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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 159/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 159/2022 R. G., vertente tra
Parte
(di seguito anche “ ” o “ ), in persona del legale Parte_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina, contrada Scoppo, rappresentato e difeso dall'avv. Candeloro Nania ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Dino Arrigo in Messina, via G. La Farina 171;
- appellante
contro
(di seguito anche “ ”), con sede legale in Milano, via Deruta 19, Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maria Verrecchia, presso il cui studio in Milano, via Paolo Giovio, 14, è elettivamente domiciliata;
- appellata e appellante incidentale
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 299/2022 del Tribunale di Messina pubblicata in data 17 febbraio
2022 e resa nel giudizio iscritto al n. 5089/2012 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “1) ritenere e dichiarare, nel merito, con qualsiasi statuizione responsabili la Soc.
[...]
quale soggetto appaltator e dei lavori , e cedente il credito ovvero dell'ammontare di un Controparte_3 preteso e presunto credito carente di efficacia giacché non certo, non liquido e non esigibile e la
[...]
soggetto cessionario, a cui è stato ceduto il preteso credito, ciascuna per le rispettive, proprie Controparte_4 responsabilità e competenze per la ritardata esecuzione dei lavori a regola d'arte delle opere in oggetto afferenti che ricadano nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra le spalle lato Palermo del viadotto S. Stefano ed i portali lato Messina della Galleria 'Piana' nonché ricadano nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra svincolo di Tusa dell'Autostrada Messina, compreso tra i portali lato Messina della galleria Tusa e l'inizio dell'opera del lotto 29 ter, ivi compresa la viabilità di collegamento alla S.S.113 oltre Part lavori aggiuntivi;
2) ritenere e dichiarare che il nulla deve alla quale soggetto Controparte_4 cessionario del credito nel contratto atipico di factoring, atteso che nessuna documentazione è stata depositata correttamente in giudizio con riguardo alle scritture contabili, per cui la Soc. C.I.E.T. Impianti S.p.A. non risulta essere, di fatto, creditrice della somma chiesta, ed analiticamente contestata;
3) ritenere e dichiarare che le somme chieste dalla nonché alle ulteriori maggiori o minori somme che dovranno Controparte_4 essere liquidate al medesimo , giacché l'ammessa idonea e conferente istruttoria del presente Parte_1 procedimento, per le intervenute preclusioni, non ha consentito al CTU di dare luogo all'accertamento tecnico per carenza dei conducenti elementi probatori da cui si potessero evincere le presunte, ove ripartite ed accertate, responsabilità; 4) condannare la quale soggetto cessionario del credito vantato Controparte_4 dalla Soc. quale responsabile civile con adottata condotta illecita per non avere Controparte_3 provveduto all'esame analitico delle scritture idonee a risalire con la dovuta precisione all'effettivo credito vantato, nonché condannarla alla liquidazione dei compensi professionali per spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA”;
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: - in via preliminare e pregiudiziale rigettare l'istanza di sospensione di esecutività della sentenza n. 299/2022 proposta dal , siccome radicalmente Parte_3 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
-ritenere e dichiarare ex art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dell'appello notificato dal in data Parte_3
4/3/2022 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
-ritenere e dichiarare ex art. 348 c.p.c. l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria non avendo essa una ragionevole probabilità di essere accolta per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- nel merito in via principale rigettare con ogni statuizione l'appello di controparte, perché integralmente infondato in fatto ed in diritto e privo di presupposti legittimanti, per le motivazioni tutte esposte in narrativa - in via d'appello incidentale ritenere e dichiarare che l , Controparte_1 quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da in forza delle cessioni formalizzate CP_3 mediante atti notarili rispettivamente del 12.12.03 a ministero del Notaio dott. (Rep. n.86373 Persona_1
Racc. n.13878) e del 6.12.2004 a ministero del Notaio dott. (Rep. n.1360 Racc. n.598), Persona_2 ritenuta l'opponibilità delle cessioni afferenti i crediti stessi a cedente e debitore ceduto, è creditrice nei confronti del , dei crediti portati dalle fatture n.3181 e 3182 Parte_3 del 17.6.2010 con scadenza 31.10.2010, e per l'effetto , in parziale riforma della sentenza n. 299 / 2022 pubblicata in data 17/2/2022 dal Tribunale di Messina, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Carmela
D'Angelo, nel giudizio 5089/2012, accogliere integralmente la domanda di , Controparte_1 avverso il e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore della Parte_3 prima di euro 5.486.175,29= oltre interessi di legge. - in via istruttoria, si chiede che ex art. 210 c.p.c. il
Giudice voglia ordinare al convenuto , e di Parte_3 CP_3 produrre : • copia integrale della documentazione (fatture, stato avanzamento lavori, riserve, ecc.) inerente i crediti ceduti e di cui alla fattura n. 3181 del 17.6.2010 per l'importo di euro 4.132.074,54 (avente riferimento a “ autostrada ME/PA - lotto F impianti elettrici di illuminazione, ventilazione e telecontrollo, contratto rep 350/2003 del 5.9.2003 - risoluzione riserve ex art. 31 bis come da vostra comunicazione del 18.5.2010”), e di cui alla fattura n. 3182 del 17.6.2010 per l'importo di euro 1.354.100,75 (avente riferimento a “ autostrada ME/PA - lotto I impianti elettrici di illuminazione, ventilazione e telecontrollo, contratto rep 433/2004 del
14.10.2004 - risoluzione riserve ex art. 31 bis come da vostra comunicazione del 18.5.2010”) • copia integrale della documentazione inerente i procedimenti ex art. 31 bis della legge 109/94 attivati in relazione ai due contratti d'appalto n. rep 350/2003 e n. rep 433/2004. Ci si oppone alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio siccome assolutamente generica ed esplorativa ed in ogni caso non atta a sopperire al mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti a carico della convenuta, per tutte le ragioni dedotte in narrativa. Con ogni più ampia riserva e con vittoria di spese e compensi difensivi del doppio grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 25 luglio 2012, la (di seguito anche ) conveniva in Controparte_1 CP_2 giudizio il (di seguito anche ) dinanzi al Tribunale di Parte_3 Controparte_5
Messina (giudizio n. R.G. 5089/2012), quale cessionaria di due diritti di credito originariamente vantati dalla società cedente (di seguito anche , chiedendo la condanna del al Controparte_3 CP_3 Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 5.486.175,29, recata dalle fatture nn. 3181 e 3182/2010, oltre interessi fino al soddisfo.
In particolare, l'attrice affermava che la C.I.E.T. aveva maturato detto credito in relazione a due contratti d'appalto di lavori pubblici: l'uno, stipulato il 5 settembre 2003, avente a oggetto l'esecuzione delle opere e delle forniture necessarie per costruire gli impianti elettrici di illuminazione, ventilazione, segnalazione e telecontrollo del “lotto F – svincolo S. Stefano Camastra dell'autostrada Messina-Palermo”; l'altro, stipulato il 14 agosto 2004, per l'esecuzione delle opere e delle forniture necessarie per costruire gli impianti elettrici di illuminazione, ventilazione, segnalazione e telecontrollo del “lotto I svincolo di Tusa dell'autostrada Messina- Palermo”. Le somme sarebbero state dovute in forza di riserve, iscritte nella contabilità dei contratti dall'appaltatrice e oggetto di accordo bonario ai sensi dell'allora applicabile art. 31 bis L. 109/1994, non sottoscritto dal CAS senza giustificato motivo.
Il CAS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Da un lato, osservava che il ritardo nell'esecuzione dei lavori, presupposto dell'iscrizione delle riserve, doveva essere imputato unicamente all'appaltatrice, con l'effetto di escludere la debenza del credito. Dall'altro, ove si fosse riconosciuto il credito in parola, ne chiedeva la riduzione in base alle risultanze dell'istruttoria amministrativa o dell'eventuale istruttoria da disporre in giudizio, nonché la condanna di per non aver diligentemente quantificato il CP_2 credito previo esame delle scritture contabili dei lavori. Infine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la in quanto litisconsorte necessaria: domanda dichiarata dal Tribunale inammissibile, siccome CP_3 tardiva.
Nelle more dell'anzidetto giudizio, il 3 giugno 2014 la agiva contro il sempre davanti al CP_3 Parte_1 Tribunale di Messina (giudizio n. R.G. 3270/2014), chiedendone la condanna al pagamento di € 15.732.521,00 a titolo di crediti derivanti dal presunto inadempimento dei citati contratti d'appalto.
Il CAS si costituiva anche in tale giudizio, deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della società attrice, in virtù della citata cessione, e comunque l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum. Chiedeva infine la riunione del giudizio con quello precedentemente instaurato dalla , e di essere CP_2 autorizzato a chiamare in causa a titolo di manleva il terzo quale asserito responsabile Controparte_6 dell'inadempimento.
Respinta anche tale ultima istanza, disposta la riunione dei giudizi e istruita la causa, con la sentenza n.
299/2022, pubblicata il 17 febbraio 2022, il Tribunale rigettava la domanda della sul presupposto della CP_3 sua carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito azionato, ritenendo conseguentemente assorbite le altre istanze, domande o eccezioni proposte. In accoglimento parziale della domanda della , invece, CP_2 Parte condannava il a versare l'importo di € 4.571.813,74, oltre interessi.
