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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14731 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24915/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24915/2023 promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliato in Roma Via Silvio Pellico n. Parte_1 C.F._1 24, presso lo studio dell'Avv. Lucio Andreozzi , c.f. , che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di giusta procura in atti OPPONENTE contro c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro CP_1 C.F._3 Borghesi, del Foro di Roma, c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 studio in Roma 00181 Via Otricoli 21, giusta procura in atti OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6265/23 emesso dal Tribunale di Parte_1 Roma in data 29.3.2023 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 35.169,95 oltre interessi dalla domanda e spese per € 1.305,00 per compensi e € 286,00 per spese oltre accessori di legge, a titolo di restituzione di somme pagate e non dovute.
Motivi di opposizione: ne bis in idem;
inesistenza del diritto alla restituzione.
In particolare assumeva in fatto: di avere chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo ai danni dei due fratelli e n.179/08 emesso l'8/10/08 dal Tribunale di Frascati. Il CP_1 Parte_2 provvedimento monitorio si fondava sul diritto dell'opponente al pagamento, da parte dei due fratelli, dell'importo della metà della parcella riguardante l'attività svolta dallo stesso professionista e finalizzata a comporre una vertenza sorta tra gli eredi del Prof. riguardante la Persona_1 spartizione dei beni rientranti nell'asse ereditario, tenuto conto delle ingenti donazioni che il professore aveva già concesso ad alcuni degli stessi suoi eredi in vita e, soprattutto, del testamento pubblicato dal Notaio poco dopo la morte del de cuius. L'accordo di divisione della Per_2 comunione ereditaria, previa rinuncia di tutti gli altri chiamati all'eredità, era formalizzato nell'atto redatto dall'Avv. e sottoscritto da tutti i chiamati all'eredità il 16/07/07, dietro incarico Pt_1 congiunto dei tre eredi ( , e ) nel quale gli stessi tre eredi concordavano la Per_3 Parte_2 CP_1 spartizione dei beni dell'asse ereditario, in vista della definitiva formalizzazione davanti al Notaio all'uopo incaricato. Metà della parcella veniva quindi pagata dalla Sig.na (erede al Controparte_2
50%), mercé sottoscrizione di atto di transazione del 7 novembre 2007, con la quale la stessa era liberata dal suo obbligo solidale nei confronti del professionista. L'altra metà della parcella spettante agli altri due eredi, ciascuno per il 25%, rimaneva insoluta ed era oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Con le opposizioni gli opponenti adducevano di non avere mai incaricato il professionista di redigere la scrittura privata e comunque di non averla mai sottoscritta. Le motivazioni addotte alle due opposizioni apparivano ictu oculi infondate e meramente dilatorie, già ampiamente sconfessabili per tabulas. Nei due atti di opposizione entrambi gli opponenti attribuivano l'uno all'altro il conferimento dell'incarico al professionista di dirimere la querelle sorta tra i cinque fratelli e la moglie di secondo letto, per la spartizione dell'eredità del padre. Con sentenza n. 1189/2015 del 3/04/15 il Tribunale di Velletri, Giudice Unico Dott. Goggi, respingeva entrambe le opposizioni e confermava il decreto ingiuntivo opposto con condanna alla rifusione delle spese di lite. Avverso detta decisione
[...] non proponeva appello mentre appellava chiedendo di Parte_2 CP_1 revocare/annullare il DI n. 179/08 conseguentemente di condannare l'Avv. alla Parte_1 restituzione di quanto pagato in solido con in ragione della provvisoria esecutorietà del Parte_2 decreto ingiuntivo, pari a ½ di € 31.417,85 e alla restituzione delle spese di giudizio di primo grado, con vittoria delle spese dei due gradi. La Corte d'appello di Roma, con sentenza tutt'altro che condivisibile, n. 5797/21 resa a definizione del giudizio n. R.G. 6863/15 accoglieva l'appello e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n.179/08 emesso l'8/10/08 dal Tribunale di Frascati a carico di per la somma di € 31.417,85 oltre interessi e spese. Condannava l'appellato alla CP_1 rifusione delle spese di lite dei due gradi e dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione di quanto pagato a seguito della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e delle somme corrisposte in esecuzione alla sentenza di primo grado in mancanza di prova circa gli effettivi avvenuti pagamenti.
Assumeva in diritto la violazione del ne bis in idem tenuto conto del fatto che: “All'esito del giudizio d'appello dell'opposizione a decreto ingiuntivo la Corte d'Appello di Roma ha accolto l'appello promosso dal solo e, sulla scorta che non fosse emersa la prova del conferimento CP_1 dell'incarico professionale da parte del ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti CP_1 dello stesso ma non nei confronti del LO ” e che “Il CP_1 Parte_2 CP_1
pagina 2 di 6 nel proporre appello alla sentenza emessa dal Tribunale di Velletri ha espressamente invocato oltre che la revoca/annullamento del DI n. 179/08, anche la conseguente condanna dell'Avv. Parte_1 alla restituzione di quanto pagato in solido con in ragione della provvisoria Parte_2 esecutorietà del decreto ingiuntivo, pari a ½ di € 31.417,85 e alla restituzione delle spese di giudizio di primo grado, con vittoria delle spese dei due gradi. Sul punto la Corte, accogliendo l'appello di
[...]
perché, si legge, non vi sarebbe la prova del conferimento dell'incarico professionale da CP_1 parte di all'Avv. ha esaminato nel merito anche la domanda restitutoria CP_1 Parte_1 dello stesso appellante, dichiarando non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione di quanto pagato a seguito della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e delle somme corrisposte in esecuzione alla sentenza di primo grado in mancanza di prova circa gli effettivi avvenuti pagamenti” ed ancora che “il ha già svolto la domanda restitutoria davanti al giudice CP_1 dell'opposizione al decreto ingiuntivo, anche nel giudizio d'appello, oggi nuovamente riproposta in sede monitoria, ma a quella domanda la Corte d'Appello di Roma, all'esito del giudizio n. 6863/15 RG, ha già dato una risposta negativa con un apposito capo lett. c) della stessa sentenza, dichiarando non luogo a provvedere per la mancanza di prova circa gli effettivi intervenuti pagamenti. La questione esaminata e respinta dal giudice del merito non può certo trovare cittadinanza in un nuovo processo, tanto più che sulla decisione si è formato un giudicato”.
Con riferimento alla posizione di evidenziava che: “ Parte_2 Parte_2 anche lui opponente che però non aveva appellato la sentenza di primo grado che aveva integralmente respinto le ragioni poste a fondamento della sua opposizione. Va intanto considerato che la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. civ. n. 20559/2014). coobbligato solidale ha svolto Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei due coobbligati in solido, per ragioni peraltro del tutto differenti, e, a fronte della sentenza di primo grado che ha respinto le ragioni della sua opposizione, non ha proposto appello, lasciando che per quanto lo riguardasse la sentenza di primo grado passasse in giudicato. Pur essendo obbligati in solido le posizioni dei due fratelli erano infatti assolutamente scindibili, tant'è vero che la corte d'appello non ha preteso l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coobbligato in solido. Ne consegue che la sentenza di secondo grado che, accogliendo un motivo dell'opposizione svolta dal peraltro personalissimo CP_1 (assenza della prova che il avesse conferito l'incarico al legale), ha revocato il decreto CP_1 ingiuntivo nei suoi soli confronti, non può in alcun modo spiegare effetti di alcun tipo nei confronti del
Da tale incensurabile presupposto ne consegue che il Sig. Pt_3 Parte_2 [...]
non è titolare di alcun credito nei confronti dell'Avv. e conseguentemente non Parte_2 Pt_1 potrà cedere alcun credito al LO riferito al decreto ingiuntivo che si ricorda è stato revocato nei soli confronti del Sig. per ragioni del tutto personalissime non estensibili al CP_1 coobbligato, ma è passato in giudicato nei suoi confronti, non avendo spiegato appello contro la sentenza di primo grado che respingeva integralmente la sua opposizione. La medesima eccezione vale dunque pure per l'imposta di registrazione pagata dallo stesso (credito poi Parte_2 anch'esso ceduto al LO e oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto), relativa alla CP_1 sentenza di primo grado che l'ha visto a tutti gli effetti soccombente, essendogli stata respinta integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta. Sentenza di primo grado che lo ha visto del tutto soccombente e, ripetesi, passata in giudicato nei suoi confronti”. pagina 3 di 6 Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva contestando l'opposizione e in particolare assumeva che la sentenza della CP_1 Corte di Appello di Roma n. 5797/2021 non aveva rigettato la domanda restitutoria, avendo la sentenza statuito alla lettera c) : “dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione di quanto pagato a seguito della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado”. Inoltre, nella parte motiva della sentenza (pag. 6) si legge che “non v'è luogo a provvedere sulla domanda proposta dall'appellante di restituzione di quanto pagato a seguito della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto oltreché delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, in mancanza di prova circa gli effettivi avvenuti pagamenti”. Come è facilmente evincibile, la domanda restitutoria non è stata rigettata. Semplicemente il giudice si è astenuto dal provvedervi. La legittimità della decisione di non provvedere avrebbe forse potuto essere ridiscussa con i mezzi di impugnazione disponibili in quella fase, ma nessuna delle parti ha proceduto ad impugnare il provvedimento, che è divenuto definitivo, così come abbondantemente sottolineato anche dall'opponente, che addirittura allega di essersi procurato un certificato di passaggio in giudicato. Certamente, la decisione del giudice di seconde cure di non rigettare la domanda restitutoria, ma di non provvedervi, deve essere adeguatamente valorizzata, poiché rivela la volontà di consentire all'appellante di riproporla. …… Nel caso in esame, non è quindi una questione di astenersi dal giudicare un medesimo fatto storico due volte, bensì bisogna valutare cosa è stato dedotto e cosa è deducibile nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5797/2021. Se il giudicato non copre, come è pacifico, le questioni non riconducibili al dedotto e al deducibile, a maggior ragione non può coprire le questioni su cui espressamente la sentenza dispone di non pronunciarsi, come è accaduto nel caso in esame. Inoltre, è bene osservare che nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5797/2021 il giudicato non avrebbe coperto l'accertamento del diritto del sig. alla restituzione dei compensi versati al professionista CP_1 neppure in caso di rigetto della domanda restitutoria. Infatti, la sentenza si è limitata ad attestare la mancanza di prova degli effettivi avvenuti pagamenti, senza accertare nel merito l'eventuale difetto dei medesimi pagamenti. Senza uno specifico accertamento del merito non può esservi giudicato. La dichiarazione di non luogo a provvedere contenuta nel dispositivo della sentenza in esame deve essere interpretata alla stregua di una pronuncia in rito, che non estingue il diritto all'azione. Nè varrebbe obiettare che la pronuncia in rito resa in secondo grado è invece idonea ad esaurire il potere di riesercitare l'azione, poiché tale principio si applica quando una azione è stata promossa in primo grado e poi, una volta esperita l'impugnazione, oggetto di una pronuncia in rito in secondo grado. Diversamente, nel caso in esame, la sentenza di primo grado, riformata dalla sentenza di secondo grado, nulla disponeva in punto di restituzione, dal momento che nessuna domanda di restituzione era stata in quella sede formulata. Infatti, i pagamenti spontanei in forza della esecutorietà del decreto ingiuntivo prima e della immediata esecutività della sentenza di primo grado poi sono avvenuti nelle more del giudizio di opposizione, dopo la proposizione di questa, le cui conclusioni evidentemente non potevano contemplare la domanda restitutoria di importi che ancora non erano stati corrisposti. La sentenza di secondo grado ha quindi provveduto con una mera pronuncia di rito, di non luogo a provvedere, su di una domanda restitutoria svolta per la prima volta in appello e perciò inidonea ad esaurirne il potere di riesercizio”; ed ancora “L'odierno opposto è legittimato a domandare la restituzione di tutto quanto versato, sia da lui, sia dal LO, in ottemperanza spontanea al decreto ingiuntivo n. 179/2008 e alla sentenza di primo grado n. 1189/2015 che lo confermava. Controparte invoca l'applicabilità dell'art. 1306 c.c., sulla scorta del fatto che la sentenza di primo grado è stata appellata esclusivamente dal condebitore e non anche dal LO, rispetto al quale il CP_1 decreto ingiuntivo sarebbe divenuto definitivo”; assume inoltre la validità della cessione del credito da parte del LO e che l'art. 1306 c.c. “ ben lontano dall'impedire al condebitore rimasto estraneo alla fase di appello di beneficiare della sentenza favorevole, al contrario legittima la cessione di credito tra i fratelli e sancisce il pieno diritto dell'odierno opposto di domandare la CP_1 CP_1 pagina 4 di 6 restituzione di tutto quanto portato dal decreto ingiuntivo n. 179/2008, sia la parte pagata personalmente, sia la parte corrisposta dal LO”. Ed ancora che “trattandosi di una obbligazione solidale, la sentenza ha revocato il decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'appello del solo
[...]
