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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4427/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 28 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 9/07/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. MASTROBATTISTA GIULIO ha concluso come da TR nota depositata in data 27/01/2025 per il l'avv. MIGNANO GIACOMO ha concluso come da nota depositata in data Controparte_2
27/01/2025
Il Giudice
dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:06 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4427/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4427/2019 R.G.:
tra
p.i. , in persona del suo A.U., rappresentata e TR P.IVA_1 difesa dall'avv. MASTROBATTISTA GIULIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Fondi (LT), P.za G. De Santis n. 6, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
attrice contro
(c.f. ), in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 dall'avv. MIGNANO GIACOMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT),
Via G. B. Vico n. 45, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto
OGGETTO: inadempimento contratto di appalto opere pubbliche;
azione di arricchimento ex art. 2041
c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (già, TR [...]
) in persona del suo A.U., ha convenuto in giudizio – innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale – il , in persona del Sindaco p.t., al fine di sentire accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione, deduzione ed eccezione: In via principale a) Accertare che la società già TR
, ha eseguito i lavori appaltati dal Parte_1 Controparte_2 come descritti nella fattura n. 30 del 2.11.2006 di euro 879,39 oltre IVA, e per l'effetto condannare il al pagamento in favore della società già Controparte_2 TR [...]
, della somma di euro 879,39, oltre Iva, oltre ad interessi legali e Controparte_4 moratori, ovvero all'importo maggiore o minore che risulterà dai canoni di giustizia, per i lavori effettuati
e mai pagati con rivalutazione monetaria e interessi fino al saldo effettivo;
b) Accertare che la società
[...]
già , ha eseguito i lavori TR Parte_1
appaltati dal come descritti nelle fatture n. 2 del 14.04.2017, n. 3 del 14.04.2017, n. 4 Controparte_2
del 14.04.2017, n. 5 del 14.04.2017, n. 6 del 14.04.2017, n. 7 del 14.04.2017, n. 8 del 14.04.2017, n. 9 del
14.04.2017, n. 10 del 14.04.2017, n. 11 del 14.04.2017 per l'importo complessivo di euro 91.651,31 oltre
IVA e, per l'effetto condannare il al pagamento in favore della società Controparte_2 [...]
già , della somma di euro TR Parte_1
91.651,31, oltre Iva, oltre ad interessi legali e moratori, ovvero all'importo maggiore o minore che risulterà dai canoni di giustizia, per i lavori effettuati e mai pagati con rivalutazione monetaria e interessi
fino al saldo effettivo;
In via subordinata c) Accertare il diritto della società TR
già , all'indennizzo ex art. 2041 c.c. dovuto
[...] Parte_1 dal per i lavori descritti nelle fatture n. 2 del 14.04.2017, n. 3 del 14.04.2017, n. 4 del Controparte_2
14.04.2017, n. 5 del 14.04.2017, n. 6 del 14.04.2017, n. 7 del 14.04.2017, n. 8 del 14.04.2017, n. 9 del
14.04.2017, n. 10 del 14.04.2017, n. 11 del 14.04.2017, nella misura di euro 91.651,31 oltre Iva, e per
l'effetto condannare il a corrispondere alla società già Controparte_2 TR
, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. la somma Parte_1
di euro 91.651,31, oltre Iva, o in via gradata la diversa somma che sarà accertata in corso di causa ovvero comunque liquidata secondo giustizia anche ricorrendo a criteri equitativi oltre interessi legali e
moratori con rivalutazione monetaria e interessi fino al saldo effettivo;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
La società attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di aver eseguito, per conto del CP_2 convenuto, lavori di sistemazione delle strade esterne, per l'importo complessivo di euro 340.155.815 e di aver ricevuto, a titolo di acconto, la somma di euro 338.455.000 (all. doc. 4 - 5), residuando ancora un credito di euro 1.700,815 (= € 879,39 + i.v.a.) (all. doc 5, 6); - che le erano stati commissionati, altresì, dietro assicurazioni da parte del appaltante del corrispondente capitolo di bilancio, degli CP_2 interventi (all. doc. da 7 a 26), di somma urgenza, nel periodo intercorrente tra il 6 marzo e il 30 aprile
2013, lavori tutti eseguiti a regola d'arte ed accettati, senza riserve, dalla medesima parte committente;
- di essere, pertanto, ancora creditrice nei confronti del Comune appaltante dell'importo complessivo di euro 92.531,00 oltre IVA, per i lavori di cui alle fatture regolarmente emesse (all. doc. 27).
