Art. 2.
L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza e' fissato in 380 unita'.
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260 , e' abrogato.
L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza e' fissato in 380 unita'.
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260 , e' abrogato.