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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 17/04/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5517 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto lesione personale, appello avverso sentenza n.
463/2021 del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. IMPERATRICE Parte_1
MARIO, domiciliato in Napoli alla via Bakù n. 55 Parco Le Rondini is. A sc. D;
-Appellante-
E rappresentata e difesa dall'avv. MARIO Controparte_1
TRIPALDELLI, elett.te domiciliata ai fini del presente giudizio, in Caserta alla via
Leonetti, 27;
-appellata-
Nonchè nei confronti di
come in atti Controparte_2
-appellato contumace-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 5 dicembre 2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2 La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
L'atto di appello proposto da censura la sentenza n Parte_1
5517/21, con la quale il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, all'esito del giudizio
R.G. 2408/A/18, ha dichiarato improponibile la domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni personali riportate nel sinistro stradale verificatosi in Pomigliano d'Arco, in data 13.01.2017, allorquando, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, era stato investito dall'auto Ford Fiesta tg. CJ869RW di proprietà del sig. , assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2
compagnia Controparte_1
In primo grado, rimasto contumace il responsabile civile, si costituiva tardivamente in Cancelleria la che istava per l'improponibilità della Controparte_1
domanda, adducendo il rifiuto da parte dell'attore degli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno e quindi mancata sottoposizione a vista medico legale, oltre il mancato invio del certificato medico di avvenuta guarigione, contestando comunque nel merito la pretesa attorea.
Le suddette eccezioni preliminari della compagnia sono state ritenute fondate dal giudice di pace, che, con la sentenza gravata, ha dichiarato l'improponibilità dell'azione per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs 205/09, omettendo l'esame del merito.
Si è altresì costituita in giudizio l'appellata compagnia, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto;
con vittoria di spese di lite.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito in giudizio : ne Controparte_2
va pertanto dichiarata la contumacia.
Va preliminarmente dichiarata la procedibilità del gravame, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché, la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c.; nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781), che attengono sostanzialmente alla pretesa errata valutazione delle risultanze probatorie.
L'appello è infondato. 3 Per quanto concerne il primo motivo di appello, il Tribunale osserva che, come opportunamente ribadito dalla giurisprudenza di merito, “ il rifiuto del danneggiato di sottoporsi alla visita medico legale non sospende i termini di cui all'art. 145 del
D.Lgs. n. 209/2005 (per proporre l'azione) ma, tutt'al più, quelli di cui al comma 2 dell'art. 148 del medesimo decreto (ossia quelli entro i quali l'assicuratore deve formulare l'offerta)”. (Trib di Napoli n. 2261/19 ); ord. Tribunale di Torre
Annunziata del 01.06.2017 : “la sospensione dei termini di cui all'art. 148 D.lgs. n.
209/2005 si riferisce esclusivamente alla procedura di liquidazione e non alla procedibilità dell'azione ex art. 145 della citata normativa;
tale disposizione riguarda unicamente il termine a carico dell'impresa di assicurazione per formulare l'offerta risarcitoria e non anche il termine per proporre l'azione di risarcimento;
la mancata collaborazione del danneggiato, che si è rifiutato immotivatamente di sottoporsi a visita medica, non provoca l'improcedibilità dell'azione, ma può essere oggetto di valutazione e apprezzamento del giudice in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso”.
Da tanto consegue che la domanda proposta dal soggetto che abbia subito lesioni personali deve ritenersi comunque proponibile, decorsi novanta giorni dall'invio della richiesta di cui al citato art. 145 CdA.
In disparte quanto dianzi evidenziato - come pure rilevato dall'appellante- la compagnia appellata non ha versato in atti documentazione comprovante l'invito, rivolto al danneggiato, a sottoporsi a visita medica, sicchè non può ritenersi provato l'asserito rifiuto di sottoposizione all'accertamento in esame.
È altresì fondato il secondo motivo di appello, con cui il danneggiato lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 148 comma 5, avendo il giudice a quo dichiarato la relativa violazione per il mancato invio del certificato di avvenuta guarigione.
Deve osservarsi, in proposito, che la norma citata dispone: " in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.”
Sarebbe stato pertanto onere dell'assicurazione, qualora la documentazione allegata dall'attore fosse stata incompleta, richederne l'integrazione con le certificazioni mancanti. 4 Non risulta però versata in atti suddetta richiesta;
ne consegue che erroneamente il giudice di pace ha dichiarato l'improcedibilità della domanda in mancanza di adeguata prova delle eccezioni della compagnia odierna appellata.
Del resto, in caso di richiesta di risarcimento contenente tutti gli elementi previsti dal decreto l.vo 209/05, (e tale da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, essendo ivi descritte le circostanze di tempo e di luogo nonché la dinamica del sinistro, ed i danni lamentati mediante produzione di documentazione medica idonea alla loro descrizione), l'improponibilità della domanda va certamente esclusa, perché non può essere fatta discendere dalla semplice mancanza dell'attestazione medica che dimostri l'avvenuta guarigione, posto che tale mancanza non impedisce affatto all'assicuratore di adempiere ai suddetti obblighi di formulare l'offerta, eventualmente avvalendosi del potere di disporre gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose,
o del danno alla persona, da parte dell'impresa (in tal senso, Trib. Napoli n.
