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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21120/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CRISTINA BORGHETTI e con l'avv. Parte_1 C.F._1
LAURA CAPONE
e
YA RR (c.f. ), con l'avv. RAFFAELLA BEATRICE ZIZIOLI C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. ASSENZA DI OBBLIGO AL MANTENIMENTO TRA CONIUGI
I coniugi, mentre danno atto di essere a conoscenza ciascuno della situazione economico- patrimoniale dell'altro, rinunciano reciprocamente al contributo nel loro mantenimento godendo entrambi di sufficiente reddito proprio.
3. OBBLIGO AL CONCORSO NEL MANTENIMENTO DEI FIGLI Il signor AR AR si impegna a versare alla sig.ra a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento, un assegno dell'importo di € 300,00 mensili per ciascuna delle due figlie dal mese di maggio 2025, per un totale di € 600,00 mensili.
L'assegno sarà corrisposto entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario usando le seguenti coordinate IBAN [...] 000 000 0802592.
Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo sottoscritto dai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e del Tribunale di Brescia in data 14/07/2016.
Si dà atto che i coniugi già concordano in merito all'esborso delle seguenti spese straordinarie:
• ginnastica artistica di Per_1
• abbonamento mensile dell'autobus di Per_2
L'assegno unico verrà percepito sempre e comunque integralmente dalla sig.ra mentre ai fini Pt_1
fiscali i ricorrenti beneficeranno delle detrazioni in pari misura. L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Si dà atto che la casa familiare ubicata nel Comune di Muscoline, via Industriale n. 1 1/G, resta assegnata al signor AR e che l'immobile è di proprietà della sig.ra e Parte_2
che il sig. AR ha stipulato con la medesima un contratto di comodato.
Si dà altresì atto che la sig.ra ha reperito nuova soluzione abitativa nel Comune di Pt_1
Villanuova sul Clisi, Via Reghen n. 6, ed ivi ha trasferito la propria residenza con le figlie.
5. AFFIDO CONDIVISO DELLE FIGLIE MINORI
Le figlie e collocate prevalentemente presso la madre, restano affidate ad Per_2 Per_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente del genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. impegnandosi i genitori a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica delle figlie in ogni ambito della loro vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Il padre terrà con sé le figlie: a fine settimana alterni dalle ore 18,00 del venerdì avendo poi cura di accompagnarle a scuola il successivo lunedì mattina;
il martedì dalle 18,00 sino alle 21,30; per metà delle festività natalizie e pasquali.
Le minori ad anni alterni trascorreranno Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta con l'uno o l'altro genitore;
durante le vacanze estive il padre avrà con sé le figlie per due settimane anche consecutive da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno. I genitori si impegnano, entro la fine del mese di settembre 2025, compatibilmente con gli impegni scolastici, le esigenze ed i desideri delle minori, nel superiore interesse delle medesime, a valutare un ampliamento dei diritti di visita/pernottamento/permanenza presso il padre.
I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio delle minori.
6. Dato atto che il sig. AR e la sig.ra hanno contratto finanziamento N° Pt_1
F/03/11/55180/021031 (doc. 5 che si produce), il sig. AR si impegna a corrispondere per intero la relativa rata mensile accollandosi integralmente il finanziamento stesso sino alla sua estinzione nel 2028.
7. I coniugi dichiarano di aver già definito tra loro ogni ulteriore questione di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione in relazione al rapporto di coniugio ed ai doveri dal medesimo nascenti neppure a titolo risarcitorio.
CONDIZIONI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
8. ASSENZA DI OBBLIGO AL MANTENIMENTO TRA CONIUGI I coniugi, mentre danno atto di essere a conoscenza ciascuno della situazione economico-patrimoniale dell'altro, rinunciano reciprocamente al contributo nel loro mantenimento godendo entrambi di sufficiente reddito proprio.
9. OBBLIGO AL CONCORSO NEL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il signor AR AR si impegna a versare alla sig.ra a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento, un assegno dell'importo di € 300,00 mensili per ciascuna delle due figlie dal mese di maggio 2025, per un totale di € 600,00 mensili.
L'assegno sarà corrisposto entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario usando le seguenti coordinate IBAN [...] 000 000 0802592.
Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo sottoscritto dai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del
Tribunale di Brescia in data 14/07/2016.
Si dà atto che i coniugi già concordano in merito all'esborso delle seguenti spese straordinarie:
• ginnastica artistica di Per_1
• abbonamento mensile dell'autobus di Per_2
L'assegno unico verrà percepito sempre e comunque integralmente dalla sig.ra mentre ai fini Pt_1
fiscali i ricorrenti beneficeranno delle detrazioni in pari misura.
