TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1530/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Sandro Picchiarelli) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 2.4.2025, alle ore 16.45, la seguente
SENTENZA
e hanno proposto opposizione all'ordinanza – ingiunzione Parte_1 Parte_1
N°OI-001741506, relativa all'atto di accertamento 5800.20/06/2019.0175228 del 20/06/2019 CP_2
riferito all'anno 2016.
Si tratta di sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate nell'anno 2016.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, tra l'altro, in via preliminare la violazione dell'art. 14 della l
CP_ n. 689 del 1981 non avendo, l effettuato la contestazione della violazione commessa entro il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha, a tale riguardo, sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Il ricorso è fondato.
L'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d.l. n. 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983, nella versione modificata dal d.lgs. 8/2016, in vigore dal 6.2.2016 (interpolato poi dal d.l. n. 48/2023, conv. con modif.
nella l. 85/2023) stabilisce che “
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le
somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni
previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio
tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del
datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a
quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa,
quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione.” L'art. 6 del d.lgs. 8/2016 stabilisce che “Nel procedimento per l'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Fra le disposizioni richiamate v'è,
dunque, l'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui “La violazione, quando e possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente
decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano
le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità
previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le
modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la
residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del
pagina 2 di 4 pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il
giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei
cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Il tenore delle disposizioni richiamate rende chiaro, già sul piano letterale, che anche alla fattispecie in esame debba trovare applicazione il precetto dell'obbligo di contestazione della violazione immediata o entro 90 giorni dall'accertamento e detto precetto, del resto, ha carattere di principio generale nella materia dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, se è vero che ne è stata imposta l'osservanza anche nelle situazioni transitorie (non oggetto della presente controversia) di omesso versamento delle ritenute per importi non superiori ad € 10.000,00 nei termini stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. 8/2016.
Inoltre, l'art. 23, secondo comma, del già citato d.l. n. 48/2023 ha stabilito che “Per le violazioni riferite
agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato
decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione…”
confermando indirettamente la conclusione precedente in quanto la disciplina ratione temporis di riferimento, non ha espressamente previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall'art. 14,
né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine.
La giurisprudenza di merito, del resto, ha correttamente messo in luce che l'eccezione sollevata dall' – in virtù della quale l'art. 9 d.lgs. 8/2016 sancirebbe l'applicazione del Controparte_3
suddetto termine di decadenza soltanto in presenza di trasmissione di atti dall'Autorità giudiziaria all'autorità amministrativa - provocherebbe l'indeterminatezza temporale del termine dell'accertamento amministrativo, ponendosi in conflitto con l'esigenza di certezza del diritto. Il dato letterale della disposizione (oltre al rispetto del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.), impone,
invece, una lettura alternativa. L'art. 9 d.lgs. 8/2016 stabilisce, infatti, che, in caso di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, il termine di decadenza decorre dalla ricezione degli stessi,
mentre l'art. 14 individua il termine a quo dal momento della “violazione”. Pertanto, le suddette norme non sono incompatibili, stabilendo soltanto dei termini di decorrenza differenti, nel rispetto dell'art. 6 d.lgs. 8/2016, ai sensi del quale la L. 689/1981 si applica ove compatibile, presupponendo i dovuti adattamenti quando necessari.
pagina 3 di 4 Nel caso in esame, il mancato versamento delle ritenute risale all'anno 2016 e, quindi, entro il termine di novanta giorni dalla commessa violazione avrebbe dovuto essere notificato l'atto di accertamento che, invece, risulterebbe emesso il 20.6.2019 e, quindi, a tutto concedere, notificato solo successivamente alla predetta data.
La sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta deve quindi considerarsi estinta in base al disposto di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €1.100,00 e €5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
annulla l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiara non dovute le somme ingiunte
[...]
CP_ per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidandole nella misura di €1500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU Iva e Cpa come per legge.