2261/2019; Trib. Torre Annunziata n. 1563/2016; Trib. Torino n. 1717/2013, Trib
Napoli n° 5235/2020.
Tanto chiarito, la domanda del non avrebbe comunque meritato accoglimento Pt_1
per le ragioni che di seguito si espongono.
Induce a tale conclusione già il tenore del libello introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto assolutamente generico e del tutto privo di dettagli, non chiarendo in che modo fosse avvenuto l'investimento, limitandosi laconicamente a dichiarare che l'attore, mentre attraversava sulle strisce pedonali site in via Verdi, veniva investito dal veicolo Ford Fiesta di proprietà del , non chiarendo Controparte_2
la rispettiva posizione del veicolo e del pedone, né la direzione o la provenienza della Ford.
A tanto si aggiunga l'insufficienza della deposizione resa dall'unico teste escusso
(cfr., verbale di udienza del 4.7.2018) il quale, nell'ambito di Testimone_1
una descrizione dal contenuto del tutto generico, non ha fornito alcun dettaglio in grado di accreditare la attendibilità della propria narrazione e, quindi, della tesi attorea. Il teste, infatti, non riferisce per qual motivo si trovasse sul luogo, teatro del sinistro, né la velocità o la direzione percorsa dal veicolo, ciò che pure appare indispensabile al fine di stabilire le effettivite modalità del dedotto investimento. 5 La lacunosità della deposizione testimoniale e la rilevata carenza circa gli oneri di allegazione gravanti su parte attrice vanno infine lette alla luce di un ulteriore indizio, costituito dai risultati della visura della banca dati IVASS prodotti dalla dalla quale emerge una eccessiva sinistrosità del veicolo coinvolto nel CP_1
sinistro per cui è causa.
Le esposte considerazioni inducono, quindi, a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sull'appellante, non avendo questo dimostrato, in maniera sufficientemente certa, le modalità di verificazione del sinistro né, per vero, che tale sinistro si sia in effetti verificato, onde il rigetto del presente appello.
Cionondimeno, in ordine alle spese di giudizio, attesa la fondatezza della doglianza proposta dall'appellante, il Tribunale ne dispone l'integrale compensazione.
L'appellante va condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, il quale testualmente recita che "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese di lite;
c) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, al pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 17/04/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5517 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto lesione personale, appello avverso sentenza n.
463/2021 del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. IMPERATRICE Parte_1
MARIO, domiciliato in Napoli alla via Bakù n. 55 Parco Le Rondini is. A sc. D;
-Appellante-
E rappresentata e difesa dall'avv. MARIO Controparte_1
TRIPALDELLI, elett.te domiciliata ai fini del presente giudizio, in Caserta alla via
Leonetti, 27;
-appellata-
Nonchè nei confronti di
come in atti Controparte_2
-appellato contumace-
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 5 dicembre 2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2 La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
L'atto di appello proposto da censura la sentenza n Parte_1
5517/21, con la quale il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, all'esito del giudizio
R.G. 2408/A/18, ha dichiarato improponibile la domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni personali riportate nel sinistro stradale verificatosi in Pomigliano d'Arco, in data 13.01.2017, allorquando, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, era stato investito dall'auto Ford Fiesta tg. CJ869RW di proprietà del sig. , assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2
compagnia Controparte_1
In primo grado, rimasto contumace il responsabile civile, si costituiva tardivamente in Cancelleria la che istava per l'improponibilità della Controparte_1
domanda, adducendo il rifiuto da parte dell'attore degli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno e quindi mancata sottoposizione a vista medico legale, oltre il mancato invio del certificato medico di avvenuta guarigione, contestando comunque nel merito la pretesa attorea.
Le suddette eccezioni preliminari della compagnia sono state ritenute fondate dal giudice di pace, che, con la sentenza gravata, ha dichiarato l'improponibilità dell'azione per violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs 205/09, omettendo l'esame del merito.
Si è altresì costituita in giudizio l'appellata compagnia, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto;
con vittoria di spese di lite.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito in giudizio : ne Controparte_2
va pertanto dichiarata la contumacia.
Va preliminarmente dichiarata la procedibilità del gravame, essendo lo stesso sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché, la tempestività dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c.; nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781), che attengono sostanzialmente alla pretesa errata valutazione delle risultanze probatorie.
L'appello è infondato. 3 Per quanto concerne il primo motivo di appello, il Tribunale osserva che, come opportunamente ribadito dalla giurisprudenza di merito, “ il rifiuto del danneggiato di sottoporsi alla visita medico legale non sospende i termini di cui all'art. 145 del
D.Lgs. n. 209/2005 (per proporre l'azione) ma, tutt'al più, quelli di cui al comma 2 dell'art. 148 del medesimo decreto (ossia quelli entro i quali l'assicuratore deve formulare l'offerta)”. (Trib di Napoli n. 2261/19 ); ord. Tribunale di Torre
Annunziata del 01.06.2017 : “la sospensione dei termini di cui all'art. 148 D.lgs. n.
