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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4046/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4046/2025 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NICOLACI STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COLLEGNO CP_1 Controparte_2 il 02/06/2014.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 20/03/2016. Per_1
Con ricorso depositato il 25/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . CP_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il ragazzo, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con facoltà di assumere, anche disgiuntamente, le decisioni limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che avrà collocazione abitativa e la residenza anagrafica presso la madre in Per_1 Collegno (TO) Via Crimea, 89; 3. ciascun genitore sarà tenuto a contribuire in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi in cui l'avrà con sé, non prevedendosi assegni perequativi in ragione della sostanziale parità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
DISPONE che ciascun genitore contribuisca, in misura del 50%, alle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, concordate preventivamente con l'altro genitore, richiamandosi alla disciplina del
“Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati”del Tribunale di Torino siglato in data 15/03/2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico sarà richiesto nella misura del 50% dai genitori.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio nei seguenti termini: salvo diversi Per_1 accordi, che il padre potrà assumere anche direttamente con il figlio, il sig. terrà con sé il CP_2 ragazzo, a settimane alterne, dal sabato mattina al lunedì mattina;
due pomeriggi alla settimana preferibilmente dal martedi dalle ore 16,30 dall'uscita dalla scuola al mercoledì alle ore 8.30 nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre;
tre pomeriggi alla settimana Per_1 preferibilmente martedi dalle ore 16,30 dall'uscita dalla scuola al mercoledì alle ore 8.30 ed i venerdì dall'uscita dalla scuola fino al sabato mattina nella settimana in cui trascorrerà il fine Per_1 esettimana con la madre;
per metà periodo durante le vacanze invernali (un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31/12 al 06 gennaio); ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; due settimane in estate, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni altra occasione previamente concordata, o con il genitore collocatario o direttamente con il ragazzo, nel rispetto del suo gradimento ed impegno scolastico ed extrascolastico;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4046/2025 promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NICOLACI STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COLLEGNO CP_1 Controparte_2 il 02/06/2014.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 20/03/2016. Per_1
Con ricorso depositato il 25/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . CP_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il ragazzo, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con facoltà di assumere, anche disgiuntamente, le decisioni limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che avrà collocazione abitativa e la residenza anagrafica presso la madre in Per_1 Collegno (TO) Via Crimea, 89; 3. ciascun genitore sarà tenuto a contribuire in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi in cui l'avrà con sé, non prevedendosi assegni perequativi in ragione della sostanziale parità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
DISPONE che ciascun genitore contribuisca, in misura del 50%, alle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, concordate preventivamente con l'altro genitore, richiamandosi alla disciplina del
“Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati”del Tribunale di Torino siglato in data 15/03/2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico sarà richiesto nella misura del 50% dai genitori.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sè il figlio nei seguenti termini: salvo diversi Per_1 accordi, che il padre potrà assumere anche direttamente con il figlio, il sig. terrà con sé il CP_2 ragazzo, a settimane alterne, dal sabato mattina al lunedì mattina;
due pomeriggi alla settimana preferibilmente dal martedi dalle ore 16,30 dall'uscita dalla scuola al mercoledì alle ore 8.30 nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre;
tre pomeriggi alla settimana Per_1 preferibilmente martedi dalle ore 16,30 dall'uscita dalla scuola al mercoledì alle ore 8.30 ed i venerdì dall'uscita dalla scuola fino al sabato mattina nella settimana in cui trascorrerà il fine Per_1 esettimana con la madre;
per metà periodo durante le vacanze invernali (un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31/12 al 06 gennaio); ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; due settimane in estate, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
in ogni altra occasione previamente concordata, o con il genitore collocatario o direttamente con il ragazzo, nel rispetto del suo gradimento ed impegno scolastico ed extrascolastico;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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