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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/05/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 25/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trerè - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Paolo Pulitanò;
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa Elisa Piombi Bernabè
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che: sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, il ricorrente risulta essere stato garante di esposizioni debitorie legate all'attività d'impresa del padre (Immobiliare Pola S.r.l., cancellata dal R.I. in data 15/10/2013): a tal fine, nel 2011, consentiva l'iscrizione di ipoteca volontaria su un proprio immobile a garanzia dei crediti bancari concessi alla società familiare. Nonostante tali garanzie, la banca finanziatrice revocava nel 2014 gli affidamenti alla società e avviava l'apertura di una procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 29/2017 presso il Tribunale di Ravenna) a carico del ricorrente, conclusasi con la vendita all'asta dell'immobile ipotecato.
Appare dunque riscontrata la condizione di sovraindebitamento del ricorrente, anche in ragione della sproporzione tra entità dei debiti scaduti (circa € 67.000,00) e capacità reddituale, pari a circa € 13.000,00 pagina 1 di 3 netti annui, su cui insistono oneri di mantenimento nei confronti della figlia minore, residente presso la ex compagna;
il suddetto debitore, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;
nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e precisato che la formulazione della stessa in termini di “proposta”, con tanto di classamento, appare un fuor d'opera, trattandosi in questa sede di una domanda a petitum vincolato, retta esclusivamente da regole di distribuzione verticale del valore;
dato atto della sostanziale attestazione ex art. 268 c. 3 ultimo periodo CCII, sì come riformato ad esito del D. lgs. 136/2024, circa la sussistenza di un attivo distribuibile a favore dei creditori, al netto delle spese di procedura;
con la precisazione che gli importi dovuti all'OCC-Liquidatore saranno liquidati al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione, tenendo quindi conto dell'attivo effettivamente realizzato (sul quale potrebbero incidere – ma di ciò la relazione tace – spese straordinarie di mantenimento della figlia minore, non contemplate tra le uscite eppure dovute in misura del 50% come da accordo stragiudiziale in atti). ritenuto che, pure, risultano sufficientemente divisati dall'OCC i profili attinenti alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. art. 269 CCI); rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F.: Parte_1
) C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, la dott.ssa Elisa Piombi
Bernabè;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
pagina 2 di 3
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di Consiglio del 2.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trerè - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Paolo Pulitanò;
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa Elisa Piombi Bernabè
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che: sopra generalizzato, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, il ricorrente risulta essere stato garante di esposizioni debitorie legate all'attività d'impresa del padre (Immobiliare Pola S.r.l., cancellata dal R.I. in data 15/10/2013): a tal fine, nel 2011, consentiva l'iscrizione di ipoteca volontaria su un proprio immobile a garanzia dei crediti bancari concessi alla società familiare. Nonostante tali garanzie, la banca finanziatrice revocava nel 2014 gli affidamenti alla società e avviava l'apertura di una procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 29/2017 presso il Tribunale di Ravenna) a carico del ricorrente, conclusasi con la vendita all'asta dell'immobile ipotecato.
Appare dunque riscontrata la condizione di sovraindebitamento del ricorrente, anche in ragione della sproporzione tra entità dei debiti scaduti (circa € 67.000,00) e capacità reddituale, pari a circa € 13.000,00 pagina 1 di 3 netti annui, su cui insistono oneri di mantenimento nei confronti della figlia minore, residente presso la ex compagna;
il suddetto debitore, presentando l'istanza anzidetta, ha per ciò stesso esercitato il proprio diritto di difesa, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII;
nel merito, letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e precisato che la formulazione della stessa in termini di “proposta”, con tanto di classamento, appare un fuor d'opera, trattandosi in questa sede di una domanda a petitum vincolato, retta esclusivamente da regole di distribuzione verticale del valore;
dato atto della sostanziale attestazione ex art. 268 c. 3 ultimo periodo CCII, sì come riformato ad esito del D. lgs. 136/2024, circa la sussistenza di un attivo distribuibile a favore dei creditori, al netto delle spese di procedura;
con la precisazione che gli importi dovuti all'OCC-Liquidatore saranno liquidati al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione, tenendo quindi conto dell'attivo effettivamente realizzato (sul quale potrebbero incidere – ma di ciò la relazione tace – spese straordinarie di mantenimento della figlia minore, non contemplate tra le uscite eppure dovute in misura del 50% come da accordo stragiudiziale in atti). ritenuto che, pure, risultano sufficientemente divisati dall'OCC i profili attinenti alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. art. 269 CCI); rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F.: Parte_1
) C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, la dott.ssa Elisa Piombi
Bernabè;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
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6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di Consiglio del 2.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trerè
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