Perugia 2 aprile 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1530/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Sandro Picchiarelli) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 2.4.2025, alle ore 16.45, la seguente
SENTENZA
e hanno proposto opposizione all'ordinanza – ingiunzione Parte_1 Parte_1
N°OI-001741506, relativa all'atto di accertamento 5800.20/06/2019.0175228 del 20/06/2019 CP_2
riferito all'anno 2016.
Si tratta di sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate nell'anno 2016.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, tra l'altro, in via preliminare la violazione dell'art. 14 della l
CP_ n. 689 del 1981 non avendo, l effettuato la contestazione della violazione commessa entro il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha, a tale riguardo, sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Il ricorso è fondato.
L'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d.l. n. 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983, nella versione modificata dal d.lgs. 8/2016, in vigore dal 6.2.2016 (interpolato poi dal d.l. n. 48/2023, conv. con modif.
nella l. 85/2023) stabilisce che “
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le
somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni
previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio
tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del
datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a
quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa,
quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione.” L'art. 6 del d.lgs. 8/2016 stabilisce che “Nel procedimento per l'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Fra le disposizioni richiamate v'è,
dunque, l'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui “La violazione, quando e possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente
decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano
le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità
previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le
modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la
residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del
pagina 2 di 4 pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il
giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei
cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Il tenore delle disposizioni richiamate rende chiaro, già sul piano letterale, che anche alla fattispecie in esame debba trovare applicazione il precetto dell'obbligo di contestazione della violazione immediata o entro 90 giorni dall'accertamento e detto precetto, del resto, ha carattere di principio generale nella materia dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, se è vero che ne è stata imposta l'osservanza anche nelle situazioni transitorie (non oggetto della presente controversia) di omesso versamento delle ritenute per importi non superiori ad € 10.000,00 nei termini stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. 8/2016.
Inoltre, l'art. 23, secondo comma, del già citato d.l. n. 48/2023 ha stabilito che “Per le violazioni riferite
agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato
decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione…”
confermando indirettamente la conclusione precedente in quanto la disciplina ratione temporis di riferimento, non ha espressamente previsto alcuna deroga al termine di notifica stabilito dall'art. 14,
né tanto meno alle conseguenze della violazione di detto termine.
La giurisprudenza di merito, del resto, ha correttamente messo in luce che l'eccezione sollevata dall' – in virtù della quale l'art. 9 d.lgs. 8/2016 sancirebbe l'applicazione del Controparte_3
suddetto termine di decadenza soltanto in presenza di trasmissione di atti dall'Autorità giudiziaria all'autorità amministrativa - provocherebbe l'indeterminatezza temporale del termine dell'accertamento amministrativo, ponendosi in conflitto con l'esigenza di certezza del diritto. Il dato letterale della disposizione (oltre al rispetto del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.), impone,
invece, una lettura alternativa. L'art. 9 d.lgs. 8/2016 stabilisce, infatti, che, in caso di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, il termine di decadenza decorre dalla ricezione degli stessi,
mentre l'art. 14 individua il termine a quo dal momento della “violazione”. Pertanto, le suddette norme non sono incompatibili, stabilendo soltanto dei termini di decorrenza differenti, nel rispetto dell'art. 6 d.lgs. 8/2016, ai sensi del quale la L. 689/1981 si applica ove compatibile, presupponendo i dovuti adattamenti quando necessari.
pagina 3 di 4 Nel caso in esame, il mancato versamento delle ritenute risale all'anno 2016 e, quindi, entro il termine di novanta giorni dalla commessa violazione avrebbe dovuto essere notificato l'atto di accertamento che, invece, risulterebbe emesso il 20.6.2019 e, quindi, a tutto concedere, notificato solo successivamente alla predetta data.
La sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta deve quindi considerarsi estinta in base al disposto di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €1.100,00 e €5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
annulla l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiara non dovute le somme ingiunte
[...]
CP_ per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidandole nella misura di €1500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU Iva e Cpa come per legge.
Perugia 2 aprile 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 4 di 4