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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Componente
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 103 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato PREVIDI FERDINANDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato SPAGGIARI BARBARA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto, modifica (art. 473-bis. 29 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte sostitutive di udienza depositate da ambo le parti il 28/05/2025
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è la figlia in data R_1
20/03/2021.
2. Le parti hanno ottenuto da questo Tribunale il decreto collegiale n. 1137/2022 in data 11/02/2022, passato in giudicato, con cui sono stati regolati i rapporti personali ed economici tra genitori e figlia minore.
3. Con ricorso del 10/01/2025, ha chiesto modifiche di tali Parte_1
statuizioni.
4. Nel giudizio così radicato si è costituito , domandando Controparte_1
respingersi le pretese avversarie e chiedendo a propria volta modifiche delle medesime statuizioni.
5. Le parti hanno in seguito raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“I) confermare l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre, Persona_2
con cui la figlia manterrà la propria residenza anagrafica (attualmente in Modena, strada Santa Liberata n. 150/1); con l'impegno dei genitori a consultarsi reciprocamente e ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla sua istruzione, educazione e salute, da condividersi tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle R_ aspirazioni di .
II) salvo diversi accordi via via raggiunti tra le parti, e nel massimo rispetto delle
R_ esigenze di , anche in considerazione della sua età e crescita, riconoscersi il diritto-dovere del padre, ferma la facoltà di vedere la figlia quando lo voglia con preavviso anche solo telefonico, di tenerla presso di sé con le seguenti modalità:
R_ a) a settimane alternate, il padre trascorrerà con il fine settimana, dalle ore
9 del sabato mattina alle ore 20 della domenica sera, quando sarà sua cura riaccompagnarla presso l'abitazione materna dopo aver cenato assieme alla figlia.
Per favorir una maggior frequentazione tra la bambina e il padre e tenuto conto che il sig. ha turni lavorativi che variano di settimana in settimana, CP_1
alternando mattina, pomeriggio e sera, le parti espressamente convengono che, con pagina 2 di 6 R_ riferimento ai weekend in cui sarà affidata al padre, il periodo di affido di cui sopra verrà esteso con le seguenti modalità:
- quando il padre il venerdì avrà il turno lavorativo del mattino: sarà sua cura R_ R_ prelevare alle ore 16 all'uscita dalla scuola materna ( , dunque, pernotterà presso l'abitazione paterna anche la notte tra il venerdì e il sabato);
- quando il padre il lunedì avrà il turno lavorativo del pomeriggio o della notte: R_ sarà sua cura tener presso di sé sino al lunedì mattina, quando sarà sua cura
R_ accompagnarla a scuola per l'orario di inizio delle lezioni ( , dunque, pernotterà presso l'abitazione paterna anche la notte tra la domenica e il lunedì). R_ b) quando invece trascorrerà il fine settimana con la madre, poiché i già ricordati turni lavorativi del sig. non gli consentono di tener presso di CP_1
R_ sé con regolarità durante i pomeriggi/sere infrasettimanali:
R_
- quando il padre il venerdì avrà il turno lavorativo del mattino: trascorrerà con il padre dal venerdì pomeriggio alle ore 16, quando sarà cura del padre prelevarla all'uscita dalla scuola, al sabato mattina alle ore 10, quando il padre avrà cura di riaccompagnarla presso la casa materna;
R_
- quando il padre il venerdì avrà il turno lavorativo del pomeriggio: trascorrerà con il padre dal sabato sera alle ore 18 alla domenica mattina alle ore
10, dopo colazione;
R_
- quando il padre il venerdì avrà il turno lavorativo della notte: resterà con la madre
R_ Nei periodi di suo affidamento, sarà cura del padre prelevare presso l'abitazione materna o presso la scuola frequentata dalla bambina e poi riaccompagnarla (di volta in volta presso l'abitazione materna ovvero presso la scuola all'inizio delle lezioni). R_ c) durante le vacanze natalizie: trascorrerà, alternativamente negli anni, la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; il periodo dal 26 dicembre al pomeriggio del 1 gennaio con un genitore e dalla sera del 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro;
d) durante le vacanze pasquali: tenuto conto che le scuole solitamente chiudono sei R_ giorni (dal giovedì prima di Pasqua al martedì successivo), disporsi che pagina 3 di 6 trascorra tre giorni con ciascun genitore, comprensivi, alternativamente negli anni, il giorno di Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
e) durante le vacanze estive, coincidenti con le vacanze scolastiche: disporsi il diritto-dovere tanto della madre quanto del padre di trascorrere con la figlia un periodo di affidamento esclusivo non inferiore a 14 (quattordici) giorni, anche non consecutivi. Le parti, al fine di consentire un'adeguata programmazione delle vacanze, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente entro il mese di giungo di ogni anno le date delle ferie dal lavoro e i rispettivi periodi di affidamento estivo
R_ di . I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove andranno con la figlia. Fuori dai rispettivi periodi di affido esclusivo, restano valide le pattuizioni qui raggiunte per l'ordinaria alternata collocazione di R_
, come previste alle lettere a) e b) che precedono.
III) in ragione della prevalente collocazione della minore presso la madre, disporre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
R_ di , versando in favore di sino a che la figlia risiederà con Parte_1
la stessa e sino alla sua indipendenza economica, una somma mensile non inferiore ad euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente in relazione alle variazioni degli usuali indici
Istat.
IV) oltre a quanto precede, disporre che le parti dovranno sostenere nella misura R_ del 50% cadauna tanto la retta della scuola materna frequentata da , quanto le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della stessa. Per spese straordinarie devono intendersi quelle individuate nel seguente schema adottato dal Protocollo del Tribunale di Modena, d'intesa con il relativo Consiglio dell'Ordine degli avvocati:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del SSN;
pagina 4 di 6 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) ciascuno provvederà a sostenere in via esclusiva le spese di
R_ baby sitter quando affidatario di;
Ciascun genitore dovrà corrispondere all'altro quanto dovuto, previa esibizione della documentazione di spesa, una volta al mese, fatta eccezione per le spese urgenti, e salva la compensazione tra le reciproche ragioni di credito.
V) disporsi l'assegnazione in via esclusiva alla madre Parte_1
R_ dell'assegno unico previsto per legge a favore della figlia;
VI) le spese legali della presente procedura devono intendersi compensate tra le parti, in quanto ognuna provvederà a pagare il professionista dal quale è assistita.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in pagina 5 di 6 modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della figlia minore.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto di questo Tribunale n.
1137/2022 in data 11/02/2022, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
Alberto Rizzo
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