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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/06/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima
F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. N.R.G. 793 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
, ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenzo Loprevite, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2025, il ricorrente in epigrafe, esponeva che l' , con lettera del 15/11/2024, gli richiedeva la restituzione della somma di € CP_2
828,98 indebitamente percepita a titolo di trattamento di famiglia dal 1.1.2024 al
30.11.2024 per un totale di 11 mensilità, per superamento dei limiti di reddito.
Avverso il suddetto provvedimento presentava ricorso amministrativo al Comitato CP_ Provinciale in data 20.12.2024, rimasto senza esito.
Nel merito argomentava l'infondatezza della richiesta deducendo di non aver superato i limiti di reddito previsti e che, anzi, aveva ricevuto una prestazione inferiore a quella prevista in ragione del reddito prodotto.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della previdenza al fine di sentire accertare il proprio diritto a percepire i trattamenti di famiglia per il periodo in contestazione e, per l'effetto, annullare o dichiarare nullo il provvedimento d'indebito per € 828,98, con conseguente condanna dell'Ente alla restituzione di tutte le somme dallo stesso eventualmente trattenute nelle more, oltre interessi e rivalutazione;
e per sentire condannare l' al pagamento della somma residua, quantificata in € CP_2
253,00 a titolo di trattamenti di famiglia.
Si costituiva in giudizio l' che rappresentava che, alla luce delle contestazioni CP_2
formulate dal ricorrente, l'ufficio aveva provveduto a rielaborare i dati reddituali, ripristinando gli importi già in pagamento nell'anno 2024, prima della ricostituzione del 25/10/2024. Evidenziava, altresì, che era stato calcolato un credito in favore del ricorrente, da 1° gennaio 2024 sino al 30/04/2025 di € 1.832,05, dal quale dovrà essere trattenuto interamente il debito in contestazione.
Concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Successivamente, con non rituale memoria generica depositata in data 15 aprile
2025, l' dichiarava di aver proceduto in autotutela, con l'allegata Disposizione CP_2
n° 670001- 25-0016 del 14/04/2025, ad annullare l'indebito per cui è causa, e di aver
Pag. 2 di 5 calcolato il conguaglio dei maggiori pagamenti a credito del ricorrente, insistendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
All'esito delle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 24 aprile successivo, questo giudice rinviava la decisione onerando l' a depositare la prova CP_2 dell'avvenuto integrale pagamento, fissando termine, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, sino al 5 giugno 2025 per il deposito di note scritte.
Depositate le note in sostituzione da entrambi i contendenti, la causa è decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L' , benché onerato con l'ordinanza del 24 aprile u.s. a depositare prova del CP_2
pagamento del credito accertato in favore del ricorrente, con le richiamate note si è limitato a riportarsi a quanto già dedotto ed allegato, senza comprovare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
Pertanto, ritiene il giudice che non possa reputarsi cessata la materia del contendere, permanendo l'interesse del ricorrente a una pronuncia giudiziale.
Il sig. ha adito il giudice per sentire accertare, per un verso, Parte_1 di non essere tenuto a restituire le somme per la cui restituzione l' ha attivato la CP_2
procedura di recupero dei pagamenti indebiti contestando il superamento della soglia reddituale e, per altro verso, per ottenere il pagamento delle maggiori somme spettantigli per legge a titolo di trattamento di famiglia in corrispondenza del reddito effettivo familiare.
L' con la c.d. memoria integrativa depositata il 15 aprile 2025, che si ritiene di CP_2
dover acquisire con gli allegati in quanto integralmente richiamata in sede di rituali note di trattazione, ha precisato che il provvedimento in contestazione è stato annullato in autotutela e che con la ricostituzione del 15/04/2025 si è proceduto a riliquidare l'assegno ed a gestire gli arretrati calcolati, scomputando integralmente gli importi a debito. Allegava il provvedimento di autotutela del 14/04/2025, il TE08 del
15/04/2025 e la gestione arretrati (ARTE).
Quanto al provvedimento di ricostituzione documentale emesso in data 25.10.2024, riferito alla riliquidazione dell'assegno n. 002-679017014731 Cat. IO, decorrenza 1° novembre 2018, l' riconosceva l'errore di calcolo dei redditi personali per gli CP_2
Pag. 3 di 5 anni 2022 e 2023 e comunicava che l'assegno di invalidità era stato ricalcolato a decorrere dal 1° gennaio 2024: “Dalla verifica reddituale si è rilevato che l'ammontare dei redditi, per i suddetti anni di riferimento, risulta di un importo inferiore rispetto a quello considerato nella riliquidazione contestata, tale da aver diritto all'integrazione al trattamento minimo e all'incremento del trattamento di famiglia. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE
l'annullamento del provvedimento in oggetto emesso in data 25.10.2024 nei confronti di ”. Parte_1
Pertanto, con il suddetto provvedimento in autotutela l' ha provveduto CP_2 all'annullamento dell'indebito.
Dal TE08 del 15 aprile 2025 risulta che il ricorrente per il periodo dal 1° gennaio
2024 ad aprile 2025 ha maturato un credito di € 1.857,87 comprendente la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, la rideterminazione del trattamento di famiglia e la rideterminazione incremento L.197/2022, ricalcolate rispetto al TE08 del 25 ottobre 2024, esitato nella richiesta di recupero di cui alla missiva impugnata.
L' , pertanto, per le medesime causali, non solo riconosce la non sussistenza CP_2 dell'indebito, ma accerta che il ricorrente aveva diritto a percepire un maggior importo.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, in virtù delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi non ripetibile l'indebito contestato per il periodo che va dal gennaio a novembre 2024, annullato in via di autotutela.
Quanto alla seconda domanda, vale a dire il pagamento delle maggiori somme non liquidate, l va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_2
€ 1.857,87, per come accertate dall' stesso e di cui parte ricorrente chiede il CP_1
riconoscimento con le note depositate il 22 maggio 2025.
Pag. 4 di 5 Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_2 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non ripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione contenuta nel provvedimento datato 15.11.2024, annullato in autotutela dall' ; CP_2 condanna l' al pagamento della somma di € 1.857,87 a titolo di arretrati per CP_2
come risultanti dal TE08 del 15 ottobre 2024; condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, CP_2
secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da euro 1.101 a 5.200, esclusa la fase istruttoria), in € 886,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore che ne fatto richiesta.
Palmi 5/6 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima Francesca Mallamaci
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima
F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. N.R.G. 793 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
, ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenzo Loprevite, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2025, il ricorrente in epigrafe, esponeva che l' , con lettera del 15/11/2024, gli richiedeva la restituzione della somma di € CP_2
828,98 indebitamente percepita a titolo di trattamento di famiglia dal 1.1.2024 al
30.11.2024 per un totale di 11 mensilità, per superamento dei limiti di reddito.
Avverso il suddetto provvedimento presentava ricorso amministrativo al Comitato CP_ Provinciale in data 20.12.2024, rimasto senza esito.
Nel merito argomentava l'infondatezza della richiesta deducendo di non aver superato i limiti di reddito previsti e che, anzi, aveva ricevuto una prestazione inferiore a quella prevista in ragione del reddito prodotto.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della previdenza al fine di sentire accertare il proprio diritto a percepire i trattamenti di famiglia per il periodo in contestazione e, per l'effetto, annullare o dichiarare nullo il provvedimento d'indebito per € 828,98, con conseguente condanna dell'Ente alla restituzione di tutte le somme dallo stesso eventualmente trattenute nelle more, oltre interessi e rivalutazione;
e per sentire condannare l' al pagamento della somma residua, quantificata in € CP_2
253,00 a titolo di trattamenti di famiglia.
Si costituiva in giudizio l' che rappresentava che, alla luce delle contestazioni CP_2
formulate dal ricorrente, l'ufficio aveva provveduto a rielaborare i dati reddituali, ripristinando gli importi già in pagamento nell'anno 2024, prima della ricostituzione del 25/10/2024. Evidenziava, altresì, che era stato calcolato un credito in favore del ricorrente, da 1° gennaio 2024 sino al 30/04/2025 di € 1.832,05, dal quale dovrà essere trattenuto interamente il debito in contestazione.
Concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Successivamente, con non rituale memoria generica depositata in data 15 aprile
2025, l' dichiarava di aver proceduto in autotutela, con l'allegata Disposizione CP_2
n° 670001- 25-0016 del 14/04/2025, ad annullare l'indebito per cui è causa, e di aver
Pag. 2 di 5 calcolato il conguaglio dei maggiori pagamenti a credito del ricorrente, insistendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
All'esito delle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 24 aprile successivo, questo giudice rinviava la decisione onerando l' a depositare la prova CP_2 dell'avvenuto integrale pagamento, fissando termine, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, sino al 5 giugno 2025 per il deposito di note scritte.
Depositate le note in sostituzione da entrambi i contendenti, la causa è decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L' , benché onerato con l'ordinanza del 24 aprile u.s. a depositare prova del CP_2
pagamento del credito accertato in favore del ricorrente, con le richiamate note si è limitato a riportarsi a quanto già dedotto ed allegato, senza comprovare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
Pertanto, ritiene il giudice che non possa reputarsi cessata la materia del contendere, permanendo l'interesse del ricorrente a una pronuncia giudiziale.
Il sig. ha adito il giudice per sentire accertare, per un verso, Parte_1 di non essere tenuto a restituire le somme per la cui restituzione l' ha attivato la CP_2
procedura di recupero dei pagamenti indebiti contestando il superamento della soglia reddituale e, per altro verso, per ottenere il pagamento delle maggiori somme spettantigli per legge a titolo di trattamento di famiglia in corrispondenza del reddito effettivo familiare.
L' con la c.d. memoria integrativa depositata il 15 aprile 2025, che si ritiene di CP_2
dover acquisire con gli allegati in quanto integralmente richiamata in sede di rituali note di trattazione, ha precisato che il provvedimento in contestazione è stato annullato in autotutela e che con la ricostituzione del 15/04/2025 si è proceduto a riliquidare l'assegno ed a gestire gli arretrati calcolati, scomputando integralmente gli importi a debito. Allegava il provvedimento di autotutela del 14/04/2025, il TE08 del
15/04/2025 e la gestione arretrati (ARTE).
Quanto al provvedimento di ricostituzione documentale emesso in data 25.10.2024, riferito alla riliquidazione dell'assegno n. 002-679017014731 Cat. IO, decorrenza 1° novembre 2018, l' riconosceva l'errore di calcolo dei redditi personali per gli CP_2
Pag. 3 di 5 anni 2022 e 2023 e comunicava che l'assegno di invalidità era stato ricalcolato a decorrere dal 1° gennaio 2024: “Dalla verifica reddituale si è rilevato che l'ammontare dei redditi, per i suddetti anni di riferimento, risulta di un importo inferiore rispetto a quello considerato nella riliquidazione contestata, tale da aver diritto all'integrazione al trattamento minimo e all'incremento del trattamento di famiglia. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE
l'annullamento del provvedimento in oggetto emesso in data 25.10.2024 nei confronti di ”. Parte_1
Pertanto, con il suddetto provvedimento in autotutela l' ha provveduto CP_2 all'annullamento dell'indebito.
Dal TE08 del 15 aprile 2025 risulta che il ricorrente per il periodo dal 1° gennaio
2024 ad aprile 2025 ha maturato un credito di € 1.857,87 comprendente la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, la rideterminazione del trattamento di famiglia e la rideterminazione incremento L.197/2022, ricalcolate rispetto al TE08 del 25 ottobre 2024, esitato nella richiesta di recupero di cui alla missiva impugnata.
L' , pertanto, per le medesime causali, non solo riconosce la non sussistenza CP_2 dell'indebito, ma accerta che il ricorrente aveva diritto a percepire un maggior importo.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, in virtù delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi non ripetibile l'indebito contestato per il periodo che va dal gennaio a novembre 2024, annullato in via di autotutela.
Quanto alla seconda domanda, vale a dire il pagamento delle maggiori somme non liquidate, l va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_2
€ 1.857,87, per come accertate dall' stesso e di cui parte ricorrente chiede il CP_1
riconoscimento con le note depositate il 22 maggio 2025.
Pag. 4 di 5 Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_2 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non ripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione contenuta nel provvedimento datato 15.11.2024, annullato in autotutela dall' ; CP_2 condanna l' al pagamento della somma di € 1.857,87 a titolo di arretrati per CP_2
come risultanti dal TE08 del 15 ottobre 2024; condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, CP_2
secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, scaglione da euro 1.101 a 5.200, esclusa la fase istruttoria), in € 886,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore che ne fatto richiesta.
Palmi 5/6 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima Francesca Mallamaci
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