Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4748/2024 R.G.L.
TRA con sede in Napoli, via Ferrara n.74 in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Alessandro Librino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Monte di Dio n.25.
RICORRENTE E
, in persona del Presidente del Comitato di Controparte_1
Gestione dell , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Controparte_2
Vito, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, via Max Casaburi n.8.
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Pt_3 dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato presso l Controparte_3 in Napoli, via De Gasperi n. 55
NONCHE'
, in persona del Direttore Regionale pro tempore della rappresentato CP_4 CP_5
e difeso dall'avv. Carlo Maria Liguori, elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro. RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 26.2.2024 ha esposto di avere ricevuto notifica il 22.1.2024 dall Controparte_6
2) avviso di addebito 371201600103842022000 notificato il 29.8.2016 relativo a omissione contributive “modello DM10 ” anno 2016 per l'importo complessivo di € 1.198,28; 3) avviso di addebito 37120160021403785000 notificato il 19.12.2016 relativo a omissione contributive “modello DM10 ” anno 2016 per l'importo complessivo di € 2.126,91; 4) avviso di addebito 37120170002696620000 notificato il 22.7.2017 relativo a omissione contributive “modello DM10 ” anno 2017 per l'importo complessivo di € 714,46. Sosteneva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per assenza di valido titolo esecutivo, asserendo di non avere mai ricevuto notifica né della cartella esattoriale né degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione stessa;
eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 co.9 L. 335/1995 dei crediti previdenziali non versati del 2016 e 2017. Concludeva chiedendo di “1) in via preliminare sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata sussistendo i gravi motivi ivi richiesti ed in considerazione della apparente fondatezza della presente opposizione;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell' intimazione di pagamento n. 07120249006902924000 notificato in data 22/01/2024; 3) per l'effetto annullare le somme iscritte a ruolo e contenute intimazione di pagamento n. 07120249006902924000 notificato in data 22/01/2024 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti che dichiarano di averne fatto anticipo”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione del ruolo, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999, l si costituiva, eccependo Pt_3 preliminarmente l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire, richiamando la recente modifica all'art. 12 DPR 602/73, intervenuta con la legge n.215 del 17 dicembre 2021 di conversione del Decreto-legge n.146 del 21.10.2021 che ha introdotto all'articolo 12 il comma 4 bis. In via subordinata eccepiva l'infondatezza dell'opposizione nel merito asserendo di avere notificato alla società gli avvisi di addebito nn. 37120160010384202000, 37120160021403785000, 37120170002696620000 a mezzo pec all'indirizzo rispettivamente il 29.8.2016, il 19.12.2016 e il 22.7.2017. Email_1
Contestava l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto il termine era stato interrotto prima della notifica degli avvisi di addebito del 2016 e 2017 e successivamente dalla notifica dell'intimazione di pagamento in data 22.1.2024, atteso che tutti i termini prescrizionali erano rimasti sospesi per 311 giorni nel periodo COVID, ai quali dovevano aggiungersi ulteriori 542 giorni secondo il disposto dell'articolo 68, comma 1 del Decreto Legge 68/2020. In via gradata eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all in CP_7 relazione all' eccezione di prescrizione successiva alla notifica del titolo esecutivo.
Concludeva chiedendo: “in via principale e preliminare dichiarare l'INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE per carenza di interesse ad agire con vittoria di spese;
-in via subordinata rigettare il ricorso sotto ogni profilo, con vittoria di spese;
-in via gradata chiarare il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto ad Pt_3 Contr
con vittoria di spese;
-nel caso di inerzia dell' , Controparte_8
ESONERARE l' DALLE SPESE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, Pt_3 Contr addebitandole esclusivamente all' e trasmettere gli atti alla Corte dei Conti per accertare e dichiarare la responsabilità contabile dei dipendenti di Equitalia per danno erariale”.
L si costituiva, rilevando la regolare notifica degli Controparte_6 atti presenti nell'intimazione di pagamento da parte degli enti impositori, come da estratto di ruolo (cartella 07120170071169903000, data notifica 23/08/2017; avviso di addebito 37120160010384202000, data notifica 29/08/2016; avviso di addebito 37120160021403785000, data notifica 19/12/2016). Precisava anche la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione (intimazione di pagamento 07120189045929672000 notificata il 05.09.2018 a mezzo pec e intimazione di pagamento 07120199024287343000 notificata il 26.06.2019). Eccepiva, infine, la propria l'estraneità alla pretesa creditoria tra l'ente impositore, effettivo titolare del credito, e il contribuente, precisando di essere legittimata solo a riscuotere i contributi o a riceverne il pagamento. Concludeva chiedendo: “Rigettare la domanda del ricorrente in quanto l'intimazione di pagamento e la cartella esattoriale sono stati regolarmente notificati come da documentazione depositata e sono stati notificati anche atti interruttivi della Contr prescrizione in subordine: manlevare da qualsiasi responsabilità che ha regolarmente notificato gli atti di propria competenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio”.
L si costituiva, eccependo la tardività dell'opposizione alla cartella esattoriale CP_4
n. 071/2017/0071169903/000, asserendo che la stessa era stata notificata in data antecedente il termine utile rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario (26.2.24); eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva addebitando l'eventuale omessa notifica all;
infine, contestava Controparte_6
l'eccezione di prescrizione. Concludeva chiedendo: “in via principale, per il rigetto della domanda poiché inammissibile per tardività della domanda proposta, ex art. 24, comma quinto, D.lgs n. 46/1999, per essere trascorso il relativo termine perentorio di gg. 40 dalla notifica della contestata cartella esattoriale e per essere, altresì, maturato il termine perentorio di gg. 20 dalla data di ricezione dell'intimazione di pagamento, per le sollevate eccezioni di tipo formale. Nel merito, per la reiezione della domanda attorea poiché infondata e non provata. In ogni caso, per la carente legittimazione passiva dell' CP_4 in ordine ad eccezioni di tipo formale relative alla procedura coattiva (con particolare riferimento alla notifica della cartella esattoriale impugnata), poiché responsabile l' . In via subordinata, in caso di accoglimento Controparte_10 dell'eccezione di prescrizione, attribuire tale circostanza a negligenza della sola
. Vinte le spese del giudizio”. Controparte_10
In esito alla udienza cartolare del 27-3-25, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente deve rilevarsi che si verte nella fattispecie in materia di opposizione all'intimazione di pagamento, connessa all'omesso versamento di contributi. Sempre in via preliminare, va osservata l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso, essendo stato il ricorso stesso depositato entro i 40 giorni dalla notifica della intimazione (risalendo quest'ultima al 22.1.24 e il deposito del ricorso al 26.2.24). E' altresì infondata l'eccezione sia dell che dell circa la propria rispettiva Pt_3 CP_4 carenza di legittimazione passiva, considerato che entrambi sono gli enti impositori con riferimento alla cartella e agli avvisi di cui si tratta e che sono state avanzate anche censure di merito e non solo di forma;
analogamente, è infondata la medesima eccezione avanzata da , tenuto conto del fatto che Controparte_6
l'atto oggetto della impugnazione è una intimazione di pagamento, la cui notifica promana, appunto, da detta convenuta.
L'opposizione è solo in parte fondata e come tale deve essere accolta nei limiti di cui si dirà.
In tema di prescrizione, va rammentato sul punto che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, recita: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (...) A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni». Il comma 10 dello stesso articolo aggiunge: «I termini di prescrizione di cui al comma
9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge (17.8.1995: cfr. art. 17), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi e le procedure in corso». Inoltre, rileva sul punto la pronuncia della Cassazione a sezioni unite n. 23397/16, a tenore della quale la mancata impugnazione di un qualunque atto impositivo non comporta l'allungamento del termine prescrizionale, al contrario del diritto di credito contenuto in una sentenza passata in giudicato, che invece si prescrive in dieci anni. La fattispecie posta all'attenzione della Cassazione trae origine dall' opposizione di un'intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali proposta avanti al Tribunale, che aveva dichiarato Pt_3 inammissibile per tardività l'opposizione, mentre la Corte di appello aveva ritenuto prescritto il credito vantato dall'ente con la cartella di pagamento, in quanto l'intimazione di pagamento era stata notificata oltre i cinque anni dalla notifica della predetta cartella. L aveva proposto ricorso per Cassazione, dolendosi di un'interpretazione errata Pt_3 della norma, atteso che la cartella di pagamento era divenuta definitiva per assenza di impugnazione e pertanto trovava applicazione il termine prescrizionale ordinario di dieci anni. I giudici di legittimità hanno quindi rimesso la decisione alle Sezioni Unite, ravvisandosi un contrasto giurisprudenziale sul punto, legato all'interpretazione dell'articolo 2953 c.c., che disciplina gli effetti del giudizio sulle prescrizioni brevi. Dovendo affrontare l'operatività o meno della “conversione” del termine di prescrizione breve in ordinario decennale, dopo la mancata impugnazione di atti di riscossione riferiti alle sanzioni amministrative, ai contributi previdenziali o altra entrata tributaria, occorrendo disquisire se tale omessa impugnazione fosse idonea a trasformare il termine da breve a decennale, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la prescrizione di dieci anni prevista dall'articolo 2953 del c.c. ( "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"), decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e che l'eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa. Ne consegue che tutti gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo, compresa la cartella di pagamento e l'accertamento esecutivo, non sono da ritenersi idonei ad acquistare efficacia di giudicato, venendosi quindi ad affermare il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario di dieci anni.