L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. 10. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Si dà atto che la casa familiare ubicata nel Comune di Muscoline, via Industriale n.1 1/G, resta assegnata al signor AR e che l'immobile è di proprietà della sig.ra e che il Parte_2
sig. AR ha stipulato con la medesima un contratto di comodato.
Si dà altresì atto che la sig.ra ha reperito nuova soluzione abitativa nel Comune di Pt_1
Villanuova sul Clisi, Via Reghen n. 6, ed ivi ha trasferito la propria residenza con le figlie.
11. AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLE FIGLIE MINORI
Le figlie e collocate prevalentemente presso la madre, restano affidate ad Per_2 Per_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi i genitori a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica delle figlie in ogni ambito della loro vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il padre terrà con sé le figlie: a fine settimana alterni dalle ore 18,00 del venerdì avendo poi cura di accompagnarle a scuola il successivo lunedì mattina;
il martedì dalle 18,00 sino alle 21,30: per metà delle festività natalizie e pasquali. Le minori ad anni alterni trascorreranno Natale, Capodanno, Pasqua e
Pasquetta con l'uno o l'altro genitore;
durante le vacanze estive il padre avrà con sé le figlie per due settimane anche consecutive da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno. I genitori si impegnano, entro la fine del mese di settembre 2025, compatibilmente con gli impegni scolastici, le esigenze ed i desideri delle minori, nel superiore interesse delle medesime, a valutare un ampliamento dei diritti di visita/pernottamento/permanenza presso il padre.
I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio delle minori.
12. Dato atto che il sig. e la sig.ra hanno contratto finanziamento Pt_3 Pt_1
N°F/03111/55180/021031 (doc. 5 che si produce), il sig. AR si impegna a corrispondere per intero la relativa rata mensile accollandosi integralmente il finanziamento stesso sino alla sua estinzione nel 2028.
13. | coniugi dichiarano di aver già definito tra loro ogni ulteriore questione di natura patrimoniale in sede di separazione consensuale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione in relazione al rapporto di coniugio ed ai doveri dal medesimo nascenti neppure a titolo risarcitorio. 14. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'UDIENZA IN PRESENZA I coniugi rinunciano all'udienza in presenza e chiedono che il presente procedimento si svolga mediante trattazione scritta.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 06/06/2015 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Muscoline (atto n. 3, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 4.11.2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà
-decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente est.
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21120/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CRISTINA BORGHETTI e con l'avv. Parte_1 C.F._1
LAURA CAPONE
e
YA RR (c.f. ), con l'avv. RAFFAELLA BEATRICE ZIZIOLI C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. ASSENZA DI OBBLIGO AL MANTENIMENTO TRA CONIUGI
I coniugi, mentre danno atto di essere a conoscenza ciascuno della situazione economico- patrimoniale dell'altro, rinunciano reciprocamente al contributo nel loro mantenimento godendo entrambi di sufficiente reddito proprio.
3. OBBLIGO AL CONCORSO NEL MANTENIMENTO DEI FIGLI Il signor AR AR si impegna a versare alla sig.ra a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento, un assegno dell'importo di € 300,00 mensili per ciascuna delle due figlie dal mese di maggio 2025, per un totale di € 600,00 mensili.
L'assegno sarà corrisposto entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario usando le seguenti coordinate IBAN [...] 000 000 0802592.
Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo sottoscritto dai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e del Tribunale di Brescia in data 14/07/2016.
Si dà atto che i coniugi già concordano in merito all'esborso delle seguenti spese straordinarie:
• ginnastica artistica di Per_1
• abbonamento mensile dell'autobus di Per_2
L'assegno unico verrà percepito sempre e comunque integralmente dalla sig.ra mentre ai fini Pt_1
fiscali i ricorrenti beneficeranno delle detrazioni in pari misura. L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Si dà atto che la casa familiare ubicata nel Comune di Muscoline, via Industriale n. 1 1/G, resta assegnata al signor AR e che l'immobile è di proprietà della sig.ra e Parte_2
che il sig. AR ha stipulato con la medesima un contratto di comodato.
Si dà altresì atto che la sig.ra ha reperito nuova soluzione abitativa nel Comune di Pt_1
Villanuova sul Clisi, Via Reghen n. 6, ed ivi ha trasferito la propria residenza con le figlie.
5. AFFIDO CONDIVISO DELLE FIGLIE MINORI
Le figlie e collocate prevalentemente presso la madre, restano affidate ad Per_2 Per_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente del genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. impegnandosi i genitori a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica delle figlie in ogni ambito della loro vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Il padre terrà con sé le figlie: a fine settimana alterni dalle ore 18,00 del venerdì avendo poi cura di accompagnarle a scuola il successivo lunedì mattina;
il martedì dalle 18,00 sino alle 21,30; per metà delle festività natalizie e pasquali.