Il primo giudice, preliminarmente accertata la legittimazione attiva della sola , riteneva che la domanda CP_2 fosse fondata, quantomeno in parte. Nello specifico, dalle prove in atti emergeva che il volesse Parte_1 effettivamente concludere un accordo bonario con l'appaltatrice, ma che non si era potuto stipularlo a causa delle vicissitudini finanziarie e organizzative dell'Ente. Emergeva inoltre che i crediti in questione, dapprima Parte stimati dal rispettivamente in € 4.243.033,23 per la prima commessa ed € 3.549.455,68 per la seconda, Parte erano stati ridotti dall'ANAS mediante parere tecnico-legale, che il aveva espressamente accettato, a rispettivamente € 3.443.396,45 ed € 1.128.417,29. Di conseguenza, il totale complessivamente dovuto, originariamente pari a € 7.792.488,91, era diminuito a € 4.571.813,74. Pertanto, da detti documenti doveva ricavarsi il riconoscimento, da parte del , del debito nella citata misura di € 4.571.813,74 stimata Parte_1 dall'ANAS. Rigettava la domanda di per il restante importo di € 914.361,55, differenza tra quanto CP_2 richiesto e quanto risultante dal compendio probatorio, non avendo dimostratone la debenza. CP_2 Con citazione notificata il 4 marzo 2022 e depositata in pari data, il appellava la sentenza in epigrafe, Parte_1 chiedendone la riforma, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, con un unico motivo basato sulle seguenti ragioni.
In sintesi, esso affermava l'insussistenza del credito di cui si tratta, poiché le riserve dalle quali si pretendeva di farlo derivare erano conseguite a ritardi imputabili alla negligenza della (della quale ribadiva il CP_3 difetto di legittimazione attiva per effetto della cessione dei crediti) e, per quanto di sua competenza, anche della . Aggiungeva che, comunque, il primo giudice avrebbe dovuto stabilire l'esatto ammontare del CP_2 credito, ove dovuto, attraverso una CTU contabile, in quanto le riserve prodotte in atti non erano certificate.
Lamentava inoltre che il primo giudice aveva erroneamente rilevato l'esistenza di un riconoscimento di debito da parte dello stesso , in realtà insussistente perché la bozza di accordo bonario non era stata Parte_1 sottoscritta. Inoltre, la realizzazione delle opere aveva subito un andamento tortuoso dovuto a cause oggettive estranee alle volontà dell'ente committente e dell'appaltatore, motivanti le intervenute ipotesi di sospensione dei lavori, da ritenere perciò legittime. Tali circostanze oggettive, in quanto imprevedibili e impreviste, negavano la possibilità a chi aveva realizzato i lavori di poter pretendere alcunché (risarcimento ovvero indennizzo) ad alcun titolo.
Si costituiva in giudizio la con comparsa contenente appello incidentale, depositata il 29 aprile 2022, CP_2 nella quale eccepiva in via preliminare il rigetto dell'istanza cautelare e l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. Nel merito, ne rilevava l'infondatezza, chiedendone pertanto il rigetto con conferma della sentenza impugnata. Proponeva inoltre appello incidentale per ottenere l'accoglimento della domanda di condanna del a versare la somma di € 5.486.175,29, oltre interessi fino al soddisfo. Parte_1
In punto di merito, deduceva come la sentenza impugnata avesse correttamente affermato la sola legittimazione Parte attiva della in relazione ai crediti oggetto di causa, e ritenuto sussistente l'impegno assunto dal CP_2 con la citata nota del 20 luglio 2011 nella quale il , senza contestare l'obbligazione a suo carico, Parte_1 confermava alla C.I.E.T. e all'ANAS il proprio intento di giungere ad accordo bonario per definire la questione. La nota in parola, dunque, doveva essere interpretata come confessione stragiudiziale fatta a un terzo, che, seppur non dotata del valore di prova legale, poteva – come fatto dal primo giudice – essere liberamente apprezzata alla stregua di una prova documentale. A ciò doveva aggiungersi che la stessa ANAS, con lettera Parte prot. CDG 0064071-P del 30 aprile 2010 ricevuta dal il 4 maggio 2010 con cui rilasciava i propri pareri tecnici sulla stima dei crediti relativi ai contratti di cui si controverte, aveva invitato il a conformarsi Parte_1 a essi e ad assumere “le necessarie iniziative volte a concludere il contenzioso in oggetto”. Inoltre, come ben rilevato dal primo giudice, erano rimaste sostanzialmente indimostrate le contestazioni mosse dal Parte_1 sulla scorretta esecuzione dei lavori, comunque smentite dalla citata nota confessoria, nonché quelle sull'asserita negligenza di nell'esame della contabilità di CP_2 CP_3
Con l'appello incidentale, censurava la sentenza impugnata per aver essa riconosciuto il suo credito CP_2 nella misura di € 4.571.813,74, inferiore rispetto a quella richiesta di € 5.486.175,29, ritenendo indimostrata la domanda limitatamente alla differenza tra tali importi. In realtà, tale differenza di € 914.361,55 corrispondeva all'IVA del 20%, regolarmente addebitata nelle fatture depositate in primo grado e pertanto dovuta dal analogamente al restante importo già riconosciuto. Parte_1
Rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. con ordinanza del 20 maggio 2022, e l'istanza di inibitoria con ordinanza del 29 maggio 2022 di fissazione dell'udienza di precisazione conclusioni, il Collegio, con sentenza non definitiva n. 519/2023, pubblicata il 12 giugno 2023, riformava la sentenza appellata, rimettendo la causa sul ruolo, per le seguenti ragioni.
Dopo aver disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello di cui all'art. 342 c.p.c., il Collegio rilevava che, alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, la titolarità dei crediti azionati era già stata trasferita dalla a a seguito del pieno perfezionarsi del contratto di factoring stipulato dalle parti, con CP_3 CP_2 l'effetto di rendere quest'ultima l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento di detti crediti. In merito alla doglianza sul mancato approfondimento istruttorio delle riserve, sulla base delle prove prodotte in primo grado la Corte osservava come il Tribunale, pur correttamente percependo che nel procedimento di cui all'art. 31 bis L. 109/1994 si era giunti a un accordo di massima tra committente e appaltatrice, corredato dei necessari pareri tecnici, avesse sbagliato nel ritenere tale circostanza sufficiente a fondare un riconoscimento di debito con effetti esterni al procedimento. Ciò perché l'accordo bonario, nonostante le intenzioni delle parti, non era stato perfezionato;
e, inoltre, perché l'art. 149 comma 6 DPR 554/1999, ratione temporis vigente all'epoca del procedimento in questione, prevedeva che le dichiarazioni e gli atti del procedimento non fossero vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo. Dunque, in tale contesto, il responsabile del procedimento non avrebbe potuto in alcun modo assumere impegni vincolanti per conto dell'Ente, tutt'al più potendosi fare portavoce di una proposta da sottoporre agli organi decisionali dello stesso.
si riservava di proporre ricorso per cassazione contro detta sentenza. CP_2
Nella stessa data, il Collegio emetteva un'ordinanza con cui disponeva una CTU contabile al fine di accertare: 1) l'eventuale anomalo andamento dei lavori, anche alla luce di quanto lamentato dall'Impresa nelle riserve oggetto del presente procedimento (verificando, in particolare, se tale anomalo andamento sia riconducibile alle cause assunte dall'Impresa medesima, ovvero a caso fortuito o forza maggiore, secondo la prospettazione del CAS), determinando e quantificando, secondo i criteri che riterrà idonei, gli eventuali maggiori oneri, costi e danni sopportati dall'Impresa;
2) la rispondenza o meno delle somme richieste nelle promosse riserve rispetto al valore dell'opera e alle tariffe applicate rispetto all'esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione degli impianti elettrici di illuminazione, di ventilazione, di segnalazione e di telecontrollo di cui al contratto rep. 350 del 5/9/2003 del lotto F, che ricadono nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra le spalle lato Palermo del viadotto S. Stefano ed i portali lato Messina della Galleria Piana;
e per quanto contenuto nel contratto rep. 433 del 14/10/2004, nonché per l'esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione degli impianti elettrici di illuminazione, di ventilazione, di segnalazione e di telecontrollo del lotto I, che ricadono nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra svincolo di Tusa dell'Autostrada di Messina, compreso tra i portali lato Messina della galleria Tusa e l'inizio dell'opera del lotto 29 ter, ivi compresa la viabilità di collegamento alla s.s. 113, oltre lavori aggiuntivi;
3) l'esistenza di eventuali ritardi nelle contabilizzazioni delle prestazioni eseguite e nel riconoscimento delle somme maturate, determinandone gli interessi eventualmente dovuti;
4) sugli importi eventualmente accertati in relazione ai quesiti di cui sopra, accerti e quantifichi gli oneri ed accessori, gli interessi legali e/o moratori e/o contrattuali dovuti in relazione al ritardo nella contabilizzazione
e nel pagamento, la rivalutazione monetaria e/o il maggiore danno per la mancata disponibilità delle somme, ove dovute, sviluppando il calcolo fino alla data di emissione della relazione peritale.
In merito ai quattro quesiti, tuttavia, il CTU rappresentava di non poter rispondere, non trovandosi la documentazione necessaria né negli atti del giudizio, né in seguito ai sopralluoghi eseguiti.
Il CTP di parte appellante deduceva nelle sue osservazioni che nel corso del giudizio di primo grado non si era accertata né la legittimità del credito, né la sua stessa sussistenza, atteso che non erano stati prodotti in quella sede i documenti contabili dell'appalto. Inoltre, il CTU non avrebbe potuto acquisire di propria iniziativa i documenti non prodotti dalle parti in causa, dovendo esprimere le proprie valutazioni soltanto in relazione al compendio probatorio esistente in atti. Il CTU non rispondeva.