ma in riferimento all'intero importo oggetto del decreto ingiuntivo, e non limitatamente alla CP_1 quota del 50%.” ,“l'obbligazione portata dal decreto ingiuntivo n. 179/2008 era appunto solidale e non pro quota, quindi ciascun debitore era obbligato al pagamento dell'intero, salva la rivalsa nei rapporti interni. In quest'ottica, il pagamento effettuato da al assume i tratti di Parte_2 Pt_1 un pagamento effettuato da un terzo per conto del LO , il quale, proprio perché intenzionato CP_1 a promuovere l'impugnazione, che ha poi in effetti coltivato, si è assunto l'onere solidale pagando per primo una prima rata del credito nel 2012. Nel 2015 il credito è stato estinto con il pagamento del residuo, ma da parte del LO . In realtà, in coerenza con il primo pagamento già effettuato Pt_2 dal LO , avrebbe dovuto corrispondere l'importo residuo al LO, il quale avrebbe CP_1 Pt_2 dovuto consegnarlo al Tuttavia, per una sorta di economia delle operazioni di pagamento, Pt_1
pagava direttamente al il residuo dovuto. Tuttavia, alla luce della natura solidale Pt_2 Pt_1 dell'obbligazione e del primo pagamento già effettuato da in qualità di condebitore più
CP_1 diligente, tale secondo pagamento deve essere inteso come un pagamento (del LO ) al Pt_2 Pt_1 ad estinzione totale del debito già pagato parzialmente (dal LO ). Quindi il pagamento
CP_1 disposto da non deve essere inteso quale adempimento diretto di un proprio debito, ma Parte_2 quale pagamento del terzo in luogo del LO , con contestuale assolvimento degli oneri di
CP_1 regolamentazione interna dei rapporti tra condebitori. Dunque, la cessione di credito viene in rilievo per la estensione a degli effetti restitutori connessi a quel pagamento effettuato al suo posto dal
CP_1 LO, alla luce della sentenza n. 5797/2021 e della conseguente azione di ripetizione. D'altra parte, a prescindere dalla tesi a cui si voglia aderire, - quella che vede legittimato a ripetere
CP_1 in proprio quanto pagato da sé e come creditore ceduto quanto pagato dal LO, oppure quella che lo vede titolato a ripetere l'intera somma quale legittimato in proprio in virtù del ruolo di condebitore solidale più diligente, che assunto per intero il pagamento del debito solidale, ha regolato i rapporti interni tra condebitori disponendo che il LO pagasse la propria quota direttamente al creditore
-, rimane il fatto che il dispositivo della sentenza in questione ha disposto la ripetizione Pt_1 dell'intero importo, pari a € 31.417,85, oltre oneri di legge. Tale dispositivo, come detto, è definitivo. La pretesa odierna di controparte di ridurre il diritto alla ripetizione del solo 50% avrebbe dovuto costituire specifico motivo di impugnazione. Ciò non è stato fatto, probabilmente nella consapevolezza dell'infondatezza di una simile difesa. Controparte è quindi decaduta dal formulare una simile eccezione nella presente sede di opposizione, che non può essere strumentalizzata per rimettere in discussione un accertamento (sulla debenza e sulla quantificazione degli importi dovuti) già svolto in due gradi di giudizio”.
Chiedeva “nel merito, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 6265/2023 del 29/03/2023, in misura totale o, in subordine, parziale come esposto in narrativa, confermare la condanna ivi portata e così condannare l'Avv. a Parte_1 restituire a € 35.169,95, oltre gli interessi dal giorno dei singoli pagamenti sino alla CP_1 restituzione effettiva, oltre le spese liquidate nella fase monitoria pari a € 1.305,00 per compenso ed € 286 per esborsi, oltre gli oneri di legge”.
Visti gli atti e i documenti depositati;
rilevato che la sentenza della Corte d'Appello in motivazione statuisce che : Conclusivamente, non vi è prova del conferimento dell'incarico professionale da parte di all'avv. CP_1 Pt_1 Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di appello in ordine alla. Deriva da quanto precede che, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della gravata sentenza, va rigettata la domanda proposta con il ricorso monitorio da nei confronti di Non v'è Parte_1 CP_1 luogo a provvedere sulla domanda proposta dall'appellante di restituzione di quanto pagato a seguito pagina 5 di 6 della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto oltreché delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, in mancanza di prova circa gli effettivi avvenuti pagamenti.
Durante il processo non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Considerato, come emerge dalla ricostruzione dei fatti sopra riportata, che la sentenza di primo grado è stata appellata unicamente da e nella motivazione della sentenza del grado d'appello è CP_1 stato rilevato che solo non ha conferito mandato all'avv. CP_1 Pt_1 rilevato che l'obbligazione dei fratelli non si può configurare come solidale tanto è vero che la CP_1 stessa motivazione della Corte d'Appello mette in evidenza che la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di è dovuta alla mancata prova del conferimento dell'incarico da parte di CP_1 quest'ultimo all'avv. Pt_1 considerato che non avendo effettuato appello ha di fatto consolidato il Parte_2 passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti, non potendosi estendere nei confronti di l'effetto positivo della sentenza d'appello che si fonda su motivi Parte_2 personali dell'appellante (e cioè il fatto che non risulta la prova del conferimento del mandato); considerato che in ragione dell'accoglimento dell'appello da parte di le somme ricevute CP_1 dall'opponente in conseguenza della sentenza di primo grado devono essere restituite posto che la declaratoria di non luogo a provvedere in relazione alla restituzione delle somme in esecuzione della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello non determina alcun giudicato;
alla luce di quanto sopra l'opposizione deve essere parzialmente accolta, revocato il decreto ingiuntivo e condannata parte opponente al pagamento della somma di euro 17.737,30 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 6265/23 emesso dal Tribunale di Roma in data 29.3.2023;
- condanna parte opponente al pagamento della somma di euro 17.737,30 oltre interessi dalla domanda al saldo.
