi dovevano essere richieste alla ditta appaltatrice.
Però, in alcuni periodi, è capitato che gli autisti dovessero comunicarli a noi.
La regola, però, è che la comunicazione doveva essere fatta alla ditta.
6 Cap. 114: La malattia doveva essere comunicata al fornitore.
Capitava che il driver ci informava, ma il rapporto era con la ditta.
Cap. 115: sì, era il programma a re-distribuire il giro. Cont Cap. 118: è vero, i furgoni avevano il logo di
Cap. 127-128-131: Nulla so, non ero in quel magazzino”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. 3 ricorso: L'attore guidava un furgone di circa 35 quintali. Testimone_3
Lui lavorava dalle 7,00 di mattina fino almeno alle 16,00-16,30.
Lavorava dal lunedì al venerdì; poteva capitare che si lavorava anche il sabato per i periodi di festa (come dicembre per
Natale). Cont Cap. 30-31: è vero, l'attore usava un PDA palmare di (così risultava dalla schermata), attraverso cui gli venivano mandati i vari servizi giornalieri.
I servizi venivano mandati dal gestionale.
ADR: L'assegnazione dei vari giri si basava sulle zone di competenza dei driver.
Cap. 34-36: è vero, al driver vengono indicati luoghi e merce da prelevare. Non so se queste queste informazioni vengono Cont processate da TA o da
Cap. 37-39: è vero, lui si occupava anche di incassi di denaro e assegni (come tutti noi autisti); poi, al rientro, li consegnava al cassiere di TA.
Cap. 73-74: il grosso risultava nel palmare.
Cap. 75: i referenti della mia ditta appaltatrice ogni tanto erano presenti in filiale, ma solo perché anche loro facevano gli autisti. Cont ADR: Se c'erano problemi, a darci le istruzioni c'erano o un'altra persona di Tes_1
Cap. 89: non c'erano soglie di performance pre-definite; sapevo solo che dovevo fare bene e tutto il lavoro.
Cap. 90: non mi risulta che facevano l'analisi dei flussi.
Ricordo però che ci diceva se avevamo rispettato le percentuali di consegne in orario (se facevo il 100% o se facevo Tes_1 le consegne in ritardo).
Cap. 93-96: è vero, poteva capitare che ci richiamava verbalmente o chiedeva spiegazioni se c'erano problemi. Tes_1
Cont Cap. 99: è vero, il driver doveva indossare la divisa con logo
Cap. 103-104: Poteva capitare che, se si sbagliava nel lavoro, si veniva eliminati dal giro o si veniva mandati in altre sedi. Cont A imporre queste “punizioni” erano quelli di
Cap. 110: ferie e permessi dovevano essere richieste a e poi lui informava la mia ditta appaltatrice. Tes_1
Cap. 114: per le malattie, dovevamo comunicarle a Tes_1
Cap. 115: sì, era il programma a re-distribuire il giro. Ma poteva essere cambiato anche manualmente. Cont Cap. 118: è vero, i furgoni avevano il logo di
Cap. 127-128-131: Io non ho lavorato a Landriano. Quindi, nulla so”;
7 - il teste ha dichiarato: “Cap. 127: è vero, lui nel periodo che mi si legge ha lavorato nel magazzino di Tes_4
Landriano.
Cap. 128: lui faceva l'autista e si occupava del carico, delle consegne e dei ritiri. Lui doveva anche incassare il denaro dei Cont clienti e poi darlo ai referenti Cont Cap. 131: noi vedevamo solo referenti di
ADR: Noi avevamo un palmare dove ricevevamo tutte le istruzioni su consegne e ritiri e questo veniva gestito
Cont esclusivamente da
Cont Per problemi, io dovevo contattare il referente di
Cont ADR: per ferie, permessi o assenze noi dovevamo ottenere l'autorizzazione dai referenti di
Cont ADR: io non ho mai visto né avuto rapporti con quelli di TA. Noi ci interfacciavamo solo con referenti
ADR: l'attore faceva giri fuori dal Comune di Milano”.
*
5. Dall'istruttoria svolta è dunque emerso come, nel caso di specie, il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori fosse esercitato dalla TA tramite il proprio personale, tenuto conto che: Cont
- benché i testi attorei si siano talvolta riferiti al personale di ciò sembra essere solo frutto di confusione (probabilmente anche indotta indotto dal marchio sulle divise e sui furgoni impiegati) non essendo loro chiara la società di appartenenza del referente con cui si interfacciavano: a riprova di ciò, i Cont testi e pur parlando sia di TA sia di hanno riferito che ricevevano Tes_2 Testimone_3 istruzioni da (referente di TA) a cui dovevano chiedere ferie e permessi e da cui ricevevano Tes_1 richiami disciplinari;
- del resto, non vi è prova alcuna né dell'ingerenza di nelle attività operative né di CP_1 un'interazione tra quest'ultima e TA;
- di fatto, era la TA che organizzava il lavoro degli autisti trasmettendo giornalmente, attraverso un palmare di in uso agli stessi autisti, l'elenco delle spedizioni da gestire nel corso della giornata;
- pur potendo l'autista gestire autonomamente l'ordine delle consegne, era sempre all'ufficio TA che faceva riferimento per la risoluzione di qualunque problema dovesse presentarsi con le consegne stesse;
- le assenze venivano comunicate al personale di TA, così come era il personale di TA a gestire i periodi di ferie degli autisti;
- i lavoratori avevano un rapporto diretto, nella esecuzione della prestazione e nella gestione del servizio, con il personale di TA, mentre si registrava una sostanziale assenza “sul campo” di referenti dei vari appaltatori;
- quanto a contestazioni disciplinari e sanzioni, tre testimoni hanno confermato che, di fatto, fosse TA
a decidere;
- se pure il teste ha affermato di aver applicato le penali direttamente ai fornitori, di tale Tes_1 circostanza non vi è alcuna prova documentale.
8 *
5. L'assenza di prove circa l'asserita ingerenza di nelle attività operative o di un'interazione CP_1 tra quest'ultima e TA implica il rigetto di tutte le domande svolte nei confronti di CP_1
*
6. Dalle risultanze istruttorie, invece, appare evidente che nei periodi di causa non vi fosse alcun rapporto di effettiva dipendenza con le formali datrici di lavoro, che non gestivano il rapporto di lavoro degli autisti.
6.1. Deve quindi essere accertata la non genuinità dei contratti intercorsi tra TA e le formali datrici di lavoro indicate in ricorso, con costituzione tra la parte attrice e TA s.r.l. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno alle dipendenze di quest'ultima a decorrere dalla data indicata nel ricorso, quale inizio della prestazione lavorativa in favore di TA.
6.2. Alla parte attrice non può però essere attribuita l'indennità risarcitoria ex art. 39, comma 2, d.lgs. n.
81/2015, essendo pacifico che il lavoratore appellato abbia continuato a lavorare presso la filiale anche dopo l'instaurazione del giudizio.
Sulla non debenza di tale indennità si riportano le conclusioni cui è giunta la Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 700/2025:
“La norma invocata dall'appellante, dettata in materia di somministrazione irregolare di manodopera, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Ad avviso del Collegio, il riconoscimento dell'indennità ivi prevista presuppone che vi sia stata un'interruzione nella funzionalità del rapporto;
l'indennità, infatti, copre il danno forfettizzato relativo al periodo cosiddetto “intermedio”, ossia all'intervallo temporale che corre dalla cessazione dell'attività lavorativa fino alla sentenza che ordina la costituzione del rapporto. In questo senso depone il tenore letterale della disposizione, secondo cui l'indennità in parola ha funzione di
“risarcimento del danno” e ristora il pregiudizio subito dal lavoratore nel “periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie difetta il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, Cont essendo incontestato in causa che il lavoratore non abbia mai interrotto la propria attività lavorativa presso la filiale di fino alla sentenza con la quale il Tribunale ha disposto la costituzione del rapporto di lavoro tra le parti”. CP_2
*
9 7. Dall'accertamento del rapporto di lavoro a tempo pieno, spettano all'attore le differenze retributive per tredicesima e quattordicesima mensilità, atteso che le formali datrici di lavoro hanno corrisposto detti emolumenti mediante frazionamento in quota mensile rapportata al part-time (anziché al tempo pieno).
*
8. Va pure accolta la domanda attorea di ottenere gli scatti di anzianità ex art. 17 CCNL.
Ed invero, gli scatti venivano azzerati in occasione di ogni cambio di datore di lavoro formale. Cont Dall'imputazione del rapporto in capo a sin dall'inizio delle rispettive prestazioni discende quindi il diritto alla maturazione progressiva degli scatti sin dalle date di inizio dei primi rapporti..
*
9. Risulta in atti che l'attore fino a maggio 2017 è stato inquadrato nel livello 5 CCNL Logistica, per poi essere inquadrato nel livello 4 CCNL Logistica sino all'introduzione del livello G1 da parte del rinnovo del CCNL di dicembre 2017.
Orbene, tenuto conto che i testimoni hanno confermato che, nel corso di tutti i periodi di causa,
l'attore ha sempre svolto le medesime mansioni di autista di furgoni, deve essere riconosciuto anche per il periodo iniziale l'inquadramento nel livello 4 (al quale appartengono, tra i titoli esemplificativi, anche
“altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello”) e le differenze retributive derivanti da tale inquadramento.
*
10. Non possono essere riconosciute le differenze per indennità di trasferta ex art. 62, co. 3, CCNL, non essendo stato dimostrato testimonialmente che il lavoratore svolgeva il giro delle consegne in territorio extra-urbano per oltre 6 ore.
*
11. Infine, va certamente attribuita all'attore l'indennità di maneggio denaro ex art. 15 CCNL, essendo stato dimostrato testimonialmente che l'attore ha sempre gestito gli incassi dei clienti, per poi riportarli in magazzino a fine giornata.
*
12. In relazione al quantum creditorio, possono ritenersi congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea
(decurtato quanto richiesto a titolo di differenze per indennità di trasferta).
12.1. Al riguardo, infatti, si rivelano inconferenti le contestazioni con cui le convenute hanno rilevato l'assenza “dei criteri di calcolo utilizzati e delle somme, per ciascuna voce, prese in considerazione” (cfr. pag. 29 della Cont memoria di TA e pag. 24 della memoria di .
Ed invero, nell'allegato n. 30 al ricorso la paga mensile spettante in relazione al livello preteso e l'ammontare delle singole voci invocate (per 13ma e 14ma, indennità di maneggio, indennità di trasferta, etc.) in relazione al numero di giorni di lavoro, mese per mese.
10 Sarebbe stato onere di parte convenuta avanzare specifiche obiezioni per evidenziare eventuali errori di calcolo o discrasie rispetto alle previsioni del CCNL.
