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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/03/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Elena
Ramatelli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3219 del registro generale 2024 promossa da
(in McCoy) (C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
01.02.1974 negli Stati Uniti d'America e residente negli Stati Uniti d'America;
(C.F. , nato il [...] negli Stati Parte_2 C.F._2
Uniti d'America e residente negli Stati Uniti d'America, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Mellone (C.F. ) del Foro di C.F._3
Bologna e presso il Suo studio elettivamente domiciliati,
ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato, C.F._4
resistente
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2024, i ricorrenti adivano questo
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti di una coppia di cittadini italiani, la sig.ra
, nata il [...] a [...], e il sig. nato il Persona_1 Persona_2 14.03.1869 a IL NA (ME), i quali contraevano matrimonio in data
13.09.1896 nel Comune di IL NA (ME), ove generavano la sig.ra in data 17.03.1906. Nello specifico, i richiedenti esponevano: che Persona_3
la famiglia emigrava negli Stati Uniti d'America, ove solo il sig. Per_2 Per_2
si naturalizzava cittadino statunitense nel 1925, mentre la sig.ra
[...] Persona_1
e la sig.ra non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
che Persona_3
la sig.ra contraeva matrimonio, in America, con il sig. Persona_3 Persona_4
il 13.10.1933; che da predetta unione coniugale nasceva, in data 18.08.1936, il sig.
; che quest'ultimo ha poi contratto matrimonio con la sig.ra Persona_5 [...]
in data 18.04.1970, in America;
che da predetto matrimonio nasceva, in Per_6
data 01.02.1974, l'odierna ricorrente in America;
che Parte_1
quest'ultima ha contratto matrimonio con il sig. il 15.05.2003, Persona_7
in America, adottando per effetto del matrimonio il cognome “McCoy”; che, in costanza di tale matrimonio, veniva alla luce, in data 28.10.2004, l'odierno ricorrente negli Stati Uniti d'America. Parte_2
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti e avanzando richiesta di compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento del 23/02/2025, in esito alla trasformazione dell'udienza del
14/02/2025 in udienza cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ava degli odierni istanti nata nel Comune di IL NA (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che si tratta di una discendenza in linea materna risalente ad un periodo antecedente all'entrata in vigore della Costituzione;
i richiedenti, pertanto, non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. In casi di siffatta natura, infatti, come correttamente sostenuto dal resistente, l'Autorità CP_1
amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1
a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera.
Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della
Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n.
30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli) e l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930).
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la documentazione versata in atti risulta debitamente tradotta e, ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 5 Ottobre 1961, apostillata e che nella stessa trova perfetta corrispondenza la linea di discendenza ripercorsa all'interno dell'atto introduttivo. Più precisamente, dai documenti in atti risulta che i ricorrenti discendono dalla cittadina italiana nata a [...] ed emigrata in America, Persona_3
dove ha contratto matrimonio con il sig. ; è stato, altresì, Persona_4
documentalmente provato che da predetto matrimonio è nato, in America, il sig.
[...]
, padre della ricorrente in McCoy e nonno del Per_5 Parte_1
ricorrente Può dirsi, dunque, compiutamente dimostrato il Parte_2
rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega gli istanti all'ava italiana Persona_3
[...]
Pertanto, essendo la sig.ra cittadina italiana e non avendo mai Persona_3
rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella britannica, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio e, per mezzo di questo, Persona_5
alla nipote (in McCoy) e al pronipote Parte_1 Parte_2
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, in virtù della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in premessa, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3219/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. accoglie la domanda e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 22/03/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Elena Ramatelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Elena
Ramatelli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3219 del registro generale 2024 promossa da
(in McCoy) (C.F. , nata il Parte_1 C.F._1
01.02.1974 negli Stati Uniti d'America e residente negli Stati Uniti d'America;
(C.F. , nato il [...] negli Stati Parte_2 C.F._2
Uniti d'America e residente negli Stati Uniti d'America, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Mellone (C.F. ) del Foro di C.F._3
Bologna e presso il Suo studio elettivamente domiciliati,
ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato, C.F._4
resistente
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2024, i ricorrenti adivano questo
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti di una coppia di cittadini italiani, la sig.ra
, nata il [...] a [...], e il sig. nato il Persona_1 Persona_2 14.03.1869 a IL NA (ME), i quali contraevano matrimonio in data
13.09.1896 nel Comune di IL NA (ME), ove generavano la sig.ra in data 17.03.1906. Nello specifico, i richiedenti esponevano: che Persona_3
la famiglia emigrava negli Stati Uniti d'America, ove solo il sig. Per_2 Per_2
si naturalizzava cittadino statunitense nel 1925, mentre la sig.ra
[...] Persona_1
e la sig.ra non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
che Persona_3
la sig.ra contraeva matrimonio, in America, con il sig. Persona_3 Persona_4
il 13.10.1933; che da predetta unione coniugale nasceva, in data 18.08.1936, il sig.
; che quest'ultimo ha poi contratto matrimonio con la sig.ra Persona_5 [...]
in data 18.04.1970, in America;
che da predetto matrimonio nasceva, in Per_6
data 01.02.1974, l'odierna ricorrente in America;
che Parte_1
quest'ultima ha contratto matrimonio con il sig. il 15.05.2003, Persona_7
in America, adottando per effetto del matrimonio il cognome “McCoy”; che, in costanza di tale matrimonio, veniva alla luce, in data 28.10.2004, l'odierno ricorrente negli Stati Uniti d'America. Parte_2
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti e avanzando richiesta di compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento del 23/02/2025, in esito alla trasformazione dell'udienza del
14/02/2025 in udienza cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ava degli odierni istanti nata nel Comune di IL NA (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che si tratta di una discendenza in linea materna risalente ad un periodo antecedente all'entrata in vigore della Costituzione;
i richiedenti, pertanto, non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. In casi di siffatta natura, infatti, come correttamente sostenuto dal resistente, l'Autorità CP_1
amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1
a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera.
Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della
Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n.
30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli) e l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930).
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la documentazione versata in atti risulta debitamente tradotta e, ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 5 Ottobre 1961, apostillata e che nella stessa trova perfetta corrispondenza la linea di discendenza ripercorsa all'interno dell'atto introduttivo. Più precisamente, dai documenti in atti risulta che i ricorrenti discendono dalla cittadina italiana nata a [...] ed emigrata in America, Persona_3
dove ha contratto matrimonio con il sig. ; è stato, altresì, Persona_4
documentalmente provato che da predetto matrimonio è nato, in America, il sig.
[...]
, padre della ricorrente in McCoy e nonno del Per_5 Parte_1
ricorrente Può dirsi, dunque, compiutamente dimostrato il Parte_2
rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega gli istanti all'ava italiana Persona_3
[...]
Pertanto, essendo la sig.ra cittadina italiana e non avendo mai Persona_3
rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella britannica, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio e, per mezzo di questo, Persona_5
alla nipote (in McCoy) e al pronipote Parte_1 Parte_2
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, in virtù della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in premessa, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3219/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. accoglie la domanda e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 22/03/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Elena Ramatelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.