- Compensa le spese.
Latina, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24915/2023 promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliato in Roma Via Silvio Pellico n. Parte_1 C.F._1 24, presso lo studio dell'Avv. Lucio Andreozzi , c.f. , che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di giusta procura in atti OPPONENTE contro c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro CP_1 C.F._3 Borghesi, del Foro di Roma, c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 studio in Roma 00181 Via Otricoli 21, giusta procura in atti OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6265/23 emesso dal Tribunale di Parte_1 Roma in data 29.3.2023 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 35.169,95 oltre interessi dalla domanda e spese per € 1.305,00 per compensi e € 286,00 per spese oltre accessori di legge, a titolo di restituzione di somme pagate e non dovute.
Motivi di opposizione: ne bis in idem;
inesistenza del diritto alla restituzione.
In particolare assumeva in fatto: di avere chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo ai danni dei due fratelli e n.179/08 emesso l'8/10/08 dal Tribunale di Frascati. Il CP_1 Parte_2 provvedimento monitorio si fondava sul diritto dell'opponente al pagamento, da parte dei due fratelli, dell'importo della metà della parcella riguardante l'attività svolta dallo stesso professionista e finalizzata a comporre una vertenza sorta tra gli eredi del Prof. riguardante la Persona_1 spartizione dei beni rientranti nell'asse ereditario, tenuto conto delle ingenti donazioni che il professore aveva già concesso ad alcuni degli stessi suoi eredi in vita e, soprattutto, del testamento pubblicato dal Notaio poco dopo la morte del de cuius. L'accordo di divisione della Per_2 comunione ereditaria, previa rinuncia di tutti gli altri chiamati all'eredità, era formalizzato nell'atto redatto dall'Avv. e sottoscritto da tutti i chiamati all'eredità il 16/07/07, dietro incarico Pt_1 congiunto dei tre eredi ( , e ) nel quale gli stessi tre eredi concordavano la Per_3 Parte_2 CP_1 spartizione dei beni dell'asse ereditario, in vista della definitiva formalizzazione davanti al Notaio all'uopo incaricato. Metà della parcella veniva quindi pagata dalla Sig.na (erede al Controparte_2
50%), mercé sottoscrizione di atto di transazione del 7 novembre 2007, con la quale la stessa era liberata dal suo obbligo solidale nei confronti del professionista. L'altra metà della parcella spettante agli altri due eredi, ciascuno per il 25%, rimaneva insoluta ed era oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Con le opposizioni gli opponenti adducevano di non avere mai incaricato il professionista di redigere la scrittura privata e comunque di non averla mai sottoscritta. Le motivazioni addotte alle due opposizioni apparivano ictu oculi infondate e meramente dilatorie, già ampiamente sconfessabili per tabulas. Nei due atti di opposizione entrambi gli opponenti attribuivano l'uno all'altro il conferimento dell'incarico al professionista di dirimere la querelle sorta tra i cinque fratelli e la moglie di secondo letto, per la spartizione dell'eredità del padre. Con sentenza n. 1189/2015 del 3/04/15 il Tribunale di Velletri, Giudice Unico Dott. Goggi, respingeva entrambe le opposizioni e confermava il decreto ingiuntivo opposto con condanna alla rifusione delle spese di lite. Avverso detta decisione
[...] non proponeva appello mentre appellava chiedendo di Parte_2 CP_1 revocare/annullare il DI n. 179/08 conseguentemente di condannare l'Avv. alla Parte_1 restituzione di quanto pagato in solido con in ragione della provvisoria esecutorietà del Parte_2 decreto ingiuntivo, pari a ½ di € 31.417,85 e alla restituzione delle spese di giudizio di primo grado, con vittoria delle spese dei due gradi. La Corte d'appello di Roma, con sentenza tutt'altro che condivisibile, n. 5797/21 resa a definizione del giudizio n. R.G. 6863/15 accoglieva l'appello e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n.179/08 emesso l'8/10/08 dal Tribunale di Frascati a carico di per la somma di € 31.417,85 oltre interessi e spese. Condannava l'appellato alla CP_1 rifusione delle spese di lite dei due gradi e dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione di quanto pagato a seguito della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e delle somme corrisposte in esecuzione alla sentenza di primo grado in mancanza di prova circa gli effettivi avvenuti pagamenti.
Assumeva in diritto la violazione del ne bis in idem tenuto conto del fatto che: “All'esito del giudizio d'appello dell'opposizione a decreto ingiuntivo la Corte d'Appello di Roma ha accolto l'appello promosso dal solo e, sulla scorta che non fosse emersa la prova del conferimento CP_1 dell'incarico professionale da parte del ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti CP_1 dello stesso ma non nei confronti del LO ” e che “Il CP_1 Parte_2 CP_1
pagina 2 di 6 nel proporre appello alla sentenza emessa dal Tribunale di Velletri ha espressamente invocato oltre che la revoca/annullamento del DI n. 179/08, anche la conseguente condanna dell'Avv. Parte_1 alla restituzione di quanto pagato in solido con in ragione della provvisoria Parte_2 esecutorietà del decreto ingiuntivo, pari a ½ di € 31.417,85 e alla restituzione delle spese di giudizio di primo grado, con vittoria delle spese dei due gradi. Sul punto la Corte, accogliendo l'appello di
[...]
perché, si legge, non vi sarebbe la prova del conferimento dell'incarico professionale da CP_1 parte di all'Avv. ha esaminato nel merito anche la domanda restitutoria CP_1 Parte_1 dello stesso appellante, dichiarando non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione di quanto pagato a seguito della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e delle somme corrisposte in esecuzione alla sentenza di primo grado in mancanza di prova circa gli effettivi avvenuti pagamenti” ed ancora che “il ha già svolto la domanda restitutoria davanti al giudice CP_1 dell'opposizione al decreto ingiuntivo, anche nel giudizio d'appello, oggi nuovamente riproposta in sede monitoria, ma a quella domanda la Corte d'Appello di Roma, all'esito del giudizio n. 6863/15 RG, ha già dato una risposta negativa con un apposito capo lett. c) della stessa sentenza, dichiarando non luogo a provvedere per la mancanza di prova circa gli effettivi intervenuti pagamenti. La questione esaminata e respinta dal giudice del merito non può certo trovare cittadinanza in un nuovo processo, tanto più che sulla decisione si è formato un giudicato”.
Con riferimento alla posizione di evidenziava che: “ Parte_2 Parte_2 anche lui opponente che però non aveva appellato la sentenza di primo grado che aveva integralmente respinto le ragioni poste a fondamento della sua opposizione. Va intanto considerato che la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma (Cass. civ. n. 20559/2014). coobbligato solidale ha svolto Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei due coobbligati in solido, per ragioni peraltro del tutto differenti, e, a fronte della sentenza di primo grado che ha respinto le ragioni della sua opposizione, non ha proposto appello, lasciando che per quanto lo riguardasse la sentenza di primo grado passasse in giudicato. Pur essendo obbligati in solido le posizioni dei due fratelli erano infatti assolutamente scindibili, tant'è vero che la corte d'appello non ha preteso l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coobbligato in solido. Ne consegue che la sentenza di secondo grado che, accogliendo un motivo dell'opposizione svolta dal peraltro personalissimo CP_1 (assenza della prova che il avesse conferito l'incarico al legale), ha revocato il decreto CP_1 ingiuntivo nei suoi soli confronti, non può in alcun modo spiegare effetti di alcun tipo nei confronti del
Da tale incensurabile presupposto ne consegue che il Sig. Pt_3 Parte_2 [...]
non è titolare di alcun credito nei confronti dell'Avv. e conseguentemente non Parte_2 Pt_1 potrà cedere alcun credito al LO riferito al decreto ingiuntivo che si ricorda è stato revocato nei soli confronti del Sig. per ragioni del tutto personalissime non estensibili al CP_1 coobbligato, ma è passato in giudicato nei suoi confronti, non avendo spiegato appello contro la sentenza di primo grado che respingeva integralmente la sua opposizione. La medesima eccezione vale dunque pure per l'imposta di registrazione pagata dallo stesso (credito poi Parte_2 anch'esso ceduto al LO e oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto), relativa alla CP_1 sentenza di primo grado che l'ha visto a tutti gli effetti soccombente, essendogli stata respinta integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta. Sentenza di primo grado che lo ha visto del tutto soccombente e, ripetesi, passata in giudicato nei suoi confronti”. pagina 3 di 6 Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva contestando l'opposizione e in particolare assumeva che la sentenza della CP_1 Corte di Appello di Roma n. 5797/2021 non aveva rigettato la domanda restitutoria, avendo la sentenza statuito alla lettera c) : “dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione di quanto pagato a seguito della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado”. Inoltre, nella parte motiva della sentenza (pag. 6) si legge che “non v'è luogo a provvedere sulla domanda proposta dall'appellante di restituzione di quanto pagato a seguito della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto oltreché delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, in mancanza di prova circa gli effettivi avvenuti pagamenti”. Come è facilmente evincibile, la domanda restitutoria non è stata rigettata. Semplicemente il giudice si è astenuto dal provvedervi. La legittimità della decisione di non provvedere avrebbe forse potuto essere ridiscussa con i mezzi di impugnazione disponibili in quella fase, ma nessuna delle parti ha proceduto ad impugnare il provvedimento, che è divenuto definitivo, così come abbondantemente sottolineato anche dall'opponente, che addirittura allega di essersi procurato un certificato di passaggio in giudicato. Certamente, la decisione del giudice di seconde cure di non rigettare la domanda restitutoria, ma di non provvedervi, deve essere adeguatamente valorizzata, poiché rivela la volontà di consentire all'appellante di riproporla. …… Nel caso in esame, non è quindi una questione di astenersi dal giudicare un medesimo fatto storico due volte, bensì bisogna valutare cosa è stato dedotto e cosa è deducibile nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5797/2021. Se il giudicato non copre, come è pacifico, le questioni non riconducibili al dedotto e al deducibile, a maggior ragione non può coprire le questioni su cui espressamente la sentenza dispone di non pronunciarsi, come è accaduto nel caso in esame. Inoltre, è bene osservare che nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5797/2021 il giudicato non avrebbe coperto l'accertamento del diritto del sig. alla restituzione dei compensi versati al professionista CP_1 neppure in caso di rigetto della domanda restitutoria. Infatti, la sentenza si è limitata ad attestare la mancanza di prova degli effettivi avvenuti pagamenti, senza accertare nel merito l'eventuale difetto dei medesimi pagamenti. Senza uno specifico accertamento del merito non può esservi giudicato. La dichiarazione di non luogo a provvedere contenuta nel dispositivo della sentenza in esame deve essere interpretata alla stregua di una pronuncia in rito, che non estingue il diritto all'azione. Nè varrebbe obiettare che la pronuncia in rito resa in secondo grado è invece idonea ad esaurire il potere di riesercitare l'azione, poiché tale principio si applica quando una azione è stata promossa in primo grado e poi, una volta esperita l'impugnazione, oggetto di una pronuncia in rito in secondo grado. Diversamente, nel caso in esame, la sentenza di primo grado, riformata dalla sentenza di secondo grado, nulla disponeva in punto di restituzione, dal momento che nessuna domanda di restituzione era stata in quella sede formulata. Infatti, i pagamenti spontanei in forza della esecutorietà del decreto ingiuntivo prima e della immediata esecutività della sentenza di primo grado poi sono avvenuti nelle more del giudizio di opposizione, dopo la proposizione di questa, le cui conclusioni evidentemente non potevano contemplare la domanda restitutoria di importi che ancora non erano stati corrisposti. La sentenza di secondo grado ha quindi provveduto con una mera pronuncia di rito, di non luogo a provvedere, su di una domanda restitutoria svolta per la prima volta in appello e perciò inidonea ad esaurirne il potere di riesercizio”; ed ancora “L'odierno opposto è legittimato a domandare la restituzione di tutto quanto versato, sia da lui, sia dal LO, in ottemperanza spontanea al decreto ingiuntivo n. 179/2008 e alla sentenza di primo grado n. 1189/2015 che lo confermava. Controparte invoca l'applicabilità dell'art. 1306 c.c., sulla scorta del fatto che la sentenza di primo grado è stata appellata esclusivamente dal condebitore e non anche dal LO, rispetto al quale il CP_1 decreto ingiuntivo sarebbe divenuto definitivo”; assume inoltre la validità della cessione del credito da parte del LO e che l'art. 1306 c.c. “ ben lontano dall'impedire al condebitore rimasto estraneo alla fase di appello di beneficiare della sentenza favorevole, al contrario legittima la cessione di credito tra i fratelli e sancisce il pieno diritto dell'odierno opposto di domandare la CP_1 CP_1 pagina 4 di 6 restituzione di tutto quanto portato dal decreto ingiuntivo n. 179/2008, sia la parte pagata personalmente, sia la parte corrisposta dal LO”. Ed ancora che “trattandosi di una obbligazione solidale, la sentenza ha revocato il decreto ingiuntivo, in accoglimento dell'appello del solo
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ma in riferimento all'intero importo oggetto del decreto ingiuntivo, e non limitatamente alla CP_1 quota del 50%.” ,“l'obbligazione portata dal decreto ingiuntivo n. 179/2008 era appunto solidale e non pro quota, quindi ciascun debitore era obbligato al pagamento dell'intero, salva la rivalsa nei rapporti interni. In quest'ottica, il pagamento effettuato da al assume i tratti di Parte_2 Pt_1 un pagamento effettuato da un terzo per conto del LO , il quale, proprio perché intenzionato CP_1 a promuovere l'impugnazione, che ha poi in effetti coltivato, si è assunto l'onere solidale pagando per primo una prima rata del credito nel 2012. Nel 2015 il credito è stato estinto con il pagamento del residuo, ma da parte del LO . In realtà, in coerenza con il primo pagamento già effettuato Pt_2 dal LO , avrebbe dovuto corrispondere l'importo residuo al LO, il quale avrebbe CP_1 Pt_2 dovuto consegnarlo al Tuttavia, per una sorta di economia delle operazioni di pagamento, Pt_1