Le minori ad anni alterni trascorreranno Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta con l'uno o l'altro genitore;
durante le vacanze estive il padre avrà con sé le figlie per due settimane anche consecutive da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno. I genitori si impegnano, entro la fine del mese di settembre 2025, compatibilmente con gli impegni scolastici, le esigenze ed i desideri delle minori, nel superiore interesse delle medesime, a valutare un ampliamento dei diritti di visita/pernottamento/permanenza presso il padre.
I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio delle minori.
6. Dato atto che il sig. AR e la sig.ra hanno contratto finanziamento N° Pt_1
F/03/11/55180/021031 (doc. 5 che si produce), il sig. AR si impegna a corrispondere per intero la relativa rata mensile accollandosi integralmente il finanziamento stesso sino alla sua estinzione nel 2028.
7. I coniugi dichiarano di aver già definito tra loro ogni ulteriore questione di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione in relazione al rapporto di coniugio ed ai doveri dal medesimo nascenti neppure a titolo risarcitorio.
CONDIZIONI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
8. ASSENZA DI OBBLIGO AL MANTENIMENTO TRA CONIUGI I coniugi, mentre danno atto di essere a conoscenza ciascuno della situazione economico-patrimoniale dell'altro, rinunciano reciprocamente al contributo nel loro mantenimento godendo entrambi di sufficiente reddito proprio.
9. OBBLIGO AL CONCORSO NEL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il signor AR AR si impegna a versare alla sig.ra a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento, un assegno dell'importo di € 300,00 mensili per ciascuna delle due figlie dal mese di maggio 2025, per un totale di € 600,00 mensili.
L'assegno sarà corrisposto entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario usando le seguenti coordinate IBAN [...] 000 000 0802592.
Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo sottoscritto dai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del
Tribunale di Brescia in data 14/07/2016.
Si dà atto che i coniugi già concordano in merito all'esborso delle seguenti spese straordinarie:
• ginnastica artistica di Per_1
• abbonamento mensile dell'autobus di Per_2
L'assegno unico verrà percepito sempre e comunque integralmente dalla sig.ra mentre ai fini Pt_1
fiscali i ricorrenti beneficeranno delle detrazioni in pari misura.
L'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. 10. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Si dà atto che la casa familiare ubicata nel Comune di Muscoline, via Industriale n.1 1/G, resta assegnata al signor AR e che l'immobile è di proprietà della sig.ra e che il Parte_2
sig. AR ha stipulato con la medesima un contratto di comodato.
Si dà altresì atto che la sig.ra ha reperito nuova soluzione abitativa nel Comune di Pt_1
Villanuova sul Clisi, Via Reghen n. 6, ed ivi ha trasferito la propria residenza con le figlie.
11. AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLE FIGLIE MINORI
Le figlie e collocate prevalentemente presso la madre, restano affidate ad Per_2 Per_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi i genitori a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica delle figlie in ogni ambito della loro vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il padre terrà con sé le figlie: a fine settimana alterni dalle ore 18,00 del venerdì avendo poi cura di accompagnarle a scuola il successivo lunedì mattina;
il martedì dalle 18,00 sino alle 21,30: per metà delle festività natalizie e pasquali. Le minori ad anni alterni trascorreranno Natale, Capodanno, Pasqua e
Pasquetta con l'uno o l'altro genitore;
durante le vacanze estive il padre avrà con sé le figlie per due settimane anche consecutive da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno. I genitori si impegnano, entro la fine del mese di settembre 2025, compatibilmente con gli impegni scolastici, le esigenze ed i desideri delle minori, nel superiore interesse delle medesime, a valutare un ampliamento dei diritti di visita/pernottamento/permanenza presso il padre.
I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio delle minori.
12. Dato atto che il sig. e la sig.ra hanno contratto finanziamento Pt_3 Pt_1
N°F/03111/55180/021031 (doc. 5 che si produce), il sig. AR si impegna a corrispondere per intero la relativa rata mensile accollandosi integralmente il finanziamento stesso sino alla sua estinzione nel 2028.
13. | coniugi dichiarano di aver già definito tra loro ogni ulteriore questione di natura patrimoniale in sede di separazione consensuale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione in relazione al rapporto di coniugio ed ai doveri dal medesimo nascenti neppure a titolo risarcitorio. 14. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'UDIENZA IN PRESENZA I coniugi rinunciano all'udienza in presenza e chiedono che il presente procedimento si svolga mediante trattazione scritta.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 06/06/2015 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Muscoline (atto n. 3, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 4.11.2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà
-decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente est.
Gustavo Nanni