Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 04/06/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 23777 ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Nicola Barbatelli presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...]
rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.11.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di avere lavorato con contratti a tempo determinato, in qualità di docente, alle dipendenze del convenuto, per gli anni scolastici e presso gli istituti specificamente indicati nel CP_1
ricorso, e in particolare per il periodo dal 18/11/2017 al 31/08/2018 e per lo stesso a.s. anche dal 27/09/2017 al 17/11/2017 ; dal 17/10/2018 al 31/08/2019 e per lo stesso a.s. anche dal
01/09/2018 al 16/10/2018.
Tanto premesso, lamentando di non aver ricevuto nelle indicate annualità, in quanto precaria, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per
evidenziando la discriminazione perpetrata dalla convenuta in danno del personale a tempo determinato, ha concluso : “- previa eventuale disapplicazione dell'art.
1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui per gli anni scolastici, 2017/2018 - 2018/2019, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, condannarsi il al riconoscimento del Controparte_1
beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici per l'ammontare di € 1.000,00” .
Nel resistere alla domanda il convenuto ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in CP_1 diritto chiedendone l'integrale rigetto.
Ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione ritenendo che la giurisdizione in materia, rientri nella cognizione del Giudice Amministrativo.
Nel merito, ha chiesto il rigetto affermando che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato che abbia svolto solo ed esclusivamente supplenze brevi e saltuarie;
ha infine eccepito la prescrizione del beneficio relativamente ad entrambi gli anni scolastici -2017/2018 e 2018/2019- oggetto di domanda.
*****
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625). Nei casi in esame, la domanda della ricorrente verte essenzialmente sull'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
[...]
derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, Controparte_1 alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n.
3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che : “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C- 450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a CP_1
termine. Ciò premesso in punto di diritto, la domanda va rigettata.
Con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata dal ministero convenuto avuto riguardo agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 oggetto di domanda, la stessa risulta fondata.
Va infatti osservato che il primo valido atto interruttivo è individuabile nella diffida inviata a mezzo pec al convenuto in data 25.10.2024 risultando pertanto prescritto quanto CP_1
maturato anteriormente alla data del 25.10.2019, dovendosi applicare il termine quinquennale di prescrizione, alla luce dei principi enunciati sul punto dalla Suprema Corte nella più volte richiamata sentenza, in cui si legge “…il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne CP_1
abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n.
10219).
19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.”
Quanto alla decorrenza inoltre si chiarisce che“… la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità…” ( cfr Cass cit).
Nel caso di specie l'incarico per gli anni scolastici richiesti è stato conferito rispettivamente il
27.09.2017 e il 17.10.2018
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano così come in dispositivo ai sensi dell'art 152 bis disp att cpc.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
257,00
Napoli, 04.06.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)