12.2. Va poi disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute.
Infatti, deve osservarsi che, con la l. n. 92/2012, sono state introdotte alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 St. Lav., instaurando pertanto un regime di stabilità attenuata che non sembra giustificare più il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro.
Come già stabilito da questo Tribunale, tale normativa “non appare idonea ad assicurare la stabilità e continuità del rapporto di lavoro la quale sola per la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 63 del
1966) consente il venir meno del metus del lavoratore e l'effettiva possibilità di fare valere il proprio diritto” (cfr. Trib.
Milano, Sez. Lav., n. 3324/2016).
Detto orientamento è stato espresso pure dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 379/2019
(recentemente confermata dalla stessa Corte con sent. n. 966/2020), che ha affermato quanto segue:
“Si osserva in diritto che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018;
Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto.
Non appare superfluo, sul punto, ricordare l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della Corte Costituzionale n.
63/1966 e n. 174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 legge 300/1970. Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti.
Secondo la Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione".
E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere
11 vietando qualunque tipo di rinuncia anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione.
Con la sentenza n. 174/1972 la Corte Cost. ha poi ritenuto che, in caso di applicabilità dell'art. 18 St. Lav. si ha, come nel pubblico impiego, una vera stabilità; ha infatti al riguardo precisato che "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", situazione di completa reintegrazione che non può essere ravvisata in tutti i casi (come quelli di applicazione della legge 604/1966) "per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione;
sicché per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo".
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata, riscontrando il requisito della stabilità del posto di lavoro tutte le volte in cui, sul piano sostanziale, la disciplina del rapporto subordini il licenziamento a circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano della tutela dei diritti, affidi al giudice il sindacato su tali circostante con la facoltà di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (Cass., S.U., 12.4.1976, n. 1268; Cass., 19.8,2011, n. 17399).
Rimozione che, secondo la Cassazione, non può esaurirsi nella previsione di un risarcimento del danno ma deve concretizzarsi nell'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass., 23.6.2003, n. 9968; Cass.,
20.6.1997, n. 5494; Cass., 13.9.1997, n. 9137).
Il quadro normativo, rispetto alle citate pronunce della Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria.
Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro vada verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un
12 giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez.un. 4942/12; Cass. 10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass.
4.6.2014 n. 12553).
Il Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L.
n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”.
Si tratta di argomentazioni alle quali il Tribunale intende dare continuità.
Pertanto, in relazione a diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l. n. 92/2012
(18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (ossia a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità in costanza di rapporto avrebbe potuto trovare condizionamenti stante la vigenza della nuova disciplina, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Pertanto, nel caso in esame, non può dirsi verificata alcuna estinzione per prescrizione.
*
13. Le spese seguono la soccombenza quanto ai rapporti tra l'attrore e TA s.r.l.
Per quel che attiene ai rapporti tra la parte attrice e la complessità delle questioni e delle CP_1
Cont vicende oggetto di giudizio, la peculiarità dei rapporti tra e S.T.A., tenuto anche conto della Cont confusione generata dall'impiego del logo “ sulle divise e sui mezzi impiegati nello svolgimento della prestazione, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la non genuinità degli appalti intercorsi tra la convenuta TA s.r.l. e le formali datrici di lavoro dell'attore;
- dichiara costituito tra l'attore e la convenuta TA s.r.l. un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello G1 del CCNL applicato, alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 14.10.2015;
- condanna la convenuta TA s.r.l. all'assunzione dell'attore con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 15.051,91, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- rigetta le domande di parte attrice avanzate nei confronti della convenuta CP_1
13
- compensa le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta CP_1
- condanna la convenuta TA s.r.l. al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali nella misura di euro 259,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore difensori antistatari.
Milano, 22.10.2025
Il giudice
RA AR
14
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13354 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Vricella e Parte_1
IA IC.
PARTE ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Arturo Maresca, Marcello CP_1
Bonomo ed NR MA D'OF.
PARTE CONVENUTA
E
TA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Roberto Romei.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notifica, la parte attrice ha evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale di:
“A. accertare e dichiarare la non genuinità degli appalti intercorsi tra (in CP_1 subordine l'unico centro di imputazione costituito da e TA SR;
in subordine CP_1 CP_1
[...
e TA SR in qualità di co-datori, in ulteriore subordine TA SR) e:
I. dal 14.10.15 all'11.6.17 presso Sudamerica società cooperativa;
II. dal 12.6.2017 al 30.9.21 ER società cooperativa;
III. dal 1.10.21 ad oggi presso Rhekz Team SR nell'ambito dei quali appalti il ricorrente ha formalmente prestato attività per le suddette società nei relativi periodi;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, nei
1 periodi suindicati, era la convenuta (in subordine l'unico centro di imputazione
CP_1 costituito da e TA SR;
in subordine e TA SR in qualità di co-datori, in
CP_1 CP_1 ulteriore subordine TA SR); dichiarare costituito tra il ricorrente e (in subordine l'unico centro di
CP_1 imputazione costituito da e TA SR;
in subordine e TA SR in qualità di
CP_1 CP_1 co-datori, in ulteriore subordine TA SR) un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima sin dalle date di cui sopra, in via gradata e subordinata, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
condannare (in subordine l'unico centro di imputazione costituito da e
CP_1 CP_1
TA SR;
in subordine e TA SR in qualità di co-datori, in ulteriore subordine TA CP_1 SR) all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali da ultimo godute presso la formale datrice di lavoro (rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, livello G1 logistica, mansioni di autista, anzianità al 14.10.15, o le diverse ritenute di
Giustizia), nonché al pagamento in favore del medesimo di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso - in subordine la data di cessazione del rapporto - e la sentenza); accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme:
- € 7.040,08 a titolo di retribuzione base comprensiva degli scatti;
- € 2.205,71 a titolo di 13ma e 14ma mensilità;
- € 4.123,33 per indennità di maneggio denaro;
- € 9.348,40 per indennità di trasferta.
- relative incidenze sul TFR.
Così per complessivi € 24.400,31, o la diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con riserva di integrare i conteggi, anche in aumento, all'esito della consegna o esibizione dei cedolini paga. per l'effetto, condannare (in subordine l'unico centro di imputazione costituito
CP_1 da e TA SR;
in subordine e TA SR in qualità di co-datori, in ulteriore
CP_1 CP_1 subordine TA SR), quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui al punto precedente, o le diverse ritenute di Giustizia;
in subordine condannare (in subordine l'unico centro di imputazione costituito
CP_1 da e TA SR;
in subordine e TA SR in qualità di co-datori, in ulteriore
CP_1 CP_1 subordine TA SR) al pagamento delle suddette somme – limitatamente alla parte maturata a far data dal mese di aprile 2017, in qualità di obbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03;
2 B. in subordine, accertare che e TA SR, nel periodo di causa, costituivano un CP_1 unico centro di imputazione dei rapporti giuridici (in subordine: erano società co-datrici di lavoro del ricorrente nel periodo di causa); per l'effetto, accogliere tutte le domande di cui al precedente punto A delle conclusioni nei confronti dell'unico centro di imputazione costituito da e TA SR (in subordine: di CP_1
e TA SR quali co-datori di lavoro) e condannare le medesime, in solido, a tutte le CP_1 statuizioni di cui al punto precedente;
C. in ulteriore subordine, accogliere tutte le domande di cui al precedente punto A delle conclusioni nei confronti di TA SR.”.
Le società convenute si sono costituite in giudizio ed hanno contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
*** Cont 1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di genericità del ricorso sollevata dalla difesa di
Ed invero, dal corpo dell'atto introduttivo del giudizio, risultano desumibili tutti gli elementi di fatto e diritto necessari alla delimitazione del petitum e della relativa causa petendi.
*
2. Deve essere pure disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 32, co. 4, lettera d), legge n. 183/2010.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato: “il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolge re la propria attività presso l'utilizzatore" -non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicchè in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica” (cfr. Cass. n. 30490 del 28/10/2021). Cont Si deve quindi rilevare che, nel caso di specie, mancando un recesso scritto da parte della o da
TA e tenuto conto che il rapporto lavorativo non risulta essere cessato, non può dirsi maturata la decadenza ex art. 32, co. 4, lett. d), legge n. 183/2010.
*
3. Le convenute hanno poi eccepito che, nella specie, non ricorresse un contratto di appalto, sostenendo la sussistenza di un mero servizio di trasporto.
Tale tesi non pare condivisibile.
3 Cont Oggetto dei contratti tra e le datrici di lavoro formali non sono, infatti, singoli trasporti individuabili e individuati bensì il complesso dei servizi di distribuzione, che prevedeva, oltre al trasporto, l'attività di carico, scarico, accettazione della consegna delle merci e del denaro (cfr. Trib.
Milano, sentenza n. 1820/2024).
Ciò risulta sia dell'esame dei contratti prodotti sia delle testimonianze rese nel presente giudizio.
*
4. Tanto premesso, appare fondata la domanda attorea con cui è stato chiesto l'accertamento della non genuinità dei contratti di appalto e la sola TA s.r.l., mentre non può dirsi raggiunta la prova dei presupposti utili all'imputazione del rapporto di lavoro a e, prima ancora, a entrambe le CP_1 convenute nella duplice prospettiva del centro unico di imputazione del rapporto e della codatorialità.
Ciò, in quanto:
- il teste ha dichiarato: “Cap. 3 ricorso: L'attore guidava un furgone di circa 35 quintali. Tes_1
Lui lavorava dalle 7,00 di mattina fino alle 14-14,30 quando finiva il giro.
Lavorava dal lunedì al venerdì; poteva capitare che lavorasse anche il sabato in alcuni periodi (come Natale). Cont Cap. 30-31: è vero, l'attore usava un PDA palmare di attraverso cui gli venivano mandati i vari servizi giornalieri.
I servizi vengono mandati da un gestionale di TA e poi convogliati nei palmari dei vari operatori.
ADR: L'assegnazione dei giri si basava sulle zone di competenza dei driver.
Cap. 34: è vero, al driver vengono indicati luoghi e merce da prelevare. Tutte queste informazioni vengono processate sempre e solo da TA. Cont Cont TA fa parte del gruppo ma non partecipa al processo che ho descritto.
Comunque, c'è tutto scritto sul terminale;
gli impiegati di TA non danno istruzioni al driver.
Cap. 36: può capitare che un dipendete TA intervenga a dare istruzioni al driver solo se c'è una variazione immediata.
Cap. 37-39: è vero, lui si occupava anche di incassi di denaro e assegni;
poi, al rientro, li consegnava al cassiere di TA.
Cap. 73-74: ho già detto: il grosso era già definito nel palmare.
Cap. 75: i referenti delle ditte appaltatrici erano presenti in filiale (ricordo un referente che era anche driver).
Se non vedevo il driver arrivare, io mi interfacciavo col referente della ditta per capire come organizzarci.
Cap. 89: No, non è vero, non c'erano soglie di performance definite.
Cap. 90: l'analisi dei flussi c'era, ma doveva essere qualcosa di grave;
e, comunque, noi di TA parlavamo sempre col referente della ditta.
Cap. 93-96: io non ho mai esercitato poteri disciplinari ai driver;
io, al massimo, ponevo delle penali ai fornitori.
Io, però, in alcune occasioni, sono andato dai driver per chiedere spiegazioni su eventuali errori o ritardi.
Può essere capitato che io abbia richiamato verbalmente qualche driver per errori o mancanze. Cont Cap. 99: è vero, il driver doveva indossare la divisa con logo
4 Cap. 103: la penale non doveva essere pagata dal driver, ma dal fornitore;
io non avevo il potere di sospendere il driver dal lavoro.
Cap. 104: non è vero, non ho mai detto a qualcuno di restare a casa;
era la ditta appaltatrice a gestire queste cose.
Cap. 110: ferie e permessi dovevano essere richieste alla ditta appaltatrice;
io non avevo potere di autorizzarli.
ADR: Talvolta l'assenza ci veniva comunicata solo dal driver e il fornitore (la ditta appaltatrice) non ci diceva nulla. La norma, però, era che la ditta doveva comunicarci l'assenza.
Cap. 114: lo stesso per le malattie;
TA non aveva alcun potere al riguardo.
A noi, ogni tanto, ce lo comunicava il driver;
ma il suo rapporto era con la ditta e a noi ce lo doveva comunicare la ditta appaltatrice.
Cap. 115: sì, era il programma a re-distribuire il giro. Cont Cap. 118: è vero, i furgoni avevano il logo di
Cap. 127-128-131: Nulla so, non ero in quel magazzino”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. 3 ricorso: L'attore guidava un furgone di circa 35 quintali (forse meno). Tes_2
Lui lavorava dalle 7,00 di mattina fino almeno alle 16,30-17,00.
Lavorava dal lunedì al venerdì; poteva capitare che si lavorava anche il sabato per i periodi di festa. Cont Cap. 30-31: è vero, l'attore usava un PDA palmare di (così risultava dalla schermata), attraverso cui gli venivano mandati i vari servizi giornalieri.
I servizi venivanoo mandati dal gestionale.
ADR: L'assegnazione dei vari giri si basava sulle zone di competenza dei driver.
Cap. 34-36: è vero, al driver vengono indicati luoghi e merce da prelevare. Non so se queste queste informazioni vengono Cont processate da TA o da
Per alcune urgenze e variazioni noi ricevevamo istruzioni dal personale di TA (come il sig. . Tes_1
In ogni caso, nessuno della ditta appaltatrice ci dava direttive, erano solo quelli di TA.
Cap. 37-39: è vero, lui si occupava anche di incassi di denaro e assegni (come tutti noi autisti); poi, al rientro, li consegnava al cassiere di TA.
Cap. 73-74: il grosso risultava nel palmare.
Cap. 75: i referenti della mia ditta appaltatrice non erano mai presenti in filiale.
Cap. 89: è vero, c'erano soglie di performance definite in base agli orari che dovevamo osservare per le consegne.
Cap. 90: è vero, facevano l'analisi dei flussi e ci dicevano se c'erano problemi in base alla resa del servizio.
Ricordo che Lo DI ci diceva se avevamo seguito le soglie di orario giusto o no (se facevo il 100% o se facevo le consegne in ritardo).
Cap. 93-96: è vero, Lo DI ci richiamava verbalmente o chiedeva spiegazioni se c'erano problemi. Cont Cap. 99: è vero, il driver doveva indossare la divisa con logo
Cap. 103-104: la penale non doveva essere pagata dal driver, ma poteva capitare che ci eliminassero dal giro.
Non ce lo diceva nessuno, ma non trovavamo il giro nel palmare, nel senso che venivamo eliminato dal turno giornaliero.
5 Cap. 110: ferie e permessi dovevano essere richieste alla ditta appaltatrice nell'ultimo periodo (3-4 anni fa); prima bisognava dirlo al personale di TA (sig. ). Pt_2
Cont Cap. 114: per le malattie, dovevamo comunicarle a TA o a
Cap. 115: sì, era il programma a re-distribuire il giro. Cont Cap. 118: è vero, i furgoni avevano il logo di
Cap. 127-128-131: Io ho lavorato a Landriano quando l'attore lavorava a Mecenate. Quindi, nulla so”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. 3 ricorso: L'attore guidava un furgone di circa 35 quintali. Pt_2
Lui lavorava dalle 7,00 di mattina fino alle 16,00 quando finiva il giro.
Io facevo gli stessi orari.
L'attore lavorava dal lunedì al venerdì; poteva capitare che lavorasse anche il sabato in alcuni periodi (come Natale). Cont Cap. 30-31: è vero, l'attore usava un PDA palmare di attraverso cui gli venivano mandati i vari servizi giornalieri. Cont I servizi vengono mandati da un gestionale di TA o di e poi convogliati nei palmari dei vari operatori.
ADR: L'assegnazione dei giri si basava sulle zone di competenza dei driver.
Cap. 34: è vero, al driver vengono indicati luoghi e merce da prelevare. Cont Tutte queste informazioni vengono processate da TA o da
Comunque, c'è tutto scritto sul terminale;
gli impiegati di TA non danno istruzioni al driver.
Cap. 36: può capitare che un dipendete TA intervenga a dare istruzioni al driver solo se c'è una particolare spedizione o se ci sono variazioni dell'ultim'ora.
Cap. 37-39: è vero, lui si occupava anche di incassi di denaro e assegni;
poi, al rientro, li consegnava al cassiere di TA.
Cap. 73-74: era tutto praticamente già definito nel palmare.
Cap. 75: il referente della ditta appaltatrice dell'attore era presente in filiale (ricordo un referente che era anche driver).
Io mi interfacciavo coi referenti.
Cap. 89: No, non è vero, non c'erano soglie di performance predefinite.
Posso solo dire che era meglo che l'autista facesse tutte le consegne del suo giro.
Cap. 90: l'analisi dei flussi non c'era.
Cap. 93-96: io non ho mai richiamato verbalmente un autista.
Poteva capitare che chiamassi qualcuno per chiedere spiegazioni su eventuali errori o ritardi. Cont Cap. 99: è vero, il driver doveva indossare la divisa con logo
Cap. 103: la penale non doveva essere pagata dal driver.
Io non avevo il potere di sospendere il driver dal lavoro.
Cap. 104: non è vero, non ho mai detto a qualcuno di restare a casa;
era la ditta appaltatrice a gestire queste cose.
Cap. 110: ferie e permessi dovevano essere richieste alla ditta appaltatrice.
Però, in alcuni periodi, è capitato che gli autisti dovessero comunicarli a noi.
La regola, però, è che la comunicazione doveva essere fatta alla ditta.
6 Cap. 114: La malattia doveva essere comunicata al fornitore.
Capitava che il driver ci informava, ma il rapporto era con la ditta.
Cap. 115: sì, era il programma a re-distribuire il giro. Cont Cap. 118: è vero, i furgoni avevano il logo di
Cap. 127-128-131: Nulla so, non ero in quel magazzino”;
- il teste ha dichiarato: “Cap. 3 ricorso: L'attore guidava un furgone di circa 35 quintali. Testimone_3
Lui lavorava dalle 7,00 di mattina fino almeno alle 16,00-16,30.
Lavorava dal lunedì al venerdì; poteva capitare che si lavorava anche il sabato per i periodi di festa (come dicembre per
Natale). Cont Cap. 30-31: è vero, l'attore usava un PDA palmare di (così risultava dalla schermata), attraverso cui gli venivano mandati i vari servizi giornalieri.
I servizi venivano mandati dal gestionale.
ADR: L'assegnazione dei vari giri si basava sulle zone di competenza dei driver.
Cap. 34-36: è vero, al driver vengono indicati luoghi e merce da prelevare. Non so se queste queste informazioni vengono Cont processate da TA o da
Cap. 37-39: è vero, lui si occupava anche di incassi di denaro e assegni (come tutti noi autisti); poi, al rientro, li consegnava al cassiere di TA.
Cap. 73-74: il grosso risultava nel palmare.
Cap. 75: i referenti della mia ditta appaltatrice ogni tanto erano presenti in filiale, ma solo perché anche loro facevano gli autisti. Cont ADR: Se c'erano problemi, a darci le istruzioni c'erano o un'altra persona di Tes_1
Cap. 89: non c'erano soglie di performance pre-definite; sapevo solo che dovevo fare bene e tutto il lavoro.
Cap. 90: non mi risulta che facevano l'analisi dei flussi.
Ricordo però che ci diceva se avevamo rispettato le percentuali di consegne in orario (se facevo il 100% o se facevo Tes_1 le consegne in ritardo).
Cap. 93-96: è vero, poteva capitare che ci richiamava verbalmente o chiedeva spiegazioni se c'erano problemi. Tes_1
Cont Cap. 99: è vero, il driver doveva indossare la divisa con logo
Cap. 103-104: Poteva capitare che, se si sbagliava nel lavoro, si veniva eliminati dal giro o si veniva mandati in altre sedi. Cont A imporre queste “punizioni” erano quelli di
Cap. 110: ferie e permessi dovevano essere richieste a e poi lui informava la mia ditta appaltatrice. Tes_1
Cap. 114: per le malattie, dovevamo comunicarle a Tes_1
Cap. 115: sì, era il programma a re-distribuire il giro. Ma poteva essere cambiato anche manualmente. Cont Cap. 118: è vero, i furgoni avevano il logo di
Cap. 127-128-131: Io non ho lavorato a Landriano. Quindi, nulla so”;
7 - il teste ha dichiarato: “Cap. 127: è vero, lui nel periodo che mi si legge ha lavorato nel magazzino di Tes_4
Landriano.
Cap. 128: lui faceva l'autista e si occupava del carico, delle consegne e dei ritiri. Lui doveva anche incassare il denaro dei Cont clienti e poi darlo ai referenti Cont Cap. 131: noi vedevamo solo referenti di
ADR: Noi avevamo un palmare dove ricevevamo tutte le istruzioni su consegne e ritiri e questo veniva gestito
Cont esclusivamente da
Cont Per problemi, io dovevo contattare il referente di
Cont ADR: per ferie, permessi o assenze noi dovevamo ottenere l'autorizzazione dai referenti di
Cont ADR: io non ho mai visto né avuto rapporti con quelli di TA. Noi ci interfacciavamo solo con referenti
ADR: l'attore faceva giri fuori dal Comune di Milano”.