pagava direttamente al il residuo dovuto. Tuttavia, alla luce della natura solidale Pt_2 Pt_1 dell'obbligazione e del primo pagamento già effettuato da in qualità di condebitore più
CP_1 diligente, tale secondo pagamento deve essere inteso come un pagamento (del LO ) al Pt_2 Pt_1 ad estinzione totale del debito già pagato parzialmente (dal LO ). Quindi il pagamento
CP_1 disposto da non deve essere inteso quale adempimento diretto di un proprio debito, ma Parte_2 quale pagamento del terzo in luogo del LO , con contestuale assolvimento degli oneri di
CP_1 regolamentazione interna dei rapporti tra condebitori. Dunque, la cessione di credito viene in rilievo per la estensione a degli effetti restitutori connessi a quel pagamento effettuato al suo posto dal
CP_1 LO, alla luce della sentenza n. 5797/2021 e della conseguente azione di ripetizione. D'altra parte, a prescindere dalla tesi a cui si voglia aderire, - quella che vede legittimato a ripetere
CP_1 in proprio quanto pagato da sé e come creditore ceduto quanto pagato dal LO, oppure quella che lo vede titolato a ripetere l'intera somma quale legittimato in proprio in virtù del ruolo di condebitore solidale più diligente, che assunto per intero il pagamento del debito solidale, ha regolato i rapporti interni tra condebitori disponendo che il LO pagasse la propria quota direttamente al creditore
-, rimane il fatto che il dispositivo della sentenza in questione ha disposto la ripetizione Pt_1 dell'intero importo, pari a € 31.417,85, oltre oneri di legge. Tale dispositivo, come detto, è definitivo. La pretesa odierna di controparte di ridurre il diritto alla ripetizione del solo 50% avrebbe dovuto costituire specifico motivo di impugnazione. Ciò non è stato fatto, probabilmente nella consapevolezza dell'infondatezza di una simile difesa. Controparte è quindi decaduta dal formulare una simile eccezione nella presente sede di opposizione, che non può essere strumentalizzata per rimettere in discussione un accertamento (sulla debenza e sulla quantificazione degli importi dovuti) già svolto in due gradi di giudizio”.
Chiedeva “nel merito, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 6265/2023 del 29/03/2023, in misura totale o, in subordine, parziale come esposto in narrativa, confermare la condanna ivi portata e così condannare l'Avv. a Parte_1 restituire a € 35.169,95, oltre gli interessi dal giorno dei singoli pagamenti sino alla CP_1 restituzione effettiva, oltre le spese liquidate nella fase monitoria pari a € 1.305,00 per compenso ed € 286 per esborsi, oltre gli oneri di legge”.
Visti gli atti e i documenti depositati;
rilevato che la sentenza della Corte d'Appello in motivazione statuisce che : Conclusivamente, non vi è prova del conferimento dell'incarico professionale da parte di all'avv. CP_1 Pt_1 Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di appello in ordine alla
Durante il processo non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Considerato, come emerge dalla ricostruzione dei fatti sopra riportata, che la sentenza di primo grado è stata appellata unicamente da e nella motivazione della sentenza del grado d'appello è CP_1 stato rilevato che solo non ha conferito mandato all'avv. CP_1 Pt_1 rilevato che l'obbligazione dei fratelli non si può configurare come solidale tanto è vero che la CP_1 stessa motivazione della Corte d'Appello mette in evidenza che la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di è dovuta alla mancata prova del conferimento dell'incarico da parte di CP_1 quest'ultimo all'avv. Pt_1 considerato che non avendo effettuato appello ha di fatto consolidato il Parte_2 passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti, non potendosi estendere nei confronti di l'effetto positivo della sentenza d'appello che si fonda su motivi Parte_2 personali dell'appellante (e cioè il fatto che non risulta la prova del conferimento del mandato); considerato che in ragione dell'accoglimento dell'appello da parte di le somme ricevute CP_1 dall'opponente in conseguenza della sentenza di primo grado devono essere restituite posto che la declaratoria di non luogo a provvedere in relazione alla restituzione delle somme in esecuzione della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello non determina alcun giudicato;
alla luce di quanto sopra l'opposizione deve essere parzialmente accolta, revocato il decreto ingiuntivo e condannata parte opponente al pagamento della somma di euro 17.737,30 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 6265/23 emesso dal Tribunale di Roma in data 29.3.2023;
- condanna parte opponente al pagamento della somma di euro 17.737,30 oltre interessi dalla domanda al saldo.
- Compensa le spese.
Latina, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
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