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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/09/2025, n. 4914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4914 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5466/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 5466 dell'anno 2022, trattenuto in decisione con provvedimento del 6 marzo 2025, depositato il 18 marzo 2025, vertente
TRA
nato a [...] il 1° gennaio 1983 Parte_1
( ) elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione Clodia 36, C.F._1
presso lo studio del procuratore, avv. Maurizio ASPRONE, che lo rappresenta e difende per delega allegata in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E
1 Controparte_1
in persona del ministro pro tempore
[...]
non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
IO con sentenza n° 22424/22, pubblicata il 15 luglio 2022 in tema di riconoscimento protezione sussidiaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 2909/20, pubblicata il 17 giugno 2020, la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame proposto da avverso l'ordinanza emessa a Parte_1
definizione del giudizio RG n° 51698/16, depositata il 26 luglio 2018, con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, o di una protezione internazionale sussidiaria o per motivi umanitari, che gli era stata negata dalla competente
[...]
. Controparte_1
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione affidato a Parte_1
due motivi di censura, mentre il si costituiva depositando un mero atto di CP_1
costituzione.
Con sentenza n° 22424/22, la Corte di IO sottolineando che <… la normativa introdotta con il d.l. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la precedente disciplina di cui al d.lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non
2 trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge …>> ha accolto nel senso e nei limiti indicati in motivazione il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, e ha cassato l'indicata sentenza n° 2909/20 della Corte d'Appello di Roma, cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa e per l'applicazione del principio di diritto enunciato in proposito.
Con ricorso depositato il 14 ottobre 2022 ha riassunto dinanzi a Parte_1
questa Corte il giudizio chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla Corte di
IO con la sentenza di rinvio, venisse riconosciuta in suo favore la protezione umanitaria ai sensi del d.lgs. 286/98 con il favore delle spese.
Il Controparte_1
non si è costituito.
[...]
Con nota del 27 febbraio 2025, depositata in pari data, il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria proposta da . Parte_1
Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2025, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 6 marzo 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; con successivo provvedimento del 6 marzo 2025, depositato il 18 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alla parte costituita di termine per il deposito delle sole comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato in via preliminare che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata della sentenza n°
22424/22 con cui la Corte di IO ha accolto il secondo motivo di ricorso e cassato con rinvio la sentenza n° 2909/21 della Corte d'Appello di Roma per l'applicazione del
3 principio di diritto affermato nell'indicata sentenza. Va quindi in proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n° 15952/06, Cass. n° 636/19 e Cass.
n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la
Corte di IO, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di IO (così le citate Cass. n° 15952/06 e Cass.
n° 14075/02).
In ragione di ciò e in applicazione dei principi dettati dal ricordato art. 392 c.p.c., va altresì sottolineata l'incongruenza esistente tra le conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione
– nelle quali correttamente l'odierno appellante insiste esclusivamente nella richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria – e quelle delle note depositate in sostituzione dell'udienza, nelle quali invece richiama – inammissibilmente – tutte le conclusioni dell'originario atto di appello, ivi comprese quelle respinte e coperte da giudicato a seguito della pronuncia emessa dalla Suprema Corte di IO nel presente giudizio.
Ciò precisato, sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla
Suprema Corte di IO con l'indicata sentenza n° 22424/22 ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. perché la Corte d'Appello nella sua precedente composizione non aveva tenuto conto che <…la normativa introdotta con il d.l. n. 113/2018,
4 convertito in legge n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al d.lgs.
n. 286/1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge;
tali domande debbono, pertanto, essere scrutinate sulla base delle norma in vigore al momento della loro presentazione …>>c (così testualmente a pag. 4 della sentenza di rinvio). Ha quindi sottolineato la Corte di IO, sempre nella sentenza di rinvio, che la Corte d'Appello nell'esaminare l'impugnazione di Parte_1
avrebbe dovuto valutare, in base alle norme all'epoca vigenti, la sussistenza dei presupposti
<… per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali prevista dall'art. 1, comma 9, del suddetto
d.l. (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019) …>> (così testualmente a pag. 4 della citata sentenza)
e che ciò avrebbe dovuto fare applicando i principi già affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità – e in particolare dalla Corte di IO a Sezioni Unite con l'ordinanza n° 24413/21 – secondo la quale <… ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio;
il principio va ricondotto in termini generali al paradigma del modello di comparazione, c.d. “attenuata”; resta fermo, che l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso;
resta fermo altresì il principio che occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato;
tuttavia tale valutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
in situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine (quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore: in situazioni di particolare gravità (quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute,
5 conseguente, ad esempio a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità) può anche non assumere alcuna rilevanza;
l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine …>> (così testualmente a pag. 5 e 6 della sentenza di rinvio). Ciò precisato, l'appello originariamente proposto da
, cui aveva all'epoca resistito il ministero, è parzialmente fondato e va Parte_1
accolto nei limiti che seguono.
Osserva in proposito questo collegio che il richiedente ha dichiarato di provenire dalla
Nigeria, e in particolare dallo stato interno denominato Edo State;
di aver accettato di fare da guardia del corpo di un politico locale e di averlo aiutato nella sua compagna elettorale;
di essere stato presente allo scontro che si era verificato con i sostenitori del partito avverso
– nel corso dei quali era stato ucciso l'uomo politico ( da lui sostenuto – e Persona_1
di aver riconosciuto l'autore dello sparo che la sera stessa andò a cercalo a casa, minacciando di ucciderlo se lo avesse trovato. Per tale ragione l'odierno appellante decise di non tornare a casa e scappò lontano, nel nord della Nigeria, a Kano, dove venne a sapere che gli avevano bruciato il negozio;
decise allora di aggregarsi a un gruppo di persone che provenivano dalla sua città natale con le quali raggiunse dapprima il Niger (il 5 aprile 2015), poi la Libia da cui si imbarcava per raggiungere l'Italia l'11 agosto 2015.
[...]
in sede di ascolto dinanzi alla competente commissione, ha quindi riferito Pt_1
che teme di poter essere ucciso dalle bande dei suoi avversari politici in caso di suo rimpatrio in Nigeria. Osserva quindi questa Corte che tali dichiarazioni vanno contestualizzate con l'attuale condizione sociale della Nigeria. Risulta infatti dalle più recenti COI esaminate (Freedom House: Freedom in the World 2024 – Nigeria 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105060.html; The State of Controparte_2
the Wordl's Human Rights;
Nigeria 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2107991.html; EUAA analysis PowerBI based on
ACLED datased, filtered on Nigeria, 1 January 2023 to 31 March 2024;
[...]
Nigeria : Imminent Execution of Two Prisoners in Edo State, CP_2 CP_2
6 United Kingdom;
https://www.ecoi.net/en/file/local/2020111/Nigeria CP_2
prison conditions Nov.pdf; https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO Nigeria Country focusJune17 IT.pdf; AI, Nigeria “Waiting for the Hangman”, 21 October 2008; Death
Penalty Worldwide, Death Penalty Database Worldwide – Nigeria, 17 March 2017) che il sistema penale vigente in Nigeria è un sistema composito, nel quale convivono e si mescolano il sistema consuetudinario inglese da un lato e il diritto islamico dall'altro; in un paese segnato da disordini interni e da violenti conflitti armati, abusi e violazione dei diritti umani contraddistinguono anche il sistema giudiziario nigeriano e le condizioni dei detenuti nelle carceri. La pena di morte è ancora prevista in tutte le aree della Nigeria e non solo per i delitti cd “di sangue” ma anche per i reati contro il patrimonio;
in particolare la pena di morte è prevista per la rapina a mano armata. Emerge inoltre dall'esame dei rapporti che le forze di polizia nigeriana sono state soggette a forti critiche per la corruzione e per gli abusi contro i diritti umani ed è percepita altresì come l'istituzione più violenta e corrotta della Nigeria;
nel 2010 Human Rights Watch (HRW) ha concluso che la polizia non stava solo estorcendo denaro ai civili ordinari ma anche che sospetti criminali con disponibilità di denaro potevano semplicemente corrompere la polizia per garantirsi l'impunità. Venendo al caso in esame, osserva questa Corte che la vicenda narrata dall'appellante ha carattere del tutto personale e circoscritto alla specifica vicenda che lo aveva visto contrapporsi violentemente all'avverso partito politico e non è in alcun modo riconducibile alle generali condizioni di vita e sociali della Nigeria né alle vicende strettamente politiche di quel paese, come esattamente affermato da questa Corte nella sua precedenza composizione, con la sentenza n° 2909/2020; del resto l'esattezza di tale affermazione trova riscontro nella sentenza n° 22424/22 della Suprema Corte di
IO, che ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso proposto da rinviando a questa Corte per il solo esame del mancato riconoscimento Pt_1
della protezione umanitaria in violazione dell'art. 5, comma 6° del d. lgs. n° 286/98 applicabile all'epoca in cui l'odierno appellante è entrato in Italia.
7 Osserva quindi questa Corte che – in applicazione del principio enunciato con la sentenza remittente e in forza del giudizio di proporzionalità inversa e del bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del suo paese natale richiamati con l'indicata sentenza - va accolta la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie avanzata da E infatti come ben si Parte_1
evince dall'esame degli atti l'odierno ricorrente ha dimostrato di aver raggiunto una buona integrazione sociale e lavorativa in Italia, avendo frequentato plurimi corsi di formazione professionale, avendo frequentato la Chiesa Cristiana Cattolica Rito Orientale di Roma, ove ha ricevuto i sacramenti del battesimo, della eucarestia e della cresima e avendo svolto attività lavorativa come addetto alle pulizie;
egli inoltre ha dimostrato, producendo ulteriore documentazione nel presente grado di giudizio (vedi quanto allegato dall' alle note di trattazione scritta) di svolgere tuttora attività di addetto alle Pt_1
pulizie avendo il medesimo prodotto copia del CUD per l'anno 2024 (per i redditi percepiti per l'anno 2023) e copia di alcune buste paga. In conseguenza di ciò non vi è dubbio che sussistano i presupposti per riconoscere in favore di il permesso di Parte_1
soggiorno per ragioni umanitarie, considerato il grado di integrazione lavorativa e sociale da quest'ultimo raggiunto;
del resto, ove lo stesso facesse rientro nella sua zona di origine, sarebbe costretto a reinventarsi una occupazione lavorativa – poiché il suo negozio è stato distrutto dai suoi avversari (come dal medesimo dichiarato) – e dovrebbe reinserirsi nel tessuto sociale del luogo che ha ormai da tempo abbandonato (essendosi allontanato dal
2015 come dal medesimo dichiarato): conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello originariamente proposto da si deve pertanto Parte_1
riconoscere in suo favore la protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6° del d.lgs. n°
286/98 nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con il d. l. n° 113/18 convertito con la legge n° 132/18.
L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, tenendo conto che la richiesta originariamente proposta dall'odierno appellante riguardava in via principale anche il riconoscimento della maggior forma di
8 protezione internazionale costituita dallo status di rifugiato, domanda che è stata definitivamente respinta.
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da Parte_1
, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
[...]
riconosce in favore di lo status di protezione umanitaria ai sensi Parte_1
dell'art. 5 comma 6° del d.lgs. n° 286/98 nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con il d. l. n° 113/18 convertito con la legge n° 132/18; compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 5466 dell'anno 2022, trattenuto in decisione con provvedimento del 6 marzo 2025, depositato il 18 marzo 2025, vertente
TRA
nato a [...] il 1° gennaio 1983 Parte_1
( ) elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione Clodia 36, C.F._1
presso lo studio del procuratore, avv. Maurizio ASPRONE, che lo rappresenta e difende per delega allegata in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E
1 Controparte_1
in persona del ministro pro tempore
[...]
non rappresentato né difeso
APPELLATO CONTUMACE
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di
IO con sentenza n° 22424/22, pubblicata il 15 luglio 2022 in tema di riconoscimento protezione sussidiaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n° 2909/20, pubblicata il 17 giugno 2020, la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame proposto da avverso l'ordinanza emessa a Parte_1
definizione del giudizio RG n° 51698/16, depositata il 26 luglio 2018, con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, o di una protezione internazionale sussidiaria o per motivi umanitari, che gli era stata negata dalla competente
[...]
. Controparte_1
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione affidato a Parte_1
due motivi di censura, mentre il si costituiva depositando un mero atto di CP_1
costituzione.
Con sentenza n° 22424/22, la Corte di IO sottolineando che <… la normativa introdotta con il d.l. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la precedente disciplina di cui al d.lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non
2 trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge …>> ha accolto nel senso e nei limiti indicati in motivazione il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, e ha cassato l'indicata sentenza n° 2909/20 della Corte d'Appello di Roma, cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa e per l'applicazione del principio di diritto enunciato in proposito.
Con ricorso depositato il 14 ottobre 2022 ha riassunto dinanzi a Parte_1
questa Corte il giudizio chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla Corte di
IO con la sentenza di rinvio, venisse riconosciuta in suo favore la protezione umanitaria ai sensi del d.lgs. 286/98 con il favore delle spese.
Il Controparte_1
non si è costituito.
[...]
Con nota del 27 febbraio 2025, depositata in pari data, il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria proposta da . Parte_1
Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2025, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 6 marzo 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; con successivo provvedimento del 6 marzo 2025, depositato il 18 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alla parte costituita di termine per il deposito delle sole comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato in via preliminare che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata della sentenza n°
22424/22 con cui la Corte di IO ha accolto il secondo motivo di ricorso e cassato con rinvio la sentenza n° 2909/21 della Corte d'Appello di Roma per l'applicazione del
3 principio di diritto affermato nell'indicata sentenza. Va quindi in proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n° 15952/06, Cass. n° 636/19 e Cass.
n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la
Corte di IO, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di IO (così le citate Cass. n° 15952/06 e Cass.
n° 14075/02).
In ragione di ciò e in applicazione dei principi dettati dal ricordato art. 392 c.p.c., va altresì sottolineata l'incongruenza esistente tra le conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione
– nelle quali correttamente l'odierno appellante insiste esclusivamente nella richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria – e quelle delle note depositate in sostituzione dell'udienza, nelle quali invece richiama – inammissibilmente – tutte le conclusioni dell'originario atto di appello, ivi comprese quelle respinte e coperte da giudicato a seguito della pronuncia emessa dalla Suprema Corte di IO nel presente giudizio.
Ciò precisato, sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla
Suprema Corte di IO con l'indicata sentenza n° 22424/22 ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. perché la Corte d'Appello nella sua precedente composizione non aveva tenuto conto che <…la normativa introdotta con il d.l. n. 113/2018,
4 convertito in legge n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al d.lgs.
n. 286/1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge;
tali domande debbono, pertanto, essere scrutinate sulla base delle norma in vigore al momento della loro presentazione …>>c (così testualmente a pag. 4 della sentenza di rinvio). Ha quindi sottolineato la Corte di IO, sempre nella sentenza di rinvio, che la Corte d'Appello nell'esaminare l'impugnazione di Parte_1
avrebbe dovuto valutare, in base alle norme all'epoca vigenti, la sussistenza dei presupposti
<… per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali prevista dall'art. 1, comma 9, del suddetto
d.l. (Sez. U., n. 29459 del 13.11.2019) …>> (così testualmente a pag. 4 della citata sentenza)
e che ciò avrebbe dovuto fare applicando i principi già affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità – e in particolare dalla Corte di IO a Sezioni Unite con l'ordinanza n° 24413/21 – secondo la quale <… ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio;
il principio va ricondotto in termini generali al paradigma del modello di comparazione, c.d. “attenuata”; resta fermo, che l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso;
resta fermo altresì il principio che occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato;
tuttavia tale valutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
in situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine (quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore: in situazioni di particolare gravità (quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute,
5 conseguente, ad esempio a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità) può anche non assumere alcuna rilevanza;
l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine …>> (così testualmente a pag. 5 e 6 della sentenza di rinvio). Ciò precisato, l'appello originariamente proposto da
, cui aveva all'epoca resistito il ministero, è parzialmente fondato e va Parte_1
accolto nei limiti che seguono.
Osserva in proposito questo collegio che il richiedente ha dichiarato di provenire dalla
Nigeria, e in particolare dallo stato interno denominato Edo State;
di aver accettato di fare da guardia del corpo di un politico locale e di averlo aiutato nella sua compagna elettorale;
di essere stato presente allo scontro che si era verificato con i sostenitori del partito avverso
– nel corso dei quali era stato ucciso l'uomo politico ( da lui sostenuto – e Persona_1
di aver riconosciuto l'autore dello sparo che la sera stessa andò a cercalo a casa, minacciando di ucciderlo se lo avesse trovato. Per tale ragione l'odierno appellante decise di non tornare a casa e scappò lontano, nel nord della Nigeria, a Kano, dove venne a sapere che gli avevano bruciato il negozio;
decise allora di aggregarsi a un gruppo di persone che provenivano dalla sua città natale con le quali raggiunse dapprima il Niger (il 5 aprile 2015), poi la Libia da cui si imbarcava per raggiungere l'Italia l'11 agosto 2015.
[...]
in sede di ascolto dinanzi alla competente commissione, ha quindi riferito Pt_1
che teme di poter essere ucciso dalle bande dei suoi avversari politici in caso di suo rimpatrio in Nigeria. Osserva quindi questa Corte che tali dichiarazioni vanno contestualizzate con l'attuale condizione sociale della Nigeria. Risulta infatti dalle più recenti COI esaminate (Freedom House: Freedom in the World 2024 – Nigeria 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105060.html; The State of Controparte_2
the Wordl's Human Rights;
Nigeria 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2107991.html; EUAA analysis PowerBI based on
ACLED datased, filtered on Nigeria, 1 January 2023 to 31 March 2024;
[...]