209/2005 si riferisce esclusivamente alla procedura di liquidazione e non alla procedibilità dell'azione ex art. 145 della citata normativa;
tale disposizione riguarda unicamente il termine a carico dell'impresa di assicurazione per formulare l'offerta risarcitoria e non anche il termine per proporre l'azione di risarcimento;
la mancata collaborazione del danneggiato, che si è rifiutato immotivatamente di sottoporsi a visita medica, non provoca l'improcedibilità dell'azione, ma può essere oggetto di valutazione e apprezzamento del giudice in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso”.
Da tanto consegue che la domanda proposta dal soggetto che abbia subito lesioni personali deve ritenersi comunque proponibile, decorsi novanta giorni dall'invio della richiesta di cui al citato art. 145 CdA.
In disparte quanto dianzi evidenziato - come pure rilevato dall'appellante- la compagnia appellata non ha versato in atti documentazione comprovante l'invito, rivolto al danneggiato, a sottoporsi a visita medica, sicchè non può ritenersi provato l'asserito rifiuto di sottoposizione all'accertamento in esame.
È altresì fondato il secondo motivo di appello, con cui il danneggiato lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 148 comma 5, avendo il giudice a quo dichiarato la relativa violazione per il mancato invio del certificato di avvenuta guarigione.
Deve osservarsi, in proposito, che la norma citata dispone: " in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.”
Sarebbe stato pertanto onere dell'assicurazione, qualora la documentazione allegata dall'attore fosse stata incompleta, richederne l'integrazione con le certificazioni mancanti. 4 Non risulta però versata in atti suddetta richiesta;
ne consegue che erroneamente il giudice di pace ha dichiarato l'improcedibilità della domanda in mancanza di adeguata prova delle eccezioni della compagnia odierna appellata.
Del resto, in caso di richiesta di risarcimento contenente tutti gli elementi previsti dal decreto l.vo 209/05, (e tale da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, essendo ivi descritte le circostanze di tempo e di luogo nonché la dinamica del sinistro, ed i danni lamentati mediante produzione di documentazione medica idonea alla loro descrizione), l'improponibilità della domanda va certamente esclusa, perché non può essere fatta discendere dalla semplice mancanza dell'attestazione medica che dimostri l'avvenuta guarigione, posto che tale mancanza non impedisce affatto all'assicuratore di adempiere ai suddetti obblighi di formulare l'offerta, eventualmente avvalendosi del potere di disporre gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose,
o del danno alla persona, da parte dell'impresa (in tal senso, Trib. Napoli n.
2261/2019; Trib. Torre Annunziata n. 1563/2016; Trib. Torino n. 1717/2013, Trib
Napoli n° 5235/2020.
Tanto chiarito, la domanda del non avrebbe comunque meritato accoglimento Pt_1
per le ragioni che di seguito si espongono.
Induce a tale conclusione già il tenore del libello introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto assolutamente generico e del tutto privo di dettagli, non chiarendo in che modo fosse avvenuto l'investimento, limitandosi laconicamente a dichiarare che l'attore, mentre attraversava sulle strisce pedonali site in via Verdi, veniva investito dal veicolo Ford Fiesta di proprietà del , non chiarendo Controparte_2
la rispettiva posizione del veicolo e del pedone, né la direzione o la provenienza della Ford.
A tanto si aggiunga l'insufficienza della deposizione resa dall'unico teste escusso
(cfr., verbale di udienza del 4.7.2018) il quale, nell'ambito di Testimone_1
una descrizione dal contenuto del tutto generico, non ha fornito alcun dettaglio in grado di accreditare la attendibilità della propria narrazione e, quindi, della tesi attorea. Il teste, infatti, non riferisce per qual motivo si trovasse sul luogo, teatro del sinistro, né la velocità o la direzione percorsa dal veicolo, ciò che pure appare indispensabile al fine di stabilire le effettivite modalità del dedotto investimento. 5 La lacunosità della deposizione testimoniale e la rilevata carenza circa gli oneri di allegazione gravanti su parte attrice vanno infine lette alla luce di un ulteriore indizio, costituito dai risultati della visura della banca dati IVASS prodotti dalla dalla quale emerge una eccessiva sinistrosità del veicolo coinvolto nel CP_1
sinistro per cui è causa.
Le esposte considerazioni inducono, quindi, a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sull'appellante, non avendo questo dimostrato, in maniera sufficientemente certa, le modalità di verificazione del sinistro né, per vero, che tale sinistro si sia in effetti verificato, onde il rigetto del presente appello.
Cionondimeno, in ordine alle spese di giudizio, attesa la fondatezza della doglianza proposta dall'appellante, il Tribunale ne dispone l'integrale compensazione.
L'appellante va condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, il quale testualmente recita che "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso."
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese di lite;
c) condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, al pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro