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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al N. R.G. 9785/2023, promosso da:
, nato in [...] il [...], Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. MIMMA BARBARELLO, elettivamente domiciliato in via
Dante Alighieri 16 – 40125 - Bologna, presso il Difensore
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 15.10.2024; la parte resistente non si costituiva in giudizio.
* * *
Con ricorso tempestivamente proposto in data 24.7.2023 nell'interesse del ricorrente OR
cittadino del Senegal, nato in [...] in data [...], avverso il Parte_1 provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 26.6.2023, notificatogli il giorno
26.6.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI, presentata in data
2.9.2022; l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1,
TUI, come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di CP_1
Bologna in data 11.5.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L. n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI;
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., Contr affermando di essere giunto in Italia nel 2002, di avere contratto matrimonio con la
ORa cittadina italiana, in data 27.6.2009, di avere con lei collaborato Parte_2 in diverse attività lavorative, di essersi poi separato con sentenza di questo Tribunale del
8.1.2019, di avere allora cercato l'appoggio dei Servizi Sociali, di essere stato accolto nel
Centro Beltrame, di avere sempre lavorato in regola fin dal 2020, e di avere lavorato fino al giugno 2023 con regolare contratto.
Con decreto del 26.07.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza di discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 24.01.2024, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il ricorrente compariva personalmente, e, offrendo dimostrazione di parlare e comprendere perfettamente la lingua italiana, illustrava il suo percorso di vita in Italia, dichiarando:“il ricorrente vive in Italia ormai da 22 anni;
vive ancora presso il Centro Beltrame;
precisa che dopo la separazione dalla moglie (sposata nel 2009) nel 2017 si è subito appoggiato ai
Servizi Sociali che lo hanno aiutato a trovare una sistemazione abitativa, e dopo alcuni passaggi è arrivato ad essere ospite presso il Centro Beltrame;
ha sempre lavorato, inizialmente dal 2009 fino al 2017 con la moglie prima in collaborazione con la San
Giuseppe Color che è una associazione di artigiani fino al 2012, poi fino al 2017 in forma associativa con la moglie nella associazione di artigiani C'era una volta – C'è ancora sempre con una bancarella come ambulante, collaborando anche con il Comune di Bologna;
poi dal 2020 ha lavorato all'interno di un progetto formativo denominato Laboratorio E-20 del Comune di Bologna con un riconoscimento economico di euro 450,00 mensili da settembre 2020 a fine dicembre 2021; poi dal 2022 ha lavorato in agricoltura e oggi lavora con un contratto a tempo indeterminato iniziato a maggio 2023 e trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 14.8.23 come saldatore presso la ditta Controparte_3 con un netto in busta che può andare da euro 1.200,00 ad euro
[...]
1.800,00 a seconda degli straordinari;
parla la lingua italiana;
in Patria ha la seguente situazione: sente la madre al telefono ogni tanto;
quanto ai suoi trascorsi penali, riepilogati nel Casellario, dichiara che ha pagato il corrispettivo economico delle pene comminategli
e non ha mai scontato periodi di reclusione;
non ha più commesso reati da allora;
in quel periodo (2002-2004) era appena arrivato in Italia e non aveva ancora i documenti.”
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
Il Giudice, confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissava nuova udienza per la sola comparizione dei Procuratori delle parti.
All'udienza, celebrata in data 09.10.2024, il Procuratore della parte ricorrente si riportava alle precedenti dichiarazioni di udienza e alla documentazione già prodotta, confermando le circostanze di cui al ricorso, e implementando gli elementi a dimostrazione dell'integrazione del ricorrente.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
All'esito dell'udienza collegiale del 23.10.2024, celebrata ex art.127 ter cpc, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 26.6.2023, notificato il giorno 26.6.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs
150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con
L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 2.9.2022 (precedente rispetto alla data del 11.3.2023 di entrata in vigore della nuova disciplina normativa).
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti
“sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il ricorrente, classe 1974, si trovi in Italia dal giorno 15.3.2002, dunque da ventidue anni, e che abbia raggiunto una buona conoscenza della lingua italiana;
dall'istruttoria orale e documentale emerge che il ricorrente contraeva matrimonio in data 27.6.2009 con una cittadina italiana, dalla quale poi si separava con sentenza di questo Tribunale del 8.1.2019; dalla relazione dei Servizi Sociali del marzo 2022 si evince inoltre che il ricorrente è ospite presso il Centro di accoglienza (cfr. Pt_3 dichiarazioni di udienza del 24.01.2024; relazioni sociali Area Walfare Comune di Bologna quartiere Porto-Saragozza; contratto di locazione 08.08.2013; Sent. del Tribunale di Bologna
484/19).
In ordine all'attività lavorativa, il ricorrente ha lavorato dal 2009 al 2017 in collaborazione con diverse associazioni artigiane, poi dal 2020 ha lavorato all'interno di un progetto formativo denominato Laboratorio E-20 del Comune di Bologna con un riconoscimento economico di euro 450,00 mensili da settembre 2020 a fine dicembre 2021; nel 2022, egli ha poi lavorato in agricoltura e da maggio 2023 è impiegato come saldatore presso la ditta per la quale oggi lavora con Controparte_3 contratto a tempo indeterminato stipulato nell'agosto 2023 (cfr. contratto di assunzione operaio agricolo e unilav 30.11.2021; dati del ricorrente dall'Anagrafe popolazione residente
Comune di Bologna 15.06.2022; lettera di incarico Arca di Noè 04.01.2020; lettera di impegno assunzione a tempo indeterminato;
unilav 01.07.2023; contratto Parte_4
a tempo indeterminato;
dichiarazioni di udienza del 24.01.2024).
In merito ai redditi conseguiti negli ultimi anni, egli ha potuto contare su redditi pari ad euro
2.000,00 circa per il 2020, euro 5.400,00 circa per l'anno 2021, euro 6.200,00 circa per l'anno 2022, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi in atti, oltre che dalle buste paga prodotte, mentre il reddito che risulta dal prodotto Modello ISEE per l'anno 2023 fino al
31.12.2023 è pari ad euro 10.500,00 e lo stipendio che percepisce ad oggi oscilla da euro
1.200,00 ad euro 1.800,00 a seconda degli straordinari effettuati (cfr. attestazione Isee;
CU
2021-2023; Unilav 23.05.2023; ultime buste paga;
estratto conto INPS).
Il parere negativo della Commissione Territoriale si basava sulla asserita mancanza di un percorso di integrazione socio-lavorativa sul territorio ed altresì sulle seguenti risultanze penali:
-Sentenza di condanna del 27.03.2002 del Tribunale di Torino, sezione giudice per le indagini preliminari, n° 776 Reg. Sent., contenente la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1170,00 di multa, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e ordine di liberazione immediata per i due seguenti reati di cui si ravvisava la continuazione: 1) reato di cui all'art.73 DPR 309/90 perché illecitamente deteneva e cedeva gr.0,300 di cocaina. 2) reato di cui all'art. 6, comma 3 L.40/98 perché a richiesta dei CC non esibiva senza giustificato motivo alcun documento di identificazione e/o titolo di soggiorno. Reati commessi a Torino il 21.03.2002;
-Sentenza di condanna del 10.05.2007 del Tribunale di Torino, sezione IV penale, n. 2691
Reg. Sent., che lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 337 c.p,. perchè usava violenza, consistita nell'ingaggiare una colluttazione per opporsi agli agenti operanti mente compivano un atto di ufficio, e precisamente procedevano con altri colleghi ad un intervento di servizio per l'accertamento e la repressione di reati in materia di stupefacenti;
commesso in Torino in data 9.2.2004;
-Decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Bologna n° 4127/08 Reg. Dec. per cui veniva condannato alla pena di € 600,00 di ammenda per aver commesso il reato p.p. dall'art. 6, 3° comma, D.lvo n. 286/1998, perché, senza giustificato motivo, non esibiva il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno a richiesta della Questura di Bologna in servizio di poliziotto di Quartiere in P.zza San Giuseppe Bologna. Reato Commesso/accertato in
Bologna il 24/07/2008.
-Decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Bologna n° 5/09 Reg. Dec., per cui veniva condannato alla pena di € 1.240,00 di ammenda, per il reato p.p. dall'art. 6 comma 3° D.L.vo 25 luglio 1998 n.286 perché, sottoposto a controllo del personale del Nucleo Operativo Compagnia CC Bologna Centro e della Polizia
Municipale di Bologna, alla loro richiesta, non esibiva, senza giustificato motivo, né passaporto, né altro documento di identificazione. Reato Commesso/accertato in Bologna il in data 25.09.2008. In merito ai suoi trascorsi penali, nell'udienza del 24.01.2024 il ricorrente dichiarava “di aver pagato il corrispettivo economico delle pene comminategli e di non ha mai scontato periodi di reclusione;
di non aver più commesso reati da allora;
che in quel periodo (2002-
2004) era appena arrivato in Italia e non aveva ancora i documenti”.
Ebbene, e quanto alla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, occorre innanzitutto rilevare che i sopra menzionati reati risultano commessi in un'epoca molto risalente nel tempo, quando il ricorrente si trovava in Italia da pochi anni, e, privo di un permesso di soggiorno, non riusciva a trovare alcun lavoro regolare.
Risulta evidente che i reati commessi sono rimasti isolati e sono ascrivibili unicamente ad un determinato periodo del percorso di vita vissuto in Italia dal ricorrente: ad essi, infatti, non sono seguiti altri reati ed anzi negli anni successivi il ricorrente iniziava un percorso di inserimento effettivo nel contesto italiano, e riusciva a costruire qui la sua vita familiare e privata e a reperire occasioni di lavoro come artigiano, con contatti con diverse associazioni presenti sul territorio, fino a riuscire oggi ad ottenere un'assunzione con un contratto a tempo indeterminato come saldatore.
Ciò posto, è compito dell'autorità competente verificare, in concreto, la pericolosità sociale del richiedente. Come affermato dalla Suprema Corte in una recente pronuncia, “se è ben vero che l'inserimento di un migrante all'interno del tessuto sociale del paese ospitante non può che comportare la condivisione dei valori che la comunità nazionale ha posto a suo fondamento e il rispetto dei medesimi, occorre però considerare che non tutti i reati sono indice di una simile estraneità ai principi cardine della nostra società (si pensi, ad esempio,
a molti casi di reati colposi). Pertanto, il giudice di merito, ove intenda sostenere che la commissione di un reato dimostri il mancato inserimento del migrante nel contesto sociale italiano, deve circostanziare la propria affermazione e spiegare quale sia il reato commesso
e perché lo stesso sia espressivo di una condotta di vita in contrasto con i valori fondanti il vivere civile italiano, tenendo conto anche dell'epoca di commissione del reato e delle vicende personali successive. Spiegazione, questa, che manca del tutto all'interno del decreto impugnato, che si limita a registrare la condanna del richiedente asilo a quattro anni di detenzione “per la commissione di un reato grave” mentre alcuna valutazione è stata compiuta sulla distanza temporale della condotta criminosa e sull'avere la odierna ricorrente scontato la pena per il reato commesso” (Cass. Civ. 29878/2022).
Nel caso in esame, il ricorrente, che si trova sul territorio italiano da circa ventidue anni, veniva attinto da condanne che, seppur gravi, risultano afferenti a fatti estremamente risalenti nel tempo, per i quali il ricorrente ha interamente pagato il corrispettivo economico delle pene comminategli.
Va sottolineato, inoltre, come dal certificato dei carichi pendenti della Procura della
Repubblica del luogo di domicilio del ricorrente risulta che questi non abbia allo stato alcun procedimento penale pendente e che dal casellario giudiziale emesso su richiesta dell'interessato, pur acquisito agli atti, vi sia menzione unicamente del primo reato commesso nel lontano 09.02.2004, per il quale risulta applicato l'indulto ai sensi della legge
31.07.2006. Tali elementi, in assenza di segnalazioni da parte del PM, portano a ritenere che i reati commessi non siano indice – di per sé – di assenza di integrazione nel tessuto culturale e sociale italiano, né di attuale pericolosità sociale, avendo il ricorrente tenuto negli ultimi anni una condotta assolutamente conforme alle regole, come comprovato anche dall'attività lavorativa continuativamente svolta. Nell'ottica di un bilanciamento tra le opposte esigenze, si ritiene pertanto che non possa operare il
contro
-limite della pericolosità sociale, posto che le condanne sopra riportate riguardano fatti risalenti nel tempo, rispetto ai quali si riscontra una successiva condotta positiva del ricorrente sul territorio nazionale, sia in termini di inserimento lavorativo che di radicamento della propria vita privata e familiare. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei ventidue anni di permanenza in Italia, la buona conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando in atti la sussistenza di tali condizioni ostative pur avendo tenuto nella debita considerazione i trascorsi penali del ricorrente di cui la Questura dava conto.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023,
n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed
è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, accerta il diritto del ricorrente OR al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 5 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Marco Gattuso
Il Giudice est.
Dott. Maria Cristina Borgo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al N. R.G. 9785/2023, promosso da:
, nato in [...] il [...], Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. MIMMA BARBARELLO, elettivamente domiciliato in via
Dante Alighieri 16 – 40125 - Bologna, presso il Difensore
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 15.10.2024; la parte resistente non si costituiva in giudizio.
* * *
Con ricorso tempestivamente proposto in data 24.7.2023 nell'interesse del ricorrente OR
cittadino del Senegal, nato in [...] in data [...], avverso il Parte_1 provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 26.6.2023, notificatogli il giorno
26.6.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI, presentata in data
2.9.2022; l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1,
TUI, come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di CP_1
Bologna in data 11.5.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L. n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI;
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., Contr affermando di essere giunto in Italia nel 2002, di avere contratto matrimonio con la
ORa cittadina italiana, in data 27.6.2009, di avere con lei collaborato Parte_2 in diverse attività lavorative, di essersi poi separato con sentenza di questo Tribunale del
8.1.2019, di avere allora cercato l'appoggio dei Servizi Sociali, di essere stato accolto nel
Centro Beltrame, di avere sempre lavorato in regola fin dal 2020, e di avere lavorato fino al giugno 2023 con regolare contratto.
Con decreto del 26.07.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza di discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 24.01.2024, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il ricorrente compariva personalmente, e, offrendo dimostrazione di parlare e comprendere perfettamente la lingua italiana, illustrava il suo percorso di vita in Italia, dichiarando:“il ricorrente vive in Italia ormai da 22 anni;
vive ancora presso il Centro Beltrame;
precisa che dopo la separazione dalla moglie (sposata nel 2009) nel 2017 si è subito appoggiato ai
Servizi Sociali che lo hanno aiutato a trovare una sistemazione abitativa, e dopo alcuni passaggi è arrivato ad essere ospite presso il Centro Beltrame;
ha sempre lavorato, inizialmente dal 2009 fino al 2017 con la moglie prima in collaborazione con la San
Giuseppe Color che è una associazione di artigiani fino al 2012, poi fino al 2017 in forma associativa con la moglie nella associazione di artigiani C'era una volta – C'è ancora sempre con una bancarella come ambulante, collaborando anche con il Comune di Bologna;
poi dal 2020 ha lavorato all'interno di un progetto formativo denominato Laboratorio E-20 del Comune di Bologna con un riconoscimento economico di euro 450,00 mensili da settembre 2020 a fine dicembre 2021; poi dal 2022 ha lavorato in agricoltura e oggi lavora con un contratto a tempo indeterminato iniziato a maggio 2023 e trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 14.8.23 come saldatore presso la ditta Controparte_3 con un netto in busta che può andare da euro 1.200,00 ad euro
[...]
1.800,00 a seconda degli straordinari;
parla la lingua italiana;
in Patria ha la seguente situazione: sente la madre al telefono ogni tanto;
quanto ai suoi trascorsi penali, riepilogati nel Casellario, dichiara che ha pagato il corrispettivo economico delle pene comminategli
e non ha mai scontato periodi di reclusione;
non ha più commesso reati da allora;
in quel periodo (2002-2004) era appena arrivato in Italia e non aveva ancora i documenti.”
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
Il Giudice, confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissava nuova udienza per la sola comparizione dei Procuratori delle parti.
All'udienza, celebrata in data 09.10.2024, il Procuratore della parte ricorrente si riportava alle precedenti dichiarazioni di udienza e alla documentazione già prodotta, confermando le circostanze di cui al ricorso, e implementando gli elementi a dimostrazione dell'integrazione del ricorrente.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
All'esito dell'udienza collegiale del 23.10.2024, celebrata ex art.127 ter cpc, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 26.6.2023, notificato il giorno 26.6.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs
150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con
L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 2.9.2022 (precedente rispetto alla data del 11.3.2023 di entrata in vigore della nuova disciplina normativa).
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti
“sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il ricorrente, classe 1974, si trovi in Italia dal giorno 15.3.2002, dunque da ventidue anni, e che abbia raggiunto una buona conoscenza della lingua italiana;
dall'istruttoria orale e documentale emerge che il ricorrente contraeva matrimonio in data 27.6.2009 con una cittadina italiana, dalla quale poi si separava con sentenza di questo Tribunale del 8.1.2019; dalla relazione dei Servizi Sociali del marzo 2022 si evince inoltre che il ricorrente è ospite presso il Centro di accoglienza (cfr. Pt_3 dichiarazioni di udienza del 24.01.2024; relazioni sociali Area Walfare Comune di Bologna quartiere Porto-Saragozza; contratto di locazione 08.08.2013; Sent. del Tribunale di Bologna
484/19).
In ordine all'attività lavorativa, il ricorrente ha lavorato dal 2009 al 2017 in collaborazione con diverse associazioni artigiane, poi dal 2020 ha lavorato all'interno di un progetto formativo denominato Laboratorio E-20 del Comune di Bologna con un riconoscimento economico di euro 450,00 mensili da settembre 2020 a fine dicembre 2021; nel 2022, egli ha poi lavorato in agricoltura e da maggio 2023 è impiegato come saldatore presso la ditta per la quale oggi lavora con Controparte_3 contratto a tempo indeterminato stipulato nell'agosto 2023 (cfr. contratto di assunzione operaio agricolo e unilav 30.11.2021; dati del ricorrente dall'Anagrafe popolazione residente
Comune di Bologna 15.06.2022; lettera di incarico Arca di Noè 04.01.2020; lettera di impegno assunzione a tempo indeterminato;
unilav 01.07.2023; contratto Parte_4
a tempo indeterminato;
dichiarazioni di udienza del 24.01.2024).
In merito ai redditi conseguiti negli ultimi anni, egli ha potuto contare su redditi pari ad euro
2.000,00 circa per il 2020, euro 5.400,00 circa per l'anno 2021, euro 6.200,00 circa per l'anno 2022, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi in atti, oltre che dalle buste paga prodotte, mentre il reddito che risulta dal prodotto Modello ISEE per l'anno 2023 fino al
31.12.2023 è pari ad euro 10.500,00 e lo stipendio che percepisce ad oggi oscilla da euro
1.200,00 ad euro 1.800,00 a seconda degli straordinari effettuati (cfr. attestazione Isee;
CU
2021-2023; Unilav 23.05.2023; ultime buste paga;
estratto conto INPS).
Il parere negativo della Commissione Territoriale si basava sulla asserita mancanza di un percorso di integrazione socio-lavorativa sul territorio ed altresì sulle seguenti risultanze penali:
-Sentenza di condanna del 27.03.2002 del Tribunale di Torino, sezione giudice per le indagini preliminari, n° 776 Reg. Sent., contenente la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1170,00 di multa, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e ordine di liberazione immediata per i due seguenti reati di cui si ravvisava la continuazione: 1) reato di cui all'art.73 DPR 309/90 perché illecitamente deteneva e cedeva gr.0,300 di cocaina. 2) reato di cui all'art. 6, comma 3 L.40/98 perché a richiesta dei CC non esibiva senza giustificato motivo alcun documento di identificazione e/o titolo di soggiorno. Reati commessi a Torino il 21.03.2002;
-Sentenza di condanna del 10.05.2007 del Tribunale di Torino, sezione IV penale, n. 2691
Reg. Sent., che lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 337 c.p,. perchè usava violenza, consistita nell'ingaggiare una colluttazione per opporsi agli agenti operanti mente compivano un atto di ufficio, e precisamente procedevano con altri colleghi ad un intervento di servizio per l'accertamento e la repressione di reati in materia di stupefacenti;
commesso in Torino in data 9.2.2004;
-Decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Bologna n° 4127/08 Reg. Dec. per cui veniva condannato alla pena di € 600,00 di ammenda per aver commesso il reato p.p. dall'art. 6, 3° comma, D.lvo n. 286/1998, perché, senza giustificato motivo, non esibiva il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno a richiesta della Questura di Bologna in servizio di poliziotto di Quartiere in P.zza San Giuseppe Bologna. Reato Commesso/accertato in
Bologna il 24/07/2008.
-Decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Bologna n° 5/09 Reg. Dec., per cui veniva condannato alla pena di € 1.240,00 di ammenda, per il reato p.p. dall'art. 6 comma 3° D.L.vo 25 luglio 1998 n.286 perché, sottoposto a controllo del personale del Nucleo Operativo Compagnia CC Bologna Centro e della Polizia
Municipale di Bologna, alla loro richiesta, non esibiva, senza giustificato motivo, né passaporto, né altro documento di identificazione. Reato Commesso/accertato in Bologna il in data 25.09.2008. In merito ai suoi trascorsi penali, nell'udienza del 24.01.2024 il ricorrente dichiarava “di aver pagato il corrispettivo economico delle pene comminategli e di non ha mai scontato periodi di reclusione;
di non aver più commesso reati da allora;
che in quel periodo (2002-
2004) era appena arrivato in Italia e non aveva ancora i documenti”.
Ebbene, e quanto alla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, occorre innanzitutto rilevare che i sopra menzionati reati risultano commessi in un'epoca molto risalente nel tempo, quando il ricorrente si trovava in Italia da pochi anni, e, privo di un permesso di soggiorno, non riusciva a trovare alcun lavoro regolare.
Risulta evidente che i reati commessi sono rimasti isolati e sono ascrivibili unicamente ad un determinato periodo del percorso di vita vissuto in Italia dal ricorrente: ad essi, infatti, non sono seguiti altri reati ed anzi negli anni successivi il ricorrente iniziava un percorso di inserimento effettivo nel contesto italiano, e riusciva a costruire qui la sua vita familiare e privata e a reperire occasioni di lavoro come artigiano, con contatti con diverse associazioni presenti sul territorio, fino a riuscire oggi ad ottenere un'assunzione con un contratto a tempo indeterminato come saldatore.
Ciò posto, è compito dell'autorità competente verificare, in concreto, la pericolosità sociale del richiedente. Come affermato dalla Suprema Corte in una recente pronuncia, “se è ben vero che l'inserimento di un migrante all'interno del tessuto sociale del paese ospitante non può che comportare la condivisione dei valori che la comunità nazionale ha posto a suo fondamento e il rispetto dei medesimi, occorre però considerare che non tutti i reati sono indice di una simile estraneità ai principi cardine della nostra società (si pensi, ad esempio,
a molti casi di reati colposi). Pertanto, il giudice di merito, ove intenda sostenere che la commissione di un reato dimostri il mancato inserimento del migrante nel contesto sociale italiano, deve circostanziare la propria affermazione e spiegare quale sia il reato commesso
e perché lo stesso sia espressivo di una condotta di vita in contrasto con i valori fondanti il vivere civile italiano, tenendo conto anche dell'epoca di commissione del reato e delle vicende personali successive. Spiegazione, questa, che manca del tutto all'interno del decreto impugnato, che si limita a registrare la condanna del richiedente asilo a quattro anni di detenzione “per la commissione di un reato grave” mentre alcuna valutazione è stata compiuta sulla distanza temporale della condotta criminosa e sull'avere la odierna ricorrente scontato la pena per il reato commesso” (Cass. Civ. 29878/2022).
Nel caso in esame, il ricorrente, che si trova sul territorio italiano da circa ventidue anni, veniva attinto da condanne che, seppur gravi, risultano afferenti a fatti estremamente risalenti nel tempo, per i quali il ricorrente ha interamente pagato il corrispettivo economico delle pene comminategli.
Va sottolineato, inoltre, come dal certificato dei carichi pendenti della Procura della
Repubblica del luogo di domicilio del ricorrente risulta che questi non abbia allo stato alcun procedimento penale pendente e che dal casellario giudiziale emesso su richiesta dell'interessato, pur acquisito agli atti, vi sia menzione unicamente del primo reato commesso nel lontano 09.02.2004, per il quale risulta applicato l'indulto ai sensi della legge
31.07.2006. Tali elementi, in assenza di segnalazioni da parte del PM, portano a ritenere che i reati commessi non siano indice – di per sé – di assenza di integrazione nel tessuto culturale e sociale italiano, né di attuale pericolosità sociale, avendo il ricorrente tenuto negli ultimi anni una condotta assolutamente conforme alle regole, come comprovato anche dall'attività lavorativa continuativamente svolta. Nell'ottica di un bilanciamento tra le opposte esigenze, si ritiene pertanto che non possa operare il
contro
-limite della pericolosità sociale, posto che le condanne sopra riportate riguardano fatti risalenti nel tempo, rispetto ai quali si riscontra una successiva condotta positiva del ricorrente sul territorio nazionale, sia in termini di inserimento lavorativo che di radicamento della propria vita privata e familiare. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei ventidue anni di permanenza in Italia, la buona conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando in atti la sussistenza di tali condizioni ostative pur avendo tenuto nella debita considerazione i trascorsi penali del ricorrente di cui la Questura dava conto.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023,
n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed
è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, accerta il diritto del ricorrente OR al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 5 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Marco Gattuso
Il Giudice est.
Dott. Maria Cristina Borgo