Ordinanza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, ordinanza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
n. 337 /2024
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice sciogliendo la riserva che precede, osserva
, premesso di essere proprietaria di un appartamento sito al IV piano del Parte_1 fabbricato in Benevento al Viale Mellusi n. 40, deduce che l'appartamento sottostante al proprio è nella disponibilità ed utilizzato di mentre quello fronteggiante, sito sempre al 3° Controparte_1
piano, è nella disponibilità ed utilizzato da Controparte_2
La ricorrente lamenta che e possiedono, singolarmente, Controparte_1 Controparte_2
dei cani che abitualmente e quotidianamente effettuano bisogni fisiologici sul balcone che prospetta con il cortile condominiale i quali non vengono rimossi, dando origine a sgradevoli immissioni a livello olfattivo e pericolo per la salute;
che in alcuni casi l'urina dei cani scende dai balconi imbrattando quelli sottostanti e si deposita sul cortile condominiale, col rischio (alcune volte verificatosi) di colpire anche i condomini che si recano o fuoriescono dai garage come documentato dalle foto allegate in atti. (cfr. servizio fotografico); che gli escrementi dei cani causano odori nauseabondi e costituiscono pericolo per l'igiene pubblica e il decoro dell'ambiente.
La ricorrente, sull'assunto che si ravvisano immissioni moleste ex art. 844 c.c., di cui sono responsabili ex art. 2051 c.c. i proprietari dei cani, e che si ravvisa il pericolo imminente di un serio pregiudizio per la salute, ha adito il Tribunale chiedendo ai sensi dell'art. 700 c.p.c. di “adottare ogni provvedimento volto a far cessare immediatamente la produzione delle predette immissioni e/o odori molesti e nauseabondi fonte di pericolo per la salute provenienti dalla defecazione dei cani e urine sul cortile condominiale e si beni individuali;
di adottare ogni altro provvedimento utile per inibire la condotta illecita dei resistenti”.
si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
non si è costituita. Controparte_2
Deve premettersi che con le note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del
2.12.2024, la ricorrente ha dedotto che il resistente non occupa più l'appartamento Controparte_1 ubicato nell'edificio condominiale di Viale Mellusi n. 40 in Benevento e nel corso del giudizio ha portato via gli animali che effettuavano i loro bisogni sul balcone prospiciente il cortile condominiale;
che, invece, nonostante varie sollecitazioni, continua a Controparte_2
tenere un cane sul balcone con il persistere della problematica lamentata in ricorso.
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Diversamente il ricorso va accolto nei confronti della resistente Controparte_2
L'informatrice escussa all'udienza del 20/3/2024, la quale ha dichiarato di Testimone_1
abitare in Benevento nel Condominio di Viale Mellusi 40, ha confermato la presenza dei cani sul balcone dell'appartamento abitato dalla resistente il quale si trova al piano Controparte_2 sottostante l'appartamento della ricorrente . Parte_1
L'informatrice ha riferito di vedere dal proprio balcone sia quello del sia quello della CP_1 CP_2
e ha specificato: “Qualche volta ho visto che i cani presenti sul balcone della sig.ra fanno la CP_2 pipì che scorre giù. La tiene costantemente i suoi cani sul balcone. C'è un ragazzo che ha il CP_2
suo ufficio al piano rialzato in un appartamento sottostante la mia abitazione, il quale, come mi ha riferito lui, spesso pulisce il cortile condominiale per evitare che cattivi odori entrino nel suo ufficio. Una volta ho visto questo ragazzo intento a pulire il cortile”.
Ciò è sufficiente, unitamente alle fotografie allegate, per ritenere sussistente sia il presupposto del fumus boni iuris sia il presupposto del periculum in mora.
Ed invero, le immissioni provenienti dal balcone della resistente causate Controparte_2
dai cani ivi presenti, superano la normale tollerabilità in considerazione della loro persistenza e del fatto che sono maleodoranti, idonee a provocare sporcizia e tali da compromettere l'igiene e il decoro condominiale, nonché il diritto alla salute degli altri condomini.
Di tali immissioni è responsabile la resistente la quale fa sostare i propri Controparte_2
cani sul balcone della propria abitazione, senza adottare alcun accorgimento idoneo ad evitare che gli escrementi degli animali cadano sui balconi sottostanti e sul cortile condominiale ed arrechino disturbo e pregiudizio agli altri condomini.
Tanto premesso deve essere ordinato a di non tenere i propri cani sul Controparte_2
balcone della propria abitazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso nei confronti di per carenza di interesse ad agire;
Controparte_1
in accoglimento del ricorso, ordina a di non tenere i propri cani sul balcone Controparte_2
della propria abitazione;
2 condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in € 312,00 per Controparte_2 esborsi ed € 1300,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Si comunichi.
Benevento 06/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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