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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. 3100/2024 Contenzioso civile
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Tanara Presidente dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore dott. Federico Botta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile indicato in epigrafe promosso con ricorso in appello depositato in data 11.11.2024 da
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI LEVORI del Foro di C.F._1
Brescia, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in BRESCIA, CORSO GIUSEPPE GARIBALDI n. 16 (indirizzo telematico);
APPELLANTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.ssa ANNALISA PREMUROSO, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in MILANO, VIALE REGINA MARGHERITA n. 41 (indirizzo telematico); APPELLATO
avverso la sentenza n. 8866/2024 resa dal Tribunale di Milano, Sezione nona Civile, in data 9 ottobre 2024 e pubblicata in data 11 ottobre 2024 all'esito del giudizio R.G. n.15475/2024, notificata in data 14 ottobre 2024
Conclusioni difesa appellante
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame In via principale nel merito: Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma 1 della sentenza n. 8866/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 11 ottobre 2024 statuire la improcedibilità della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio nell'alveo del proseguendo giudizio R.G. n. 15475/2024. In ogni caso: Con condanna degli odierni appellati alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”.
Conclusioni difesa appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare
1)disporre che il dispositivo della sentenza n. 8866/2024 nella parte in cui “manda la cancelleria per la trasmissione degli atti agli ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano”, venga corretto, mandando la cancelleria a trasmettere all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano la “presente sentenza”, anziché “gli atti” e venga integrato, precisando l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile nel Comune di Milano di cancellare/annullare e/o dar atto della revoca dall'atto integrale di matrimonio sub doc.1), “della annotazione della dichiarazione datata 23/06/2023, iscritta nei registri di matrimonio del Comune di Milano in data 23/06/2023 Anno 2023, P2, S. C/1, Reg.7 n. 463, con cui i coniugi separati hanno manifestato di essersi riconciliati. Milano, 27/06/2023”.
2)accertare e dichiarare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 inammissibile, sia ex art. 473 bis 30 cpc, art. 342 cpc, in quanto non specifico e per le ragioni e i motivi sopra esposti sia e/o ex art. 348 bis cpc in quanto palesemente infondato e privo di ogni ragionevole possibilità di accoglimento. Nel merito 1) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di inammissibilità sopra formulate, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in narrativa, confermando la sentenza n. 8866/2024 emessa dal Tribunale di Milano, in particolare nella parte in cui ha stabilito di provvedere con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ferma la istanza di correzione/integrazione ut supra. 2) condannare la sig.ra ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da liquidare Pt_1
d'ufficio e/o in via equitativa. In via di ulteriore subordine, per il denegato e non creduto caso di accoglimento dell'appello avversario compensare le spese tra le parti sussistendone giusti motivi. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per il presente grado di giudizio, maggiorate per manifesta infondatezza, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% e accessori di legge” .
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024 e notificato in data 29 novembre 2024, la sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
8866/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 9 ottobre 2024, con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile la domanda di separazione personale delle parti e disposto la prosecuzione del giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il sig. si è costituito con comparsa di risposta depositata in data 3 marzo 2025, CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone comunque il rigetto nel merito. La vicenda processuale trae origine dal ricorso ex art. 473 bis 49 del codice di procedura civile depositato dal sig. in data 26 aprile 2024, con il quale veniva chiesta la CP_1 separazione personale e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla ricostruzione fattuale emerge che i coniugi si erano separati consensualmente in data 21 giugno 2007 con verbale omologato dal Tribunale di Milano in data 18 settembre 2007, e che il sig. aveva sempre convissuto more uxorio con la sig.ra CP_1 Parte_2 dal 2007 senza soluzione di continuità. In data 23 giugno 2023, i coniugi avevano
