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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2133/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2133/2021 promossa da: in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli , Parte_1 Persona_1
e Persona_2 Persona_3
Parte_2
[...] [...]
Parte_3
Tutti con il patrocinio dell'avv. TONELLI ELISA
APPELLANTI contro quale impresa designata a rappresentare il FGVS (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FALAVIGNA VALERIA P.IVA_1
FRANCESCO TA
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
<Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita: previa riforma integrale della sentenza n. 1352/2021 del Tribunale di Bologna, la responsabilità di RA TR nella causazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto condannare RA TR ed in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata FGVS, in soldo tra loro, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte attrice in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva dell'atto di citazione in primo grado e nell'atto di citazione in appello, e nelle presenti note di trattazione, nella misura ivi indicata o nella maggiore o minore ritenuta di giustizia, ivi compresa la domanda di mala gestio, oltre interessi e pagina 1 di 11 rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, ivi comprese le spese generali, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria>>.
per l CP_1
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adito, contrariis reciectis, per le motivazioni dedotte nel presente atto, previo rigetto della proposta istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, per l'insussistenza dei presupposti normativi fondanti una tale richiesta, rigettare il proposto appello, infondato ed inammissibile. In ogni caso, previo accertamento e previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del F.G.V.S. e per esso, di quale Impresa CP_1
Designata rispetto ad ogni domanda a qualsiasi titolo azionata contro la stessa Impresa Designata per
i fatti di causa, e previa dichiarazione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. della proposta impugnazione in quanto la stessa non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, in via principale, respingere ogni domanda attorea/di parte appellante, nonché ogni domanda che verrà eventualmente proposta dal convenuto/appellato RA TR (del quale si chiede anche dichiararsi la carenza di legittimazione attiva a proporre domande nei confronti del F.G.V.S. e per esso nei confronti di quale Impresa Designata) e comunque da chiunque CP_1 proposta/proponenda nei confronti del F.G.V.S. e, per esso, nei confronti di quale Impresa CP_1
Designata, in quanto infondata, comunque non provata ed inammissibile;
in via subordinata, ridurre
l'entità di quanto la convenuta Impresa Designata dovesse essere condannata a pagare nei confronti degli attori, nei limiti che saranno ritenuti di giustizia in esito all'istruttoria e nei limiti di cui all'art.
283, comma 2, Codice delle Assicurazioni, con esclusione del cumulo tra rivalutazione ed interessi e defalcati eventuali importi che gli attori abbiano ricevuto/riceveranno per lo stesso evento a titolo di indennizzo , a titolo di polizza infortuni/vita e comunque a qualsiasi titolo;
comunque CP_2 contenere l'esposizione dell'Impresa Designata convenuta entro il massimale di legge previsto alla data del sinistro.>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza non definitiva n. 229/24 questa Corte, in riforma della sentenza n.
1352/21 del Tribunale di Bologna, accertava la responsabilità di TR RA in ordine al sinistro del 18.6.2016, nel quale perse la vita la e subì Persona_4
lesioni personali rispettivamente figlia e moglie del TR, Parte_2
entrambe trasportate sul trattore agricolo, non assicurato, di proprietà del congiunto e da questi condotto, che si era ribaltato lungo la “regia trazzera per e Per_5
. La Corte, previo accertamento del concorso colposo delle vittime pari al Per_6
50%, dichiarava tenuto il TR, in solido con l quale impresa CP_1
territorialmente designata a rappresentare il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni in favore di , marito di , di Parte_1 Persona_4 Pt_1
pagina 2 di 11 e RA, figli della vittima, di e Laura, Per_1 Per_2 Persona_7
sorelle, e della anche quale madre di . Pt_2 _4
Rimessa la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU medico legale sulla persona della la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in Pt_2
esito all'udienza del 24.9.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2) Oggetto della presente decisone è la liquidazione dei danni patiti dagli attori in primo grado.
Dalla CTU del dott. immune da vizi logici o giuridici, alle cui conclusioni Per_8
entrambi i CTP hanno aderito, è emerso che nel sinistro di cui è causa la Pt_2
riportò frattura della quarta vertebra lombare, frattura del collo chirurgico dell'omero destro e frattura della base del primo raggio del piede destro, lesioni tali da comportare 45 giorni di invalidità temporanea totale, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, e 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, e che residuarono un danno biologico permanente pari al 18%.
Secondo le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano del 2024, che prevedono euro 115,00 al giorno per l'ITT, deve riconoscersi, complessivamente per danno biologico e morale relativi all'invalidità temporanea, la somma di euro 8.625,00; considerato il decorso normale delle fratture, che, in particolare, diversamente da quanto affermato dall'appellante, non hanno necessitato interventi chirurgici, non si ravvisano i presupposti per personalizzare in aumento detto importo.
Quanto al danno biologico da IP, considerata l'età di 62 anni della al tempo Pt_2
del sinistro, l'importo tabellare è di euro 44.664,00.
Non ricorrono i presupposti per operare la c.d. “personalizzazione” del danno biologico, che la ha domandato in ragione del fatto che ella non potrà più Pt_2
uscire di casa da sola, così diminuendo le sue relazioni sociali, e dovrà sottoporsi a visite periodiche di controllo e a trattamenti fisioterapici.
pagina 3 di 11 La personalizzazione, come è noto, svolge la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'agire quotidiano e da quelle che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, si assume aver subito e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata. Come insegna la S.C., la liquidazione del danno biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
essa può essere incrementata in via di " personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. 18988/19, 27482/18). Nel caso di specie, la non ha dunque neppure allegato che a causa delle lesioni, ella non può più Pt_2
svolgere, anche solo con la stessa frequenza ed intensità, attività che prima del sinistro svolgeva in modo non saltuario e gratificante, diverse da quelle generalmente comuni a tutti.
La CTU ha poi escluso (concordi, come si è detto, entrambi i CTP) che l'IP impedisca alla lo svolgimento della sua attività di casalinga, ma ha accertato che i Pt_2
postumi dolorosi rendono la rendono più gravosa ed usurante. Ricorrono allora i presupposti per riconoscere alla non il valore corrispondente al costo di una Pt_2
collaboratrice domestica (che neppure ha allegato di avere mai assunto), ma il risarcimento del danno alla cenestesi lavorativa. Secondo il costante insegnamento della S.C. (v. da ultimo Cass. 12572/18), quando non si configura danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute per essere indimostrato che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, il danno da lesione della “cenestesi lavorativa", che consiste nella pagina 4 di 11 maggiore usura, fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato quale come danno alla salute, potendo il giudice ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto di IP.
Ad avviso della Corte, i descritti esiti delle lesioni e la gravosità, in termini di fatica fisica, che esse del tutto ragionevolmente comportano per lo svolgimento dell'attività di casalinga, giustificano il riconoscimento di un importo pari al 10% del danno biologico da IP, che va quindi aumentato ad euro 49.130,40.
Quanto al danno morale correlato alla lesione dell'integrità psicofisica, specificamente allegato dalla non ravvisa la Corte elementi per addivenire ad Pt_2
una liquidazione superiore a quella di euro 15.186,00 di cui alle tabelle, formulata adeguando proporzionalmente, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza interiore alla misura della compromissione della sfera dinamico-relazionale integrata da un danno biologico di entità non minimale.
Non è stato provato dalla alcun danno emergente, oltre al documentato costo Pt_2
di CTP giudiziale, da liquidarsi con le spese processuali.
3) Spetta ai congiunti di il risarcimento del danno da perdita del Persona_4
rapporto parentale, ricordandosi che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale, nell'aspetto interiore, derivante dalla perdita, in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, dalla perdita del congiunto, così che grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
Il danno morale interiore è poi risarcibile senza che sia necessario che esso assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che
- al cospetto di una prova circostanziata da parte del danneggiato- può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. La prova presuntiva dell'esistenza del danno non si pagina 5 di 11 estende, infatti, all'aspetto esteriore, dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (v. Cass. 5769/24, 26140/23, 22397/22).
Il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato secondo il sistema a punti di cui alle relative tabelle adottate dal Tribunale di Milano del 2022, che sono state espressamente ritenute dalla S.C. adeguate (Cass. 37009/22), e che, ad avviso di questo giudice, vanno preferite a quelle di Roma sia perché maggiormente articolate e flessibili, sia in ragione della loro più ampia diffusione, e sia del fatto che il valore del punto milanese è il portato di un monitoraggio della giurisprudenza di merito nazionale, mentre il valore del punto della tabella del foro capitolino è determinato solo sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.
Alla considerati il grado di parentela, l'età della stessa e della vittima Pt_2
primaria (43 anni), la non convivenza, e la presenza nel nucleo familiare originario di altre tre persone, vanno attribuiti 45 punti, da aumentarsi a 75, così con riconoscimento, di tutti i punti aggiuntivi previsti al fine di adeguare la liquidazione tabellare alle particolarità del caso concreto. Infatti, una eccezionale gravità della sofferenza soggettiva può senz'altro presumersi se si considera che la ha Pt_2
assistito al sinistro e, praticamente, alla morte della figlia, avvenuta meno di due ore dopo, e fonte di ulteriore sofferenza è del tutto verosimilmente il fatto che alla guida del trattore v'era il proprio marito, padre della giovane donna. A ciò si aggiungono, ancora sotto il profilo della sofferenza soggettiva, la grandissima pena, per una nonna, di sapere che i propri nipotini, di appena 8 e 6 anni, cresceranno senza mamma, e, quanto alla sfera dinamico relazionale, la certa e peggiorativa alterazione delle dinamiche familiari nel loro insieme.
L'importo così spettante alla euro 252.375,00 va sommato a quanto Pt_2
liquidatole per il danno conseguente alle lesioni la lei riportate;
il totale di euro pagina 6 di 11 325.316,40 svalutato al tempo del sinistro e dimezzato per il concorso di colpa è pari ad euro 135.210,48.
A , marito di , vanno attribuiti per l'età sua (41 anni) e Parte_1 Persona_4
della moglie, per la convivenza e per la presenza di altri tre componenti del nucleo familiare, complessivi 65 punti. Anche in questo caso ricorrono i presupposti per riconoscere tutti i 30 punti aggiuntivi, se solo si considera, in particolare, sotto il profilo dinamico relazionale e dell'alterazione delle abitudini di vita, che il si è Pt_1
trovato improvvisamente a dover svolgere da solo, portandone il peso e la responsabilità, la funzione genitoriale verso tre figli ancora piccoli, in tutta verosimiglianza accuditi fino a quel momento soprattutto dalla madre, casalinga.
Spetta così l'importo di euro 319.675,00 che, svalutato al tempo del sinistro e dimezzato per il concorso di colpa è pari ad euro 132.865,75.
A ciascuno dei figli della vittima, per l'età (8 anni e e 6 anni Per_1 Per_2
RA), la convivenza e la presenza di altri tre componenti del nucleo familiare, spettano 73 punti. Anche ai figli vanno attribuiti punti aggiuntivi in misura di 27, considerati lo stravolgimento delle abitudini di vita -che avevano senz'altro visto la condivisione giornaliera dei bambini con la mamma casalinga, di tutte le principali attività della vita quotidiana-, nonché la dipendenza dal genitore per le attività di cura, educazione ed assistenza. Viene così liquidato, per 100 punti, l'importo massimo tabellare di euro 336.500,00 che, svalutato al tempo del sinistro e dimezzato per il concorso di colpa è pari ad euro 143.069,73.
A ciascuna delle sorelle della vittima, considerata la loro età (di 36 e 40 anni), la non convivenza e la presenza di altri 3 componenti del nucleo familiare originario, spettano 39 punti, che danno luogo ad euro 56.986,80 per ciascuna che, svalutato al tempo del sinistro e dimezzato per il concorso di colpa è pari ad euro 23.685,28.
Quanto alle sorelle, non sono stati infatti allegati né tanto meno provati elementi che inducano al riconoscimento di punteggi aggiuntivi, nulla emergendo dagli atti quanto alle conseguenze della perdita sulla sfera dinamico relazionale, né sul concreto pagina 7 di 11 atteggiarsi dei rapporti delle sorelle con , la quale aveva peraltro ormai _4
formato un proprio nuovo nucleo familiare.
5) Dal momento del sinistro alla morte di trascorsero meno di due Persona_4
ore; essendo di 24 ore la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea (v. Cass. 18056/19 e 33009/24), deve escludersi che si sia in presenza di un “lasso di tempo apprezzabile” ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale da invalidità biologica temporanea.
Non è stato in alcun modo provato e neppure tempestivamente allegato, né nella citazione di primo grado, né nella memoria ex art. 183 c6 n1) cpc, che _4
, dopo il sinistro, fosse rimasta cosciente e si fosse prefigurata la propria
[...]
prossima morte in conseguenza delle lesioni riportate, patendo il c.d. danno morale catastrofale.
6) A titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, sugli importi relativi al danno non patrimoniale sono dovuti, come da domanda, dal sinistro ad oggi, gli interessi legali sulle somme come svalutate al tempo del sinistro ed annualmente rivalutate. Sulle somme risultanti, come indicate in dispositivo, sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
7) Non vi è prova che alcuno degli appellanti abbia sostenuto o sosterrà spese funerarie.
Non vi è allegazione né prova che alcuna somma sia stata corrisposta da alcuno dei danneggiati per attività stragiudiziale, in particolare alla società di infortunistica
GIESSE, incaricata dalla di domandare il risarcimento alla compagnia. Pt_2
ed i figli hanno chiesto il risarcimento del danno correlato al valore Parte_1
economico delle attività svolte da quale casalinga. Persona_4
Nel caso in esame, non è stato neppure allegato che il abbia dovuto fare ricorso, Pt_1
sino ad ora, alle prestazioni retribuite di collaborazione domestica;
ormai cresciuti i pagina 8 di 11 figli, neppure vi è alcun elemento per ritenere che tale collaborazione retribuita sarà in futuro necessaria.
Non di meno, secondo il costante insegnamento della S.C., il lavoro domestico costituisce senz'altro una utilità suscettibile di valutazione economica, sicché la relativa perdita costituisce un danno risarcibile, che può entro certi limiti presumersi,
e poi liquidarsi equitativamente.
Non vi è prova in merito alle specifiche attività domestiche poste in essere dalla de cuius né alla concreta organizzazione familiare. Per la liquidazione del danno può dunque farsi riferimento al numero di ore di assistenza nei lavori domestici e nella materiale gestione familiare nel suo complesso, di cui il nucleo composto dal padre e dai tre figli, in via presuntiva, verosimilmente ha avuto e avrà necessità nel tempo.
Nel caso in esame, in difetto di elementi di prova specifici, può ragionevolmente assumersi una media di 15 ore settimanali per 12 anni, ossia sino al raggiungimento della maggiore età da parte di tutti i figli. Per gli 8 anni successivi, fino al raggiungimento da parte dei figli delle età di 28 e 26 anni, quando essi presumibilmente lasceranno la casa familiare e comunque non potrebbero nutrire una tutelabile aspettativa di essere totalmente sostituiti dalla madre nelle attività domestiche, il numero di ore può stimarsi in 10 settimanali;
il numero di ore settimanali può ridursi a 6 per i 28 successivi anni, ossia fino al 2048, epoca in cui avrebbe raggiunto 75 anni, età in cui, ragionevolmente, lei ed il Persona_4
marito avrebbero dovuto ricorrere all'aiuto domestico di terzi.
Non configurandosi certo i ben più elevati costi complessivi di un rapporto di lavoro domestico retribuito ad un terzo (per tredicesima, contributi, tfr, ferie, ecc…), per le complessive 22.256 ore sopra quantificate può equitativamente liquidarsi, ai valori attuali, incluso il danno da ritardo per le annualità già maturate, e tenuto conto della liquidazione anticipata per le annualità future, la somma di euro 180.000,00, che, per il concorso di colpa, va ridotta ad euro 90.000,00.
pagina 9 di 11 Come da domanda, di tale importo un terzo può attribuirsi al , e due noni Parte_1
a ciascuno dei figli.
8) Pienamente capiente il massimale di legge, è ultronea la questione della eventuale mala gestio da parte della compagnia.
9) Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto del maggiore dei crediti riconosciuto, ed applicato l'aumento per la difesa di più parti, seguono la soccombenza.
Le spese della CTU medico legale, e relativa CTP giudiziale della (l'unica Pt_2
documentata), vanno poste interamente a carico degli appellati.
Non vi è ragione alcuna per ritenere che l' sia incorsa condotta processuale CP_1
abusiva, e dunque per condannarla ex art. 96 c3 cpc.
PQM
La Corte, vista la propria sentenza non definitiva n. 229/24, condanna TR
RA e la in solido a pagare i seguenti importi, già decurtati del CP_1
50% per il ritenuto concorso di colpa delle vittime:
a) a per danno non patrimoniale, euro 178.653,32, oltre interessi ex Parte_2
art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b) a euro 175.555,22 per danno non patrimoniale, ed euro 30.000,00 per Parte_1
danno patrimoniale, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c) a euro 189.037,70 per danno non patrimoniale ed euro 20.000,00 Persona_1
per danno patrimoniale, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
d) a euro 189.037,70 per danno non patrimoniale ed euro 20.000,00 Persona_2
per danno patrimoniale, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
pagina 10 di 11 e) a 189.037,70 per danno non patrimoniale ed euro 20.000,00 per Persona_3
danno patrimoniale, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
d) a , per danno non patrimoniale, euro 31.295,31, oltre interessi ex Persona_7
art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
e) a , per danno non patrimoniale, euro 31.295,31, oltre interessi ex Parte_3
art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Condanna gli appellati a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 585,00 per anticipazioni ed euro
37.800,00 per onorari, e, per il secondo grado, in euro 3.244,00 per anticipazioni
(comprese le spese di CTP e di quota spese di CTU relative alla , ed euro Pt_2
37.800,00 per onorari, oltre al 15% dei compensi per spese generale, CPA ed IVA come per legge, spese tutte da distrarsi in favore dell'avv. Elisa Tonelli.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli appellati.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 17.1.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2133/2021 promossa da: in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli , Parte_1 Persona_1
e Persona_2 Persona_3
Parte_2
[...] [...]
Parte_3
Tutti con il patrocinio dell'avv. TONELLI ELISA
APPELLANTI contro quale impresa designata a rappresentare il FGVS (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FALAVIGNA VALERIA P.IVA_1
FRANCESCO TA
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
<Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita: previa riforma integrale della sentenza n. 1352/2021 del Tribunale di Bologna, la responsabilità di RA TR nella causazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto condannare RA TR ed in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata FGVS, in soldo tra loro, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte attrice in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva dell'atto di citazione in primo grado e nell'atto di citazione in appello, e nelle presenti note di trattazione, nella misura ivi indicata o nella maggiore o minore ritenuta di giustizia, ivi compresa la domanda di mala gestio, oltre interessi e pagina 1 di 11 rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, ivi comprese le spese generali, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria>>.
per l CP_1
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adito, contrariis reciectis, per le motivazioni dedotte nel presente atto, previo rigetto della proposta istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, per l'insussistenza dei presupposti normativi fondanti una tale richiesta, rigettare il proposto appello, infondato ed inammissibile. In ogni caso, previo accertamento e previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del F.G.V.S. e per esso, di quale Impresa CP_1
Designata rispetto ad ogni domanda a qualsiasi titolo azionata contro la stessa Impresa Designata per
i fatti di causa, e previa dichiarazione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. della proposta impugnazione in quanto la stessa non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, in via principale, respingere ogni domanda attorea/di parte appellante, nonché ogni domanda che verrà eventualmente proposta dal convenuto/appellato RA TR (del quale si chiede anche dichiararsi la carenza di legittimazione attiva a proporre domande nei confronti del F.G.V.S. e per esso nei confronti di quale Impresa Designata) e comunque da chiunque CP_1 proposta/proponenda nei confronti del F.G.V.S. e, per esso, nei confronti di quale Impresa CP_1
Designata, in quanto infondata, comunque non provata ed inammissibile;
in via subordinata, ridurre
l'entità di quanto la convenuta Impresa Designata dovesse essere condannata a pagare nei confronti degli attori, nei limiti che saranno ritenuti di giustizia in esito all'istruttoria e nei limiti di cui all'art.
283, comma 2, Codice delle Assicurazioni, con esclusione del cumulo tra rivalutazione ed interessi e defalcati eventuali importi che gli attori abbiano ricevuto/riceveranno per lo stesso evento a titolo di indennizzo , a titolo di polizza infortuni/vita e comunque a qualsiasi titolo;
comunque CP_2 contenere l'esposizione dell'Impresa Designata convenuta entro il massimale di legge previsto alla data del sinistro.>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza non definitiva n. 229/24 questa Corte, in riforma della sentenza n.
1352/21 del Tribunale di Bologna, accertava la responsabilità di TR RA in ordine al sinistro del 18.6.2016, nel quale perse la vita la e subì Persona_4
lesioni personali rispettivamente figlia e moglie del TR, Parte_2
entrambe trasportate sul trattore agricolo, non assicurato, di proprietà del congiunto e da questi condotto, che si era ribaltato lungo la “regia trazzera per e Per_5
. La Corte, previo accertamento del concorso colposo delle vittime pari al Per_6
50%, dichiarava tenuto il TR, in solido con l quale impresa CP_1
territorialmente designata a rappresentare il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni in favore di , marito di , di Parte_1 Persona_4 Pt_1
pagina 2 di 11 e RA, figli della vittima, di e Laura, Per_1 Per_2 Persona_7
sorelle, e della anche quale madre di . Pt_2 _4
Rimessa la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU medico legale sulla persona della la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in Pt_2
esito all'udienza del 24.9.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2) Oggetto della presente decisone è la liquidazione dei danni patiti dagli attori in primo grado.
Dalla CTU del dott. immune da vizi logici o giuridici, alle cui conclusioni Per_8
entrambi i CTP hanno aderito, è emerso che nel sinistro di cui è causa la Pt_2
riportò frattura della quarta vertebra lombare, frattura del collo chirurgico dell'omero destro e frattura della base del primo raggio del piede destro, lesioni tali da comportare 45 giorni di invalidità temporanea totale, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, e 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, e che residuarono un danno biologico permanente pari al 18%.
Secondo le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano del 2024, che prevedono euro 115,00 al giorno per l'ITT, deve riconoscersi, complessivamente per danno biologico e morale relativi all'invalidità temporanea, la somma di euro 8.625,00; considerato il decorso normale delle fratture, che, in particolare, diversamente da quanto affermato dall'appellante, non hanno necessitato interventi chirurgici, non si ravvisano i presupposti per personalizzare in aumento detto importo.