Il CTP di parte appellata osservava: 1) che fosse opportuno verificare l'attuale stato dei luoghi oggetto dei lavori attraverso un accesso (in disaccordo il CTU, che riteneva tale richiesta inconferente con il mandato della
Corte e comunque inutile, dato il lungo periodo di tempo trascorso dall'esecuzione dei lavori); 2) che il CTU, per poter espletare il suo mandato, potesse fare riferimento alla relazione del RUP e a quella dell'ANAS, che avevano certamente esaminato le riserve contabili (il CTU risponde ribadendo la necessità di esaminare direttamente le riserve stesse); 3-4) che, comunque, dai documenti nel fascicolo d'ufficio era possibile ricostruire e accertare gli eventuali ritardi nelle contabilizzazioni delle prestazioni eseguite e nel riconoscimento delle somme maturate, determinandone gli interessi eventualmente dovuti, nonché gli accessori (il CTU ribadisce che, in mancanza della contabilità dei lavori, non sarebbe stato possibile quantificare il credito e neppure gli interessi e/o gli accessori).
Terminata l'istruttoria della causa, essa veniva infine rinviata per la discussione all'udienza del 20 dicembre 2024, svoltasi con le formalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. In esito a detta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali e le repliche, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiama integralmente la motivazione della sentenza non definitiva pronunciata in esito all'udienza del 12 luglio 7 ottobre 2022 (depositata il 21 ottobre 2022), con cui è stato emesso il seguente dispositivo:
Part In riforma della sentenza impugnata, esclude il valore di riconoscimento di credito da parte del in relazione alle riserve iscritte, conferito al contenuto della documentazione formatasi nell'ambito del procedimento attivato ex art. 31 bis della legge 109/94 , e rimette la causa sul ruolo – come da separata ordinanza- per i necessari approfondimenti istruttori.
Spese al definitivo.
Come si è già anticipato nella premessa, contestualmente alla pronuncia non definitiva con cui ha negato valore di riconoscimento di debito “… al contenuto della documentazione formatasi nell'ambito del procedimento attivato ex art. 31 bis della legge 109/94… (pronuncia che in questa fase del grado di appello è del tutto vincolante) il Collegio ha inteso procedere ad attività istruttoria, conferendo mandato al nominato CTU di accertare, anzitutto, “… l'eventuale anomalo andamento dei lavori, anche alla luce di quanto lamentato dall'Impresa nelle riserve oggetto del presente procedimento (verificando, in particolare, se tale anomalo andamento sia riconducibile alle cause assunte dall'Impresa medesima, ovvero a caso fortuito o forza maggiore, secondo la prospettazione del CAS), determinando e quantificando, secondo i criteri che riterrà idonei, gli eventuali maggiori oneri, costi e danni sopportati dall'Impresa…”.
In esito all'espletamento dell'incarico, il CTU ha risposto a tale quesito, avente valore preliminare e assorbente rispetto a quelli successivi, nei seguenti termini: L'accertamento del richiesto <>, non può essere valutato da chi scrive STANTE LA TOTALE ASSENZA AGLI ATTI di codesto appello ed anche del fascicolo di I° grado (ad eccezione di n.2 contratti di appalto), delle paventate lamentele avanzata dall'Impresa ed in particolare nelle menzionate riserve oggetto del presente procedimento. Dai soli contratti di appalto peraltro in capo all'Impresa appaltatrice , presenti nei documenti utili allo CP_3 scrivente per poter rispondere al quesito de quo, non è possibile verificare se tale <> possa essere ricondotto alle cause assunte dall'Impresa e dunque anche impossibile determinarne e quantificarne, gli eventuali maggiori oneri, costi e danni sopportati dall'Impresa stessa.”.
In effetti, l'analisi degli atti e della documentazione versata nel fascicolo di primo grado permette di constatare che l'unica documentazione presente è quella relativa ai contratti di appalto e alla procedura finalizzata al bonario componimento ai sensi dell'art. 31 bis legge n. 109/94, che come si è detto non si è perfezionata.
In atti non risultano prodotti non soltanto tutti i documenti che sarebbero stati necessari per l'accertamento di quelle anomalie che avrebbero potuto essere a base della proposizione delle riserve da parte dell'impresa, ma neppure lo stesso registro di contabilità con l'annotazione delle riserve, che costituisce requisito indispensabile ai fini della verifica della tempestività e della fondatezza delle riserve, le quali risultano ricavabili soltanto dalle relazioni stese dal responsabile del procedimento all'interno della procedura ex art. 31 bis legge n.
109/94, che, come si è detto, sono state reputate insufficienti a dare dimostrazione del credito, perché non seguite dal perfezionamento di un formale accordo. A tale proposito, è opportuno rammentare che, come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni
a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto. (Sez. 1 - , Sentenza n. 27451 del 20/09/2022)
Per mera completezza argomentativa, va sottolineato che la negazione dell'efficacia confessoria alle missive Parte inviate dal alla trova ulteriore, agevole conferma nella considerazione della natura stessa del CP_3 procedimento, che era squisitamente transattiva (così come disposto dall'art. 31 bis legge 109/1994, che faceva riferimento al concetto di “accordo bonario”), ossia volta a raggiungere un accordo sulla base di una composizione di interessi contrastanti e non del riconoscimento di fatto della fondatezza delle riserve, come è facile intendere anche per il fatto che le stesse note del responsabile del procedimento erano qualificate come
“note transattive”.
Alla richiesta avanzata dal CTU nominato, al fine di conoscere se potesse effettuare delle indagini acquisitive di detta documentazione presso gli enti competenti, il Presidente Relatore dell'epoca, dott.ssa Persona_3
rispondeva affermando che il CTU dovesse <rispondere ai quesiti postigli, utilizzando soltanto la
[...] documentazione già acquisita agli atti, e nella misura in cui la stessa gli consentirà di espletare l'incarico, non essendo tenuto a sostituirsi alle parti, su cui soltanto grava l'onere probatorio di produzione nei limiti temporali fissati dal legislatore;>>.
Tale provvedimento è del tutto conforme alla consolidata interpretazione giurisprudenziale dei principi in tema di preclusioni processuali rispetto all'acquisizione di documentazione nel corso delle operazioni peritali, secondo cui In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 26144 del 07/09/2023).
Nessun dubbio che la documentazione volta all'accertamento del contenuto, della tempestività delle riserve e della effettiva sussistenza dei loro presupposti sia necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti principali posti a fondamento della domanda.
Peraltro, ancor prima che sul piano della completezza della documentazione prodotta, l'accertamento sui presupposti, sulla fondatezza e sulla congruità delle riserve avanzate dall'impresa è preclusa sotto il profilo delle allegazioni contenute negli atti difensivi della impresa attrice in primo grado, ove, per come si chiarirà qui di seguito, la domanda introdotta con l'atto di citazione e precisata nei termini processuali consentiti dal codice non conteneva alcuna allegazione relativa ai fatti che avevano portato alla formulazione delle riserve, ma soltanto ai risultati della procedura di cui all'art. 31 bis legge n. 109/94.
Difatti, la lettura dell'atto di citazione di primo grado rende agevole verificare che la domanda si basava esclusivamente sugli esiti della procedura di bonario componimento avviata ai sensi della citata disposizione normativa, senza alcun riferimento al sostrato fattuale e giuridico che avrebbe giustificato la stessa formulazione delle riserve, di cui non vi era traccia nè nel corpo dell'atto introduttivo e neppure nei documenti allegati.
Nei medesimi limiti risulta circoscritto il contenuto della memoria depositata dalla impresa attrice ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la quale si basa – anch'essa – esclusivamente sugli atti della procedura amministrativa, nonché su un asserito riconoscimento del debito che sarebbe stato operato dalla controparte nella comparsa di costituzione e risposta (su cui ci si soffermerà nel prosieguo), senza alcun accenno ai criteri utilizzati per formulare le riserve, che addirittura vengono citate solo per assumerne la irrilevanza, essendo il credito della impresa fondato, appunto, sul presunto riconoscimento derivante dagli esiti della procedura amministrativa.
Ne consegue che l'istanza avanzata dall'attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., con cui si chiedeva che fosse ordinata al e al terzo , ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione Controparte_7 CP_3 di “copia integrale della documentazione (fatture, stato avanzamento lavori, riserve ecc.) inerenti i crediti ceduti…” era inammissibile, perché non fondata su un'adeguata allegazione.
Al riguardo, va ricordato che , nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 (e ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., e in precedenza, prima della riforma della L. n. 263/2005, individuate invece nella memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. ratione temporis vigente.
In ogni caso, l'istanza di ordine di esibizione era inammissibile per la sua assoluta genericità, non essendo indicate, neppure nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 le ragioni che avrebbero giustificato le riserve e neppure specificamente gli atti di cui si chiedeva l'acquisizione.
Ciò malgrado il cessionario, in quanto subentrato nella titolarità del credito, avesse, fin dall'introduzione del giudizio, l'onere di munirsi della documentazione necessaria ai fini della dimostrazione della fondatezza della pretesa (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018).
Tale onere è rimasto del tutto inadempiuto da parte dell'attrice – odierna appellata – e non può essere surrogato, per le ragioni fin qui esposte – da eventuali iniziative d'ufficio della Corte.
Resta da valutare se, una volta escluso valore confessorio agli atti della procedura stragiudiziale ex art. 31 bis legge n. 109/94, sia possibile attribuire significato di ammissione, in sede processuale, ad alcuni passaggi della memoria di costituzione di primo grado del CAS, poi ripresi anche nell'atto di appello, ossia se tali affermazioni possano essere apprezzate come inequivocabilmente dirette a confessare fatti sfavorevoli alla parte da cui provengono.