[...] reso dichiarazione presso l'Ufficiale di Stato Civile di essersi riconciliati, ma all'udienza del 2 ottobre 2024 la stessa sig.ra aveva ammesso che "noi non siamo mai tornati Pt_1 insieme, lui ha continuato a vivere con la sua compagna", confermando che nessuna riconciliazione sostanziale era mai intervenuta. Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda di separazione personale ritenendo "circostanza pacifica quella secondo cui nessuna riconciliazione è mai avvenuta dalle parti" e "inconfutabile che l'affectio coniugalis tra e non si è mai ricostituito". Controparte_1 Parte_1
Ha inoltre accertato che "nel caso di specie non solo manca una ricostruzione dell'unione coniugale comprovata da comportamenti inequivoci incompatibili con lo stato di separazione, ma sussistono comportamenti inequivoci di segno opposto, quale la convivenza more uxorio del con la sig.ra che prosegue senza soluzione di CP_1 Pt_2 continuità dal 2007". Conseguentemente, ha ritenuto "inammissibile la domanda di separazione personale, essendo le parti già separate legalmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 18/09/2007" e ha disposto "con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio". L'appellante contesta la decisione del primo giudice sostenendo che l'inammissibilità della domanda di separazione dovrebbe travolgere anche la domanda di divorzio, in quanto quest'ultima sarebbe "dipendente" rispetto alla prima nel procedimento ex art. 473 bis 49 del codice di procedura civile. L'appellato, dal canto suo, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 del codice di procedura civile e ne chiede comunque il rigetto nel merito, sostenendo
3 che in caso di cumulo oggettivo di domande la decadenza di una non comporta necessariamente la decadenza dell'altra. La valutazione del Collegio A) Sull'ammissibilità dell'appello Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene che l'appello sia ammissibile, pur presentando alcune carenze sotto il profilo della specificità dei motivi. Eliminerei questo inciso, potrebbe prestarsi a strumentalizzazioni in Cassazione. L'appellante ha comunque individuato il capo della sentenza impugnato (la disposizione per la prosecuzione del giudizio di divorzio) e ha indicato la violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, fornendo argomentazioni sufficienti per consentire l'esame del merito. B). L'assenza di violazione dell'art. 112 c.p.c. L'appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe violato l'art. 112 del codice di procedura civile pronunciando oltre i limiti della domanda. Tale censura è infondata. Come chiarito dalla giurisprudenza, "il vizio di ultra o extra petizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, ma non certamente quando assegna una determinata qualificazione giuridica ai fatti dedotti in giudizio ed all'azione esercitata" (Corte d'appello Roma, sent. n. 1149/2011). Nel caso di specie, il sig. aveva espressamente chiesto, con il ricorso introduttivo, CP_1 sia la separazione che il divorzio. Il giudice di primo grado, accertata l'inammissibilità della prima domanda per sopravvenuta carenza di interesse (essendo le parti già separate), si è pronunciato anche sulla seconda domanda. C) Nel merito L'art. 473 bis 49 del codice di procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia, stabilisce che "Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale". La norma prevede inoltre che "La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti". Nel caso di specie, la tesi dell'appellante secondo cui l'inammissibilità della domanda di separazione dovrebbe automaticamente travolgere la domanda di divorzio va valutata alla luce dei seguenti criteri. a) Natura delle domande: La domanda di separazione e quella di divorzio, pur essendo proposte congiuntamente, mantengono la loro autonomia sostanziale e processuale. b) Presupposti della domanda di divorzio: la dichiarazione di inammissibilità della domanda di separazione è fondata sull'accertamento che le parti sono già separate legalmente dal 2007 e che non si sono mai riconciliate sostanzialmente. Tale accertamento, lungi dal precludere la pronuncia di divorzio, ne costituisce anzi il presupposto necessario ai sensi dell'art.
3.2 lett b) l. 898/1970 secondo il quale "Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato
4 da uno dei coniugi: ... 2) nei casi in cui ... b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza. ...". c) Finalità della riforma: L'introduzione dell'art. 473 bis 49 del codice di procedura civile è finalizzata ad accelerare i procedimenti di crisi matrimoniale, evitando duplicazioni processuali. La questione del passaggio in giudicato pare tuttavia assorbente. L'appellante sostiene che la prosecuzione del giudizio di divorzio dovrebbe essere subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di separazione. La giurisprudenza ha chiarito che "la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è ammissibile anche quando la sentenza di separazione personale dei coniugi non sia ancora passata in giudicato nella sua interezza, purché sia divenuto definitivo il capo relativo alla pronuncia di separazione in senso stretto" (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 9951/2010). Nel caso di specie, l'accertamento che le parti sono separate dal 2007 e non si sono mai riconciliate costituisce un fatto pacifico, come ricordato dalla stessa appellante all'udienza del 2 ottobre 2024, al punto che il ha sempre continuato a convivere con la sua CP_1 nuova compagna dopo la separazione. Ma trattasi di un antefatto che, se pure ha costituito la ragione della pronuncia di inammissibilità della pronuncia di separazione, è estraneo rispetto alla statuizione di cui all'ultimo alinea del primo comma dell' art. 473 bis 49.c.p.c. ( “ le domande proposte sono procedibili … previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione”). Nel procedimento de quo, instaurato ai sensi della norma da ultimo citata, parte ricorrente ha formulato domanda di separazione, domanda sulla quale il Tribunale si è pronunciato dichiarandone l'inammissibilità: è quest'ultima statuizione che deve risultare definitiva prima di procedere con il giudizio di scioglimento del matrimonio. E tale passaggio in giudicato, all'evidenza, non è ancora intervenuto. Da qui, l'accoglimento sul punto, dell'appello e la conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio. Sulla richiesta di correzione/integrazione della sentenza L'appellato ha formulato istanza di correzione/integrazione della sentenza di primo grado
5 nella parte relativa alla trasmissione degli atti all'Ufficiale di Stato Civile. Tale istanza appare fondata, in quanto il dispositivo della sentenza impugnata risulta generico nell'indicare l'incombente da espletare. Tuttavia, tale questione esula dall'oggetto del presente appello e dovrà essere valutata dal giudice di primo grado nelle forme e nei modi previsti dalla legge. Alla luce della peculiarità della questione giuridica, le spese di lite di entrambi i gradi sono compensate per intero fra le parti.
P.Q.M.
la Corte, in parziale riforma della sentenza n. 8866/2024 depositata in data 11.10.2024 dal Tribunale di Milano, così statuisce:
- dichiara l'improcedibilità della domanda di divorzio;
- revoca l'ordinanza di rimessione sul ruolo per procedere sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi ai difensori delle parti. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 02 aprile 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Paola Tanara
6
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Tanara Presidente dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore dott. Federico Botta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile indicato in epigrafe promosso con ricorso in appello depositato in data 11.11.2024 da
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI LEVORI del Foro di C.F._1
Brescia, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in BRESCIA, CORSO GIUSEPPE GARIBALDI n. 16 (indirizzo telematico);
APPELLANTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.ssa ANNALISA PREMUROSO, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in MILANO, VIALE REGINA MARGHERITA n. 41 (indirizzo telematico); APPELLATO
avverso la sentenza n. 8866/2024 resa dal Tribunale di Milano, Sezione nona Civile, in data 9 ottobre 2024 e pubblicata in data 11 ottobre 2024 all'esito del giudizio R.G. n.15475/2024, notificata in data 14 ottobre 2024
Conclusioni difesa appellante
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame In via principale nel merito: Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma 1 della sentenza n. 8866/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 11 ottobre 2024 statuire la improcedibilità della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio nell'alveo del proseguendo giudizio R.G. n. 15475/2024. In ogni caso: Con condanna degli odierni appellati alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”.
Conclusioni difesa appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare
1)disporre che il dispositivo della sentenza n. 8866/2024 nella parte in cui “manda la cancelleria per la trasmissione degli atti agli ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano”, venga corretto, mandando la cancelleria a trasmettere all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano la “presente sentenza”, anziché “gli atti” e venga integrato, precisando l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile nel Comune di Milano di cancellare/annullare e/o dar atto della revoca dall'atto integrale di matrimonio sub doc.1), “della annotazione della dichiarazione datata 23/06/2023, iscritta nei registri di matrimonio del Comune di Milano in data 23/06/2023 Anno 2023, P2, S. C/1, Reg.7 n. 463, con cui i coniugi separati hanno manifestato di essersi riconciliati. Milano, 27/06/2023”.
