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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona della Dott. Adele
Ferraro, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3363 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2016 assunta in decisione all'udienza del 3.4.2025, sostituita da note di trattazione scritta, avente ad oggetto contratti bancari, vertente tra
(PI ), con l'avv. Masciari Francesco, Parte_1 P.IVA_1
procuratore domiciliatario,
- attore –
e
(PI ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napoli, e domiciliato in
Catanzaro alla Via Sensales n. 29 presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Ferrari;
- convenuto – ha reso la presente
Sentenza
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
3.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.7.2016 la citava in giudizio il Parte_2 [...]
allegando che: Controparte_2
-ebbe a aprire il rapporto di conto corrente n. 2547.20, all'epoca dell'introduzione della domanda ancora aperto, con saldo a debito al 31.3.2016 di euro 505.702,91 euro;
- ebbe ad aprire conto anticipo fatture nn. 18401203.1 e 71986413.94 con saldi raccordati al suddetto rapporto di c/c;
1 - ebbe poi a contrarre un mutuo il 18.9.2001 dell'importo di euro 1.100.000.000, interamente estinto, nel rispetto del piano di ammortamento;
- ebbe a siglare contratto di finanziamento n. 3152885.94 per euro 450.000,00, estinto all'epoca della introduzione del giudizio;
- ebbe a siglare contratto di finanziamento n. 411369567.22 per euro 450.000,00;
- ebbe a aprire contratto di corrispondenza n. 10269.93, originariamente in capo ad CP_3
- ebbe ad aprire due contratti di finanziamento, operanti sul conto per euro 550.000 CP_3 ciascuno, attinti da usura originaria e al momento dell'introduzione del giudizio estinti.
Gli importi annotati erano contestati, specificamente:
- quanto ai rapporti di c/c, era stata applicata: - la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, con anatocismo, la commissione di massimo scoperto illegittima per indeterminatezza dell'oggetto, valute e spese, senza causa.
Tanto imponeva il ricalcolo nei rapporti di conto corrente del dare avere tra le parti.
Anche a seguito della Delibera CIRC del 9.2.2000 nessuna negoziazione era intervenuta tra le parti e per iscritto in ordine alla capitalizzazione degli interessi debitori, esatti dunque illegittimamente dagli istituti di credito.
Privi di causa era il finanziamento n. 3152885.94 in quanto contratto al solo scopo di coprire lo scoperto di conto corrente sebbene il conto corrente, peraltro, non fosse di fatto scoperto, in relazione al ricalcolo proposto. Analoga considerazione per il finanziamento n. 411369567.22.
Inoltre il mutuo contratto n. 741169134.88 era affetto da nullità per essere i tassi concordati superiori a quello soglia, di tal che esso doveva considerarsi gratuito ai sensi dell'art. 1815, comma
2, c.c.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che il Tribunale:
-accertasse la nullità parziale dei contratti relativi ai rapporti di c/c n. 254720 e n. 10269.93, con annesse linee di credito n. 18401203.1 e 71986413.94, per l'applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, per la nullità della cms, valute e spese, accertando altresì la difformità tra il tasso applicato e quello concordato, escludendosi pertanto ogni forma di capitalizzazione;
- accertasse e dichiarasse la nullità dei finanziamenti contratti nn. 3152885.94 e 411369567.22 per la mancanza di causa, disponendo la restituzione dei relativi interessi;
- all'esito, condannasse l'istituto di credito al ricalcolo del dare avere e all'accredito delle somme non dovute;
2 -con riferimento al contratto di mutuo, accertasse e dichiarasse la nullità del contratto per violazione della disciplina in materia di usura, dichiarandosi la gratuità del mutuo, con restituzione delle relative somme non dovute e accertate a seguito di ricalcolo;
con compensazione del dare avere tra e parti e vittoria di spese e competenze di lite.