Non essendo la comparsa di costituzione – così come anche l'atto di appello – sottoscritta personalmente anche dalla parte, vale il principio secondo cui “Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018).
Comunque, la libera valutazione il tenore delle difese del non consente di qualificarle come Parte_1 ammissioni della fondatezza del credito preteso dalla controparte.
Difatti, in entrambi i suddetti atti difensivi si legge che “É evidente che risulta una palese e macroscopica discordanza, non giustificabile, tra quanto chiesto e preteso con il presente giudizio dalla società
[...]
che corrisponderebbe al pagamento complessivo della somma di €5.486.175,29 e quello che Controparte_3 in parte poteva essere riconosciuto che ammonterebbe a complessivi €3.443.396,46. Su tali cifre andrebbero compiute ulteriori valutazioni, approfondimenti tecnici ed analisi per appurare le ragioni e la plausibilità di tali discordanze e portarle eventualmente a plausibile sintesi.”
La somma cui “… ammonterebbe…” quanto “… poteva essere riconosciuto…” pari a €. 3.443.396,46, corrisponde a quella che, nell'ambito della procedura ex art. 31 bis legge 109/94, era stata indicata nel parere dell'ANAS, quale importo che poteva essere riconosciuto con riferimento alle riserve formulate in relazione al lotto “F”.
Tuttavia, a tale passaggio degli atti difensivi non può essere attribuita efficacia processuale di ammissione della fondatezza di quella cifra - neppure entro i limiti fissati dalla cassazione con riguardo agli scritti difensivi non firmati personalmente dalla parte - poiché all'uso del modo condizionale “ammonterebbe” si aggiungono le deduzioni successive svolte dallo stesso appellante, con cui si argomenta che “Su tali cifre andrebbero compiute ulteriori valutazioni, approfondimenti tecnici ed analisi per appurare le ragioni e la plausibilità di tali discordanze e portarle eventualmente a plausibile sintesi. Tra l'altro le presupposte 'riserve' che ispirano le contestazioni di controparte vertono tutte, o quasi, su presunte illegittime sospensioni di lavori, che non Part sono certo dipese dalla volontà del bensì sono frutto di situazioni oggettive che non ricadono né sono riconducibili alla sfera di responsabilità del per la , se non per gli avvicendamenti Parte_3 Pt_1 al vertice con continui commissariamenti da parte degli Organi regionali, che non permettevano alle singole
Autorità di avere una immediata e definitiva cognizione sulle vicende relative all'appalto dei lotti 'F' e 'I'. In nessuna delle ipotesi configurate rileva, infatti, una qualche, seppur remota, incidenza dell'azione amministrativa dell'ente procedente, che, comunque, rimane del tutto estraneo alle vicende procedimentali afferenti l'appalto se non perché destinatario di danni ad esso procurati per la ritardata consegna dei lavori, ivi inclusi nella realizzazione delle opere. Le sospensioni delle lavorazioni intervenute sono tutte e/o prevalentemente dovute a forza maggiore, per cui sono da reputarsi legittime e qualora siano state riconosciute circostanze sopraggiunte o difficoltà impreviste o imprevedibili nel corso di esecuzione si è provveduto alla proroga dei termini, come emerge anche dalla enumerazione analitica delle proposte riserve
e dai riconoscimenti effettuati dalla direzione dei lavori. Anche la giurisprudenza, a tal fine, ha chiarito che
“l'appaltatore non può avanzare domande per particolari compensi o indennizzi”, qualora ricorrano e/o intervengano fatti di forza maggiore (Cass.
9.05.1972 n.1402; Cons. Stato, ad. Plenaria, 20.02.1985 n.3; lodo
26 giugno 1998 n.61 in Arch. giur. oo.pp., 2000, 328).
Il tenore di queste difese, con cui si mette in dubbio l'attribuibilità dei fatti posti a fondamento delle riserve a responsabilità del committente, impedisce di attribuire alle precedenti allegazioni il valore di inequivocabile ammissione della fondatezza della domanda.
Né varrebbe obiettare che si tratta di cointestazioni generiche, non potendosi pretendere un onere di specificità della contestazione in presenza di domande generiche o – come in questo caso – totalmente prive delle necessarie allegazioni, anche alla luce del rigoroso insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche molto di recente, secondo cui “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 8900 del 03/04/2025 (Rv. 674005 - 01).
Ne consegue che nessun valore di ammissione, neppure per una parte del debito, può essere attribuito a quel passaggio delle conclusioni dell'atto di appello – richiamato nelle difese dell'appellata – ove si chiede Ritenere Part e dichiarare che il deve alla quale soggetto cessionario del credito nel contratto Controparte_4 atipico di factoring, solo una residua porzione della avanzata richiesta creditoria, atteso che dalle scritture contabili la Soc. C.I.E.T. Impianti S.p.A. non risulta essere, di fatto, creditrice della somma chiesta, e/o, comunque, nella subordinata ipotesi disporre la riduzione della somma, come chiesta, analiticamente contestata ed emersa nell'istruttoria amministrativa”.
Non essedo ricavabile dalle difese complessive del CAS l'ammissione di essere tenuto al pagamento di una somma bene determinata, non è dato stabilire quale sia la residua porzione che il consorzio intenderebbe riconoscere alla controparte.
Da quanto fin qui detto conseguono l'accoglimento dell'atto di appello, con il rigetto dell'originaria domanda e il conseguente rigetto dell'appello incidentale proposto da CP_2 Resta da osservare che nelle conclusioni dell'atto di appello si chiede, al punto 1), di “..ritenere e dichiarare, nel merito, con qualsiasi statuizione responsabili la Soc. quale soggetto appaltatore Controparte_3 dei lavori, e la a cui è stato ceduto il preteso credito, ciascuna per le rispettive, Controparte_4 proprie responsabilità e competenze per la ritardata esecuzione dei lavori a regola d'arte delle opere in oggetto afferenti che ricadano nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra le spalle lato Palermo del viadotto S. Stefano ed i portali lato Messina della Galleria 'Piana' nonché ricadano nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra svincolo di Tusa dell'Autostrada Messina, compreso tra i portali lato Messina della galleria Tusa e l'inizio dell'opera del lotto 29 ter, ivi compresa la viabilità di collegamento alla S.S.113 oltre lavori aggiuntivi”
Si tratta di un motivo inammissibile, sia perché non risulta sia stata proposta domanda riconvenzionale avente tale oggetto, sia per l'assoluta genericità della domanda medesima, priva di qualsiasi allegazione.
Proprio per tali ragioni è da considerare corretta la decisione della Corte di non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della (non citata dall'appellante e neppure indicata come controparte CP_3 nell'atto di appello), pur essendo stata parte nel giudizio di primo grado e pur essendo anch'essa destinataria Parte della domanda del di accertamento della presunta responsabilità per i ritardi nella esecuzione delle opere.
Ciò perché, pur pur in presenza di una fattispecie di litisconsorzio processuale necessario, il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone , al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.
Ne consegue che, in caso di un motivo di impugnazione prima facie infondato (nel caso di specie inammissibile), appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (in tema di giudizio per cassazione, cfr. Cass. 13159/2024; Cass. 12515/2028; Cass. 15106/13;
Cass. S.U. 6826/10).
In applicazione di tali principi, risultando il motivo di appello proposto anche nei confronti della prima CP_3 facie inammissibile, la Corte ha preferito evitare un adempimento inutile e dispendioso.
L'esito del giudizio, conclusosi con l'accoglimento preponderante dell'atto di appello, dichiarato inammissibile solo per l'ultimo motivo esaminato, e tuttavia scaturito anche da una condotta estraprocessuale del caratterizzata da inefficienze, ritardi e scarsa chiarezza delle posizioni assunte nella fase Parte_1 finalizzata all'accordo bonario (così come viene ammesso nella stessa missiva del 20.7.2011, indirizzata dal Parte alla ), giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi, nella misura di un terzo, restando CP_3
a carico della i residui due terzi. CP_2
Le spese, per l'intero, vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dello scaglione corrispondente al valore dalla pretesa fatta valere da , pari a € 5.486.175,29, con applicazione dei valori CP_2 medi per tutte le fasi di entrambi i giudizi, tranne per quella di trattazione - istruttoria, che va fissata nel valore minimo, tenuto conto che in primo grado non vi è stata attività propriamente istruttoria (pur dovendo comunque riconoscersi la fase di trattazione) e in appello la CTU disposta si è limitata ad accertare l'impossibilità di procedere all'indagine.
Nella stessa misura va ripartito l'onere delle spese relative alla CTU, liquidate come da separato decreto, ferma la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del CTU.
L'appellante incidentale è tenuta al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, avverso la sentenza n. Controparte_1
299/2022, emessa il 17 febbraio 2022 dal tribunale di Patti, in parziale accoglimento dell'appello principale, che nel resto dichiara inammissibile, rigetta la domanda proposta in primo grado da . Rigetta l'appello CP_2 incidentale.
dichiara compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per l'intero, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 43.314,00 (di cui € 10.122,00 per fase di studio, € 6.667,00 per fase introduttiva, € 8.920,00 per fase istruttoria e € 17.605,00 per fase decisoria), oltre IVA e contributo secondo legge, e per il giudizio di appello, in complessivi € 45.755,00 (di cui € 12.586,00 per fase di studio, € 7.289,00 per fase introduttiva, € 5.037,00 per fase istruttoria e € 20.843,00 per fase decisoria), oltre IVA e contributo secondo legge, ponendo i residui due terzi a carico dell'appellata – appellante incidentale.