Tanto premesso, vanamente sollecitato il convenuto al pagamento di quanto dovuto (all. doc. 28), si era vista costretta ad incardinare il presente giudizio, instando per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il , tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 depositata il 13/11/2019, contestando la ricostruzione avversaria, negando la sussistenza di alcun rapporto
inter partes, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata da questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Con riguardo alla domanda di pagamento per l'esecuzione dei lavori appaltati, svolta in via principale dalla società attrice, si osserva, in particolare, quanto segue.
Come noto, per i contratti della P.A., vi è l'obbligo della forma scrittaad substantiam, per cui la stessa non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date.
Difatti, la forma scritta assolve a una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale (cfr. Cass. Sez. I Civ., n. 20690 del 13 ottobre 2016).
Secondo il costante indirizzo ermeneutico, la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.
È stato anche affermato come sia da escludersi che, la sussistenza del requisito formale possa essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (Cassazione civile sez. II, 26/04/2023, n.10941).
Tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere, trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni (tra le altre, Cass. civ. sez. VI, 23/02/2022, n. 5996; Cons. stato sez. II, 30/06/2021, n. 4978).
Nel caso di specie, parte attrice non ha prodotto, invero, alcun documento, volto ad integrare un valido accordo negoziale, sottoscritto dai titolari del relativo potere rappresentativo, secondo gli anzidetti canoni, limitandosi a depositare agli atti del giudizio, quali unici documenti di formazione bilaterale, un certificato di ultimazione, nonché un certificato di regolare esecuzione dei lavori, asseritamente eseguiti per conto del a firma del Direttore dei lavori, Dott. Ing. (all. doc. 4, 5), dacché Controparte_2 Persona_1 non può ritenersi sorto tra le parti del presente giudizio alcun rapporto obbligatorio.
Ne consegue, altresì, l'inidoneità delle fatture prodotte a rappresentare la forma scritta dell'accordo (Cass. civ. sez. III, 28/12/2021, n. 41790).
La fattura commerciale, infatti, è un mero documento contabile avente formazione unilaterale, che non costituisce titolo negoziale e non fornisce alcuna prova riguardo l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda;
lo stesso dicasi con riferimento agli altri documenti depositati dal patrocinio attoreo, quali liste operai o computi metrici.
Oltre alla mancanza di forma scritta del contratto, si evidenzia, nel caso di specie, l'assenza di un valido impegno di spesa registrato nel competente bilancio di previsione, così come richiesto ai sensi dell'art. 191 T.U.E.L. (d. Lgs. 267/2000), il quale prevede che: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153, comma 5. Il responsabile del servizio finanziario, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno
e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi di detta comunicazione. Fermo restando quanto
disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. …
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini
della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il
privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Nel caso di specie, in effetti, non risulta che nell'esecuzione delle opere siano state seguite dette disposizioni, né tanto meno siano stati assunti i necessari atti amministrativi giustificativi il credito azionato, neppure a posteriori, con un eventuale atto ricognitivo, emesso ai sensi dell'art. 194, lett. e),
T.U.E.L., che avrebbe consentito l'iscrizione del debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso.
Di conseguenza, ai sensi della citata normativa e, in particolare, dell'art. 191, comma 4 del predetto T.U., nel caso che qui occorre, il rapporto obbligatorio si è costituito direttamente fra la ditta esecutrice dei lavori e il Tecnico che ha consentito la fornitura, in mancanza dei necessari atti autorizzativi e della relativa copertura finanziaria.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, statuito che la mancata regolarizzazione, che è un preciso obbligo della P.A., costituisce una violazione che può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, ma anche dalla stessa Amministrazione ed è finalizzata ad evitare l'accumularsi di debiti fuori bilancio, in mancanza, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent. 26 agosto 2019, n. 21710, nonché Cass. civ., Sez. I, sentenza 3 settembre 2010 n. 19037; Cass. civ., Sez. II, sentenza, 21 gennaio 2016 n. 1073)
I Giudici di Piazza Cavour hanno, altresì, rilevato, in alcune occasioni (cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1510), che il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. e),
T.U.E.L., costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale, una volta accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, di far salvi gli impegni di spesa, per l'acquisizione di beni e servizi, in precedenza assunti anche se privi di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi, - come nella fattispecie, in mancanza della prescritta forma scritta ad substantiam -, né apporta una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23, D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n.