Nel costituirsi in giudizio, la parte convenuta deduceva che:
-non erano stati concessi alla parte convenuta i termini a difesa e chiedeva differirsi la prima udienza;
-nel merito eccepiva la prescrizione delle domande proposte da parte attrice, decorrenti dalle singole annotazioni in conto;
inoltre, contestava la mancata indicazione, operazione per operazione, delle somme contestate come indebite;
contestava la prospettazione di parte attrice sulla legittimità degli addebiti per capitalizzazione trimestrale di interessi debitori attesa la pari periodicità applicata nella capitalizzazione di interessi debitori e creditori e comunque richiamava il disposto della delibera CIRC del 2000 e l'art. 120 del TUB cui gli istituti bancari si erano adeguati;
- con riferimento alla cms deduceva che essa non concorreva alla determinazione del cd tasso soglia, escludendo che i contratti fossero affetti da usura;
contestava la dedotta non debenza di valute e spese contrattualmente previste;
- quanto al mutuo, le doglianze erano state genericamente formulate e comunque la usurarietà non doveva essere valutata alla luce della L. 108 del 1996, come modificata nel 2011, per essere il mutuo stato siglato nel 2001; escludeva potesse effettuarsi una verifica della usurarietà dell'interesse moratorio per non essere lo stesso mai stato applicato al rapporto regolarmente svoltosi e conclusosi;
-quanto i finanziamenti del 2006 ( n. 3152885.94) e del 2007 ( 411369567.22) dagli estratti conto era evidente che essi non vennero affatto contratti per coprire scoperture di conto corrente.
Tanto premesso, concludeva chiedendo il rigetto della proposte domande e con favore di spese e competenze di lite.
All'udienza del 7.11.2016 accogliendo l'eccezione preliminare di parte convenuta, si disponeva rinnovazione della citazione e differiva l'udienza al 20.2.2017
La difesa di parte convenuta veniva integrata a seguito di costituzione di nuovo difensore, rilevando la insussistenza di un fido che assistesse il rapporto di conto corrente, eccedendo la prescrizione delle poste solutorie, analiticamente esplicitate.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c,p.c., a seguito del deposito delle memorie, si disponeva l'espletamento di una prima CTU, con successiva integrazione dell'elaborato peritale con incarico del 6.5.2021, disposta con ordinanza del 28.1.2021; specificamente, l'integrazione afferiva la determinazione del costo del contratto di conto corrente, considerando anche le spese accessorie,
3 il superamento del cd tasso soglia anche relativamente al tasso di interesse moratorio, determinando le somme indebitamente percepite in relazione agli accertamenti compiuti.
Dopo una serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17.4.2023 la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo per la ulteriore integrazione dell'espletata CTU e posti i chiarimenti con ordinanza del 9.9.2023, veniva svolto tale ulteriore accertamento per il
20.11.2023; il 4.12.2023 veniva richiesta ulteriore integrazione svolta con deposito della relazione del 30.1.2024.
A seguito di nuovi e reiterati rinvii per la precisazione delle conclusioni, con ordinanza dell'8.11.2024 la causa veniva rimessa a questo Presidente per la riassegnazione;
riassegnata a magistrato della sezione, a seguito della sua assenza all'udienza del 3.4.2025, sostituita da questo Giudice, la causa veniva assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi come per il rapporto di conto corrente 2547,20, del 13.11.1992, così come per il rapporto n. 10269,23 del 21.5.2002 le condizioni contrattualmente convenute sono state analiticamente riportate nel primo elaborato tecnico depositato dal CTU, analizzando la documentazione allegata in atti.
Quanto all'interesse passivo, emerge come le parti abbiano convenuto per iscritto tassi di interesse ultralegali ed è stata convenuto lo ius variandi.
Mentre per il secondo rapporto n. 10269.23, siglato il 21.5.2002, è stata prevista la clausola di capitalizzazione trimestrale con condizione di reciprocità, di tal che si pone questione di anatocismo solo per il periodo successivo al 31.12.2013, a seguito della novella del disposto di cui art. 120
TUB, non essendo intervenuto accordo nel rispetto della nuova previsione normativa.
Per il contratto 2547,20 siglato il 13.11.1992, dunque in epoca precedente alla Delibera CICR del
2000, senza reciprocità nel termine di capitalizzazione, deve rilevarsi che il declassamento da uso normativo a uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo ha reso nulle, per contrasto con l'art. 1283 cod. civ., le clausole in forza delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sicché, una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000), il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (da ultimo Cass. civ. Ord. Sez. 1 n. 5575 del 3.3.2025 ma già Cass., Sez 1, 24156/2017, 24153/2017, 17150/2016). all'indomani della successiva delibera CIRC del 2000, non è stata rispettata la formulazione dell'art. 7, non essendo stata prevista la reciprocità nella capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e attivi in un accordo siglato per iscritto tra le parti, essendo intervenuta la mera pubblicazione in GU ( così Cass. civ. Ord. Sez. 1 n. 5575 del 3.3.2025 ).