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5. Dall'istruttoria svolta è dunque emerso come, nel caso di specie, il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori fosse esercitato dalla TA tramite il proprio personale, tenuto conto che: Cont
- benché i testi attorei si siano talvolta riferiti al personale di ciò sembra essere solo frutto di confusione (probabilmente anche indotta indotto dal marchio sulle divise e sui furgoni impiegati) non essendo loro chiara la società di appartenenza del referente con cui si interfacciavano: a riprova di ciò, i Cont testi e pur parlando sia di TA sia di hanno riferito che ricevevano Tes_2 Testimone_3 istruzioni da (referente di TA) a cui dovevano chiedere ferie e permessi e da cui ricevevano Tes_1 richiami disciplinari;
- del resto, non vi è prova alcuna né dell'ingerenza di nelle attività operative né di CP_1 un'interazione tra quest'ultima e TA;
- di fatto, era la TA che organizzava il lavoro degli autisti trasmettendo giornalmente, attraverso un palmare di in uso agli stessi autisti, l'elenco delle spedizioni da gestire nel corso della giornata;
- pur potendo l'autista gestire autonomamente l'ordine delle consegne, era sempre all'ufficio TA che faceva riferimento per la risoluzione di qualunque problema dovesse presentarsi con le consegne stesse;
- le assenze venivano comunicate al personale di TA, così come era il personale di TA a gestire i periodi di ferie degli autisti;
- i lavoratori avevano un rapporto diretto, nella esecuzione della prestazione e nella gestione del servizio, con il personale di TA, mentre si registrava una sostanziale assenza “sul campo” di referenti dei vari appaltatori;
- quanto a contestazioni disciplinari e sanzioni, tre testimoni hanno confermato che, di fatto, fosse TA
a decidere;
- se pure il teste ha affermato di aver applicato le penali direttamente ai fornitori, di tale Tes_1 circostanza non vi è alcuna prova documentale.
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5. L'assenza di prove circa l'asserita ingerenza di nelle attività operative o di un'interazione CP_1 tra quest'ultima e TA implica il rigetto di tutte le domande svolte nei confronti di CP_1
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6. Dalle risultanze istruttorie, invece, appare evidente che nei periodi di causa non vi fosse alcun rapporto di effettiva dipendenza con le formali datrici di lavoro, che non gestivano il rapporto di lavoro degli autisti.
6.1. Deve quindi essere accertata la non genuinità dei contratti intercorsi tra TA e le formali datrici di lavoro indicate in ricorso, con costituzione tra la parte attrice e TA s.r.l. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno alle dipendenze di quest'ultima a decorrere dalla data indicata nel ricorso, quale inizio della prestazione lavorativa in favore di TA.
6.2. Alla parte attrice non può però essere attribuita l'indennità risarcitoria ex art. 39, comma 2, d.lgs. n.
81/2015, essendo pacifico che il lavoratore appellato abbia continuato a lavorare presso la filiale anche dopo l'instaurazione del giudizio.
Sulla non debenza di tale indennità si riportano le conclusioni cui è giunta la Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 700/2025:
“La norma invocata dall'appellante, dettata in materia di somministrazione irregolare di manodopera, stabilisce che, nel caso in cui il giudice accolga la domanda di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, “condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Ad avviso del Collegio, il riconoscimento dell'indennità ivi prevista presuppone che vi sia stata un'interruzione nella funzionalità del rapporto;
l'indennità, infatti, copre il danno forfettizzato relativo al periodo cosiddetto “intermedio”, ossia all'intervallo temporale che corre dalla cessazione dell'attività lavorativa fino alla sentenza che ordina la costituzione del rapporto. In questo senso depone il tenore letterale della disposizione, secondo cui l'indennità in parola ha funzione di
“risarcimento del danno” e ristora il pregiudizio subito dal lavoratore nel “periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie difetta il presupposto della cessazione dell'attività lavorativa, Cont essendo incontestato in causa che il lavoratore non abbia mai interrotto la propria attività lavorativa presso la filiale di fino alla sentenza con la quale il Tribunale ha disposto la costituzione del rapporto di lavoro tra le parti”. CP_2
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9 7. Dall'accertamento del rapporto di lavoro a tempo pieno, spettano all'attore le differenze retributive per tredicesima e quattordicesima mensilità, atteso che le formali datrici di lavoro hanno corrisposto detti emolumenti mediante frazionamento in quota mensile rapportata al part-time (anziché al tempo pieno).
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8. Va pure accolta la domanda attorea di ottenere gli scatti di anzianità ex art. 17 CCNL.
Ed invero, gli scatti venivano azzerati in occasione di ogni cambio di datore di lavoro formale. Cont Dall'imputazione del rapporto in capo a sin dall'inizio delle rispettive prestazioni discende quindi il diritto alla maturazione progressiva degli scatti sin dalle date di inizio dei primi rapporti..
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9. Risulta in atti che l'attore fino a maggio 2017 è stato inquadrato nel livello 5 CCNL Logistica, per poi essere inquadrato nel livello 4 CCNL Logistica sino all'introduzione del livello G1 da parte del rinnovo del CCNL di dicembre 2017.