Pone i costi di c. t. u. (come liquidati con separato decreto) per due terzi a carico dell'appellata - appellante incidentale e per un terzo a carico dell'appellante principale, con obbligo solidale delle parti nei confronti del CTU.
Dà atto che l'appellante incidentale è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente estensore
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 159/2022 R. G., vertente tra
Parte
(di seguito anche “ ” o “ ), in persona del legale Parte_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina, contrada Scoppo, rappresentato e difeso dall'avv. Candeloro Nania ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Dino Arrigo in Messina, via G. La Farina 171;
- appellante
contro
(di seguito anche “ ”), con sede legale in Milano, via Deruta 19, Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maria Verrecchia, presso il cui studio in Milano, via Paolo Giovio, 14, è elettivamente domiciliata;
- appellata e appellante incidentale
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 299/2022 del Tribunale di Messina pubblicata in data 17 febbraio
2022 e resa nel giudizio iscritto al n. 5089/2012 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “1) ritenere e dichiarare, nel merito, con qualsiasi statuizione responsabili la Soc.
[...]
quale soggetto appaltator e dei lavori , e cedente il credito ovvero dell'ammontare di un Controparte_3 preteso e presunto credito carente di efficacia giacché non certo, non liquido e non esigibile e la
[...]
soggetto cessionario, a cui è stato ceduto il preteso credito, ciascuna per le rispettive, proprie Controparte_4 responsabilità e competenze per la ritardata esecuzione dei lavori a regola d'arte delle opere in oggetto afferenti che ricadano nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra le spalle lato Palermo del viadotto S. Stefano ed i portali lato Messina della Galleria 'Piana' nonché ricadano nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra svincolo di Tusa dell'Autostrada Messina, compreso tra i portali lato Messina della galleria Tusa e l'inizio dell'opera del lotto 29 ter, ivi compresa la viabilità di collegamento alla S.S.113 oltre Part lavori aggiuntivi;
2) ritenere e dichiarare che il nulla deve alla quale soggetto Controparte_4 cessionario del credito nel contratto atipico di factoring, atteso che nessuna documentazione è stata depositata correttamente in giudizio con riguardo alle scritture contabili, per cui la Soc. C.I.E.T. Impianti S.p.A. non risulta essere, di fatto, creditrice della somma chiesta, ed analiticamente contestata;
3) ritenere e dichiarare che le somme chieste dalla nonché alle ulteriori maggiori o minori somme che dovranno Controparte_4 essere liquidate al medesimo , giacché l'ammessa idonea e conferente istruttoria del presente Parte_1 procedimento, per le intervenute preclusioni, non ha consentito al CTU di dare luogo all'accertamento tecnico per carenza dei conducenti elementi probatori da cui si potessero evincere le presunte, ove ripartite ed accertate, responsabilità; 4) condannare la quale soggetto cessionario del credito vantato Controparte_4 dalla Soc. quale responsabile civile con adottata condotta illecita per non avere Controparte_3 provveduto all'esame analitico delle scritture idonee a risalire con la dovuta precisione all'effettivo credito vantato, nonché condannarla alla liquidazione dei compensi professionali per spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA”;
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: - in via preliminare e pregiudiziale rigettare l'istanza di sospensione di esecutività della sentenza n. 299/2022 proposta dal , siccome radicalmente Parte_3 infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
-ritenere e dichiarare ex art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dell'appello notificato dal in data Parte_3
4/3/2022 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
-ritenere e dichiarare ex art. 348 c.p.c. l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria non avendo essa una ragionevole probabilità di essere accolta per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- nel merito in via principale rigettare con ogni statuizione l'appello di controparte, perché integralmente infondato in fatto ed in diritto e privo di presupposti legittimanti, per le motivazioni tutte esposte in narrativa - in via d'appello incidentale ritenere e dichiarare che l , Controparte_1 quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da in forza delle cessioni formalizzate CP_3 mediante atti notarili rispettivamente del 12.12.03 a ministero del Notaio dott. (Rep. n.86373 Persona_1
Racc. n.13878) e del 6.12.2004 a ministero del Notaio dott. (Rep. n.1360 Racc. n.598), Persona_2 ritenuta l'opponibilità delle cessioni afferenti i crediti stessi a cedente e debitore ceduto, è creditrice nei confronti del , dei crediti portati dalle fatture n.3181 e 3182 Parte_3 del 17.6.2010 con scadenza 31.10.2010, e per l'effetto , in parziale riforma della sentenza n. 299 / 2022 pubblicata in data 17/2/2022 dal Tribunale di Messina, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Carmela
D'Angelo, nel giudizio 5089/2012, accogliere integralmente la domanda di , Controparte_1 avverso il e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore della Parte_3 prima di euro 5.486.175,29= oltre interessi di legge. - in via istruttoria, si chiede che ex art. 210 c.p.c. il
Giudice voglia ordinare al convenuto , e di Parte_3 CP_3 produrre : • copia integrale della documentazione (fatture, stato avanzamento lavori, riserve, ecc.) inerente i crediti ceduti e di cui alla fattura n. 3181 del 17.6.2010 per l'importo di euro 4.132.074,54 (avente riferimento a “ autostrada ME/PA - lotto F impianti elettrici di illuminazione, ventilazione e telecontrollo, contratto rep 350/2003 del 5.9.2003 - risoluzione riserve ex art. 31 bis come da vostra comunicazione del 18.5.2010”), e di cui alla fattura n. 3182 del 17.6.2010 per l'importo di euro 1.354.100,75 (avente riferimento a “ autostrada ME/PA - lotto I impianti elettrici di illuminazione, ventilazione e telecontrollo, contratto rep 433/2004 del
14.10.2004 - risoluzione riserve ex art. 31 bis come da vostra comunicazione del 18.5.2010”) • copia integrale della documentazione inerente i procedimenti ex art. 31 bis della legge 109/94 attivati in relazione ai due contratti d'appalto n. rep 350/2003 e n. rep 433/2004. Ci si oppone alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio siccome assolutamente generica ed esplorativa ed in ogni caso non atta a sopperire al mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti a carico della convenuta, per tutte le ragioni dedotte in narrativa. Con ogni più ampia riserva e con vittoria di spese e compensi difensivi del doppio grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 25 luglio 2012, la (di seguito anche ) conveniva in Controparte_1 CP_2 giudizio il (di seguito anche ) dinanzi al Tribunale di Parte_3 Controparte_5
Messina (giudizio n. R.G. 5089/2012), quale cessionaria di due diritti di credito originariamente vantati dalla società cedente (di seguito anche , chiedendo la condanna del al Controparte_3 CP_3 Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 5.486.175,29, recata dalle fatture nn. 3181 e 3182/2010, oltre interessi fino al soddisfo.
In particolare, l'attrice affermava che la C.I.E.T. aveva maturato detto credito in relazione a due contratti d'appalto di lavori pubblici: l'uno, stipulato il 5 settembre 2003, avente a oggetto l'esecuzione delle opere e delle forniture necessarie per costruire gli impianti elettrici di illuminazione, ventilazione, segnalazione e telecontrollo del “lotto F – svincolo S. Stefano Camastra dell'autostrada Messina-Palermo”; l'altro, stipulato il 14 agosto 2004, per l'esecuzione delle opere e delle forniture necessarie per costruire gli impianti elettrici di illuminazione, ventilazione, segnalazione e telecontrollo del “lotto I svincolo di Tusa dell'autostrada Messina- Palermo”. Le somme sarebbero state dovute in forza di riserve, iscritte nella contabilità dei contratti dall'appaltatrice e oggetto di accordo bonario ai sensi dell'allora applicabile art. 31 bis L. 109/1994, non sottoscritto dal CAS senza giustificato motivo.
Il CAS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Da un lato, osservava che il ritardo nell'esecuzione dei lavori, presupposto dell'iscrizione delle riserve, doveva essere imputato unicamente all'appaltatrice, con l'effetto di escludere la debenza del credito. Dall'altro, ove si fosse riconosciuto il credito in parola, ne chiedeva la riduzione in base alle risultanze dell'istruttoria amministrativa o dell'eventuale istruttoria da disporre in giudizio, nonché la condanna di per non aver diligentemente quantificato il CP_2 credito previo esame delle scritture contabili dei lavori. Infine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la in quanto litisconsorte necessaria: domanda dichiarata dal Tribunale inammissibile, siccome CP_3 tardiva.
Nelle more dell'anzidetto giudizio, il 3 giugno 2014 la agiva contro il sempre davanti al CP_3 Parte_1 Tribunale di Messina (giudizio n. R.G. 3270/2014), chiedendone la condanna al pagamento di € 15.732.521,00 a titolo di crediti derivanti dal presunto inadempimento dei citati contratti d'appalto.
Il CAS si costituiva anche in tale giudizio, deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della società attrice, in virtù della citata cessione, e comunque l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum. Chiedeva infine la riunione del giudizio con quello precedentemente instaurato dalla , e di essere CP_2 autorizzato a chiamare in causa a titolo di manleva il terzo quale asserito responsabile Controparte_6 dell'inadempimento.
Respinta anche tale ultima istanza, disposta la riunione dei giudizi e istruita la causa, con la sentenza n.
299/2022, pubblicata il 17 febbraio 2022, il Tribunale rigettava la domanda della sul presupposto della CP_3 sua carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito azionato, ritenendo conseguentemente assorbite le altre istanze, domande o eccezioni proposte. In accoglimento parziale della domanda della , invece, CP_2 Parte condannava il a versare l'importo di € 4.571.813,74, oltre interessi.