Nigeria : Imminent Execution of Two Prisoners in Edo State, CP_2 CP_2
6 United Kingdom;
https://www.ecoi.net/en/file/local/2020111/Nigeria CP_2
prison conditions Nov.pdf; https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO Nigeria Country focusJune17 IT.pdf; AI, Nigeria “Waiting for the Hangman”, 21 October 2008; Death
Penalty Worldwide, Death Penalty Database Worldwide – Nigeria, 17 March 2017) che il sistema penale vigente in Nigeria è un sistema composito, nel quale convivono e si mescolano il sistema consuetudinario inglese da un lato e il diritto islamico dall'altro; in un paese segnato da disordini interni e da violenti conflitti armati, abusi e violazione dei diritti umani contraddistinguono anche il sistema giudiziario nigeriano e le condizioni dei detenuti nelle carceri. La pena di morte è ancora prevista in tutte le aree della Nigeria e non solo per i delitti cd “di sangue” ma anche per i reati contro il patrimonio;
in particolare la pena di morte è prevista per la rapina a mano armata. Emerge inoltre dall'esame dei rapporti che le forze di polizia nigeriana sono state soggette a forti critiche per la corruzione e per gli abusi contro i diritti umani ed è percepita altresì come l'istituzione più violenta e corrotta della Nigeria;
nel 2010 Human Rights Watch (HRW) ha concluso che la polizia non stava solo estorcendo denaro ai civili ordinari ma anche che sospetti criminali con disponibilità di denaro potevano semplicemente corrompere la polizia per garantirsi l'impunità. Venendo al caso in esame, osserva questa Corte che la vicenda narrata dall'appellante ha carattere del tutto personale e circoscritto alla specifica vicenda che lo aveva visto contrapporsi violentemente all'avverso partito politico e non è in alcun modo riconducibile alle generali condizioni di vita e sociali della Nigeria né alle vicende strettamente politiche di quel paese, come esattamente affermato da questa Corte nella sua precedenza composizione, con la sentenza n° 2909/2020; del resto l'esattezza di tale affermazione trova riscontro nella sentenza n° 22424/22 della Suprema Corte di
IO, che ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso proposto da rinviando a questa Corte per il solo esame del mancato riconoscimento Pt_1
della protezione umanitaria in violazione dell'art. 5, comma 6° del d. lgs. n° 286/98 applicabile all'epoca in cui l'odierno appellante è entrato in Italia.
7 Osserva quindi questa Corte che – in applicazione del principio enunciato con la sentenza remittente e in forza del giudizio di proporzionalità inversa e del bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del suo paese natale richiamati con l'indicata sentenza - va accolta la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie avanzata da E infatti come ben si Parte_1
evince dall'esame degli atti l'odierno ricorrente ha dimostrato di aver raggiunto una buona integrazione sociale e lavorativa in Italia, avendo frequentato plurimi corsi di formazione professionale, avendo frequentato la Chiesa Cristiana Cattolica Rito Orientale di Roma, ove ha ricevuto i sacramenti del battesimo, della eucarestia e della cresima e avendo svolto attività lavorativa come addetto alle pulizie;
egli inoltre ha dimostrato, producendo ulteriore documentazione nel presente grado di giudizio (vedi quanto allegato dall' alle note di trattazione scritta) di svolgere tuttora attività di addetto alle Pt_1
pulizie avendo il medesimo prodotto copia del CUD per l'anno 2024 (per i redditi percepiti per l'anno 2023) e copia di alcune buste paga. In conseguenza di ciò non vi è dubbio che sussistano i presupposti per riconoscere in favore di il permesso di Parte_1
soggiorno per ragioni umanitarie, considerato il grado di integrazione lavorativa e sociale da quest'ultimo raggiunto;
del resto, ove lo stesso facesse rientro nella sua zona di origine, sarebbe costretto a reinventarsi una occupazione lavorativa – poiché il suo negozio è stato distrutto dai suoi avversari (come dal medesimo dichiarato) – e dovrebbe reinserirsi nel tessuto sociale del luogo che ha ormai da tempo abbandonato (essendosi allontanato dal
2015 come dal medesimo dichiarato): conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello originariamente proposto da si deve pertanto Parte_1
riconoscere in suo favore la protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6° del d.lgs. n°
286/98 nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con il d. l. n° 113/18 convertito con la legge n° 132/18.
L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, tenendo conto che la richiesta originariamente proposta dall'odierno appellante riguardava in via principale anche il riconoscimento della maggior forma di
8 protezione internazionale costituita dallo status di rifugiato, domanda che è stata definitivamente respinta.
P.Q.M.
LA CORTE
definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da Parte_1
, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
[...]
riconosce in favore di lo status di protezione umanitaria ai sensi Parte_1
dell'art. 5 comma 6° del d.lgs. n° 286/98 nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con il d. l. n° 113/18 convertito con la legge n° 132/18; compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del presente giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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