TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/05/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3320/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3320/2023, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(c.f. , (c.f. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
), con l'avv. DARIO PESENTI C.F._5
attori opponenti nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. PAOLO NOZZA Controparte_1 P.IVA_2
convenuta opposta
Conclusioni degli attori opponenti: come da note scritte depositate telematicamente in data 22/1/2025
Conclusioni della convenuta opposta: come da note scritte depositate telematicamente in data 29/1/2025
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1132/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 28/3/2023 e depositato in data
29/3/2023, con il quale è stato ingiunto – per quel che qui rileva, tra gli altri – a
, , Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_3
e il pagamento della somma di € 20.440,65, Parte_4 Parte_5
oltre interessi e spese della procedura, a favore di a titolo di Controparte_1
corrispettivo per la fornitura di acqua.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 12/12/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione tra le parti e non avendo le parti formulato istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies, I comma c.p.c. con ordinanza in data 14/5/2025.
* * *
1. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Quanto al riparto degli oneri probatori nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, si osserva che “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso,
pagina 2 di 7 facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del
2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. ord.
Cass. n. 13240/2019).
3. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, devesi rilevare che il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sul contratto di somministrazione sottoscritto tra la società opponente e l'opposta (già CP_2
v. doc. 1 fasc. monit.).
[...]
Inoltre, la qualifica di soci illimitatamente responsabili di , Parte_1 Pt_2
e non è stata
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
contestata dai predetti opponenti.
Sono irrilevanti le generiche contestazioni degli opponenti circa l'idoneità probatoria della fattura commerciale (v. pagg.
8-9 atto di citazione) atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i rilievi circa il valore probatorio dei documenti non sono idonei a concretare una contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
pagina 3 di 7 4. Ciò posto, gli opponenti hanno in primis eccepito la prescrizione del credito ingiunto sia ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c. (prescrizione quinquennale), sia ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. n. 205/2017 (prescrizione biennale).
Quand'anche ritenuta applicabile al caso in esame la norma da ultimo richiamata, tale eccezione non risulta fondata.
L'opposta, invero, ha documentato la sussistenza di plurimi atti interruttivi – ex artt. 2943 e 2944 c.c. – della prescrizione invocata dagli opponenti, decorrente dalla data di scadenza della fattura azionata, ossia dal 31/1/2020 (v., in ordine cronologico, docc. 5, 7, 6, 4 fasc. monit., nonché doc. 3 fasc. opposta, oltre alla notifica del decreto ingiuntivo), anche tenuto conto che, a mente dell'art. 1310
c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.
5. Il credito azionato dall'opposta in via monitoria è altresì suffragato dal riconoscimento di debito sottoscritto dalla società opponente (v. doc. 7 fasc. monit.), ciò determinando l'inversione dell'onere probatorio ex art. 1988 c.c..
6. Gli opponenti hanno lamentato la sussistenza di perdite idriche occulte.
Giova richiamare sinteticamente le puntualizzazioni offerte dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
In tema di contratti di somministrazione, laddove i consumi vengano misurati tramite l'utilizzo di contatori, la rilevazione di essi è assistita da una presunzione semplice di veridicità, con conseguente onere della parte che intende contestare gli importi di specificare le doglianze svolte (cfr., ex multis, Cass. n. 28984/2023 e n. 19154/2018).
La Corte di Cassazione ha altresì rimarcato che in tema di somministrazione in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il pagina 4 di 7 malfunzionamento del contatore e, per quel che qui rileva, “dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi” (v. Cass. n. 297/2020).
In sostanza, spetta all'utente far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura (v. in tale condivisibile sento Trib. Milano, sent. n. n. 5934/2021).
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno offerto alcun riscontro riferito alla quantificazione dei consumi asseritamente normali, sulla base dei quali dovrebbe evincersi la lamentata anomalia dei consumi posti a fondamento della fattura azionata in via monitoria per il periodo di riferimento.
A ciò si aggiunga che nemmeno la missiva di contestazione dagli stessi prodotta sub doc. 2 può assumere idonea valenza probatoria: trattasi, invero, di un documento di formazione unilaterale, privo di qualsivoglia attestazione (non essendo sufficienti le fotografie ivi contenute) dell'effettiva sussistenza, consistenza e rilevanza – ai fini del presente giudizio – delle perdite idriche lamentate, né gli opponenti hanno fornito alcuna ulteriore valida offerta di prova sul punto (neppure avendo formulato istanze istruttorie).
Anche il lasso di tempo trascorso dalla rilevazione dei consumi idrici di cui alla predetta fattura (cioè novembre 2019) alla prima contestazione delle perdite occulte (ossia dicembre 2020: v. doc. 2 opponenti) induce a ritenere inconferenti le doglianze degli opponenti sul punto.
Da ultimo, l'opposta ha prodotto i riconoscimenti di debito della società opponente, che sono financo successivi alla contestazione innanzi richiamata (v.
pagina 5 di 7 doc. 7 fasc. monit. e l'ulteriore richiesta di dilazione del pagamento del debito oggetto di causa sub doc. 6 fasc. monit.).
Sicché, anche l'espletamento di una eventuale c.t.u. sarebbe stato esplorativo e comunque inconducente, in mancanza di elementi specifici volti a fornire la prova, alternativamente, dei consumi effettuati nel periodo di riferimento (se realmente inferiori), ovvero dell'imputabilità a terzi del sovraconsumo che non sia stato agevolato dal comportamento negligente dell'utente (v. in tal senso
Cass. n. 297/2020).
7. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione della condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., invocata dall'opposta, atteso che le difese e le prospettazioni degli stessi – seppure infondate – non concretano un abuso dello strumento processuale.
8. Le spese seguono il regime della soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico degli opponenti in solido (ai sensi dell'art. 97, I comma c.p.c., stante la comunanza di interessi derivante dalla medesimezza delle posizioni giuridiche degli stessi), così come liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e (ii) minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata e con un aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 2 del predetto D.M. n. 55/2014.
All'opposta spetta altresì la rifusione delle spese di mediazione, liquidate sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014.
pagina 6 di 7
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1132/2023, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 28/3/2023 e depositato in data 29/3/2023, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1 Parte_1
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
; Parte_5
condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 5.508,10 per compensi per il presente giudizio, nonché in € 441,00 per compensi e in € 156,00 per spese (avvio e primo incontro ex art. 28 del D.M. n. 150/2023) per il procedimento di mediazione, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Paolo Nozza dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Bergamo, 22 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3320/2023, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(c.f. , (c.f. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
), con l'avv. DARIO PESENTI C.F._5
attori opponenti nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. PAOLO NOZZA Controparte_1 P.IVA_2
convenuta opposta
Conclusioni degli attori opponenti: come da note scritte depositate telematicamente in data 22/1/2025
Conclusioni della convenuta opposta: come da note scritte depositate telematicamente in data 29/1/2025
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1132/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 28/3/2023 e depositato in data
29/3/2023, con il quale è stato ingiunto – per quel che qui rileva, tra gli altri – a
, , Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_3
e il pagamento della somma di € 20.440,65, Parte_4 Parte_5
oltre interessi e spese della procedura, a favore di a titolo di Controparte_1
corrispettivo per la fornitura di acqua.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 12/12/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione tra le parti e non avendo le parti formulato istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies, I comma c.p.c. con ordinanza in data 14/5/2025.
* * *
1. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Quanto al riparto degli oneri probatori nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, si osserva che “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso,
pagina 2 di 7 facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del
2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. ord.
Cass. n. 13240/2019).
3. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, devesi rilevare che il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sul contratto di somministrazione sottoscritto tra la società opponente e l'opposta (già CP_2
v. doc. 1 fasc. monit.).
[...]
Inoltre, la qualifica di soci illimitatamente responsabili di , Parte_1 Pt_2
e non è stata
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
contestata dai predetti opponenti.
Sono irrilevanti le generiche contestazioni degli opponenti circa l'idoneità probatoria della fattura commerciale (v. pagg.
8-9 atto di citazione) atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i rilievi circa il valore probatorio dei documenti non sono idonei a concretare una contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
pagina 3 di 7 4. Ciò posto, gli opponenti hanno in primis eccepito la prescrizione del credito ingiunto sia ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c. (prescrizione quinquennale), sia ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. n. 205/2017 (prescrizione biennale).
Quand'anche ritenuta applicabile al caso in esame la norma da ultimo richiamata, tale eccezione non risulta fondata.