Il primo giudice, preliminarmente accertata la legittimazione attiva della sola , riteneva che la domanda CP_2 fosse fondata, quantomeno in parte. Nello specifico, dalle prove in atti emergeva che il volesse Parte_1 effettivamente concludere un accordo bonario con l'appaltatrice, ma che non si era potuto stipularlo a causa delle vicissitudini finanziarie e organizzative dell'Ente. Emergeva inoltre che i crediti in questione, dapprima Parte stimati dal rispettivamente in € 4.243.033,23 per la prima commessa ed € 3.549.455,68 per la seconda, Parte erano stati ridotti dall'ANAS mediante parere tecnico-legale, che il aveva espressamente accettato, a rispettivamente € 3.443.396,45 ed € 1.128.417,29. Di conseguenza, il totale complessivamente dovuto, originariamente pari a € 7.792.488,91, era diminuito a € 4.571.813,74. Pertanto, da detti documenti doveva ricavarsi il riconoscimento, da parte del , del debito nella citata misura di € 4.571.813,74 stimata Parte_1 dall'ANAS. Rigettava la domanda di per il restante importo di € 914.361,55, differenza tra quanto CP_2 richiesto e quanto risultante dal compendio probatorio, non avendo dimostratone la debenza. CP_2 Con citazione notificata il 4 marzo 2022 e depositata in pari data, il appellava la sentenza in epigrafe, Parte_1 chiedendone la riforma, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, con un unico motivo basato sulle seguenti ragioni.
In sintesi, esso affermava l'insussistenza del credito di cui si tratta, poiché le riserve dalle quali si pretendeva di farlo derivare erano conseguite a ritardi imputabili alla negligenza della (della quale ribadiva il CP_3 difetto di legittimazione attiva per effetto della cessione dei crediti) e, per quanto di sua competenza, anche della . Aggiungeva che, comunque, il primo giudice avrebbe dovuto stabilire l'esatto ammontare del CP_2 credito, ove dovuto, attraverso una CTU contabile, in quanto le riserve prodotte in atti non erano certificate.
Lamentava inoltre che il primo giudice aveva erroneamente rilevato l'esistenza di un riconoscimento di debito da parte dello stesso , in realtà insussistente perché la bozza di accordo bonario non era stata Parte_1 sottoscritta. Inoltre, la realizzazione delle opere aveva subito un andamento tortuoso dovuto a cause oggettive estranee alle volontà dell'ente committente e dell'appaltatore, motivanti le intervenute ipotesi di sospensione dei lavori, da ritenere perciò legittime. Tali circostanze oggettive, in quanto imprevedibili e impreviste, negavano la possibilità a chi aveva realizzato i lavori di poter pretendere alcunché (risarcimento ovvero indennizzo) ad alcun titolo.
Si costituiva in giudizio la con comparsa contenente appello incidentale, depositata il 29 aprile 2022, CP_2 nella quale eccepiva in via preliminare il rigetto dell'istanza cautelare e l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c. Nel merito, ne rilevava l'infondatezza, chiedendone pertanto il rigetto con conferma della sentenza impugnata. Proponeva inoltre appello incidentale per ottenere l'accoglimento della domanda di condanna del a versare la somma di € 5.486.175,29, oltre interessi fino al soddisfo. Parte_1
In punto di merito, deduceva come la sentenza impugnata avesse correttamente affermato la sola legittimazione Parte attiva della in relazione ai crediti oggetto di causa, e ritenuto sussistente l'impegno assunto dal CP_2 con la citata nota del 20 luglio 2011 nella quale il , senza contestare l'obbligazione a suo carico, Parte_1 confermava alla C.I.E.T. e all'ANAS il proprio intento di giungere ad accordo bonario per definire la questione. La nota in parola, dunque, doveva essere interpretata come confessione stragiudiziale fatta a un terzo, che, seppur non dotata del valore di prova legale, poteva – come fatto dal primo giudice – essere liberamente apprezzata alla stregua di una prova documentale. A ciò doveva aggiungersi che la stessa ANAS, con lettera Parte prot. CDG 0064071-P del 30 aprile 2010 ricevuta dal il 4 maggio 2010 con cui rilasciava i propri pareri tecnici sulla stima dei crediti relativi ai contratti di cui si controverte, aveva invitato il a conformarsi Parte_1 a essi e ad assumere “le necessarie iniziative volte a concludere il contenzioso in oggetto”. Inoltre, come ben rilevato dal primo giudice, erano rimaste sostanzialmente indimostrate le contestazioni mosse dal Parte_1 sulla scorretta esecuzione dei lavori, comunque smentite dalla citata nota confessoria, nonché quelle sull'asserita negligenza di nell'esame della contabilità di CP_2 CP_3
Con l'appello incidentale, censurava la sentenza impugnata per aver essa riconosciuto il suo credito CP_2 nella misura di € 4.571.813,74, inferiore rispetto a quella richiesta di € 5.486.175,29, ritenendo indimostrata la domanda limitatamente alla differenza tra tali importi. In realtà, tale differenza di € 914.361,55 corrispondeva all'IVA del 20%, regolarmente addebitata nelle fatture depositate in primo grado e pertanto dovuta dal analogamente al restante importo già riconosciuto. Parte_1
Rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. con ordinanza del 20 maggio 2022, e l'istanza di inibitoria con ordinanza del 29 maggio 2022 di fissazione dell'udienza di precisazione conclusioni, il Collegio, con sentenza non definitiva n. 519/2023, pubblicata il 12 giugno 2023, riformava la sentenza appellata, rimettendo la causa sul ruolo, per le seguenti ragioni.
Dopo aver disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello di cui all'art. 342 c.p.c., il Collegio rilevava che, alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, la titolarità dei crediti azionati era già stata trasferita dalla a a seguito del pieno perfezionarsi del contratto di factoring stipulato dalle parti, con CP_3 CP_2 l'effetto di rendere quest'ultima l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento di detti crediti. In merito alla doglianza sul mancato approfondimento istruttorio delle riserve, sulla base delle prove prodotte in primo grado la Corte osservava come il Tribunale, pur correttamente percependo che nel procedimento di cui all'art. 31 bis L. 109/1994 si era giunti a un accordo di massima tra committente e appaltatrice, corredato dei necessari pareri tecnici, avesse sbagliato nel ritenere tale circostanza sufficiente a fondare un riconoscimento di debito con effetti esterni al procedimento. Ciò perché l'accordo bonario, nonostante le intenzioni delle parti, non era stato perfezionato;
e, inoltre, perché l'art. 149 comma 6 DPR 554/1999, ratione temporis vigente all'epoca del procedimento in questione, prevedeva che le dichiarazioni e gli atti del procedimento non fossero vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo. Dunque, in tale contesto, il responsabile del procedimento non avrebbe potuto in alcun modo assumere impegni vincolanti per conto dell'Ente, tutt'al più potendosi fare portavoce di una proposta da sottoporre agli organi decisionali dello stesso.
si riservava di proporre ricorso per cassazione contro detta sentenza. CP_2
Nella stessa data, il Collegio emetteva un'ordinanza con cui disponeva una CTU contabile al fine di accertare: 1) l'eventuale anomalo andamento dei lavori, anche alla luce di quanto lamentato dall'Impresa nelle riserve oggetto del presente procedimento (verificando, in particolare, se tale anomalo andamento sia riconducibile alle cause assunte dall'Impresa medesima, ovvero a caso fortuito o forza maggiore, secondo la prospettazione del CAS), determinando e quantificando, secondo i criteri che riterrà idonei, gli eventuali maggiori oneri, costi e danni sopportati dall'Impresa;
2) la rispondenza o meno delle somme richieste nelle promosse riserve rispetto al valore dell'opera e alle tariffe applicate rispetto all'esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione degli impianti elettrici di illuminazione, di ventilazione, di segnalazione e di telecontrollo di cui al contratto rep. 350 del 5/9/2003 del lotto F, che ricadono nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra le spalle lato Palermo del viadotto S. Stefano ed i portali lato Messina della Galleria Piana;
e per quanto contenuto nel contratto rep. 433 del 14/10/2004, nonché per l'esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione degli impianti elettrici di illuminazione, di ventilazione, di segnalazione e di telecontrollo del lotto I, che ricadono nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra svincolo di Tusa dell'Autostrada di Messina, compreso tra i portali lato Messina della galleria Tusa e l'inizio dell'opera del lotto 29 ter, ivi compresa la viabilità di collegamento alla s.s. 113, oltre lavori aggiuntivi;
3) l'esistenza di eventuali ritardi nelle contabilizzazioni delle prestazioni eseguite e nel riconoscimento delle somme maturate, determinandone gli interessi eventualmente dovuti;
4) sugli importi eventualmente accertati in relazione ai quesiti di cui sopra, accerti e quantifichi gli oneri ed accessori, gli interessi legali e/o moratori e/o contrattuali dovuti in relazione al ritardo nella contabilizzazione
e nel pagamento, la rivalutazione monetaria e/o il maggiore danno per la mancata disponibilità delle somme, ove dovute, sviluppando il calcolo fino alla data di emissione della relazione peritale.
In merito ai quattro quesiti, tuttavia, il CTU rappresentava di non poter rispondere, non trovandosi la documentazione necessaria né negli atti del giudizio, né in seguito ai sopralluoghi eseguiti.
