Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 06/06/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
retribuzione
REPUBBLICA ITALIANA professionale docenti (art. 7 CCNL 2001) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 06/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 115/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GANCI FABIO, MICELI WALTER e GIOVANNI RINALDI per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• rappresentato e difeso dal funzionario Controparte_1 delegato ex art. 417 bis c.p.c. dott. Lorenzo Ceroni, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell in VIA MADAMA, 35 44121 FERRARA;
RESISTENTE Controparte_2
OGGETTO: retribuzione professionale docenti (art. 7 CCNL 2001)
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 21/02/2025 attualmente in servizio Parte_1 con contratto di supplenza sino al 30.6.2025, ha convenuto in giudizio il CP_3 esponendo di essere stato utilizzato da quest'ultimo in attività di docenza mediante la stipula di plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato, aventi ad oggetto supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, presso l'Ist. " in Cento (FE). Controparte_4 CP_5
Ha dedotto di non avere ricevuto la voce retributiva denominata “retribuzione professionale docenti” in ragione del fatto che il sopra indicato incarico non coincide con l'intera durata dell'anno scolastico o sino alla fine delle attività didattiche;
ha sostenuto la discriminatorietà, ai sensi della Clausola 4 dell'accordo
1
Ha pertanto chiesto la condanna del convenuto al pagamento della CP_1 voce retributiva, quantificata in complessivi € 2.207,04 oltre accessori.
2. Costituitosi in giudizio, il ha resistito alla proposta azione. CP_3
Secondo l'amministrazione scolastica la differenziazione tra le due tipologie di contratti a termine risiedeva nel fatto che il supplente che svolge attività per l'intero anno scolastico presso la medesima classe acquisisce una professionalità sicuramente superiore rispetto al supplente chiamato a sostituire personale assente per pochi giorni, in quanto quest'ultimo non necessariamente partecipa al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico e di miglioramento dell'offerta formativa.
Detta peculiarità della supplenza breve e saltuaria costituiva dunque una
“ragione oggettiva” (secondo il concetto espresso dalla giurisprudenza della CGUE nella sentenza 18.10.2012 “Valenza” delle cause riunite da C-302/11 a C-305/11) che giustificava il mancato riconoscimento della RPD, posto che ben può essere dato rilievo alla differenze qualitative e quantitative del servizio prestato, come evidenziato nella causa “Motter” dalla pronuncia della CGUE del 20.9.2018.
Ha contestato l'importo richiesto dal ricorrente, precisandone l'ammontare in €
€ 2.179,00 (tabella pp. 8 e 9 memoria di costituzione).
Ha, pertanto, concluso per il rigetto del ricorso.
3. All'udienza in data odierna, parte ricorrente ha prestato acquiescenza al calcolo effettuato dal IM sul quantum richiesto, pari ad € 2.179,00.
La causa viene, quindi, decisa sulla base dei documenti prodotti dalle parti, senza necessità di ulteriore istruttoria.
4. Ritiene questo giudicante che il ricorso debba essere accolto dovendo aderire all'orientamento ormai consolidato e dunque con valenza nomofilattica della Suprema Corte secondo cui risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni
2 oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione […] riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (così in parte motiva Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020; del medesimo tenore: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6435 del 2020).
Con dette pronunce, intervenute in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza “Motter” della CGUE citata dalla parte resistente, la Corte ha inteso comunque dare continuità all'orientamento già espresso con l'ordinanza del
27.7.2018 n. 20015 della quale si riporta per comodità il testo per la parte che qui interessa:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE RR;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE RR
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
4 5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la CP_1 percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;”.
Le osservazioni della Suprema Corte sono tutte pienamente condivisibili.
Si ritiene solo di aggiungere, alla luce della difesa articolata dalla parte resistente, che l'art. 7 CCNL 2001 associa la corresponsione della retribuzione professionale docente agli obiettivi di “valorizzazione professionale della funzione
5 docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole” e di “avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Trattasi, all'evidenza, di formule piuttosto generiche e non realmente agganciate a specifici obiettivi, come ad esempio potrebbero essere lo svolgimento di particolari percorsi di aggiornamento professionale oppure la partecipazione a specifici innovativi progetti scolastici, che possano essere oggetto di obiettiva valutazione. Il trattamento in questione assume invece i caratteri di un compenso fisso e continuativo, in quanto corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, rientrante nella base di calcolo per il T.F.R., riconosciuto indifferentemente a tutti i docenti, compresi i supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche, senza distinzione alcuna.
Appare dunque chiaro, come ben evidenziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015/2018, che l'emolumento non è in realtà agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, sicché non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi (secondo la giurisprudenza comunitaria sopra ricordata) la disparità di trattamento tra docenti di ruolo, o con supplenze annuali, e docenti con supplenze brevi e saltuarie.
Deve in conclusione essere riconosciuto anche a questi ultimi il trattamento retributivo in esame in forza della Clausola 4 dell'Accordo quadro direttamente applicabile nell'ordinamento interno nei termini sopra detti.
5. Il IM deve pertanto essere condannato a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate e quantificate tenuto conto della durata del servizio
(nell'a.s. 2020-2021 dal 13/10/2020 al 5/6/2021 e nell'a.s. 2021-2022 dal 29/9/2021 al
9/07/2022) per un totale di € 2.179,00, importo, come detto in precedenza, su cui entrambe le parti convergono.
6. Le spese seguono la soccombenza;
vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, della natura semplice e documentale della causa e della mancanza della fase istruttoria, maggiorate del 20% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, considerato il numero di documenti in collegamento ipertestuale con gli atti depositati.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art.
[...]
7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a
6 tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie) stipulati con il
[...]
negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022; Controparte_1 per l'effetto condanna il IM a corrispondere al docente, a titolo di differenze retributive, la somma di € € 2.179,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, come per legge, sino al saldo effettivo.
Condanna il IM alla rifusione delle spese di lite della parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.236,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ed oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ferrara il 06/06/2025
IL GIUDICE
Alessandra De Curtis
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