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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/10/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 1575/2023 R.G. Tra
[...]
[...]
Parte_1
All'udienza del 10/10/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente la dott.ssa Marzia Maiorca , in sostituzione dell'avv. AIELLO MASSIMO e per l'avv. Cristina D Luca, in sostituzione dell'avv. Pt_1 NUCCIARONE UGO
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 19:20 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate. Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione prima civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1575/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Aiello, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Manlio Galeano, Ivano
NE e UG RO, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/05/2023 la signora ha proposto Parte_1 opposizione avverso due ordinanze ingiunzione: la ordinanza n. OI -00 0794109 , notificata il 19/04/2023 , con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 10 .
000,00, oltre € 6,60 per spese, per l 'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui salari corrisposti ai lavoratori dipendenti riferite all'anno 2016, accertato con att o prot. .7600.13 /11/2017.0178677; la ordinanza n. OI -00 1734105, Pt_1 notificata il 02/05/2023, con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 10 .
000,00, oltre € 6,60 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui salari corrisposti ai lavoratori dipendenti riferite all'anno 2017, accertato con atto prot. .7600. 28/05/201 9.0095871. Pt_1
2 A sostegno della opposizione la ricorrente ha eccepito l'omessa e/o invalida notifica dei prodromici atti di accertamento e contestazione della violazione asseritamente notificati dall' la tardività della contestazione della violazione per mancato rispetto del termine Pt_1 di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n.689/1981; la prescrizione quinquennale delle sanzioni ex art. 28 legge n. 689/1981.
Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva ha contestato l'eccezione di omessa Pt_1 previa notifica degli atti di accertamento depositando la ricevuta della notifica dell'atto di accertamento prot. .7600.13 /11/2017.0178677 in data 20/01/2018 e la ricevuta della Pt_1 notifica dell'atto di accertamento prot. .7600. 28/05/201 9.0095871 in data 18/06/2019 Pt_1 per compiuta giacenza;
ha sostenuto l'inapplicabilità alla disciplina in esame dell'art. 14 della L. n.681/89 art. 14 della L. n.681/89 rilevando che, ove fosse ritenuto applicabile, tale termine non è comunque decorso in quanto il dies a quo del termine deve essere individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore., e nel caso di specie culminato nell'atto di accertamento. L' ha poi sostenuto l'infondatezza della eccezione di prescrizione, il cui Pt_1 termine decorrente dalla entrata in vigore della nuova disciplina è stato comunque interrotto dalla notifica, in data 20/01/2018 ed il 18/06/2019 degli atti di accertamento della violazione, è rimasto sospeso, prima, durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis del D.L. n.18/20 (conv. in
L. 24 aprile 2020, n.27). Ed è stato nuovamente interrotto dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta. Infine, sosteneva la legittimità della sanzione irrogata nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Deve essere affrontata per la sua portata assorbente l'eccezione di decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981.
3 Al riguardo questo decidente aderisce all'orientamento espresso in numerose pronunce di merito anche di questo tribunale e consolidato dalla recente giurisprudenza di legittimità che ritiene applicabile alla fattispecie in esame l'art. 14 della L. n.681/89.
Già con pronuncia del 2019 la Cassazione ha affermato che: “in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, che, decorrente dall'accertamento dell'illecito, è interrotto dalla diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 e ricomincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione delle violazioni sanabili, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo” (Cassazione civile, Sez. Lavoro,
Ordinanza, 30/10/2019, n. 27903). Tale orientamento è andato consolidandosi nelle recenti pronunce della Suprema Corte di legittimità (cfr. Cass. sentenze nn. 7641, 7768 e 7845 del
24\25 marzo 2025).
L'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1(…. ), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n.
67. L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 legge 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare Pt_1 numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
4 - omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Alla luce della normativa applicabile e della interpretazione preferibile, deve dunque ritenersi nel caso di specie che l' sia incorso nella eccepita decadenza ai sensi Pt_1 dell'art. 14 della l. n. 689/1981 .
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (cfr. Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n.28210).
5 Sul punto con la recente pronuncia del 22.03.2025 n.7641 la Corte di Cassazione ha affermato che "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al Pt_1 responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali…è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna Pt_1 attività istruttoria".
Ritiene il decidente che trattandosi di una violazione facilmente rilevabile, il termine decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi omessi, a meno che l' non Pt_1 dimostri la complessità dell'attività di verifica.
Dagli atti prodotti dall' risulta che lo stesso non ha dovuto compiere alcuna attività Pt_1 istruttoria, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall'Istituto, non implicanti particolari aggravi istruttori;
né invero sul punto l' ha introdotto argomenti tesi a Pt_1 fornire elementi di segno contrario, nemmeno essendo emersi altresì elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi afferenti, per quanto qui rileva, l'anno 2016, deve rilevarsi la tardività della contestazione delle violazioni, considerato che dalla documentazione prodotta in atti si evince che l'atto di accertamento richiamato nella ordinanza ingiunzione opposta (prodromico alla irrogazione della sanzione) sarebbe stato notificato al ricorrente a gennaio 2018 , con evidente inosservanza del prescritto termine di
90 giorni decorrente dalla scadenza del pagamento di contributi;
e , a fronte di contributi afferenti, per quanto qui rileva, l'anno 2017, deve rilevarsi la tardività della contestazione delle violazioni, considerato che dalla documentazione prodotta in atti si evince che l'atto di accertamento richiamato nella ordinanza ingiunzione opposta (prodromico alla irrogazione della sanzione) sarebbe stato notificato al ricorrente in data 18/06/2019, con evidente inosservanza del prescritto termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del pagamento di contributi.
Come è stato osservato “anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all' , per procedere alle attività propedeutiche alla Pt_1
6 rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Il ricorso deve essere accolto per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione, assorbite tutte le altre questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell' e Pt_1 liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi in applicazione dei parametri di cui al
DM n. 55/2014 come modificati e integrati dal DM n. 147/2022, in considerazione della istruttoria documentale e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- annulla le ordinanze ingiunzione opposte n. OI -00 0794109 e n. OI -00 1734105;
- pone a carico dell' e liquida in favore della parte ricorrente le spese di lite che Pt_1 liquida in euro 2700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 10/10/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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