144 (conf. Cass. civ., Sez. I, sentenza 12 novembre 2013 n. 25373).
Alla luce di quanto sopra esposto, deve, pertanto, essere rigettata la domanda di pagamento delle prestazioni eseguite, svolta in via principale dall'odierna attrice, in mancanza di un valido titolo contrattuale opponibile al e di un valido impegno di spesa ad esse relativo. Controparte_2
Sulla scorta di quanto sopra, va parimenti rigettata la domanda di indennizzo, proposta in via subordinata dall'odierna attrice, a titolo di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.).
L'azione in commento presenta, invero, un carattere sussidiario (art. 2042 c.c.), essendo la stessa preclusa quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
La Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 10798/2015, ha, infatti, incidentalmente rilevato che, a seguito dell'introduzione delle norme di cui al D.L. n. 66 del 1989, art. 23
(conv. in L. 24 aprile 1989, n. 144, abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett.
n), ma riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 del medesimo decreto e, infine, rifluito nel D.Lgs.
n. 267 del 2000, art. 191), per i casi di richiesta di prestazioni o servizi, non rientranti nello schema procedimentale di spesa tipizzato dalla stessa normativa, è stata prevista la costituzione di un rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore o funzionario responsabile, correlativamente rimettendo all'ente pubblico la valutazione esclusiva circa l'opportunità o meno di attivare il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati di utilità ed arricchimento per l'ente stesso
(cfr. D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, lett. e). Invero, non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del cit. D.L. n. 66 del 1989 art. 23, deve ritenersi l'esperibilità
dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per le prestazioni e i servizi resi alla stessa anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa (ex plurimis, Cass. 26 giugno 2012, n. 10636; Cass.
11 maggio 2007, n. 19572).
In sostanza, come autorevolmente affermato, “per il combinato disposto del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt.
191 e 194 non vi è spazio per l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli enti locali. Se
l'acquisizione di beni o servizi è avvenuta senza la regolare assunzione dell'impegno di spesa, delle due
l'una: o l'ente riconosce il debito fuori bilancio - nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e, - e, in tal caso, il rapporto contrattuale si instaura direttamente fra il fornitore e l'ente
medesimo per effetto della procedura di acquisizione, anche se "sanata" ex post;
oppure rimangono personalmente obbligati - ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 4, - l'amministratore,
funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, il che esclude in radice il presupposto della
sussidiarietà, in carenza del quale non è possibile esperire l'azione di ingiustificato arricchimento, stante lo sbarramento posto dall'art. 2042 c.c.” (Cfr., Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 15/09/2020) 16-11-2020, n.
25870).
Sulla scorta di tale assunto, è stato, pertanto, statuito il seguente principio di diritto: “Nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell'impegno
di spesa previsto del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali"), l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella
misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), mentre
per la restante parte grava sull'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la
fornitura. Ciò determina, in entrambi i casi, l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio
instaura un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi;
nel
secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il
carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c." (Cfr., Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 15/09/2020)
16-11-2020, n. 25870).
Poiché, dunque, i lavori per cui è causa sono successivi all'emanazione delle suddette norme, è indubbio che il depauperato aveva la possibilità di farsi indennizzare del pregiudizio subìto agendo, ai sensi della normativa citata, direttamente nei confronti dell'amministratore o del funzionario che avevano consentito l'acquisizione di detta fornitura, prendendo accordi verbali con l'odierna attrice, con la conseguente esclusione dell'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del Controparte_2
per difetto del requisito della sussidiarietà.
Ciò posto, risultando dirimente quanto appena rilevato, rimane superfluo esaminare la questione relativa all'arricchimento oggettivamente conseguito dall'ente convenuto, in virtù dell'esecuzione dei lavori per cui è causa, secondo i principi nomofilattici stabiliti dalla pronuncia sopra indicata.
A tale riguardo, si osserva come, sul punto, l'odierna attrice abbia omesso di articolare qualsivoglia capitolo di prova, se non in via generica e a contenuto valutativo, per cui si ritiene condivisibile la scelta del precedente G.I. di non consentire l'ingresso di prova costituenda, spettando al giudice, come già osservato, “valutare la prova fornita dal privato sull'incremento patrimoniale dell'amministrazione”.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del
D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00),
tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando,
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna altresì l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in CP_2
euro 11.268,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 28/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 28/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini