Art. 4. (Controlli) 1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonche' delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'articolo 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonche' degli istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane. 2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilita' conferite al fondo di cui all'articolo 43 ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' comunque disporre ulteriori accertamenti. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizio centrale di cui all'articolo 39, comma 1, svolge attivita' di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attivita' di cui al presente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ricorrere, sulla base di apposite convenzioni alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1. 4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le societa' finanziarie regionali. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato il lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali". 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attivita' di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva.
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24 ottobre 1991
24 ottobre 1991
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