Pertanto correttamente, ai fini del ricalcolo, per l'originario contratto n. 2547,20 deve essere esclusa ogni forma di capitalizzazione, aderendo il Tribunale all'orientamento espresso dalla
Suprema Corte e per il quale “In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente
4 correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283
c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione”
(così Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016 e succ Cass. Civ.
Sez. 1 , Ordinanza n. 24156 del 13/10/2017).
Per il conto corrente n. 10269,23, acceso nel 2002, e dunque nella vigenza della Delibera Cicr del
2000, è stata correttamente mantenuta dal CTU la capitalizzazione trimestrale sino al 31.12.2013, allorquando è stata applicata la capitalizzazione semplice, non essendovi stato nuovo accordo tra le parti, per iscritto, per l'adeguamento dell'istituto di credito al novellato art. 120 TUB.
Ed, infatti, il novellato art. 120, comma 2, TUB ha sancito un divieto assoluto di anatocismo sugli interessi maturati, prevedendo che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Il divieto è da ritenersi vigente fin dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità
(01.01.2014) dal momento che, essendo la norma primaria dotata di autonoma e immediata portata precettiva, esso stesso si pone come “precetto inderogabile e principio guida nell'attività di disciplina tecnica e di dettaglio rimessa al CICR”.
Le successive riforme dell'art. 120 TUB e la Delibera del CICR, contenente le relative disposizioni attuative, non valgono a escludere l'immediata operatività e inderogabilità del divieto di anatocismo. Ed, infatti, come precisato pure dalla Suprema Corte, “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.” ( Così Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 21344 del 30/07/2024 (Rv. 671966 - 01)
In ordine alle CMS, pur potendo essere astrattamente valide, rappresentando di regola il corrispettivo dell'Istituto di credito per la messa a disposizione del danaro nei confronti del cliente, ma proprio in quanto la stessa nozione delle CSM si pone in modo non univoco, è necessario che essa sia espressamente pattuita e nel caso in esame non è emerso vi sia stata pattuizione scritta né comunicazione al correntista. Non sono neppure chiare le aliquote applicate e le relative quote di calcolo.
Le CMS, dunque, è stata correttamente espunta nel ricalcolo dal CTU, atteso che essa non è stata espressamente convenuta tra le parti, come emerge dall'analisi della documentazione in atti, così non sussistendo titolo per la esazione della stessa.
Sono state espressamente convenute le competenze per valute e spese e dunque sono dovute.
5 Le valute sono riferite ai costi conseguenti alle modalità in cui vengono regolate le operazioni bancarie di incasso o pagamento di una determinata somma sui conti correnti;
a seconda della tipologia delle operazioni bancarie, la valuta può avere diverse tempistiche, che intercorrono tra il momento del versamento o della disposizione di pagamento e quello di effettivo accredito o addebito delle somme di tal che tali somme pattuite sono dovute.
Le spese, invece, rappresentano i costi che il cliente deve sostenere per la gestione del conto, come ad esempio il canone mensile, le commissioni per le operazioni o le spese di bollo. Dunque, una prestazione concordata e con una specifica causa.
In ordine all'eccezione di prescrizione formulata dall'Istituto di credito, si precisa che essa va valutata in relazione al momento della chiusura del conto corrente e non già dall'appostazione delle singole poste contabili, essendo da escludere che dalla mera annotazione possa discendere il decorso della prescrizione.; in ossequio alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte del
2010, n. 24418/2010 “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
Tali importi, a fronte della puntuale eccezione di prescrizione tempestivamente proposta dalla convenuta, ed in considerazione della sussistenza quanto meno del fido di fatto come CP_4 evidenziato dal CTU (cfr Cass. 24.4.24 n. 11016), sono stati rideterminati a seguito di ultima integrazione di CTU con espunzione delle poste prescritte e secondo il cd saldo ricalcolato e non col saldo banca, in ossequio all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte in merito.
Come ormai affermato e ribadito dalla Suprema Corte “ Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo. (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023 )
Quanto all'usura, per i contratti di conto corrente 2547.20 e 10269.23, correttamente nel calcolo è stato effettuato il calcolo dei tassi di interessi includendovi le CSM e spese.
6 Orbene, quanto al contratto n. 2547.20, questo venne siglato nel 1992, ben prima dell'entrata in vigore della L. 108 del 1996, di tal che non può nella fattispecie discutersi di usura originaria, come previsto dalle SSUU della Suprema del 19/10/2017 n° 24675.