Quanto al danno biologico da IP, considerata l'età di 62 anni della al tempo Pt_2
del sinistro, l'importo tabellare è di euro 44.664,00.
Non ricorrono i presupposti per operare la c.d. “personalizzazione” del danno biologico, che la ha domandato in ragione del fatto che ella non potrà più Pt_2
uscire di casa da sola, così diminuendo le sue relazioni sociali, e dovrà sottoporsi a visite periodiche di controllo e a trattamenti fisioterapici.
pagina 3 di 11 La personalizzazione, come è noto, svolge la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'agire quotidiano e da quelle che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, si assume aver subito e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata. Come insegna la S.C., la liquidazione del danno biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
essa può essere incrementata in via di " personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. 18988/19, 27482/18). Nel caso di specie, la non ha dunque neppure allegato che a causa delle lesioni, ella non può più Pt_2
svolgere, anche solo con la stessa frequenza ed intensità, attività che prima del sinistro svolgeva in modo non saltuario e gratificante, diverse da quelle generalmente comuni a tutti.
La CTU ha poi escluso (concordi, come si è detto, entrambi i CTP) che l'IP impedisca alla lo svolgimento della sua attività di casalinga, ma ha accertato che i Pt_2
postumi dolorosi rendono la rendono più gravosa ed usurante. Ricorrono allora i presupposti per riconoscere alla non il valore corrispondente al costo di una Pt_2
collaboratrice domestica (che neppure ha allegato di avere mai assunto), ma il risarcimento del danno alla cenestesi lavorativa. Secondo il costante insegnamento della S.C. (v. da ultimo Cass. 12572/18), quando non si configura danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute per essere indimostrato che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, il danno da lesione della “cenestesi lavorativa", che consiste nella pagina 4 di 11 maggiore usura, fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato quale come danno alla salute, potendo il giudice ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto di IP.
Ad avviso della Corte, i descritti esiti delle lesioni e la gravosità, in termini di fatica fisica, che esse del tutto ragionevolmente comportano per lo svolgimento dell'attività di casalinga, giustificano il riconoscimento di un importo pari al 10% del danno biologico da IP, che va quindi aumentato ad euro 49.130,40.
Quanto al danno morale correlato alla lesione dell'integrità psicofisica, specificamente allegato dalla non ravvisa la Corte elementi per addivenire ad Pt_2
una liquidazione superiore a quella di euro 15.186,00 di cui alle tabelle, formulata adeguando proporzionalmente, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza interiore alla misura della compromissione della sfera dinamico-relazionale integrata da un danno biologico di entità non minimale.
Non è stato provato dalla alcun danno emergente, oltre al documentato costo Pt_2
di CTP giudiziale, da liquidarsi con le spese processuali.
3) Spetta ai congiunti di il risarcimento del danno da perdita del Persona_4
rapporto parentale, ricordandosi che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale, nell'aspetto interiore, derivante dalla perdita, in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, dalla perdita del congiunto, così che grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
Il danno morale interiore è poi risarcibile senza che sia necessario che esso assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che
- al cospetto di una prova circostanziata da parte del danneggiato- può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. La prova presuntiva dell'esistenza del danno non si pagina 5 di 11 estende, infatti, all'aspetto esteriore, dinamico-relazionale, sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (v. Cass. 5769/24, 26140/23, 22397/22).
Il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato secondo il sistema a punti di cui alle relative tabelle adottate dal Tribunale di Milano del 2022, che sono state espressamente ritenute dalla S.C. adeguate (Cass. 37009/22), e che, ad avviso di questo giudice, vanno preferite a quelle di Roma sia perché maggiormente articolate e flessibili, sia in ragione della loro più ampia diffusione, e sia del fatto che il valore del punto milanese è il portato di un monitoraggio della giurisprudenza di merito nazionale, mentre il valore del punto della tabella del foro capitolino è determinato solo sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.
Alla considerati il grado di parentela, l'età della stessa e della vittima Pt_2
primaria (43 anni), la non convivenza, e la presenza nel nucleo familiare originario di altre tre persone, vanno attribuiti 45 punti, da aumentarsi a 75, così con riconoscimento, di tutti i punti aggiuntivi previsti al fine di adeguare la liquidazione tabellare alle particolarità del caso concreto. Infatti, una eccezionale gravità della sofferenza soggettiva può senz'altro presumersi se si considera che la ha Pt_2
assistito al sinistro e, praticamente, alla morte della figlia, avvenuta meno di due ore dopo, e fonte di ulteriore sofferenza è del tutto verosimilmente il fatto che alla guida del trattore v'era il proprio marito, padre della giovane donna. A ciò si aggiungono, ancora sotto il profilo della sofferenza soggettiva, la grandissima pena, per una nonna, di sapere che i propri nipotini, di appena 8 e 6 anni, cresceranno senza mamma, e, quanto alla sfera dinamico relazionale, la certa e peggiorativa alterazione delle dinamiche familiari nel loro insieme.
L'importo così spettante alla euro 252.375,00 va sommato a quanto Pt_2
liquidatole per il danno conseguente alle lesioni la lei riportate;
il totale di euro pagina 6 di 11 325.316,40 svalutato al tempo del sinistro e dimezzato per il concorso di colpa è pari ad euro 135.210,48.
A , marito di , vanno attribuiti per l'età sua (41 anni) e Parte_1 Persona_4
della moglie, per la convivenza e per la presenza di altri tre componenti del nucleo familiare, complessivi 65 punti. Anche in questo caso ricorrono i presupposti per riconoscere tutti i 30 punti aggiuntivi, se solo si considera, in particolare, sotto il profilo dinamico relazionale e dell'alterazione delle abitudini di vita, che il si è Pt_1
trovato improvvisamente a dover svolgere da solo, portandone il peso e la responsabilità, la funzione genitoriale verso tre figli ancora piccoli, in tutta verosimiglianza accuditi fino a quel momento soprattutto dalla madre, casalinga.
Spetta così l'importo di euro 319.675,00 che, svalutato al tempo del sinistro e dimezzato per il concorso di colpa è pari ad euro 132.865,75.
A ciascuno dei figli della vittima, per l'età (8 anni e e 6 anni Per_1 Per_2
RA), la convivenza e la presenza di altri tre componenti del nucleo familiare, spettano 73 punti. Anche ai figli vanno attribuiti punti aggiuntivi in misura di 27, considerati lo stravolgimento delle abitudini di vita -che avevano senz'altro visto la condivisione giornaliera dei bambini con la mamma casalinga, di tutte le principali attività della vita quotidiana-, nonché la dipendenza dal genitore per le attività di cura, educazione ed assistenza. Viene così liquidato, per 100 punti, l'importo massimo tabellare di euro 336.500,00 che, svalutato al tempo del sinistro e dimezzato per il concorso di colpa è pari ad euro 143.069,73.
A ciascuna delle sorelle della vittima, considerata la loro età (di 36 e 40 anni), la non convivenza e la presenza di altri 3 componenti del nucleo familiare originario, spettano 39 punti, che danno luogo ad euro 56.986,80 per ciascuna che, svalutato al tempo del sinistro e dimezzato per il concorso di colpa è pari ad euro 23.685,28.
Quanto alle sorelle, non sono stati infatti allegati né tanto meno provati elementi che inducano al riconoscimento di punteggi aggiuntivi, nulla emergendo dagli atti quanto alle conseguenze della perdita sulla sfera dinamico relazionale, né sul concreto pagina 7 di 11 atteggiarsi dei rapporti delle sorelle con , la quale aveva peraltro ormai _4
formato un proprio nuovo nucleo familiare.
5) Dal momento del sinistro alla morte di trascorsero meno di due Persona_4
ore; essendo di 24 ore la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea (v. Cass. 18056/19 e 33009/24), deve escludersi che si sia in presenza di un “lasso di tempo apprezzabile” ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale da invalidità biologica temporanea.
Non è stato in alcun modo provato e neppure tempestivamente allegato, né nella citazione di primo grado, né nella memoria ex art. 183 c6 n1) cpc, che _4
, dopo il sinistro, fosse rimasta cosciente e si fosse prefigurata la propria
[...]
prossima morte in conseguenza delle lesioni riportate, patendo il c.d. danno morale catastrofale.
6) A titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, sugli importi relativi al danno non patrimoniale sono dovuti, come da domanda, dal sinistro ad oggi, gli interessi legali sulle somme come svalutate al tempo del sinistro ed annualmente rivalutate. Sulle somme risultanti, come indicate in dispositivo, sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
7) Non vi è prova che alcuno degli appellanti abbia sostenuto o sosterrà spese funerarie.
Non vi è allegazione né prova che alcuna somma sia stata corrisposta da alcuno dei danneggiati per attività stragiudiziale, in particolare alla società di infortunistica
GIESSE, incaricata dalla di domandare il risarcimento alla compagnia. Pt_2
ed i figli hanno chiesto il risarcimento del danno correlato al valore Parte_1
economico delle attività svolte da quale casalinga. Persona_4
Nel caso in esame, non è stato neppure allegato che il abbia dovuto fare ricorso, Pt_1
sino ad ora, alle prestazioni retribuite di collaborazione domestica;
ormai cresciuti i pagina 8 di 11 figli, neppure vi è alcun elemento per ritenere che tale collaborazione retribuita sarà in futuro necessaria.
Non di meno, secondo il costante insegnamento della S.C., il lavoro domestico costituisce senz'altro una utilità suscettibile di valutazione economica, sicché la relativa perdita costituisce un danno risarcibile, che può entro certi limiti presumersi,
e poi liquidarsi equitativamente.
Non vi è prova in merito alle specifiche attività domestiche poste in essere dalla de cuius né alla concreta organizzazione familiare. Per la liquidazione del danno può dunque farsi riferimento al numero di ore di assistenza nei lavori domestici e nella materiale gestione familiare nel suo complesso, di cui il nucleo composto dal padre e dai tre figli, in via presuntiva, verosimilmente ha avuto e avrà necessità nel tempo.
Nel caso in esame, in difetto di elementi di prova specifici, può ragionevolmente assumersi una media di 15 ore settimanali per 12 anni, ossia sino al raggiungimento della maggiore età da parte di tutti i figli. Per gli 8 anni successivi, fino al raggiungimento da parte dei figli delle età di 28 e 26 anni, quando essi presumibilmente lasceranno la casa familiare e comunque non potrebbero nutrire una tutelabile aspettativa di essere totalmente sostituiti dalla madre nelle attività domestiche, il numero di ore può stimarsi in 10 settimanali;
il numero di ore settimanali può ridursi a 6 per i 28 successivi anni, ossia fino al 2048, epoca in cui avrebbe raggiunto 75 anni, età in cui, ragionevolmente, lei ed il Persona_4
marito avrebbero dovuto ricorrere all'aiuto domestico di terzi.
Non configurandosi certo i ben più elevati costi complessivi di un rapporto di lavoro domestico retribuito ad un terzo (per tredicesima, contributi, tfr, ferie, ecc…), per le complessive 22.256 ore sopra quantificate può equitativamente liquidarsi, ai valori attuali, incluso il danno da ritardo per le annualità già maturate, e tenuto conto della liquidazione anticipata per le annualità future, la somma di euro 180.000,00, che, per il concorso di colpa, va ridotta ad euro 90.000,00.
pagina 9 di 11 Come da domanda, di tale importo un terzo può attribuirsi al , e due noni Parte_1
a ciascuno dei figli.
8) Pienamente capiente il massimale di legge, è ultronea la questione della eventuale mala gestio da parte della compagnia.
9) Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto del maggiore dei crediti riconosciuto, ed applicato l'aumento per la difesa di più parti, seguono la soccombenza.
Le spese della CTU medico legale, e relativa CTP giudiziale della (l'unica Pt_2
documentata), vanno poste interamente a carico degli appellati.
Non vi è ragione alcuna per ritenere che l' sia incorsa condotta processuale CP_1
abusiva, e dunque per condannarla ex art. 96 c3 cpc.
PQM
La Corte, vista la propria sentenza non definitiva n. 229/24, condanna TR
RA e la in solido a pagare i seguenti importi, già decurtati del CP_1
50% per il ritenuto concorso di colpa delle vittime:
a) a per danno non patrimoniale, euro 178.653,32, oltre interessi ex Parte_2
art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b) a euro 175.555,22 per danno non patrimoniale, ed euro 30.000,00 per Parte_1
danno patrimoniale, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c) a euro 189.037,70 per danno non patrimoniale ed euro 20.000,00 Persona_1
per danno patrimoniale, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
d) a euro 189.037,70 per danno non patrimoniale ed euro 20.000,00 Persona_2
per danno patrimoniale, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
pagina 10 di 11 e) a 189.037,70 per danno non patrimoniale ed euro 20.000,00 per Persona_3
danno patrimoniale, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
d) a , per danno non patrimoniale, euro 31.295,31, oltre interessi ex Persona_7
art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
e) a , per danno non patrimoniale, euro 31.295,31, oltre interessi ex Parte_3
art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Condanna gli appellati a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 585,00 per anticipazioni ed euro
37.800,00 per onorari, e, per il secondo grado, in euro 3.244,00 per anticipazioni
(comprese le spese di CTP e di quota spese di CTU relative alla , ed euro Pt_2
37.800,00 per onorari, oltre al 15% dei compensi per spese generale, CPA ed IVA come per legge, spese tutte da distrarsi in favore dell'avv. Elisa Tonelli.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli appellati.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 17.1.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
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