L'opposta, invero, ha documentato la sussistenza di plurimi atti interruttivi – ex artt. 2943 e 2944 c.c. – della prescrizione invocata dagli opponenti, decorrente dalla data di scadenza della fattura azionata, ossia dal 31/1/2020 (v., in ordine cronologico, docc. 5, 7, 6, 4 fasc. monit., nonché doc. 3 fasc. opposta, oltre alla notifica del decreto ingiuntivo), anche tenuto conto che, a mente dell'art. 1310
c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.
5. Il credito azionato dall'opposta in via monitoria è altresì suffragato dal riconoscimento di debito sottoscritto dalla società opponente (v. doc. 7 fasc. monit.), ciò determinando l'inversione dell'onere probatorio ex art. 1988 c.c..
6. Gli opponenti hanno lamentato la sussistenza di perdite idriche occulte.
Giova richiamare sinteticamente le puntualizzazioni offerte dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
In tema di contratti di somministrazione, laddove i consumi vengano misurati tramite l'utilizzo di contatori, la rilevazione di essi è assistita da una presunzione semplice di veridicità, con conseguente onere della parte che intende contestare gli importi di specificare le doglianze svolte (cfr., ex multis, Cass. n. 28984/2023 e n. 19154/2018).
La Corte di Cassazione ha altresì rimarcato che in tema di somministrazione in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il pagina 4 di 7 malfunzionamento del contatore e, per quel che qui rileva, “dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi” (v. Cass. n. 297/2020).
In sostanza, spetta all'utente far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura (v. in tale condivisibile sento Trib. Milano, sent. n. n. 5934/2021).
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno offerto alcun riscontro riferito alla quantificazione dei consumi asseritamente normali, sulla base dei quali dovrebbe evincersi la lamentata anomalia dei consumi posti a fondamento della fattura azionata in via monitoria per il periodo di riferimento.
A ciò si aggiunga che nemmeno la missiva di contestazione dagli stessi prodotta sub doc. 2 può assumere idonea valenza probatoria: trattasi, invero, di un documento di formazione unilaterale, privo di qualsivoglia attestazione (non essendo sufficienti le fotografie ivi contenute) dell'effettiva sussistenza, consistenza e rilevanza – ai fini del presente giudizio – delle perdite idriche lamentate, né gli opponenti hanno fornito alcuna ulteriore valida offerta di prova sul punto (neppure avendo formulato istanze istruttorie).
Anche il lasso di tempo trascorso dalla rilevazione dei consumi idrici di cui alla predetta fattura (cioè novembre 2019) alla prima contestazione delle perdite occulte (ossia dicembre 2020: v. doc. 2 opponenti) induce a ritenere inconferenti le doglianze degli opponenti sul punto.
Da ultimo, l'opposta ha prodotto i riconoscimenti di debito della società opponente, che sono financo successivi alla contestazione innanzi richiamata (v.
pagina 5 di 7 doc. 7 fasc. monit. e l'ulteriore richiesta di dilazione del pagamento del debito oggetto di causa sub doc. 6 fasc. monit.).
Sicché, anche l'espletamento di una eventuale c.t.u. sarebbe stato esplorativo e comunque inconducente, in mancanza di elementi specifici volti a fornire la prova, alternativamente, dei consumi effettuati nel periodo di riferimento (se realmente inferiori), ovvero dell'imputabilità a terzi del sovraconsumo che non sia stato agevolato dal comportamento negligente dell'utente (v. in tal senso
Cass. n. 297/2020).
7. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione della condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., invocata dall'opposta, atteso che le difese e le prospettazioni degli stessi – seppure infondate – non concretano un abuso dello strumento processuale.
8. Le spese seguono il regime della soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico degli opponenti in solido (ai sensi dell'art. 97, I comma c.p.c., stante la comunanza di interessi derivante dalla medesimezza delle posizioni giuridiche degli stessi), così come liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e (ii) minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata e con un aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 2 del predetto D.M. n. 55/2014.
All'opposta spetta altresì la rifusione delle spese di mediazione, liquidate sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014.
pagina 6 di 7
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1132/2023, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 28/3/2023 e depositato in data 29/3/2023, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1 Parte_1
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
; Parte_5
condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 5.508,10 per compensi per il presente giudizio, nonché in € 441,00 per compensi e in € 156,00 per spese (avvio e primo incontro ex art. 28 del D.M. n. 150/2023) per il procedimento di mediazione, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Paolo Nozza dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Bergamo, 22 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7