Quanto al rapporto di c/c n. 10269.23 il tasso intra fido ed extra fido come calcolato dal CTU, considerando le CMS applicate e le spese, è risultato essere comunque infra soglia, così appare infondata la doglianza proposta.
Dunque le clausole previste in contratto non sono usurarie.
Conclusivamente, nel ricalcolo effettuato, escludendo la capitalizzazione degli interessi, come precisato innanzi, le CMS, tenuto conto delle poste solutorie prescritte, secondo il conto rettificato, il ctu ha evidenziato che:
-quanto al saldo del conto 10269.23, il ricalcolo a debito del correntista è di euro 374.260,91 in luogo di euro 456.328,90 con differenza saldo di 82.067,99 euro;
-quanto al contratto di conto corrente n. 2547.20, il ricalcolo è di euro 433.357,20 a debito del correntista in luogo di euro 518.205,82 a debito del correntista, con differenza di euro 84.881,62.
In via generale e con riferimento ai contratti di finanziamento e di mutuo, per i quale è stata dedotta l'usurarietà dei tassi di interesse concordati ed applicati, deve, in via generale, relativamente alla commissione di anticipata estinzione, considerarsi che essa costituisce una clausola penale di recesso, richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
orbene, tale penale non rileva ai fini del calcolo dell'interesse per verificarne la eventuale usurarietà, trattandosi di costo eventuale del credito. La commissione in parola non è collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella ( così Cass. Civ. n. 7352 del 2022 e così pure
Cass. n. 8109 del 2022, Cass. n. 4597 del 2023).
Se tanto rileva in via generale, deve ancora osservarsi che la questione posta è tanto più irrilevante sol che si consideri che i finanziamenti contratti non sono stati estinti anzitempo.
Procedendo ala disamina dei singoli rapporti di mutuo e finanziamento si osserva.
Il rapporto di mutuo fondiario n. 741169134.88 aveva ad oggetto l'erogazione di 1.000.000,00 di euro, da restituire in 120 rate;
il finanziamento venne estinto a scadenza, come documentato in atti con le relative quietanze.
7 Orbene, con riferimento a tale rapporto, il tasso di interesse corrispettivo (5,40) non supera il tasso soglia;
quanto all'interesse di mora, esso non rileva, alla luce dei principi espressi dalla Suprema
Corte a SSUU nel 2017, atteso che non è mai stata applicata in concreto la mora nel corso del rapporto, avendo esso avuto andamento regolare;
ad ogni modo nell'accertamento effettuato dal
CTU è stato escluso che il tasso moratorio concordato (8,40) fosse superiore al tasso soglia (9,84).
Quanto al finanziamento 3152885,94 del 19.12.2006, con importo di euro 450.000,00 e a quello n. 741369567,22 di pari importo, deve rilevarsi che anch'essi non sono stati estinti anticipatamente.
Anche il tasso di mora concordato non rileva atteso che non venne mai ad essere applicato, per l'andamento regolare del rapporto.
Quanto al rapporto 3152885,94 il tasso di interesse corrispettivo concordato al momento della stipula del contratto, unico momento rilevante ai fini della determinazione del tasso usurario, secondo le indicazioni della Suprema Corte di Cassazione a SSUU, è pari al 4,40% mentre il tasso soglia, come evidenziato dal CTU è pari al 9,25, dunque, alcuna pratica usuraria si riscontra.
Quanto al rapporto 741369567,22 il tasso di interesse corrispettivo concordato al momento della stipula del contratto, unico momento rilevante ai fini della determinazione del tasso usurario, secondo le indicazioni della Suprema Corte di Cassazione a SSUU, è pari al 5,695% mentre il tasso soglia, come evidenziato dal CTU è pari al 9,855, dunque, alcuna pratica usuraria si riscontra.
Analizzato il contratto di finanziamento 065-04031555 del 7.6.2002 per un importo di euro
550.000.00 il tasso di interessi corrispettivi (6,00%) e di mora ( 8%) come determinati al momento della stipula del contratto (usura generica) è risultato inferiore al tasso soglia (10,2%). Anche in tal caso, la commissione di anticipata estinzione non rileva, non essendo stata neppure effettuata in concreto la estinzione anticipata del finanziamento contratto e dunque applicata la detta commissione.
