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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/09/2024, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2000/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2000/2024 promossa da:
(cod. fisc.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Francesca Salvadorini
e
(cod. fisc.: , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Roberta Contento
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 26/9/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 07/05/2024, i sig.ri e CP_1 Parte_1 hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis
[...]
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 7/12/2002 e di essere dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 29/08/2003, il figlio maggiorenne e, in data Per_1
23/3/2007, la figlia minore . Per_2
Con provvedimento in data 10/5/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 26/9/2024, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 26/9/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ad entrambi i figli dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
LIVORNO il giorno 7/12/2002 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 384 – parte 2 – serie A – Anno 2002).
DISPONE CHE
1) la figlia minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori Per_2
e manterrà la residenza anagrafica presso la casa familiare posta in Livorno,
Via Enrico delle Sedie n° 34; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia, nei periodi di rispettiva permanenza del minore con il singolo genitore.
La figlia starà, nell'arco di ogni settimana, con il padre secondo le modalità di cui nei punti precedenti fatto salvo, comunque, diverso accordo intercorso tra le parti, stante l'età della figlia ormai 17nne.
La minore, inoltre, trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno di
Natale ed il giorno seguente con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo, così ugualmente nei giorni 31/12, 01/01, 06/01 e viceversa l'anno successivo. La figlia trascorrerà il giorno di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre e così pure il giorno di Pasquetta e viceversa per l'anno successivo, così come tutte le ulteriori feste civili e religiose. Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere la figlia, anche consecutivamente, due settimane, durante le vacanze estive con preavviso all'altro genitore entro il mese di maggio;
2) la sig.ra rimane ad abitare nella casa familiare di sua esclusiva Pt_1 proprietà posta in Livorno via delle Sedie n.34 che viene assegnata alla stessa unitamente agli arredi ove manterrà la residenza anagrafica con la figlia minore e il figlio , maggiorenne non economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente;
3) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo CP_1 Pt_1 di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di Euro
3 1.600,00= (Euro 800,00= a figlio) da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, da modularsi secondo le indicazioni delle Linee Guida del CNF del 29/11/2017, ad esclusione della partecipazione alle spese ortodontiche per i figli da parte della signora Ai fini del Pt_1 perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o email, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di giorni 20 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 10 giorni;
4) il sig. si impegna altresì a provvedere al pagamento dell'affitto del CP_1 posto scooter del figlio , al pagamento dell'assicurazione dello scooter Per_1 utilizzato dal figlio e dell'abbonamento Spotify, Netflix e Amazon Prime Per_1 per i figli.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 26/09/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2000/2024 promossa da:
(cod. fisc.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Francesca Salvadorini
e
(cod. fisc.: , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Roberta Contento
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 26/9/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 07/05/2024, i sig.ri e CP_1 Parte_1 hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis
[...]
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 7/12/2002 e di essere dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 29/08/2003, il figlio maggiorenne e, in data Per_1
23/3/2007, la figlia minore . Per_2
Con provvedimento in data 10/5/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 26/9/2024, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 26/9/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ad entrambi i figli dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della prole;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
LIVORNO il giorno 7/12/2002 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 384 – parte 2 – serie A – Anno 2002).
DISPONE CHE
1) la figlia minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori Per_2
e manterrà la residenza anagrafica presso la casa familiare posta in Livorno,
Via Enrico delle Sedie n° 34; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia, nei periodi di rispettiva permanenza del minore con il singolo genitore.
La figlia starà, nell'arco di ogni settimana, con il padre secondo le modalità di cui nei punti precedenti fatto salvo, comunque, diverso accordo intercorso tra le parti, stante l'età della figlia ormai 17nne.
La minore, inoltre, trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno di
Natale ed il giorno seguente con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo, così ugualmente nei giorni 31/12, 01/01, 06/01 e viceversa l'anno successivo. La figlia trascorrerà il giorno di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre e così pure il giorno di Pasquetta e viceversa per l'anno successivo, così come tutte le ulteriori feste civili e religiose. Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere la figlia, anche consecutivamente, due settimane, durante le vacanze estive con preavviso all'altro genitore entro il mese di maggio;
2) la sig.ra rimane ad abitare nella casa familiare di sua esclusiva Pt_1 proprietà posta in Livorno via delle Sedie n.34 che viene assegnata alla stessa unitamente agli arredi ove manterrà la residenza anagrafica con la figlia minore e il figlio , maggiorenne non economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente;
3) il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo CP_1 Pt_1 di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di Euro
3 1.600,00= (Euro 800,00= a figlio) da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, da modularsi secondo le indicazioni delle Linee Guida del CNF del 29/11/2017, ad esclusione della partecipazione alle spese ortodontiche per i figli da parte della signora Ai fini del Pt_1 perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o email, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di giorni 20 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 10 giorni;
4) il sig. si impegna altresì a provvedere al pagamento dell'affitto del CP_1 posto scooter del figlio , al pagamento dell'assicurazione dello scooter Per_1 utilizzato dal figlio e dell'abbonamento Spotify, Netflix e Amazon Prime Per_1 per i figli.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 26/09/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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