Del resto, la pronuncia a SS.UU . si pone nel solco di quelle che in passato hanno ritenuto l'art. 2953 c.c. applicabile ai soli titoli di formazione giudiziale (Cassazione civile, sez.un., 10 dicembre 2009, n.25790; Cassazione civile, sez.V, 11 marzo 2011, n.5837; Cassazione civile, sez.V, 23 marzo 2011, n.6617; Cassazione civile, sez.V, 5 aprile 2013, n.8380; Cassazione civile, sez.V, 13 luglio 2012, n.11941; e ancora Cassazione civile, sez. V, 25 maggio 2007, n.12263, secondo cui "l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito ( qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'articolo 2953 c.c. ai fini della prescrizione, in quanto non vi è motivo di equiparare, stante la diversità sostanziale della procedura di formazione del titolo, l'iscrizione a ruolo non opposta e la sentenza passata in giudicato o il decreto ingiuntivo irrevocabile, trattandosi pur sempre di un titolo giudiziale” .
Orbene, dalle rispettive produzioni documentali di e risulta che la cartella n. CP_4 Pt_3
07120170071169903000 veniva notificata il 23/08/2017, come da pec di consegna e che gli avvisi di addebito nn. 37120160021403785000 e 37120170002696620000 venivano notificati rispettivamente il 19/12/2016 e il 22.7.2017. Inoltre, si precisa, sono stati notificati anche atti interruttivi della prescrizione: in particolare l'intimazione di pagamento 07120189045929672000 notificata il
05.09.2018 a mezzo pec (v. intimazione e relata nella produzione di parte convenuta e l'intimazione di pagamento 07120199024287343000 notificata il 26.06.2019 CP_7
(v. intimazione e relata nella produzione . CP_7
Ne consegue che , risalendo la notifica della cartella e dei due avvisi, per come si è detto sopra, alle date del 23.8.17, 19.12.16, 22.7.17, ed essendo intervenuti non solo il 22.1.24, come pacifico, ma anche in precedenza, il 5.9.18 e il 26.6.19, pertanto entro il quinquennio successivo a tali date, due ulteriori atti di esercizio della pretesa creditoria da parte degli enti e del loro concessionario (sotto forma di inizio di azione esecutiva, per il tramite della notifica delle due intimazioni citate e di quella opposta, l'eccezione di prescrizione avente a oggetto la quasi totalità degli avvisi sopra indicati e la cartella opposta è infondata. Consegue il rigetto del ricorso sul punto.
Quanto all'avviso n. 371201600103842022000, invece, la domanda è fondata;
si deve rilevare in primo luogo l'assenza di prova della relativa notifica, in quanto dalla documentazione presente nella produzione delle parti convenute non si evince come avvenuta la relativa consegna , in quanto si tratta di atto telematico dal contenuto non visionabile. Tale avviso risale all'anno 2016 e concerne crediti relativi a contributi che avrebbero dovuto essere pagati nel medesimo anno;
ne consegue che, in assenza della prova della relativa notifica, primo atto interruttivo certo è integrato dalla notifica dell'intimazione oggetto di opposizione risalente al 22.1.24 e pertanto a ben più di cinque dalla maturazione dei crediti. In parte qua pertanto il ricorso deve essere accolto, Pertanto, alla luce della natura di atto pre esecutivo della ingiunzione di pagamento ( v. Cass., 28 luglio 2005, n. 15617, adattabile anche alla materia non fiscale:
“l'ingiunzione fiscale cumula in sè la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario ha l'atto di precetto" ( Cass., n. 1006 del 2003; n. 8335 del 2003), deve essere dichiarata l'inesistenza del diritto dell'ente impositore di procedere ad esecuzione forzata per il tramite dell'intimazione in parola con specifico riferimento ai crediti portati dall'avviso di addebito n. 371201600103842022000, a cagione del decorso del termine prescrizionale quinquennale dalla notifica, non preceduto da alcun valido atto interruttivo della prescrizione. Non altrettanto deve dirsi quanto alla parte dell'intimazione che concerne la cartella n. 07120170071169903000, e gli avvisi 37120160021403785000 e 37120170002696620000 , in relazione alla quale il ricorso deve essere rigettato, per quanto sopra detto, con la conseguenza che i detti avvisi e cartella restano incontrovertibili, salve diverse determinazioni in sede amministrativa. Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate a carico delle due parti convenute in solido, come da dispositivo, in misura pari a un terzo e con attribuzione, mentre per i restanti due terzi, alla luce – appunto – dell'accoglimento parziale che si risolve in una reciproca soccombenza, se ne stima corretta la relativa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara inesistente il diritto dell'ente impositore di procedere ad esecuzione forzata in relazione all'avviso di addebito Pt_3
n. 371201600103842022000, di cui alla intimazione di pagamento n. 07120249006902924000, notificata alla società ricorrente il 22.1.24; rigetta per il resto l'opposizione; dichiara compensate le spese di lite in misura pari a due terzi, condannando le parti convenute in solido tra loro al pagamento del retante terzo in favore dell'opponente, terzo che liquida in complessivi euro 630,00, oltre cpa e spese generali come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, 29.5.25 Il Giudice del lavoro dr. Elisa Tomassi