Analogamente per il contratto di finanziamento n. 065-04051227 del 29.11.2004 dell'importo di euro 500.000 per il quale non vi è superamento del tasso soglia (8,625%) né per gli interessi corrispettivi (4,050%) né per quelli moratori (6,050%).
Appare fondata solo su generica allegazione la dedotta nullità dei mutui e finanziamenti contratti per essere essi destinati alla sola copertura degli scoperti di conto corrente, essendo il dato rimasto oltre che fondato su apodittica allegazione anche indimostrato, dovendosi, peraltro, considerare le recenti pronunce giurisprudenziali che hanno sancito la validità del cd mutuo di scopo (Cass. Civ.
SSUU, n. 5841 del 05 marzo 2025).
Appare argomento nuovo, introdotto solo nel corso del giudizio negli scritti conclusivi, la questione relativa alla violazione della normativa antitrust, con riferimento alla quantificazione degli interessi corrisposti dalla società, nei contratti di finanziamento, facendo richiamo all'EURIBOR, .rimasto anch'esso mero generico richiamo alla questione, si ribadisce posto solo negli scritti conclusivi, senza una qualsiasi allegazione, in concreto, relativa ai contratti per cui è causa.
8 Sul punto, deve rilevarsi che manca ogni e qualsiasi allegazione ritualmente e tempestivamente introdotta da parte attrice, di tal che il motivo proposto solo negli scritti conclusivi non può essere scrutinato.
Deve, pertanto, accertarsi il minor credito della banca relativamente al Controparte_1 conto corrente n. 10269.23 con una differenza di 82.067,99 euro;
quanto al contratto di conto corrente n. 2547.20 con differenza di euro 84.881,62.
Deve prendersi a riferimento il ricalcolo con saldo ricalcolato.
-quanto al contratto di conto corrente n. 10269.23, accertata la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dall'1.1.2014 per l'intera durata del rapporto, e dichiarata la illegittima applicazione dei relativi addebiti oltre che di quelli a titolo di cms, il ricalcolo del saldo al momento della domanda è di euro 374.260,91 a debito del correntista in luogo di quello di euro 456.328,90, con differenza saldo di 82.067,99 euro;
Quanto al contratto di conto corrente n. 2547.20, accertata la nullità della capitalizzazione degli interessi debitori per l'intera durata del rapporto e dichiarata la illegittima applicazione dei relativi addebiti oltre che per quelli a titolo di CMS, il ricalcolo del saldo al momento della domanda è di euro 433.357,20 a debito del correntista in luogo di quello di euro 518.205,82 a debito del correntista, con differenza saldo di euro 84.881,62.
Va rigettata ogni altra domanda.
Considerata la parziale soccombenza di parte attrice, le spese sono compensate al 50%; nel resto seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametro di cui al DM
Giustizia n. 55 del 2014 e succ mod. , considerando lo scaglione di valore indeterminato alto e ai medi.
Spese di CTU, ivi compresa quella espletata in sede di ATP, sono poste a carico delle parti in solido tra loro e al 50%, in considerazione dell'esito del giudizio, nell'importo quantificato in corso di causa.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-quanto al contratto di conto corrente n. 10269.23, accertata la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dall'1.1.2014 per l'intera durata del rapporto, e dichiarata la illegittima applicazione dei relativi addebiti, oltre che di quelli a titolo di cms, determina il ricalcolo del saldo, al momento della domanda, in euro 374.260,91 a debito del correntista, in luogo di quello di euro 456.328,90 a debito del correntista, con differenza saldo di
82.067,99 euro;
-quanto al contratto di conto corrente n. 2547.20, accertata la nullità della capitalizzazione degli interessi debitori per l'intera durata del rapporto e dichiarata la illegittima applicazione dei relativi
9 addebiti oltre che per quelli a titolo di CMS, determina il ricalcolo del saldo al momento della domanda in euro 433.357,20 a debito del correntista in luogo di quello di euro 518.205,82 a debito del correntista, con differenza saldo di euro 84.881,62;
rigetta ogni altra domanda;
compensa al 50% le spese di lite che liquida per l'intero in euro 22.457,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%;
Condanna parte convenuta al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_2
11.228,50 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro e al 50% le spese di ATP e CTU svolte nel corso del giudizio e già liquidate.
Catanzaro 26.5.2025
Il Giudice dott.ssa Adele Ferraro
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