Articolo 4 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317
Articolo 3Articolo 5
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24 ottobre 1991
Art. 4. (Controlli) 1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonche' delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'articolo 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonche' degli istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane. 2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilita' conferite al fondo di cui all'articolo 43 ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' comunque disporre ulteriori accertamenti. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizio centrale di cui all'articolo 39, comma 1, svolge attivita' di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attivita' di cui al presente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ricorrere, sulla base di apposite convenzioni alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1. 4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le societa' finanziarie regionali. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato il lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali". 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attivita' di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1991
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