2)accertare e dichiarare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 inammissibile, sia ex art. 473 bis 30 cpc, art. 342 cpc, in quanto non specifico e per le ragioni e i motivi sopra esposti sia e/o ex art. 348 bis cpc in quanto palesemente infondato e privo di ogni ragionevole possibilità di accoglimento. Nel merito 1) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di inammissibilità sopra formulate, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in narrativa, confermando la sentenza n. 8866/2024 emessa dal Tribunale di Milano, in particolare nella parte in cui ha stabilito di provvedere con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ferma la istanza di correzione/integrazione ut supra. 2) condannare la sig.ra ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da liquidare Pt_1
d'ufficio e/o in via equitativa. In via di ulteriore subordine, per il denegato e non creduto caso di accoglimento dell'appello avversario compensare le spese tra le parti sussistendone giusti motivi. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per il presente grado di giudizio, maggiorate per manifesta infondatezza, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% e accessori di legge” .
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024 e notificato in data 29 novembre 2024, la sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
8866/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 9 ottobre 2024, con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile la domanda di separazione personale delle parti e disposto la prosecuzione del giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il sig. si è costituito con comparsa di risposta depositata in data 3 marzo 2025, CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone comunque il rigetto nel merito. La vicenda processuale trae origine dal ricorso ex art. 473 bis 49 del codice di procedura civile depositato dal sig. in data 26 aprile 2024, con il quale veniva chiesta la CP_1 separazione personale e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla ricostruzione fattuale emerge che i coniugi si erano separati consensualmente in data 21 giugno 2007 con verbale omologato dal Tribunale di Milano in data 18 settembre 2007, e che il sig. aveva sempre convissuto more uxorio con la sig.ra CP_1 Parte_2 dal 2007 senza soluzione di continuità. In data 23 giugno 2023, i coniugi avevano
[...] reso dichiarazione presso l'Ufficiale di Stato Civile di essersi riconciliati, ma all'udienza del 2 ottobre 2024 la stessa sig.ra aveva ammesso che "noi non siamo mai tornati Pt_1 insieme, lui ha continuato a vivere con la sua compagna", confermando che nessuna riconciliazione sostanziale era mai intervenuta. Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda di separazione personale ritenendo "circostanza pacifica quella secondo cui nessuna riconciliazione è mai avvenuta dalle parti" e "inconfutabile che l'affectio coniugalis tra e non si è mai ricostituito". Controparte_1 Parte_1
Ha inoltre accertato che "nel caso di specie non solo manca una ricostruzione dell'unione coniugale comprovata da comportamenti inequivoci incompatibili con lo stato di separazione, ma sussistono comportamenti inequivoci di segno opposto, quale la convivenza more uxorio del con la sig.ra che prosegue senza soluzione di CP_1 Pt_2 continuità dal 2007". Conseguentemente, ha ritenuto "inammissibile la domanda di separazione personale, essendo le parti già separate legalmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 18/09/2007" e ha disposto "con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio". L'appellante contesta la decisione del primo giudice sostenendo che l'inammissibilità della domanda di separazione dovrebbe travolgere anche la domanda di divorzio, in quanto quest'ultima sarebbe "dipendente" rispetto alla prima nel procedimento ex art. 473 bis 49 del codice di procedura civile. L'appellato, dal canto suo, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 del codice di procedura civile e ne chiede comunque il rigetto nel merito, sostenendo
3 che in caso di cumulo oggettivo di domande la decadenza di una non comporta necessariamente la decadenza dell'altra. La valutazione del Collegio A) Sull'ammissibilità dell'appello Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene che l'appello sia ammissibile, pur presentando alcune carenze sotto il profilo della specificità dei motivi. Eliminerei questo inciso, potrebbe prestarsi a strumentalizzazioni in Cassazione. L'appellante ha comunque individuato il capo della sentenza impugnato (la disposizione per la prosecuzione del giudizio di divorzio) e ha indicato la violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, fornendo argomentazioni sufficienti per consentire l'esame del merito. B). L'assenza di violazione dell'art. 112 c.p.c. L'appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe violato l'art. 112 del codice di procedura civile pronunciando oltre i limiti della domanda. Tale censura è infondata. Come chiarito dalla giurisprudenza, "il vizio di ultra o extra petizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, ma non certamente quando assegna una determinata qualificazione giuridica ai fatti dedotti in giudizio ed all'azione esercitata" (Corte d'appello Roma, sent. n. 1149/2011). Nel caso di specie, il sig. aveva espressamente chiesto, con il ricorso introduttivo, CP_1 sia la separazione che il divorzio. Il giudice di primo grado, accertata l'inammissibilità della prima domanda per sopravvenuta carenza di interesse (essendo le parti già separate), si è pronunciato anche sulla seconda domanda. C) Nel merito L'art. 473 bis 49 del codice di procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia, stabilisce che "Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale". La norma prevede inoltre che "La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti". Nel caso di specie, la tesi dell'appellante secondo cui l'inammissibilità della domanda di separazione dovrebbe automaticamente travolgere la domanda di divorzio va valutata alla luce dei seguenti criteri. a) Natura delle domande: La domanda di separazione e quella di divorzio, pur essendo proposte congiuntamente, mantengono la loro autonomia sostanziale e processuale. b) Presupposti della domanda di divorzio: la dichiarazione di inammissibilità della domanda di separazione è fondata sull'accertamento che le parti sono già separate legalmente dal 2007 e che non si sono mai riconciliate sostanzialmente. Tale accertamento, lungi dal precludere la pronuncia di divorzio, ne costituisce anzi il presupposto necessario ai sensi dell'art.
