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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1431/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCIACCA Parte_1 C.F._1
ROSARIO MARIA e , elettivamente domiciliato in Via V. Bellini n.37/E 95032 Belpasso, presso il difensore avv. SCIACCA ROSARIO MARIA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
SANFILIPPO DARIO e elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA N.9 CATANIA presso lo studio dell'avv. SANFILIPPO DARIO
CONVENUTO
All'udienza del 30 giugno 2025 , sulle conclusioni precisate come da verbale e dopo la discussione orale, il Gi riservava di emettere la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9.2.2024 conveniva in giudizio - innanzi al Parte_1
Tribunale di Catania – per azioni e proponeva Controparte_1 opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 29.01.2024 ad istanza della mediante il quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € CP_2
37.506,05 in favore della Banca opposta, in virtù del contratto di finanziamento fondiario concluso tra le parti in data 21.02.2012.
Esponeva parte opponente che il precetto opposto era stato notificato privo del prodromico titolo esecutivo, dovendosi ritenere il contratto di mutuo fondiario c.d. “condizionato” inidoneo ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c.
Deduceva altresì la genericità ed erroneità delle somme precettate – a suo dire - non esattamente determinate nel loro ammontare.
Eccepiva, quindi, l'illegittimità e infondatezza dell'azione esecutiva spiegata nei propri confronti, in ragione della carenza di legittimazione attiva della , attesa l'intervenuta cessione del credito. CP_2
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia del precetto impugnato; nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, illegittimo ed inefficace il precetto opposto;
accertare e dichiarare, per l'effetto, che il creditore non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
Con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio
[...] per azioni eccependo la legittimità della pretesa creditoria azionata e Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione in quanto carente dei presupposti per il suo accoglimento. Nel merito ritenere
e dichiarare infondata l'opposizione avanzata rigettandola integralmente. Condannare l'attore alle spese compensi del presente giudizio oltre al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.”
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 24.04.2024 questo G.I. confermava l'udienza di comparizione indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A seguito del deposito delle relative memorie, il G.I. sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 3.03.2025 con invito delle parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Indi, all'udienza del 3.03.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, l'odierno decidente rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 282 sexies cpc .
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue. pagina 2 di 5 In data 29.01.2024, la notificava all'odierno Controparte_3 opponente, quale titolare della - ormai chiusa - ditta individuale Costruire con Arte di AR
Salvatore, un atto di precetto, pedissequamente al contratto di finanziamento fondiario stipulato tra le parti in data 21.02.2012 davanti al Notaio Dott. in Belpasso (repertorio n.12.105 e raccolta Per_1
n. 6509) in forza del quale la aveva concesso al un mutuo di € 70.000,00 per la CP_2 Parte_1 durata di anni 15, da estinguersi mediante il pagamento di n. 60 rate trimestrali, ciascuna dell'importo ivi indicato.
Era, infatti, accaduto che il , si rendesse inadempiente rispetto ai propri obblighi Parte_1 contrattuali, omettendo di provvedere al pagamento delle rate di ammortamento scadute.
Rivelatisi infruttuosi i tentativi volti a comporre bonariamente la vicenda, la provvedeva ad CP_1 intimare al il pagamento della somma di € 37.506,05, comprensiva di n.7 rate scadute più Parte_1 interessi moratori, del residuo capitale del mutuo e dei compensi per atto di precetto.
Con atto di citazione in opposizione a precetto conveniva in giudizio la Parte_1 CP_2 per sentire dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto e per accertare e dichiarare che la non avrebbe il diritto a procedere ad esecuzione forzata, il tutto previa sospensione dell'efficacia CP_1 del precetto.
Preliminarmente, merita di essere vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta, sollevata dall'opponente.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Risulta, infatti, che alla data della notifica del precetto opposto (29.01.24), aveva già ceduto a CP_2 il credito in contesa a far data del 27.12.23, ovvero in data precedente alla notifica Controparte_4 del precetto de quo (circostanza, peraltro, che risulta dall'avviso di cessione, prodotto dalle difese di parte opponente in data 27.05.2024, e pubblicato, ai sensi e per l'effetto delle disposizioni di Legge sulla Cartolarizzazione, sulla G.U. del 13.01.24).
Pertanto la Banca opposta non può più dirsi titolare del credito precettato ed oggetto della presente opposizione.
L'esaminata l'eccezione, fondata ed assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, preclude e priva di rilevanza l'esame delle ulteriori questioni attinenti al merito, prospettate dalle parti, in particolare, quella concernente la idoneità (o meno) del contratto di mutuo condizionato a formare “titolo esecutivo” ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Va, comunque, osservato che la questione è stata recentemente risolta dalla Suprema Corte.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025, si sono espresse sulla configurabilità giuridica quale mutuo condizionato, e quindi della sua validità quale pagina 3 di 5 titolo esecutivo, del contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante.
Segnatamente, in ordine ad una fattispecie di mutuo asseritamente configurabile quale “mutuo condizionato “, e quindi non costituente un valido titolo esecutivo in assenza di atto equipollente, in termini di forma, al mutuo originario stipulato (che attesti lo svincolo delle somme), hanno espresso il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo
e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Alla luce di quanto detto, l'opposizione proposta deve essere accolta.
-Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 e vanno corrisposte in favore dell'Erario, essendo parte attrice ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato.
Sussistono, infine, i presupposti per una condanna della per responsabilità processuale aggravata CP_2 ai sensi degli articoli 91, comma 1, e 96, comma 3, c.p.c.
La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione.
La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma c.p.c. nella parte in cui prevede che il giudice possa condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ulteriore rispetto alle spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 comma 1, c.p.c.
Nella specie, ha pretestuosamente sostenuto di essere creditrice della somma pari ad € CP_2
37.506,05; tale circostanza è smentita per tabulas in forza della documentazione versata in atti, ben nota alla stessa ancor prima dell'istaurazione del presente giudizio.
pagina 4 di 5 L'avere azionato pretese e dedotto argomentazioni prive di fondamento integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
La condotta della posta in essere con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa CP_2 va – pertanto - sanzionata sulla scorta della norma di cui all'art. 96 c.p.c.
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari ad un terzo delle spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902).
Va infine condannata l'opposta al pagamento in favore della cassa ammende, ai sensi del 4° co dell'art. 96 cpc, della somma di € 500,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1431/2024 RG, così provvede: accoglie l'opposizione avverso l'atto di precetto e dichiara il difetto di legittimazione attiva del creditore opposto;
condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquida in €
5.810,00 per compensi e € 545,00 per spese , oltre spese generali, iva e cpa come per legge. condanna al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 1.500,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. CP_2 nonché al pagamento in favore della cassa ammende, ai sensi del 4° co dell'art. 96 cpc, della somma di
€ 500,00
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania, 14 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1431/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SCIACCA Parte_1 C.F._1
ROSARIO MARIA e , elettivamente domiciliato in Via V. Bellini n.37/E 95032 Belpasso, presso il difensore avv. SCIACCA ROSARIO MARIA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
SANFILIPPO DARIO e elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA N.9 CATANIA presso lo studio dell'avv. SANFILIPPO DARIO
CONVENUTO
All'udienza del 30 giugno 2025 , sulle conclusioni precisate come da verbale e dopo la discussione orale, il Gi riservava di emettere la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9.2.2024 conveniva in giudizio - innanzi al Parte_1
Tribunale di Catania – per azioni e proponeva Controparte_1 opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 29.01.2024 ad istanza della mediante il quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € CP_2
37.506,05 in favore della Banca opposta, in virtù del contratto di finanziamento fondiario concluso tra le parti in data 21.02.2012.
Esponeva parte opponente che il precetto opposto era stato notificato privo del prodromico titolo esecutivo, dovendosi ritenere il contratto di mutuo fondiario c.d. “condizionato” inidoneo ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c.
Deduceva altresì la genericità ed erroneità delle somme precettate – a suo dire - non esattamente determinate nel loro ammontare.
Eccepiva, quindi, l'illegittimità e infondatezza dell'azione esecutiva spiegata nei propri confronti, in ragione della carenza di legittimazione attiva della , attesa l'intervenuta cessione del credito. CP_2
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia del precetto impugnato; nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, illegittimo ed inefficace il precetto opposto;
accertare e dichiarare, per l'effetto, che il creditore non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
Con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio
[...] per azioni eccependo la legittimità della pretesa creditoria azionata e Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione in quanto carente dei presupposti per il suo accoglimento. Nel merito ritenere
e dichiarare infondata l'opposizione avanzata rigettandola integralmente. Condannare l'attore alle spese compensi del presente giudizio oltre al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.”
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 24.04.2024 questo G.I. confermava l'udienza di comparizione indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A seguito del deposito delle relative memorie, il G.I. sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 3.03.2025 con invito delle parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Indi, all'udienza del 3.03.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, l'odierno decidente rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 282 sexies cpc .
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue. pagina 2 di 5 In data 29.01.2024, la notificava all'odierno Controparte_3 opponente, quale titolare della - ormai chiusa - ditta individuale Costruire con Arte di AR
Salvatore, un atto di precetto, pedissequamente al contratto di finanziamento fondiario stipulato tra le parti in data 21.02.2012 davanti al Notaio Dott. in Belpasso (repertorio n.12.105 e raccolta Per_1
n. 6509) in forza del quale la aveva concesso al un mutuo di € 70.000,00 per la CP_2 Parte_1 durata di anni 15, da estinguersi mediante il pagamento di n. 60 rate trimestrali, ciascuna dell'importo ivi indicato.
Era, infatti, accaduto che il , si rendesse inadempiente rispetto ai propri obblighi Parte_1 contrattuali, omettendo di provvedere al pagamento delle rate di ammortamento scadute.
Rivelatisi infruttuosi i tentativi volti a comporre bonariamente la vicenda, la provvedeva ad CP_1 intimare al il pagamento della somma di € 37.506,05, comprensiva di n.7 rate scadute più Parte_1 interessi moratori, del residuo capitale del mutuo e dei compensi per atto di precetto.
Con atto di citazione in opposizione a precetto conveniva in giudizio la Parte_1 CP_2 per sentire dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto e per accertare e dichiarare che la non avrebbe il diritto a procedere ad esecuzione forzata, il tutto previa sospensione dell'efficacia CP_1 del precetto.
Preliminarmente, merita di essere vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta, sollevata dall'opponente.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Risulta, infatti, che alla data della notifica del precetto opposto (29.01.24), aveva già ceduto a CP_2 il credito in contesa a far data del 27.12.23, ovvero in data precedente alla notifica Controparte_4 del precetto de quo (circostanza, peraltro, che risulta dall'avviso di cessione, prodotto dalle difese di parte opponente in data 27.05.2024, e pubblicato, ai sensi e per l'effetto delle disposizioni di Legge sulla Cartolarizzazione, sulla G.U. del 13.01.24).
Pertanto la Banca opposta non può più dirsi titolare del credito precettato ed oggetto della presente opposizione.
L'esaminata l'eccezione, fondata ed assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, preclude e priva di rilevanza l'esame delle ulteriori questioni attinenti al merito, prospettate dalle parti, in particolare, quella concernente la idoneità (o meno) del contratto di mutuo condizionato a formare “titolo esecutivo” ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Va, comunque, osservato che la questione è stata recentemente risolta dalla Suprema Corte.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025, si sono espresse sulla configurabilità giuridica quale mutuo condizionato, e quindi della sua validità quale pagina 3 di 5 titolo esecutivo, del contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante.
Segnatamente, in ordine ad una fattispecie di mutuo asseritamente configurabile quale “mutuo condizionato “, e quindi non costituente un valido titolo esecutivo in assenza di atto equipollente, in termini di forma, al mutuo originario stipulato (che attesti lo svincolo delle somme), hanno espresso il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo
e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Alla luce di quanto detto, l'opposizione proposta deve essere accolta.
-Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 e vanno corrisposte in favore dell'Erario, essendo parte attrice ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato.
Sussistono, infine, i presupposti per una condanna della per responsabilità processuale aggravata CP_2 ai sensi degli articoli 91, comma 1, e 96, comma 3, c.p.c.
La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione.
La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma c.p.c. nella parte in cui prevede che il giudice possa condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ulteriore rispetto alle spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 comma 1, c.p.c.
Nella specie, ha pretestuosamente sostenuto di essere creditrice della somma pari ad € CP_2
37.506,05; tale circostanza è smentita per tabulas in forza della documentazione versata in atti, ben nota alla stessa ancor prima dell'istaurazione del presente giudizio.
pagina 4 di 5 L'avere azionato pretese e dedotto argomentazioni prive di fondamento integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
La condotta della posta in essere con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa CP_2 va – pertanto - sanzionata sulla scorta della norma di cui all'art. 96 c.p.c.
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari ad un terzo delle spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902).
Va infine condannata l'opposta al pagamento in favore della cassa ammende, ai sensi del 4° co dell'art. 96 cpc, della somma di € 500,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1431/2024 RG, così provvede: accoglie l'opposizione avverso l'atto di precetto e dichiara il difetto di legittimazione attiva del creditore opposto;
condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquida in €
5.810,00 per compensi e € 545,00 per spese , oltre spese generali, iva e cpa come per legge. condanna al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 1.500,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. CP_2 nonché al pagamento in favore della cassa ammende, ai sensi del 4° co dell'art. 96 cpc, della somma di
€ 500,00
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania, 14 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
pagina 5 di 5