Il CTP di parte appellante deduceva nelle sue osservazioni che nel corso del giudizio di primo grado non si era accertata né la legittimità del credito, né la sua stessa sussistenza, atteso che non erano stati prodotti in quella sede i documenti contabili dell'appalto. Inoltre, il CTU non avrebbe potuto acquisire di propria iniziativa i documenti non prodotti dalle parti in causa, dovendo esprimere le proprie valutazioni soltanto in relazione al compendio probatorio esistente in atti. Il CTU non rispondeva.
Il CTP di parte appellata osservava: 1) che fosse opportuno verificare l'attuale stato dei luoghi oggetto dei lavori attraverso un accesso (in disaccordo il CTU, che riteneva tale richiesta inconferente con il mandato della
Corte e comunque inutile, dato il lungo periodo di tempo trascorso dall'esecuzione dei lavori); 2) che il CTU, per poter espletare il suo mandato, potesse fare riferimento alla relazione del RUP e a quella dell'ANAS, che avevano certamente esaminato le riserve contabili (il CTU risponde ribadendo la necessità di esaminare direttamente le riserve stesse); 3-4) che, comunque, dai documenti nel fascicolo d'ufficio era possibile ricostruire e accertare gli eventuali ritardi nelle contabilizzazioni delle prestazioni eseguite e nel riconoscimento delle somme maturate, determinandone gli interessi eventualmente dovuti, nonché gli accessori (il CTU ribadisce che, in mancanza della contabilità dei lavori, non sarebbe stato possibile quantificare il credito e neppure gli interessi e/o gli accessori).
Terminata l'istruttoria della causa, essa veniva infine rinviata per la discussione all'udienza del 20 dicembre 2024, svoltasi con le formalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. In esito a detta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali e le repliche, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiama integralmente la motivazione della sentenza non definitiva pronunciata in esito all'udienza del 12 luglio 7 ottobre 2022 (depositata il 21 ottobre 2022), con cui è stato emesso il seguente dispositivo:
Part In riforma della sentenza impugnata, esclude il valore di riconoscimento di credito da parte del in relazione alle riserve iscritte, conferito al contenuto della documentazione formatasi nell'ambito del procedimento attivato ex art. 31 bis della legge 109/94 , e rimette la causa sul ruolo – come da separata ordinanza- per i necessari approfondimenti istruttori.
Spese al definitivo.
Come si è già anticipato nella premessa, contestualmente alla pronuncia non definitiva con cui ha negato valore di riconoscimento di debito “… al contenuto della documentazione formatasi nell'ambito del procedimento attivato ex art. 31 bis della legge 109/94… (pronuncia che in questa fase del grado di appello è del tutto vincolante) il Collegio ha inteso procedere ad attività istruttoria, conferendo mandato al nominato CTU di accertare, anzitutto, “… l'eventuale anomalo andamento dei lavori, anche alla luce di quanto lamentato dall'Impresa nelle riserve oggetto del presente procedimento (verificando, in particolare, se tale anomalo andamento sia riconducibile alle cause assunte dall'Impresa medesima, ovvero a caso fortuito o forza maggiore, secondo la prospettazione del CAS), determinando e quantificando, secondo i criteri che riterrà idonei, gli eventuali maggiori oneri, costi e danni sopportati dall'Impresa…”.
In esito all'espletamento dell'incarico, il CTU ha risposto a tale quesito, avente valore preliminare e assorbente rispetto a quelli successivi, nei seguenti termini: L'accertamento del richiesto <
In effetti, l'analisi degli atti e della documentazione versata nel fascicolo di primo grado permette di constatare che l'unica documentazione presente è quella relativa ai contratti di appalto e alla procedura finalizzata al bonario componimento ai sensi dell'art. 31 bis legge n. 109/94, che come si è detto non si è perfezionata.
In atti non risultano prodotti non soltanto tutti i documenti che sarebbero stati necessari per l'accertamento di quelle anomalie che avrebbero potuto essere a base della proposizione delle riserve da parte dell'impresa, ma neppure lo stesso registro di contabilità con l'annotazione delle riserve, che costituisce requisito indispensabile ai fini della verifica della tempestività e della fondatezza delle riserve, le quali risultano ricavabili soltanto dalle relazioni stese dal responsabile del procedimento all'interno della procedura ex art. 31 bis legge n.
109/94, che, come si è detto, sono state reputate insufficienti a dare dimostrazione del credito, perché non seguite dal perfezionamento di un formale accordo. A tale proposito, è opportuno rammentare che, come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni
a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto. (Sez. 1 - , Sentenza n. 27451 del 20/09/2022)
Per mera completezza argomentativa, va sottolineato che la negazione dell'efficacia confessoria alle missive Parte inviate dal alla trova ulteriore, agevole conferma nella considerazione della natura stessa del CP_3 procedimento, che era squisitamente transattiva (così come disposto dall'art. 31 bis legge 109/1994, che faceva riferimento al concetto di “accordo bonario”), ossia volta a raggiungere un accordo sulla base di una composizione di interessi contrastanti e non del riconoscimento di fatto della fondatezza delle riserve, come è facile intendere anche per il fatto che le stesse note del responsabile del procedimento erano qualificate come
“note transattive”.
Alla richiesta avanzata dal CTU nominato, al fine di conoscere se potesse effettuare delle indagini acquisitive di detta documentazione presso gli enti competenti, il Presidente Relatore dell'epoca, dott.ssa Persona_3
rispondeva affermando che il CTU dovesse <rispondere ai quesiti postigli, utilizzando soltanto la
[...] documentazione già acquisita agli atti, e nella misura in cui la stessa gli consentirà di espletare l'incarico, non essendo tenuto a sostituirsi alle parti, su cui soltanto grava l'onere probatorio di produzione nei limiti temporali fissati dal legislatore;>>.
Tale provvedimento è del tutto conforme alla consolidata interpretazione giurisprudenziale dei principi in tema di preclusioni processuali rispetto all'acquisizione di documentazione nel corso delle operazioni peritali, secondo cui In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 26144 del 07/09/2023).
Nessun dubbio che la documentazione volta all'accertamento del contenuto, della tempestività delle riserve e della effettiva sussistenza dei loro presupposti sia necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti principali posti a fondamento della domanda.
Peraltro, ancor prima che sul piano della completezza della documentazione prodotta, l'accertamento sui presupposti, sulla fondatezza e sulla congruità delle riserve avanzate dall'impresa è preclusa sotto il profilo delle allegazioni contenute negli atti difensivi della impresa attrice in primo grado, ove, per come si chiarirà qui di seguito, la domanda introdotta con l'atto di citazione e precisata nei termini processuali consentiti dal codice non conteneva alcuna allegazione relativa ai fatti che avevano portato alla formulazione delle riserve, ma soltanto ai risultati della procedura di cui all'art. 31 bis legge n. 109/94.
Difatti, la lettura dell'atto di citazione di primo grado rende agevole verificare che la domanda si basava esclusivamente sugli esiti della procedura di bonario componimento avviata ai sensi della citata disposizione normativa, senza alcun riferimento al sostrato fattuale e giuridico che avrebbe giustificato la stessa formulazione delle riserve, di cui non vi era traccia nè nel corpo dell'atto introduttivo e neppure nei documenti allegati.
Nei medesimi limiti risulta circoscritto il contenuto della memoria depositata dalla impresa attrice ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la quale si basa – anch'essa – esclusivamente sugli atti della procedura amministrativa, nonché su un asserito riconoscimento del debito che sarebbe stato operato dalla controparte nella comparsa di costituzione e risposta (su cui ci si soffermerà nel prosieguo), senza alcun accenno ai criteri utilizzati per formulare le riserve, che addirittura vengono citate solo per assumerne la irrilevanza, essendo il credito della impresa fondato, appunto, sul presunto riconoscimento derivante dagli esiti della procedura amministrativa.
Ne consegue che l'istanza avanzata dall'attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., con cui si chiedeva che fosse ordinata al e al terzo , ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione Controparte_7 CP_3 di “copia integrale della documentazione (fatture, stato avanzamento lavori, riserve ecc.) inerenti i crediti ceduti…” era inammissibile, perché non fondata su un'adeguata allegazione.
Al riguardo, va ricordato che , nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 (e ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., e in precedenza, prima della riforma della L. n. 263/2005, individuate invece nella memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. ratione temporis vigente.
In ogni caso, l'istanza di ordine di esibizione era inammissibile per la sua assoluta genericità, non essendo indicate, neppure nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 le ragioni che avrebbero giustificato le riserve e neppure specificamente gli atti di cui si chiedeva l'acquisizione.
Ciò malgrado il cessionario, in quanto subentrato nella titolarità del credito, avesse, fin dall'introduzione del giudizio, l'onere di munirsi della documentazione necessaria ai fini della dimostrazione della fondatezza della pretesa (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018).
Tale onere è rimasto del tutto inadempiuto da parte dell'attrice – odierna appellata – e non può essere surrogato, per le ragioni fin qui esposte – da eventuali iniziative d'ufficio della Corte.
Resta da valutare se, una volta escluso valore confessorio agli atti della procedura stragiudiziale ex art. 31 bis legge n. 109/94, sia possibile attribuire significato di ammissione, in sede processuale, ad alcuni passaggi della memoria di costituzione di primo grado del CAS, poi ripresi anche nell'atto di appello, ossia se tali affermazioni possano essere apprezzate come inequivocabilmente dirette a confessare fatti sfavorevoli alla parte da cui provengono.
Non essendo la comparsa di costituzione – così come anche l'atto di appello – sottoscritta personalmente anche dalla parte, vale il principio secondo cui “Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018).
Comunque, la libera valutazione il tenore delle difese del non consente di qualificarle come Parte_1 ammissioni della fondatezza del credito preteso dalla controparte.
Difatti, in entrambi i suddetti atti difensivi si legge che “É evidente che risulta una palese e macroscopica discordanza, non giustificabile, tra quanto chiesto e preteso con il presente giudizio dalla società
[...]
che corrisponderebbe al pagamento complessivo della somma di €5.486.175,29 e quello che Controparte_3 in parte poteva essere riconosciuto che ammonterebbe a complessivi €3.443.396,46. Su tali cifre andrebbero compiute ulteriori valutazioni, approfondimenti tecnici ed analisi per appurare le ragioni e la plausibilità di tali discordanze e portarle eventualmente a plausibile sintesi.”
La somma cui “… ammonterebbe…” quanto “… poteva essere riconosciuto…” pari a €. 3.443.396,46, corrisponde a quella che, nell'ambito della procedura ex art. 31 bis legge 109/94, era stata indicata nel parere dell'ANAS, quale importo che poteva essere riconosciuto con riferimento alle riserve formulate in relazione al lotto “F”.
Tuttavia, a tale passaggio degli atti difensivi non può essere attribuita efficacia processuale di ammissione della fondatezza di quella cifra - neppure entro i limiti fissati dalla cassazione con riguardo agli scritti difensivi non firmati personalmente dalla parte - poiché all'uso del modo condizionale “ammonterebbe” si aggiungono le deduzioni successive svolte dallo stesso appellante, con cui si argomenta che “Su tali cifre andrebbero compiute ulteriori valutazioni, approfondimenti tecnici ed analisi per appurare le ragioni e la plausibilità di tali discordanze e portarle eventualmente a plausibile sintesi. Tra l'altro le presupposte 'riserve' che ispirano le contestazioni di controparte vertono tutte, o quasi, su presunte illegittime sospensioni di lavori, che non Part sono certo dipese dalla volontà del bensì sono frutto di situazioni oggettive che non ricadono né sono riconducibili alla sfera di responsabilità del per la , se non per gli avvicendamenti Parte_3 Pt_1 al vertice con continui commissariamenti da parte degli Organi regionali, che non permettevano alle singole
Autorità di avere una immediata e definitiva cognizione sulle vicende relative all'appalto dei lotti 'F' e 'I'. In nessuna delle ipotesi configurate rileva, infatti, una qualche, seppur remota, incidenza dell'azione amministrativa dell'ente procedente, che, comunque, rimane del tutto estraneo alle vicende procedimentali afferenti l'appalto se non perché destinatario di danni ad esso procurati per la ritardata consegna dei lavori, ivi inclusi nella realizzazione delle opere. Le sospensioni delle lavorazioni intervenute sono tutte e/o prevalentemente dovute a forza maggiore, per cui sono da reputarsi legittime e qualora siano state riconosciute circostanze sopraggiunte o difficoltà impreviste o imprevedibili nel corso di esecuzione si è provveduto alla proroga dei termini, come emerge anche dalla enumerazione analitica delle proposte riserve
e dai riconoscimenti effettuati dalla direzione dei lavori. Anche la giurisprudenza, a tal fine, ha chiarito che
“l'appaltatore non può avanzare domande per particolari compensi o indennizzi”, qualora ricorrano e/o intervengano fatti di forza maggiore (Cass.
9.05.1972 n.1402; Cons. Stato, ad. Plenaria, 20.02.1985 n.3; lodo
26 giugno 1998 n.61 in Arch. giur. oo.pp., 2000, 328).
Il tenore di queste difese, con cui si mette in dubbio l'attribuibilità dei fatti posti a fondamento delle riserve a responsabilità del committente, impedisce di attribuire alle precedenti allegazioni il valore di inequivocabile ammissione della fondatezza della domanda.
Né varrebbe obiettare che si tratta di cointestazioni generiche, non potendosi pretendere un onere di specificità della contestazione in presenza di domande generiche o – come in questo caso – totalmente prive delle necessarie allegazioni, anche alla luce del rigoroso insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche molto di recente, secondo cui “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 8900 del 03/04/2025 (Rv. 674005 - 01).
Ne consegue che nessun valore di ammissione, neppure per una parte del debito, può essere attribuito a quel passaggio delle conclusioni dell'atto di appello – richiamato nelle difese dell'appellata – ove si chiede Ritenere Part e dichiarare che il deve alla quale soggetto cessionario del credito nel contratto Controparte_4 atipico di factoring, solo una residua porzione della avanzata richiesta creditoria, atteso che dalle scritture contabili la Soc. C.I.E.T. Impianti S.p.A. non risulta essere, di fatto, creditrice della somma chiesta, e/o, comunque, nella subordinata ipotesi disporre la riduzione della somma, come chiesta, analiticamente contestata ed emersa nell'istruttoria amministrativa”.
Non essedo ricavabile dalle difese complessive del CAS l'ammissione di essere tenuto al pagamento di una somma bene determinata, non è dato stabilire quale sia la residua porzione che il consorzio intenderebbe riconoscere alla controparte.
Da quanto fin qui detto conseguono l'accoglimento dell'atto di appello, con il rigetto dell'originaria domanda e il conseguente rigetto dell'appello incidentale proposto da CP_2 Resta da osservare che nelle conclusioni dell'atto di appello si chiede, al punto 1), di “..ritenere e dichiarare, nel merito, con qualsiasi statuizione responsabili la Soc. quale soggetto appaltatore Controparte_3 dei lavori, e la a cui è stato ceduto il preteso credito, ciascuna per le rispettive, Controparte_4 proprie responsabilità e competenze per la ritardata esecuzione dei lavori a regola d'arte delle opere in oggetto afferenti che ricadano nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra le spalle lato Palermo del viadotto S. Stefano ed i portali lato Messina della Galleria 'Piana' nonché ricadano nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra svincolo di Tusa dell'Autostrada Messina, compreso tra i portali lato Messina della galleria Tusa e l'inizio dell'opera del lotto 29 ter, ivi compresa la viabilità di collegamento alla S.S.113 oltre lavori aggiuntivi”
Si tratta di un motivo inammissibile, sia perché non risulta sia stata proposta domanda riconvenzionale avente tale oggetto, sia per l'assoluta genericità della domanda medesima, priva di qualsiasi allegazione.
Proprio per tali ragioni è da considerare corretta la decisione della Corte di non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della (non citata dall'appellante e neppure indicata come controparte CP_3 nell'atto di appello), pur essendo stata parte nel giudizio di primo grado e pur essendo anch'essa destinataria Parte della domanda del di accertamento della presunta responsabilità per i ritardi nella esecuzione delle opere.
Ciò perché, pur pur in presenza di una fattispecie di litisconsorzio processuale necessario, il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone , al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.
Ne consegue che, in caso di un motivo di impugnazione prima facie infondato (nel caso di specie inammissibile), appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (in tema di giudizio per cassazione, cfr. Cass. 13159/2024; Cass. 12515/2028; Cass. 15106/13;
Cass. S.U. 6826/10).
In applicazione di tali principi, risultando il motivo di appello proposto anche nei confronti della prima CP_3 facie inammissibile, la Corte ha preferito evitare un adempimento inutile e dispendioso.
L'esito del giudizio, conclusosi con l'accoglimento preponderante dell'atto di appello, dichiarato inammissibile solo per l'ultimo motivo esaminato, e tuttavia scaturito anche da una condotta estraprocessuale del caratterizzata da inefficienze, ritardi e scarsa chiarezza delle posizioni assunte nella fase Parte_1 finalizzata all'accordo bonario (così come viene ammesso nella stessa missiva del 20.7.2011, indirizzata dal Parte alla ), giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi, nella misura di un terzo, restando CP_3
a carico della i residui due terzi. CP_2
Le spese, per l'intero, vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dello scaglione corrispondente al valore dalla pretesa fatta valere da , pari a € 5.486.175,29, con applicazione dei valori CP_2 medi per tutte le fasi di entrambi i giudizi, tranne per quella di trattazione - istruttoria, che va fissata nel valore minimo, tenuto conto che in primo grado non vi è stata attività propriamente istruttoria (pur dovendo comunque riconoscersi la fase di trattazione) e in appello la CTU disposta si è limitata ad accertare l'impossibilità di procedere all'indagine.
Nella stessa misura va ripartito l'onere delle spese relative alla CTU, liquidate come da separato decreto, ferma la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del CTU.
L'appellante incidentale è tenuta al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, avverso la sentenza n. Controparte_1
299/2022, emessa il 17 febbraio 2022 dal tribunale di Patti, in parziale accoglimento dell'appello principale, che nel resto dichiara inammissibile, rigetta la domanda proposta in primo grado da . Rigetta l'appello CP_2 incidentale.
dichiara compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per l'intero, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 43.314,00 (di cui € 10.122,00 per fase di studio, € 6.667,00 per fase introduttiva, € 8.920,00 per fase istruttoria e € 17.605,00 per fase decisoria), oltre IVA e contributo secondo legge, e per il giudizio di appello, in complessivi € 45.755,00 (di cui € 12.586,00 per fase di studio, € 7.289,00 per fase introduttiva, € 5.037,00 per fase istruttoria e € 20.843,00 per fase decisoria), oltre IVA e contributo secondo legge, ponendo i residui due terzi a carico dell'appellata – appellante incidentale.
Pone i costi di c. t. u. (come liquidati con separato decreto) per due terzi a carico dell'appellata - appellante incidentale e per un terzo a carico dell'appellante principale, con obbligo solidale delle parti nei confronti del CTU.
Dà atto che l'appellante incidentale è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente estensore