3.2 lett b) l. 898/1970 secondo il quale "Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato
4 da uno dei coniugi: ... 2) nei casi in cui ... b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza. ...". c) Finalità della riforma: L'introduzione dell'art. 473 bis 49 del codice di procedura civile è finalizzata ad accelerare i procedimenti di crisi matrimoniale, evitando duplicazioni processuali. La questione del passaggio in giudicato pare tuttavia assorbente. L'appellante sostiene che la prosecuzione del giudizio di divorzio dovrebbe essere subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di separazione. La giurisprudenza ha chiarito che "la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è ammissibile anche quando la sentenza di separazione personale dei coniugi non sia ancora passata in giudicato nella sua interezza, purché sia divenuto definitivo il capo relativo alla pronuncia di separazione in senso stretto" (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 9951/2010). Nel caso di specie, l'accertamento che le parti sono separate dal 2007 e non si sono mai riconciliate costituisce un fatto pacifico, come ricordato dalla stessa appellante all'udienza del 2 ottobre 2024, al punto che il ha sempre continuato a convivere con la sua CP_1 nuova compagna dopo la separazione. Ma trattasi di un antefatto che, se pure ha costituito la ragione della pronuncia di inammissibilità della pronuncia di separazione, è estraneo rispetto alla statuizione di cui all'ultimo alinea del primo comma dell' art. 473 bis 49.c.p.c. ( “ le domande proposte sono procedibili … previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione”). Nel procedimento de quo, instaurato ai sensi della norma da ultimo citata, parte ricorrente ha formulato domanda di separazione, domanda sulla quale il Tribunale si è pronunciato dichiarandone l'inammissibilità: è quest'ultima statuizione che deve risultare definitiva prima di procedere con il giudizio di scioglimento del matrimonio. E tale passaggio in giudicato, all'evidenza, non è ancora intervenuto. Da qui, l'accoglimento sul punto, dell'appello e la conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio. Sulla richiesta di correzione/integrazione della sentenza L'appellato ha formulato istanza di correzione/integrazione della sentenza di primo grado
5 nella parte relativa alla trasmissione degli atti all'Ufficiale di Stato Civile. Tale istanza appare fondata, in quanto il dispositivo della sentenza impugnata risulta generico nell'indicare l'incombente da espletare. Tuttavia, tale questione esula dall'oggetto del presente appello e dovrà essere valutata dal giudice di primo grado nelle forme e nei modi previsti dalla legge. Alla luce della peculiarità della questione giuridica, le spese di lite di entrambi i gradi sono compensate per intero fra le parti.
P.Q.M.
la Corte, in parziale riforma della sentenza n. 8866/2024 depositata in data 11.10.2024 dal Tribunale di Milano, così statuisce:
- dichiara l'improcedibilità della domanda di divorzio;
- revoca l'ordinanza di rimessione sul ruolo per procedere sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi ai difensori delle parti. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio del 02 aprile 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Paola Tanara
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