Orbene, tenuto conto che i testimoni hanno confermato che, nel corso di tutti i periodi di causa,
l'attore ha sempre svolto le medesime mansioni di autista di furgoni, deve essere riconosciuto anche per il periodo iniziale l'inquadramento nel livello 4 (al quale appartengono, tra i titoli esemplificativi, anche
“altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello”) e le differenze retributive derivanti da tale inquadramento.
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10. Non possono essere riconosciute le differenze per indennità di trasferta ex art. 62, co. 3, CCNL, non essendo stato dimostrato testimonialmente che il lavoratore svolgeva il giro delle consegne in territorio extra-urbano per oltre 6 ore.
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11. Infine, va certamente attribuita all'attore l'indennità di maneggio denaro ex art. 15 CCNL, essendo stato dimostrato testimonialmente che l'attore ha sempre gestito gli incassi dei clienti, per poi riportarli in magazzino a fine giornata.
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12. In relazione al quantum creditorio, possono ritenersi congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea
(decurtato quanto richiesto a titolo di differenze per indennità di trasferta).
12.1. Al riguardo, infatti, si rivelano inconferenti le contestazioni con cui le convenute hanno rilevato l'assenza “dei criteri di calcolo utilizzati e delle somme, per ciascuna voce, prese in considerazione” (cfr. pag. 29 della Cont memoria di TA e pag. 24 della memoria di .
Ed invero, nell'allegato n. 30 al ricorso la paga mensile spettante in relazione al livello preteso e l'ammontare delle singole voci invocate (per 13ma e 14ma, indennità di maneggio, indennità di trasferta, etc.) in relazione al numero di giorni di lavoro, mese per mese.
10 Sarebbe stato onere di parte convenuta avanzare specifiche obiezioni per evidenziare eventuali errori di calcolo o discrasie rispetto alle previsioni del CCNL.
12.2. Va poi disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute.
Infatti, deve osservarsi che, con la l. n. 92/2012, sono state introdotte alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 St. Lav., instaurando pertanto un regime di stabilità attenuata che non sembra giustificare più il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro.
Come già stabilito da questo Tribunale, tale normativa “non appare idonea ad assicurare la stabilità e continuità del rapporto di lavoro la quale sola per la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 63 del
1966) consente il venir meno del metus del lavoratore e l'effettiva possibilità di fare valere il proprio diritto” (cfr. Trib.
Milano, Sez. Lav., n. 3324/2016).
Detto orientamento è stato espresso pure dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 379/2019
(recentemente confermata dalla stessa Corte con sent. n. 966/2020), che ha affermato quanto segue:
“Si osserva in diritto che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018;
Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto.
Non appare superfluo, sul punto, ricordare l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della Corte Costituzionale n.
63/1966 e n. 174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 legge 300/1970. Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti.
Secondo la Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione".
E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere
11 vietando qualunque tipo di rinuncia anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione.
Con la sentenza n. 174/1972 la Corte Cost. ha poi ritenuto che, in caso di applicabilità dell'art. 18 St. Lav. si ha, come nel pubblico impiego, una vera stabilità; ha infatti al riguardo precisato che "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", situazione di completa reintegrazione che non può essere ravvisata in tutti i casi (come quelli di applicazione della legge 604/1966) "per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione;
sicché per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo".
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata, riscontrando il requisito della stabilità del posto di lavoro tutte le volte in cui, sul piano sostanziale, la disciplina del rapporto subordini il licenziamento a circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano della tutela dei diritti, affidi al giudice il sindacato su tali circostante con la facoltà di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (Cass., S.U., 12.4.1976, n. 1268; Cass., 19.8,2011, n. 17399).
Rimozione che, secondo la Cassazione, non può esaurirsi nella previsione di un risarcimento del danno ma deve concretizzarsi nell'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass., 23.6.2003, n. 9968; Cass.,
20.6.1997, n. 5494; Cass., 13.9.1997, n. 9137).
Il quadro normativo, rispetto alle citate pronunce della Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria.
Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro vada verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un
12 giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez.un. 4942/12; Cass. 10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass.
4.6.2014 n. 12553).
Il Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L.
n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”.
Si tratta di argomentazioni alle quali il Tribunale intende dare continuità.
Pertanto, in relazione a diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l. n. 92/2012
(18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (ossia a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità in costanza di rapporto avrebbe potuto trovare condizionamenti stante la vigenza della nuova disciplina, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Pertanto, nel caso in esame, non può dirsi verificata alcuna estinzione per prescrizione.
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13. Le spese seguono la soccombenza quanto ai rapporti tra l'attrore e TA s.r.l.
Per quel che attiene ai rapporti tra la parte attrice e la complessità delle questioni e delle CP_1
Cont vicende oggetto di giudizio, la peculiarità dei rapporti tra e S.T.A., tenuto anche conto della Cont confusione generata dall'impiego del logo “ sulle divise e sui mezzi impiegati nello svolgimento della prestazione, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
- accerta e dichiara la non genuinità degli appalti intercorsi tra la convenuta TA s.r.l. e le formali datrici di lavoro dell'attore;
- dichiara costituito tra l'attore e la convenuta TA s.r.l. un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello G1 del CCNL applicato, alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 14.10.2015;
- condanna la convenuta TA s.r.l. all'assunzione dell'attore con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 15.051,91, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- rigetta le domande di parte attrice avanzate nei confronti della convenuta CP_1
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- compensa le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta CP_1
- condanna la convenuta TA s.r.l. al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali nella misura di euro 259,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore difensori antistatari.
Milano, 22.10.2025
Il giudice
RA AR
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