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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7244/2024 RG fissata all'udienza del 04/02/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
-D' , rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. FERRERI Parte_1
PAOLO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale rappresentando che:
• L'odierno ricorrente è stato riconosciuto invalido nella misura del 100% da aprile 2018 giusta verbale del
Centro Medico Legale dell' di Lecce del 16.03.20218 (All.1); CP_1
• Con verbale del 06.12.2019 Centro Medico Legale dell' di Lecce ha riconosciuto il ricorrente CP_1 invalido al 75% (All.2)
• Con lettera del 06.03.2021 l' ha contestato al ricorrente l'indebito n^16027251 dell'importo CP_1 di € 1.062,12 maturato sulla prestazione cat inv civ. n^07914947 dal 01.01.2021 al 31.03.2021 con la motivazione” è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” (All.3)
• Con TE08 del 06.03.2021 (All.4) l' ha rideterminato l'importo prestazione cat inv civ. CP_1
n^07914947 eliminando l'aumento sociale di cui all'art 38 della L.448/2001;
1 • Il 10.10.2022 il ricorrente è stato sottoposto a visita di revisione dal CML dell' di Lecce il CP_1
10.10.2022, e riconosciuto invalido al 50% (All.5)
• Avverso tale valutazione, è' stato proposto ricorso per ATP iscritto al Nrg. 1949-2023 . ed il 06.02.2024
è stato emesso il con decreto di omologa con il quale è stato riconosciuto invalido al 75% dalla revisione.
• L' ha dato esecuzione al decreto di omologa con TE08 del 08.03.2024 , riliquidato la prestazione CP_1 cat inv civ. n^07914947, calcolato € 6.183,03 di arretrati e trattenuto € 1.232,88 a titolo di
Recupero indebito numero 00017422287 (All.7); Par
• Inoltre a partire dal primo pagamento dell'assegno di invalidità civile 07914947 l' ha incominciato a recuperare ratealmente l'indebito n^16027251 dell'importo di € 1.062,12 con rate di 29,50 mensili
(All.
8-8 bis),…
Ha eccepito la non correttezza dell'azione amministrativa tenuto conto della natura della CP_1 prestazione chiesta in ripetizione. Ha fatto quindi presente l'illegittimità dei due indebiti contestati al ricorrente.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
In data 06/12/2019 veniva effettuata la visita di revisione e ridotta la percentuale di invalidità, che dal
100% (diritto a pensione inv civ) veniva ridotta al 75% (assegno parziale di invalidità civile), con revisione al 12/2021 - con domus6082830500215; in sostanza dalla prestazione di pensione inv civ si passava a quella minore di assegno inv. civ!
Parte odierno ricorrente riceveva il verbale, in allegato, con lettera raccomandata RR, firmata il
19/11/2019 e nonostante in detto verbale fosse ben chiarito che “Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento. In allegato troverà uno schema informativo che la aiuterà nell'invio. Se preferisce, può anche rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita.
In ogni caso i dati dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione”, il ricorrente non dava seguito a tale richiesta. CP_ L' in data 06/03/2021 dava invece seguito al verbale di revisione 6082830500215 e generava il debito Ri n.16027251, di euro 1062,12.
2 Tale indebito, relativo al periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021, era dovuto alla perdita della maggiorazione sociale, per passaggio dal 100% al 75%, a far data dal 01/2021.
In data 10/10/2022 l'odierno ricorrente veniva sottoposto nuovamente a visita di revisione, a seguito della quale veniva REVOCATA la prestazione;
il ricorrente riceveva, anche in questo caso, la lettera raccomandata RR, firmata il 20/10/2022 e il verbale di sospensione domus 6082904000066 (verbale e ricevuta firmata allegati).
La revoca, comunicata con ricostituzione del 12/01/2023 generava un indebito - RI 17422287, di euro
1232,88, per il periodo dal 01/11/2022 al 31/01/2023.
Il ricorrente, quindi, a seguito delle dette notifiche impugnava il verbale di revisione 6082904000066 con ricorso RG 1949/2023, con il quale veniva concesso l'assegno parziale di invalidità civile, con decorrenza dalla revoca dal 10/2022; l'omologa veniva liquidata il 08/03/2024, generando un credito di euro 6185,03, con il quale veniva compensato interamente l'indebito numero 17422287.
Con le note di trattazione in vista della presente udienza, parte ricorrente ha fatto presente:
1) Preliminarmente, premessa l'omessa preventiva contestazione dell'indebito n^17422287 da parte dell' e la motivazione dello stesso solo con l'atto di costituzione dell' chiede l'autorizzazione CP_1 CP_1 al Giudice ad emendare la domanda con rinuncia alla richiesta di annullamento dell'indebito n^17422287;
2) Dichiarare irripetibile l'indebito n^16027251 dell'importo di € 1.062,12, …
1. Va in primo luogo dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla contestazione dell'indebito n^17422287. La stessa, come riconosciuto dal ricorrente, era una mera compensazione contabile. La rinuncia alla porzione di domanda si traduce in una cessazione della materia del contendere per riconoscimento da parte del ricorrente della situazione giuridica fatta valere da CP_1
2. Rispetto all'altro indebito n^16027251 dell'importo di € 1.062,12, deve farsi presente che lo stesso riguarda un indebito per maggiorazione sociale venuto meno per il venir meno della totale inabilità. Infatti, la prestazione in oggetto non è compatibile con lo stato sanitario proprio dell'invalidità parziale. Precisato quanto sopra, deve quindi ritenersi che il presente indebito non sia di natura reddituale ma legato al venir meno del requisito sanitario.
3. Infatti, la prestazione per maggiorazione sociale degli invalidi parziali è prestazione non prevista dall'ordinamento. In conseguenza di ciò, la stessa non si è determinata col venir meno del requisito reddituale ma con quello del requisito sanitario (in ipotesi sarebbe stata
3 eliminata anche se i redditi fossero stati compatibili proprio perché riservata ai totalmente inabili).
4. Da quanto sopra deriva come siano applicabili i canoni interpretativi di Cass. 248/2023:
«in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C.
34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010);
3. basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità dele prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, Pt_3
5. L'argomentazione di cui sopra non solo rende ripetibile l'indebito ma risponde anche alle osservazioni di parte ricorrente rispetto all'affidamento e buona fede di parte ricorrente. In tal senso, infatti, non si ritiene vengano in rilievo le indicazioni della sentenza CEDU
o quelle di cui a C. Cost. 8/2023. Né rileva l'errore dell'ente vertendosi in un diverso Pt_4 tipo di indebito (assistenziale e non previdenziale). Infatti, l'errore su prestazione assistenziale rende applicabile l'art. 2033 cc. (arg. ex Cass. 4600/2021);
6. Il ricorso è quindi per questa parte infondato.
7. Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7244/2024, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere rispetto all'indebito n^1742228; rigetta il ricorso rispetto all'indebito n^16027251; spese irripetibili.
Lecce, 05/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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