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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg3804 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3804 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. PISCOPO MARCO presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), Via Aristide Gabelli, n.° 10,
E
rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2
in atti, dall'avv. PISCOPO MARCO presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), Via Aristide Gabelli, n.° 10,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto Parte_2
matrimonio in Napoli il 13/05/1999 e che dalla loro unione nascevano due figlie maggiorenni: il 09.07.2002 e il 03.11.2006, Per_1 Per_2
1 quest'MA invalida al 100% con necessità di assistenza continua;
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 13.01.2023, era intervenuta separazione in forza di del 13.03.2023 resa nel procedimento Parte_3
RG 23478/2022, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separatamente e riconoscere il diritto di abitazione nella casa familiare, assegnata dal Comune di Napoli, in capo alla SI.ra unitamente alle figlie e e alla Parte_2 Per_2 Per_1
nipotina , IA di quest'MA. Come risultanti dal Certificato dello Stato Per_3
di Famiglia, in atti, disponendo che il SI. trasferisca la propria residenza Parte_1
in altro luogo e ordinando la cancellazione dalla popolazione residente e dallo Stato di
Famiglia dello stesso.
3) La SI.ra , unitamente alle figlie maggiorenni e Parte_2 Per_2
e alla IA di quest'MA , continuerà a vivere nella suddetta casa Per_1 Per_3
familiare, assegnata al SI. dal Comune di Napoli come casa popolare, sita Parte_1
in Napoli alla Via Nuova Toscanella snc, Isolato B, sc. A, piano 3°, int. 6, di cui si chiede accertare e dichiarare il diritto di abitazione, disponendo l'assegnazione della stessa in capo alla SI.ra in sostituzione del SI. Pt_2 Parte_1
2 4) Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente alla SI.ra Parte_1
la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), aumentato Parte_2
annualmente secondo gli indici IS TAT, a titolo di concorso spese per il mantenimento della IA , invalida civile al 100%, corrisposta attraverso un versamento Per_2
diretto nelle mani della madre SI.ra , che rilascerà regolare Parte_2
ricevuta, in alternativa mediante bonifico alla stessa, oppure mediante ricarica sulla
“Postepay Evolution” intestata alla SI.ra , entro il giorno Parte_2
cinque di ogni mese. Inoltre, il SI. si impegna ad autorizzare, Parte_1
come attualmente già accade, l'incasso della parte dell'assegno unico universale a lui riconosciuto, rinunciando allo stesso mediante dichiarazione rilasciata all'INPS, in compensazione con l'assegno di mantenimento.
5) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di Parte_1 Pt_2
tutte le spese mediche straordinarie, ritenute necessarie dal medico curante, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa effettivamente sostenuta.
6) I coniugi s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco
e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano.
7) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 13/05/1999 (atto n.13, parte I, s., sez. Y, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 09/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3804 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. PISCOPO MARCO presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), Via Aristide Gabelli, n.° 10,
E
rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2
in atti, dall'avv. PISCOPO MARCO presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), Via Aristide Gabelli, n.° 10,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto Parte_2
matrimonio in Napoli il 13/05/1999 e che dalla loro unione nascevano due figlie maggiorenni: il 09.07.2002 e il 03.11.2006, Per_1 Per_2
1 quest'MA invalida al 100% con necessità di assistenza continua;
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 13.01.2023, era intervenuta separazione in forza di del 13.03.2023 resa nel procedimento Parte_3
RG 23478/2022, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separatamente e riconoscere il diritto di abitazione nella casa familiare, assegnata dal Comune di Napoli, in capo alla SI.ra unitamente alle figlie e e alla Parte_2 Per_2 Per_1
nipotina , IA di quest'MA. Come risultanti dal Certificato dello Stato Per_3
di Famiglia, in atti, disponendo che il SI. trasferisca la propria residenza Parte_1
in altro luogo e ordinando la cancellazione dalla popolazione residente e dallo Stato di
Famiglia dello stesso.
3) La SI.ra , unitamente alle figlie maggiorenni e Parte_2 Per_2
e alla IA di quest'MA , continuerà a vivere nella suddetta casa Per_1 Per_3
familiare, assegnata al SI. dal Comune di Napoli come casa popolare, sita Parte_1
in Napoli alla Via Nuova Toscanella snc, Isolato B, sc. A, piano 3°, int. 6, di cui si chiede accertare e dichiarare il diritto di abitazione, disponendo l'assegnazione della stessa in capo alla SI.ra in sostituzione del SI. Pt_2 Parte_1
2 4) Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente alla SI.ra Parte_1
la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), aumentato Parte_2
annualmente secondo gli indici IS TAT, a titolo di concorso spese per il mantenimento della IA , invalida civile al 100%, corrisposta attraverso un versamento Per_2
diretto nelle mani della madre SI.ra , che rilascerà regolare Parte_2
ricevuta, in alternativa mediante bonifico alla stessa, oppure mediante ricarica sulla
“Postepay Evolution” intestata alla SI.ra , entro il giorno Parte_2
cinque di ogni mese. Inoltre, il SI. si impegna ad autorizzare, Parte_1
come attualmente già accade, l'incasso della parte dell'assegno unico universale a lui riconosciuto, rinunciando allo stesso mediante dichiarazione rilasciata all'INPS, in compensazione con l'assegno di mantenimento.
5) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di Parte_1 Pt_2
tutte le spese mediche straordinarie, ritenute necessarie dal medico curante, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa effettivamente sostenuta.
6) I coniugi s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco
e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano.
7) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 13/05/1999 (atto n.13, parte I, s., sez. Y, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 09/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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